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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3101/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR IA PA Presidente
AN AR Giudice
Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. TRAPASSO Parte_1 C.F._1
CHIARA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Ragusa n. 3,
RESISTENTE CONTUMACE, con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025.
Per il ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale tra e coniugi uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Busto Arsizio il 21 gennaio 2021, in regime di separazione dei beni.
Accertare e dichiarare che l'abbandono del tetto coniugale da parte della sig.ra costituisce CP_1
circostanza di fatto che ha determinato la rottura del rapporto matrimoniale.
Escludere ogni forma di mantenimento verso il coniuge. Disporre che ciascun coniuge mantenga la titolarità e il godimento esclusivo dei beni personali già di rispettiva proprietà, non sussistendo comunione legale né beni immobili cointestati.
Dare atto che non vi sono questioni relative a figli, non essendo prole nata dal matrimonio.
Condannare la convenuta alle spese, competenze e onorari del presente giudizio
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Busto Arsizio in data 21/01/2021.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha allegato che la resistente “ha gestito la propria vita in modo del tutto autonomo, senza mai coinvolgere né considerare il coniuge nelle proprie determinazioni, ponendo in essere scelte personali completamente avulse da ogni valutazione o decisione comune con il marito […] si è resa indisponibile ad ogni ipotesi di accordo bonario, nonostante i molteplici solleciti del marito, effettuati sia a mezzo messaggistica (WhatsApp) sia a mezzo posta elettronica” e ha abbandonato il tetto coniugale.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Rimanendo contumace la resistente non ha avanzato alcuna pretesa economica per cui non è necessaria alcuna pronuncia sul punto.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili in ragione della metà; la restante metà, liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e della limitata attività svolta, deve essere posta a carico della resistente che per tabulas “si è resa indisponibile ad ogni ipotesi di accordo bonario, nonostante i molteplici solleciti del marito” (riconoscendo i minimi tabellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA non ripetibili la metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente la restante metà che liquida in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AR AR IA PA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3101/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR IA PA Presidente
AN AR Giudice
Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. TRAPASSO Parte_1 C.F._1
CHIARA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Ragusa n. 3,
RESISTENTE CONTUMACE, con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025.
Per il ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale tra e coniugi uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Busto Arsizio il 21 gennaio 2021, in regime di separazione dei beni.
Accertare e dichiarare che l'abbandono del tetto coniugale da parte della sig.ra costituisce CP_1
circostanza di fatto che ha determinato la rottura del rapporto matrimoniale.
Escludere ogni forma di mantenimento verso il coniuge. Disporre che ciascun coniuge mantenga la titolarità e il godimento esclusivo dei beni personali già di rispettiva proprietà, non sussistendo comunione legale né beni immobili cointestati.
Dare atto che non vi sono questioni relative a figli, non essendo prole nata dal matrimonio.
Condannare la convenuta alle spese, competenze e onorari del presente giudizio
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Busto Arsizio in data 21/01/2021.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha allegato che la resistente “ha gestito la propria vita in modo del tutto autonomo, senza mai coinvolgere né considerare il coniuge nelle proprie determinazioni, ponendo in essere scelte personali completamente avulse da ogni valutazione o decisione comune con il marito […] si è resa indisponibile ad ogni ipotesi di accordo bonario, nonostante i molteplici solleciti del marito, effettuati sia a mezzo messaggistica (WhatsApp) sia a mezzo posta elettronica” e ha abbandonato il tetto coniugale.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Rimanendo contumace la resistente non ha avanzato alcuna pretesa economica per cui non è necessaria alcuna pronuncia sul punto.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili in ragione della metà; la restante metà, liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e della limitata attività svolta, deve essere posta a carico della resistente che per tabulas “si è resa indisponibile ad ogni ipotesi di accordo bonario, nonostante i molteplici solleciti del marito” (riconoscendo i minimi tabellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA non ripetibili la metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente la restante metà che liquida in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AR AR IA PA
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