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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC OL Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1256/2025, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LIOTTI Parte_1 C.F._1
IO
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA OL
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come all'udienza del 26/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 30.9.1999, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PACECO al n. 34 Parte 2 Serie A – dell'anno 1999 e che dalla loro unione sono nati tre figli: ad CE (TP) Per_1 il 24.7.2000, maggiorenne e economicamente indipendente, ad CE (TP) Persona_2 il 22.5.2004, maggiorenne e economicamente indipendente e nato ad [...] Per_3
l'8.9.2006, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani (sentenza del 20.05.2025, n. 177/2025, resa nel giudizio 1449/2024 R.G.) aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che avverso il predetto provvedimento non è stata proposta alcuna impugnazione.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo emettere, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
In data 24/10/2025 si costituiva la resistente che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza volta ad ottenere il divorzio, chiedeva una modifica delle statuizioni economiche con aumento dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
*****
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla sentenza di separazione personale n. 177/2025, emessa dal Tribunale di Trapani, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto in data 30.09.1999 e regolarmente
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Comune di PACECO al n. 34 Parte 2 Serie A – dell'anno 1999;
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000; - provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente
IC OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC OL Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1256/2025, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LIOTTI Parte_1 C.F._1
IO
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA OL
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come all'udienza del 26/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 30.9.1999, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PACECO al n. 34 Parte 2 Serie A – dell'anno 1999 e che dalla loro unione sono nati tre figli: ad CE (TP) Per_1 il 24.7.2000, maggiorenne e economicamente indipendente, ad CE (TP) Persona_2 il 22.5.2004, maggiorenne e economicamente indipendente e nato ad [...] Per_3
l'8.9.2006, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani (sentenza del 20.05.2025, n. 177/2025, resa nel giudizio 1449/2024 R.G.) aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che avverso il predetto provvedimento non è stata proposta alcuna impugnazione.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo emettere, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
In data 24/10/2025 si costituiva la resistente che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza volta ad ottenere il divorzio, chiedeva una modifica delle statuizioni economiche con aumento dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
*****
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla sentenza di separazione personale n. 177/2025, emessa dal Tribunale di Trapani, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto in data 30.09.1999 e regolarmente
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Comune di PACECO al n. 34 Parte 2 Serie A – dell'anno 1999;
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000; - provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente
IC OL