Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 2
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) la condotta del docente di una scuola, avente regime di istituto parificato, che, in qualità di membro del collegio dei docenti, incaricato di fatto dell'espletamento di adempimenti amministrativi, attesti falsamente la frequenza ad un corso di specializzazione di un soggetto, richiamando documentazione in realtà inesistente.
Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), riveste la qualifica di pubblico ufficiale il docente e membro del collegio docenti di un corso di specializzazione - avente rilevanza pubblica, in quanto disciplinato da normativa nazionale e soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione competente e del Provveditorato agli Studi - il quale sia incaricato di fatto di funzioni certificative riproducibili sul verbale, proprio del collegio dei docenti, avente immediata efficacia giuridica consistente nell'ammissione al prosieguo del corso ed all'esame finale; né ha rilievo in senso contrario il fatto che si tratti di scuola con regime parificato, posto che l'insegnamento che si svolge in tali scuole viene impartito in seguito a speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico e che tale riconoscimento, ancorché non valga a trasformare in pubblica una scuola privata, vale, tuttavia, ad attribuire all'attività di insegnamento in essa svolta ed ai titoli da essa rilasciati lo stesso valore dell'insegnamento e dei titoli della scuola pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 15/12/2005
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 2509
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 18725/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA LF;
avverso la Sentenza del 19/10/2004 della Corte d'Appello di Catania;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
È presente l'avv. Vittorio Corona del foro di Catania che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento.
IN FATTO
Il ricorrente venne tratto a giudizio perché ritenuto responsabile di falsità ideologica consistita nell'attestare infedelmente, nella sua veste di membro dei collegio dei docenti, incaricato di fatto dell'espletamento di adempimenti amministrativi del collegio docenti del corso di specializzazione Centro Piccoli Down, di avere falsamente attestato (in un verbale materialmente dal medesimo redatto, anche se firmato da terza persona dipendente dell'istituto) che - sulla base di documentazione espressamente esaminata - tal GA aveva frequentato il 1^ anno del corso di specializzazione presso il Policlinico di Messina. Documentazione in realtà inesistente.
Egli era condannato dal Tribunale di Catania con Sentenza 18/07/2002. La Sentenza era confermata dalla Corte d'Appello di Catania in data 19/10/2004. Avverso la decisione della Corte Territoriale ha promosso ricorso LF TA sulla base dei seguenti motivi:
- violazione della legge penale in relazione alla rilevata qualifica di pubblico ufficiale del TA, che mi fu segretario della commissione e non firmò l'atto incriminato nonché in relazione all'assenza di natura pubblica del verbale incriminato - violazione della legge penale per il mancato accertamento della ricorrenza del dolo nel soggetto.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo mezzo, si osserva che il TA era per due ragioni investito di qualifica pubblicistica: come si legge nel capo di imputazione, in primo luogo, per l'essere docente e membro del collegio dei docenti in scuola, per un corso avente rilevanza pubblica poiché disciplinato da normativa nazionale (D.P.R. n. 970 del 1975), destinato ad assolvere ad un'utilità diffusa, soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione Sicilia e del Provveditorato gli Studi. Inoltre, per l'essere stato incaricato di fatto di funzioni certificative (verifica di frequenza di corso di specializzazione presso il Policlinico di Catania e di nulla-osta del direttore del corso di provenienza al trasferimento presso il Centro Piccoli Down, di tal BARBAGALLO, persona che avrebbe dovuto iscriversi al 2^ anno di detto corso di specializzazione) da riportarsi su verbale proprio del collegio dei docenti, con attestazione avente immediata efficacia giuridica (l'effetto di ammettere il predetto al prosieguo del corso ed all'esame finale). Verbale materialmente redatto nel contenuto (in assolvimento dell'incarico ricevuto) dal TA. D'altra parte, i profili di interesse pubblicistico permangono anche se la titolarità alla forma del verbale non si appuntava sul TA: non vi è dubbio - per interpretazione costante - che quale atto preparatorio del procedimento amministrativo o quale atto interno alla prassi assunta, il documento rilasciato dal pubblico ufficiale si connoti di rilevanza ai sensi degli artt. 476 cod. pen. e s.s.. Non giova al ricorrente ricordare che la scuola aveva il regime di istituto parificato e di qui trarre conclusione di assenza di nota pubblicistica nella qualificazione del soggetto attivo. La giurisprudenza citata al riguardo dalla difesa è stata modificata da successivo insegnamento della Cassazione che, giustamente rivalutando l'oggettiva rilevanza del servizio svolto dal centro didattico, qualunque ne sia la qualificazione, ha affermato "compete la qualifica di pubblico ufficiale al soggetto che abbia la direzione di una scuola privata parificata, poiché l'insegnamento che si svolge in tali scuole è impartito in seguito a speciale riconoscimento dello stato e sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico ufficiale;
ne' va sottovalutato che il riconoscimento da parte dello stato, se non vale a trasformare in pubblica una scuola privata, vale però ad attribuire all'attività di insegnamento compiuta dalla stessa ed ai titoli rilasciati lo stesso valore dell'insegnamento e dei titoli della scuola pubblica, il che conferma e giustifica l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale" (Cass., 07/02/1989, Grismani, Riv. pen., 1990, 391; cfr. anche Cass., Sez. 5^, 20/11/1996, Scaricabarozzi, CED. Cass. 206630).
Anche il secondo mezzo di gravame è infondato. Sia perché la Corte d'Appello ha motivato espressamente il profilo della consapevolezza (notoriamente contrassegnata dal solo dolo generico) della falsità in capo al ricorrente, sicché non può ravvisarsi carenza motiva al proposito ne' può ammettersi la riformulazione di una considerazione di merito al riguardo, in seno al giudizio di legittimità. Sia, ancora, perché anche quest'ultimo profilo è stato adeguatamente vagliato dai giudici di secondo grado, esattamente segnalando che la prova della ricorrenza di uno specifico fine esula dall'accertamento in merito al falso descritto dall'art. 479 c.p.. Ogni ulteriore valutazione attiene al merito ed è improponibile in seno al giudizio di legittimità.
Infine non pare possibile avanzare doglianza, richiamando il profilo di una fattispecie riferita anche all'art. 48 cod. pen., mancando interesse al proposito, attesa - comunque - la rilevanza penale, senza alcuna possibile effettiva immutazione della contestazione e violazione del principio di correlazione tra addebito e condanna, avuto riguardo alla completa possibilità difensiva di cui il TA ha fruito sul punto nel corso del processo (cfr. tra le molte Cass., Sez. 5^, 05/05/1999, Graci, Ced Cass., 213776). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006