Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 4017
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Sentenza 15 dicembre 2005

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Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) la condotta del docente di una scuola, avente regime di istituto parificato, che, in qualità di membro del collegio dei docenti, incaricato di fatto dell'espletamento di adempimenti amministrativi, attesti falsamente la frequenza ad un corso di specializzazione di un soggetto, richiamando documentazione in realtà inesistente.

Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), riveste la qualifica di pubblico ufficiale il docente e membro del collegio docenti di un corso di specializzazione - avente rilevanza pubblica, in quanto disciplinato da normativa nazionale e soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione competente e del Provveditorato agli Studi - il quale sia incaricato di fatto di funzioni certificative riproducibili sul verbale, proprio del collegio dei docenti, avente immediata efficacia giuridica consistente nell'ammissione al prosieguo del corso ed all'esame finale; né ha rilievo in senso contrario il fatto che si tratti di scuola con regime parificato, posto che l'insegnamento che si svolge in tali scuole viene impartito in seguito a speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico e che tale riconoscimento, ancorché non valga a trasformare in pubblica una scuola privata, vale, tuttavia, ad attribuire all'attività di insegnamento in essa svolta ed ai titoli da essa rilasciati lo stesso valore dell'insegnamento e dei titoli della scuola pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 4017
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4017
    Data del deposito : 15 dicembre 2005

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