Sentenza 12 agosto 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 11 giugno 2024
Inammissibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/02/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01334/2025REG.PROV.COLL.
N. 09062/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9062 del 2021, proposto da NI TA e EN BO, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Marcori, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Save s.p.a., Marco PO Park s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Lucia De Salvia, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Comune di VE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n. 22;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1013/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Save s.p.a. e di Marco PO Park s.r.l. e del Comune di VE;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. I signori TA NI e BO EN, in qualità di proprietari di un fondo sito nel Comune di VE, località Tessera, censito in catasto al foglio 163, mapp.li nn. 964 e 965, con istanza del 29 maggio 2017 (acquisita al protocollo n. 2017/257480) chiedevano al Comune di VE il rilascio di un permesso di costruire per realizzare un parcheggio a raso munito di recinzione e sbarra di accesso; il permesso di costruire veniva rilasciato in data 12 luglio 2018, prot. gen. n. 2018/343091.
Nel marzo del 2019 le società Save s.p.A. e Marco PO Park s.r.l. proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato, chiedendo l’annullamento del predetto permesso di costruire.
In sintesi, le società ricorrenti sostenevano che il titolo edilizio rilasciato dal Comune di VE si ponesse in contrasto con la disciplina urbanistica vigente per l’area, in quanto il parcheggio “ è destinato ad una attività commerciale ”, mentre la normativa specifica avrebbe consentito solo la realizzazione di opere “ al servizio della strada ” e, comunque, l’opera assentita si poneva, almeno in parte, al di fuori della “ fascia di rispetto stradale ”.
Su opposizione proposta dal signor TA, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, il giudizio veniva trasposto davanti al T.a.r. per il Veneto (R.G. n. 548/2019).
2. Nel contempo, i signori TA NI e BO EN avevano presentato al Comune di VE una domanda di variante al permesso di costruire 2017/257480 (acquisita al prot. n. 369207 del 27 luglio 2018 e integrata con nota del 5 ottobre 2018), al fine di essere autorizzati alla realizzazione di un ampliamento del parcheggio rispetto al progetto originariamente presentato e assentito dal comune.
Dopo un articolato e complesso procedimento e previa adozione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, con provvedimento n. 11180/2019 dell’8 gennaio 2019, il Comune di VE respingeva la richiesta di variante del precedente permesso di costruire, evidenziando che essa avrebbe comportato la trasformazione edilizia di un’area esterna agli “ ambiti consolidati ” (ponendosi in contrasto con la normativa regionale sul contenimento del consumo del suolo, di cui alla l.r. del Veneto n. 14/2017) e che avrebbe riguardato un ambito per il quale il comune, con deliberazione consiliare n. 42/2018, aveva previsto la realizzazione di una nuova arteria stradale.
Il provvedimento di diniego dell’8 gennaio 2019 n. 11180/2019, veniva impugnato dal sig. TA NI davanti al T.a.r. Veneto (ricorso R.G. n. 246/2019).
3. Con la sentenza n. 1013/2021, il T.a.r. Veneto, sezione seconda, preliminarmente disponeva la riunione dei ricorsi sopra richiamati (R.G. n. 548/2019 e n. 246/2019), per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Il giudice di primo grado riteneva di partire dall’esame del ricorso R.G. n. 548/2019 “ giacché con esso si contesta la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di VE in favore del Sig. TA ” e, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle controparti, accoglieva il primo motivo del ricorso, annullando il permesso di costruire prot. gen. n. 2018/343091 del 12 luglio 2018.
Relativamente al ricorso R.G. n. 246/2019, il giudice di primo grado riteneva che l’annullamento del permesso di costruire originariamente rilasciato avesse fatto venir meno ogni interesse al ricorso, anche ai prospettati fini risarcitori, giacché l’eliminazione del predetto titolo edilizio non avrebbe, comunque, consentito l’adozione di un permesso in variante.
Il giudice di primo grado condannava il signor TA NI alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 in favore del Comune di VE e in euro 4.000,00 in favore di Save s.p.a. e Marco PO Park s.r.l, oltre accessori di legge.
4. Con ricorso in appello, notificato in data 28 settembre 2021 e depositato in giudizio il 27 ottobre successivo, gli odierni appellanti (TA NI; BO EN) hanno contestato la sentenza di primo grado sotto diversi profili.
4.1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado ha ritenuto fondato nel merito il primo motivo del ricordo introduttivo del giudizio (R.G. n. 548/2019), proposto dalle società Save s.p.a. e Marco PO Park s.r.l.; a tale riguardo, deducono: errori in punto di fatto; pronuncia difforme rispetto alle risultanze di atti e documenti processuali; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64, c. 2, cod. proc. amm. e 115 cod. proc. civ.
A giudizio degli appellanti, il giudice di primo grado sarebbe partito da un presupposto errato, allorché ha ritenuto: “ non è in contestazione tra le parti che in tale area (ndr. “F speciale - Bosco di Mestre”) ricadono, in particolare, la strada di accesso al parcheggio, l’impianto di illuminazione e le opere di invarianza idraulica: si veda in proposito il parere del settore sviluppo e utilizzo del territorio del Comune di VE (cfr. doc. 8 della produzione dell’Amministrazione resistente in 11 data 18.11.2019) ”.
In sintesi, gli appellanti sostengono che dagli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire risulterebbe che né la strada di accesso al parcheggio, né l’impianto di illuminazione si trovino “ all’interno” della zona “F speciale - Bosco di Mestre ”.
La premessa su cui si fonda la decisione (ossia, il fatto che una parte della strada d’accesso al parcheggio e alcuni pali dell’illuminazione si troverebbero in zona “F speciale”) sarebbe frutto di un equivoco, in quanto (secondo la prospettazione degli appellanti) sarebbe evidente dagli elaborati progettuali che sia la strada d’accesso che l’impianto di illuminazione sono all’interno della fascia di rispetto stradale.
Il fatto che l’invaso per invarianza idraulica (o “ vasca di laminazione ”) si trovi, per circa 4/5, al di fuori della “fascia di rispetto stradale” non sarebbe giuridicamente rilevante, essendo il predetto invaso qualificabile come opera di urbanizzazione primaria e quindi compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica di zona.
In definitiva, secondo la tesi degli appellanti:
- la “strada di accesso al parcheggio” prevista in progetto sarebbe interna al perimetro della proprietà degli istanti e si troverebbe in fascia di rispetto stradale;
- anche l’impianto di illuminazione si troverebbe all’interno della fascia di rispetto stradale;
- “le opere di invarianza idraulica” sarebbero comunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica di zona.
4.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il ricorso R.G. n. 246/2019 è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Evidenziano che, per effetto della invocata riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il titolo abilitativo edilizio, verrebbe in rilievo l’interesse alla pronuncia sul ricorso di primo grado, proposto avverso il diniego di variante al predetto titolo abilitativo; fanno rilevare che dall’accoglimento del ricorso R.G. 246/2019 potrebbe derivare un interesse di natura risarcitoria.
Gli appellanti ripropongono quindi integralmente le censure del ricorso di primo grado R.G. n. 246/2019, di seguito riassunte.
4.2.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61.6.2 NTSA della VPRG per la Terraferma di VE; violazione e/o erronea interpretazione della d.C.C. di VE n. 28 del 24 luglio 2018; carenza di istruttoria; contraddittorietà; illogicità; arbitrarietà; eccesso di potere, per difetto di motivazione.
Con il primo motivo, era stata contestata la prima argomentazione posta dalla Amministrazione comunale alla base del provvedimento di diniego (ossia, la circostanza che la maggiore parte del parcheggio di progetto risulterebbe ubicata “ al di fuori della fascia di rispetto stradale della viabilità esistente, in violazione alle prescrizioni dell’art. 61 delle NTSA della V.PRG per la Terraferma ”).
La richiamata disposizione sarebbe chiara nell’ammettere, all’interno delle fasce di rispetto stradale delle zone “ F Speciale - Bosco di Mestre ”, la possibilità di realizzare parcheggi a raso da collocare nei pressi delle strade statali.
4.2.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della l.r. 14/2017; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 s.m.i.; violazione degli art. 2, 5, 7 e 8 del d.P.R. 160/2010; violazione del procedimento; illogicità; carenza di istruttoria; eccesso di potere, per difetto di motivazione.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio era stata contestata l’ulteriore motivazione posta alla base del provvedimento di diniego, secondo cui l’attività di parcheggio si troverebbe al di fuori dall’ambito di urbanizzazione consolidata individuata dal Comune “ e dunque fino all’approvazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni della L.R. 14 del 6/6/2017, la sua trasformazione commerciale costituisce “consumo di suolo”, in applicazione alle prescrizioni dell’art. 13, comma 12 ”.
Gli appellanti sostengono che l’art. 13, comma 12, della l.r. del Veneto 14/2017 (richiamato dalla Amministrazione comunale) sarebbe inconferente, in quanto detto articolo contiene prescrizioni riferibili ai comuni non ancora dotati di P.A.T. (mentre il Comune di VE lo avrebbe approvato nel 2014).
A giudizio degli appellanti, inoltre, l’intervento di ampliamento del parcheggio, in quanto attinente ad un’attività imprenditoriale, beneficerebbe della deroga stabilita dall’art. 12, comma 1, lett. d), della l.r. 14/2017.
4.2.3. Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 12 e 13 della l.r. 14/2017; violazione dell’art. 1 e segg. l.r. 55/2012; violazione degli art. 2, 5, 7 e 8 del d.P.R. 160/2010; violazione del procedimento; illogicità; disparità di trattamento; contraddittorietà; sviamento; violazione del principio di legalità.
Prevenendo una possibile obiezione del Comune (secondo cui la deroga dell’art. 12, comma 1, lett. d), della l.r. 14/2017 è riservata alle sole attività “esistenti”), fanno rilevare che l’art. 1 della l.r. 55/2012 (richiamata dal citato art. 12, comma 1, lett. d) della l.r. 14/2017), rinviando al regolamento di cui al d.P.R. 160/2010, recepisce il principio per cui sono assoggettati a SUAP “tutti i procedimenti” concernenti l’attività di impresa, ivi compresi - a mente del già citato art. 2 del d.P.R. 160/2010 - quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività; il procedimento SUAP non sarebbe limitato alle attività esistenti, ma si estenderebbe anche alle nuove attività di impresa.
Lamentano inoltre una disparità di trattamento rispetto ad analoga fattispecie.
4.2.4. Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 12 e 13 della l.r. 14/2017; violazione del procedimento; illogicità; carenza di istruttoria; sviamento; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Evidenziando che l’art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 14/2017, tra le ipotesi di deroga alla disciplina sul “consumo di suolo”, include anche “ i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico ”.
La realizzazione del parcheggio, localizzato in prossimità dell’aeroporto di VE, svolgerebbe un ruolo determinante in favore della mobilità e potrebbe essere ascritto tra le opere di interesse pubblico ammesse e non subordinate alle ordinarie valutazioni sul consumo di suolo.
4.2.5. Violazione dell’art. 9, 10, 11, 12, 13 e 39 del d.P.R. 327/2001; sviamento; vizio della funzione; carenza di istruttoria; eccesso di potere, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 42 della Costituzione.
Nel provvedimento impugnato si assume che la realizzazione dell’intervento sarebbe impedita dalla circostanza che il Comune di VE, con deliberazione n. 42/2018, ha dichiarato l’interesse pubblico alla realizzazione delle opere complementari alla costruzione del nuovo stadio di calcio, ivi compresa la bretella stradale che dovrebbe attraversare l’area in questione.
A giudizio degli appellanti, non vi sarebbe alcuna procedura espropriativa in atto, tenuto conto che la delibera n. 42/2018 incide su aree diverse rispetto a quelle di proprietà delle società che hanno proposto la realizzazione dello stadio; laddove la P.A. avesse inteso reiterare il vincolo espropriativo gravante sull’area in questione avrebbe dovuto consentire la partecipazione dell’interessato al relativo procedimento, ai sensi degli artt. 9 e segg. del d.P.R. 327/2001, prevedendo, nel contempo, un congruo indennizzo a mente dell’art. 39 del medesimo T.U.
4.2.6. Violazione degli artt. 3 e 10 - bis del d.P.R. 380/2001; carenza di istruttoria; illogicità; violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere, per difetto di motivazione.
Il provvedimento di diniego non recherebbe alcuna valutazione delle osservazioni formulate dal sig. TA, limitandosi a riproporre pedissequamente le argomentazioni già esposte nella comunicazione dei motivi ostativi.
In via istruttoria, gli appellanti chiedono che venga disposta, ai sensi dell’art. 66 c.p.c., verificazione al fine di chiarire se il parcheggio del progetto in variante ricada o meno all’interno della fascia di rispetto stradale individuata dal vigente strumento urbanistico del comune di VE.
4.3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, deducendo: erroneità della decisione; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 93 cod. proc. civ.
Fanno rilevare che il giudice di primo grado ha condannato il signor TA NI alla rifusione delle spese di lite inerenti i due ricorsi riuniti, liquidandole nella misura di € 4.000,00 in favore del comune e di € 4.000,00 in favore delle società Save s.p.a. e Marco PO Park s.r.l.
Evidenziano che nel ricorso R.G. n. 548/2019 il signor TA (odierno appellante) e il Comune di VE sostenevano entrambi la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal comune; relativamente a questo ricorso, dunque, non vi poteva essere condanna alle spese del sig. TA a favore del Comune di VE; al più, la condanna alle spese poteva essere di entrambe queste parti in favore delle società ricorrenti.
Evidenziano inoltre che, con riguardo al ricorso R.G. n. 246/2019, non vi è stata pronuncia di merito, essendo stato il ricorso definito in rito con una pronuncia di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di VE, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di appello (relativo all’annullamento del permesso di costruire) e contestando, sia in fatto che in diritto, il secondo motivo di appello (relativo al provvedimento di diniego del permesso di costruire in variante) e il terzo motivo di appello (relativo alla condanna del signor TA al pagamento delle spese del giudizio di primo grado).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101, secondo comma, del c.p.a., il Comune ha riproposto le eccezioni preliminari già sollevate avanti al giudice di primo grado, limitatamente al ricorso R.G. n. 246/2019.
In particolare, ha evidenziato di aver recentemente approvato la variante urbanistica n. 58 al piano degli interventi, con la quale è stata modificata la destinazione urbanistica dell’area in questione.
In conseguenza di ciò, la società Park 4.0 s.r.l. (che è subentrata ai signori TA NI e BO EN nella titolarità dell’area) ha presentato in data 22 aprile 2021 la proposta di un progetto convenzionato con il Comune per la realizzazione di un parcheggio pubblico; il progetto definitivo di detto parcheggio è stato approvato con delibera di Giunta comunale del 9 novembre 2021 n. 263.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Comune di VE ha eccepito l’improcedibilità del ricorso R.G. n. 246/2019, per carenza di legittimazione ad agire e per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, del c.p.a.
In conclusione, il Comune di VE ha chiesto:
a) l’accoglimento del ricorso in appello relativamente al motivo n 1 (rigettando dunque il ricorso di primo grado R.G. n. 548/2019);
b) il rigetto del secondo e del terzo motivo dell’atto di appello, con conseguente rigetto (nel merito) del ricorso di primo grado R.G. n. 246/2019 o declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del predetto ricorso in relazione agli elementi di fatto e di diritto sopravvenuti.
6. In riscontro alla ordinanza presidenziale n. 321/2024, gli appellanti hanno dichiarato di aver ancora interesse alla definizione nel merito del giudizio.
7. Nella memoria depositata in data 24 aprile 2024, il Comune di VE ha ribadito le conclusioni precedentemente formulate.
8. Si sono costituite in giudizio le società appellate (Save s.p.a. e Marco PO Park s.r.l.), eccependo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso in appello.
Hanno evidenziano che i sigg.ri TA NI e BO EN hanno alienato l’area in questione alla società Park 4.0 s.r.l., con atto del 12 marzo 2019; di qui la dedotta inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione ad agire (il ricorso in appello avrebbe dovuto essere proposto dalla società Park 4.0 s.r.l.).
Gli odierni appellanti sarebbero privi anche di interesse ad agire; a tale riguardo, hanno evidenziato che l’area in questione è stata interessata dalla “Variante 58”, che ne ha modificato la destinazione urbanistica, ammettendo espressamente la possibilità di realizzare l’ampliamento del parcheggio e che, a seguito di tale variante, la società Park 4.0 s.r.l. ha presentato un nuovo progetto, che ha sostituito il progetto originario.
La deliberazione del Consiglio comunale di VE n. 6 del 4 febbraio 2021 (recante approvazione della variante urbanistica “58”), la deliberazione di Giunta comunale di VE n. 263 del 9 novembre 2021 (recante approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico) e il premesso di costruire rilasciato nel 2022 alla società Park 4.0 s.r.l. sono stati impugnati dalle società Save s.p.a. e da Marco PO Park s.r.l. con ricorso (R.G. n. 479/2021), come integrato dai motivi aggiunti, evidenziandone l’illegittimità sotto molteplici profili; il Ta.r. per il Veneto, con sentenza n. 14 del 9 gennaio 2023, non appellata, ha annullato anche il permesso di costruire rilasciato alla società Park 4.0 s.r.l.
In relazione agli elementi sopra richiamati, sarebbe evidente che gli appellanti non possono vantare alcun interesse attuale e concreto alla decisione dell’appello proposto.
Nel merito, le società appellate hanno contestato quanto dedotto dagli appellanti.
9. Con ordinanza collegiale n. 5232/2024, questa Sezione ha ordinato agli appellanti - ai sensi del combinato disposto dell’art. 28, comma 3, e dell’art. 51, comma 1, c.p.a. - di chiamare in giudizio la società Park 4.0.; gli appellanti hanno depositato in giudizio la prova della avvenuta notificazione degli atti indicati nella ordinanza collegiale n. 5232/2024 entro il termine assegnato.
La società Park 4.0 s.r.l. non si è costituita in giudizio.
10. Con memorie depositate in data 15 novembre 2024 il Comune di VE e le società Save s.p.a. e Marco PO Park s.r.l. hanno insistito nell’accoglimento delle conclusioni precedentemente formulate.
11. Gli odierni appellati non hanno replicato alle eccezioni sollevate dal Comune di VE e dalle società appellate, né hanno presentato ulteriori memorie.
12. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
13. In accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalla società appellate, il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione (legittimazione ad agire e interesse a ricorrere).
14. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, di recente ribaditi dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato “ … nell’ambito del processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso integrano condizioni dell’azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia, condizioni che devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della vertenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
Il giudice procedente, in particolare, deve quindi pregiudizialmente verificare l’esistenza in capo alla parte ricorrente:
- di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso);
- di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato - e, dunque, di trarre un’utilità effettiva - da un’eventuale sentenza di accoglimento della propria impugnazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; sez. VI, 14 giugno 2021 n. 4598) ” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 gennaio 2022 n. 3).
La Cassazione ha avuto modo di precisare che il principio dell’interesse ad agire, sancito dall’articolo 100 c.p.c., si estende anche ai procedimenti di impugnazione; l’interesse ad impugnare una sentenza o parte di essa deve derivare da un concreto vantaggio giuridico per la parte ricorrente in caso di accoglimento del gravame, non essendo sufficiente un mero interesse astratto a una più corretta interpretazione giuridica che non influenzi il risultato della decisione (Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 19 settembre 2024 n. 25165).
15. Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che, con atto notarile del 12 marzo 2019, i signori TA NI e BO EN hanno venduto alla società Park 4.0 s.r.l. la proprietà delle aree censite in catasto del comune di VE al foglio n. 163, mappali 964 e 965 (ossia, le medesime aree oggetto del permesso di costruire).
Inoltre, è stata depositata nel giudizio di primo grado la deliberazione n. 6 del 4 febbraio 2021, con la quale il Consiglio comunale di VE ha approvato << ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, la Variante al Piano degli Interventi n. 58, consistente nella modifica della Zona Territoriale Omogenea dell’area identificata al Catasto Terreni al Foglio 163 Mappali 964 e 965 riclassificando la zona da ZTO “D3.2.b - Attrezzature ricettive all’aperto” e ZTO “F-Sp F speciale – Bosco di Mestre a ZTO D3.2 e F-Sp a ZTO “P - parcheggio di progetto” >>.
Sulla base della disciplina urbanistica sopravvenuta, la società Park 4.0 s.r.l. (attuale proprietaria del terreno) ha presentato in data 22 aprile 2021 la proposta di un progetto convenzionato con il Comune di VE per la realizzazione di un parcheggio pubblico; il progetto definitivo di detto parcheggio è stato approvato, con delibera di Giunta comunale del 9 novembre 2021 n. 263.
Successivamente, è stato rilasciato alla società Park 4.0 s.r.l. il permesso di costruire n. 1740811, prot. P.G. 2021/575870 (pubblicato all’Albo Pretorio dal 4 aprile 2022 al 4 maggio 2022).
Gli atti sopravvenuti sono stati impugnati (ricorso R.G. n. 479/2021) dalle società Save s.p.a. e Marco PO Park s.r.l. davanti al T.a.r. per il Veneto, che, con sentenza n. 14/2023, ha annullato il permesso di costruire rilasciato alla società Park 4.0 s.r.l.
16. Tanto premesso, ritiene il Collegio che gli odierni appellanti siano privi di legittimazione ad agire, in quanto nel corso del giudizio e comunque prima della proposizione del ricorso in appello hanno trasferito la titolarità dell’area alla società Park 4.0 s.r.l. e non sono quindi più titolari di una posizione giuridica soggettiva che li legittimi alla proposizione del gravame.
Non si ravvisa neppure alcun interesse al ricorso. L’accoglimento dell’appello e conseguentemente il riconoscimento della legittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2019, infatti, sarebbe privo di effetti, in quanto il T.a.r. Veneto, con la sentenza n. 14/2023, pur annullando il permesso di costruire rilasciato alla società Park s.r.l., ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e il primo ricorso per motivi aggiunti (aventi ad oggetto la deliberazione del Consiglio comunale del 4 febbraio 2021 n. 6, di approvazione della variante urbanistica e la deliberazione di Giunta comunale del 9 novembre 2021 n. 263 di approvazione del progetto definitivo del parcheggio pubblico); la sentenza n. 14/2023 non è stata appellata.
Essendo mutata la disciplina urbanistica dell’area di riferimento, alcun interesse giuridicamente apprezzabile residua rispetto alla verifica della legittimità degli atti oggetto del presente contenzioso.
Oltre a ciò, il Collegio deve rilevare che, ancorché gli appellanti abbiano dichiarato, con nota depositata in giudizio in data 27 febbraio 2024, di avere ancora interesse alla decisione dell’appello, non hanno indicato quale sarebbe l’interesse al ricorso e non hanno replicato alla eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, sollevata dalle società appellate.
Né residua un interesse di carattere risarcitorio, essendosi sul punto gli appellanti limitati ad una generica prospettazione. Si tenga conto che, non essendo più proprietari dell’area, non viene in rilievo alcuna possibile lesione della posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela sul piano del risarcimento del danno (lesione che, peraltro, non è stata neppure concretamente prospettata).
17. In conclusione, l’atto di appello deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere, non venendo in rilievo, per le ragioni sopra richiamate, alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla riforma delle statuizioni del giudice di primo grado in ordine alla legittimità degli atti impugnati.
18. Neppure può essere accolta la richiesta di riforma della sentenza impugnata con riguardo alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso R.G. n. 548/2019 (proposto dalle società Save s.p.a. e da Marco PO Park s.r.l.) e, conseguentemente, ha annullato il permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di VE ai signori TA NI e BO EN, dichiarando improcedibile il ricorso R.G. n. 246/2019 proposto dal signor TA per l’annullamento del diniego di permesso di costruire in variante; sul piano delle spese, ha condannato il signor TA NI al pagamento delle spese di giudizio anche nei confronti del Comune di VE (che in realtà aveva rilasciato il permesso di costruire annullato dal T.a.r.).
In disparte la considerazione che la richiesta di riforma sul punto della sentenza è presentata anche dalla signora BO EN che non si è costituita nel giudizio di primo grado e che non è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio (la condanna concerne in via esclusiva il signor TA NI), ritiene il Collegio che, essendo la condanna al pagamento delle spese di giudizio relativa ad entrambi i ricorsi (riuniti) ed essendo il signor TA NI soccombente nel giudizio R.G. n. 548/2019 e, in via virtuale, anche nel ricorso R.G. n. 246/2019 (il giudice di primo grado ha evidenziato incidentalmente che “ l’illegittimità del titolo edilizio non avrebbe, comunque, consentito la legittima adozione di un permesso in variante ”), la statuizione del giudice di primo grado debba essere confermata, tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale già assunto dalla Sezione in materia di regolazione delle spese, secondo il quale la condanna alle spese di giudizio comminata dal giudice di primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, può essere modificata in appello solo se è modificata la decisione principale e non è sindacabile, salvo manifesta abnormità e salvi i casi di condanna della parte totalmente vittoriosa (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2024 n. 3817).
19. La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO