Articolo 16 quater della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 16 terArticolo 21
Versione
26 agosto 1978
Art. 16-quater. (( La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.
Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione ha, altresi', il compito:
di effettuare le prove di idoneita' previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
di effettuare l'accertamento della professionalita' dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze))
Entrata in vigore il 26 agosto 1978
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