Art. 7.
I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento.
I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento.