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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/12/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RB Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 141/2024 promossa da
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa elettivamente domiciliata presso l'avv.to
RU PI, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPONENTE
pagina 1 di 10 nei confronti di
(C.F./P.IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. NOVATI P.IVA_2
DANIELA, con studio in VIA MANTEGAZZA 20900 MONZA, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via principale per le ragioni esposte sia in fatto che in diritto, accertarsi che nulla è dovuto da nei confronti del Parte_1
e per l'effetto revocarsi, CP_1 Controparte_1
annullarsi e dichiararsi privo di effetto il decreto ingiuntivo R.G.
4072/2023 emesso in data 6.12.2023 dal Tribunale di Como con ogni effetto di legge.
In via subordinata pagina 2 di 10 Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adìto ritenesse
[...]
debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
, previa revoca del decreto ingiuntivo R.G. Controparte_1
4072/2023 emesso in data 6.12.2023 dal Tribunale di Como per le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, condannare quest'ultima al pagamento del diverso minore importo che dovesse risultare in corso di causa
Per l'opposta:
NEL MERITO:
- CONFERMARE, DICHIARARE, RENDERE ESECUTIVO E
DEFINITIVO il decreto ingiuntivo n.1822/2023 – R.G.4072/2023 - rigettando l'avversaria opposizione ed ogni domanda, istanza ed eccezione di parte opponente;
- CONDANNARE in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, Signor Parte_2
per i motivi indicati in atti, al pagamento della somma
[...]
ingiunta di € 54.939,79 (di cui € 40.300,00 per capitale, € 14.574,79 per interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002, calcolati dalla data dell'11.10.2019 al 4.12.2023 – giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – ed € 65,00 per il costo dell'estratto del Registro pagina 3 di 10 IVA vendite), oltre spese legali della procedura monitoria ed interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 successivi, o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre ai compensi, con accessori di legge, ed alle spese liquidate in decreto;
- RIGETTARE le eccezioni e le domande avanzate da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Signor poiché infondate in punto Parte_2
di fatto ed in punto di diritto, così come esposto in atti.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, oltre ad
IVA, CPA e spese generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli avversari dovessero essere ammessi dal Giudice adito, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari, con il testimone residente in [...], Testimone_1
Via Macchi n.91.
Motivi della decisione
pagina 4 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato al CP_1
l' (già
[...] Parte_1 Controparte_2
presentava opposizione avverso il D.I. n. 4072/2023 del 6 dicembre
2023 con cui veniva condannata a pagare all'opposta l'importo di euro 54.939,79, di cui euro 40.300 per capitale, € 14.574,79 per interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, oltre alle spese del procedimento.
L'opponente deduceva che: a) il credito oggetto della domanda monitoria trovava titolo in un contratto di appalto stipulato tra l'opponente (già e in Controparte_2 CP_1
bonis e, in particolare, dal mancato integrale pagamento, da parte dell'attrice, di due fatture (n. 15/2019 e n. 22/2019) emesse, in forza del contratto, per complessivi € 74.000,00; b) Controparte_2
era stata delegata da al pagamento delle fatture
[...] CP_1
di cui al ricorso in favore di creditori dell'opposta ( e CP_3
, ai quali l'attrice aveva quindi corrisposto, Controparte_4
mediante più disposizioni di pagamento, complessivi € 48.330,84, da imputarsi alle fatture 15/2019 e 22/2019; c) la differenza tra le somme versate dall'opponente e quelle portate dalle fatture, pari ad €
25.669,16, non sarebbe stato esigibile in quanto il pagamento era pagina 5 di 10 stato sospeso dall'opponente, in forza dell'art. 1460 c.c., a seguito dell'abbandono del cantiere da parte della società opposta e, quindi, dell'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
L'opposta sosteneva che: a) l'opponente non aveva prodotto le quietanze dei pagamenti rilasciate dall'opposta in bonis; b) non vi era prova del fatto che i pagamenti eseguiti ai creditori di CP_1
fossero andati a buon fine, né che si riferissero effettivamente
[...]
alle fatture o ad altri debiti dell'opponente con i destinatari dei pagamenti;
c) in ogni caso erano stati eseguiti pagamenti in misura superiore a quanto indicato da nelle delegazioni di CP_1
pagamento; d) la circostanza dell'abbandono del cantiere da parte dell'opposta era inverosimile, perché l'opponente aveva eseguito pagamenti delle fatture anche in tempi successivi e, comunque, non aveva mai sollevato prima del giudizio alcuna contestazione siffatta;
e) in data 17.03.2022 l'opponente aveva inviato al procuratore dell'opposta copia del suo partitario, dal quale emergeva che, alla data dell'1.01.2021, aveva un debito nei Parte_1
confronti del di € 42.800,00 (frutto di un mero refuso CP_1
pagina 6 di 10 essendo l'importo realmente dovuto quello azionato in sede monitoria).
Il , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o, in subordine,
l'ordinanza anticipatoria di condanna, ex art.186 bis c.p.c., per la somma di € 29.829,27, oltre interessi moratori, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 26.11.2024 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, rigettava tutte le prove articolate e fissava l'udienza per la decisione della causa al
5.11.2025.
L'opponente ha prodotto in giudizio, sub docc. nn. 1 e 2, due richieste, pervenute dalla società opposta in bonis, di provvedere al pagamento, per complessivi € 44.160,00, delle fatture nn. 15 e
22/2019, nei confronti delle società e CP_3 CP_4
nonché, sub doc. nn. 3 e 4 alcune ricevute/distinte di bonifico
[...]
di pagamenti eseguiti in favore delle predette società, delle quali, tuttavia, solo alcune (pp. 1, 2, 3 e 5 doc. n. 3), per complessivi €
pagina 7 di 10 26.200,00, riportano quale causale “acconto ft. n. 15 AV-New” o simili.
Come sostenuto già in sede di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente (cfr., docc. da n. 1 a n. 4) non è possibile ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento delle fatture azionate in via monitoria in misura superiore a quella riconosciuta dall'opposto
(che, a fronte di fatture per € 74.000,00, ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per € 40.300,00), in mancanza di certezza del buon fine dei pagamenti eseguiti dall'opponente a favore di CP_3
e e in assenza della relativa causale per molti
[...] Controparte_4
di essi. Indicativa in tal senso è la mancanza della quietanza che veniva giudicata necessaria in sede di delegazione di pagamento per la liberazione dell'opponente dall'obbligazione posta a base delle fatture azionate in sede monitoria. Inoltre, desta ulteriore perplessità sulla ricostruzione dei fatti operata dall'opponente la circostanza che il totale dei bonifici in discorso superi quanto indicato nelle delegazioni di pagamento (erano previsti € 30.000 da versarsi in favore della e i bonifici prodotti sono pari a € Controparte_5
33.700 mentre, nei confronti della la delegazione Controparte_4
pagina 8 di 10 prevedeva l'importo di € 14.170,73 e risultano bonificati, senza causale, € 14.630,77).
Invece indicativo della solidità della richiesta avanzata in sede monitoria dall'opposto è il fatto che, dal partitario inviatogli dall'opponente il 5 aprile 2022, risultava un debito ancora aperto di
€ 42.800 e gli asseriti pagamenti nei confronti dei terzi sopra menzionati ( e risalirebbero al Controparte_5 CP_4 CP_4
periodo giugno 2019 – febbraio 2020.
Quanto, poi, all'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, che ha sostenuto che l'opposta avrebbe abbandonato il cantiere nel corso dell'appalto (“nell'estate 2019”) cosicché null'altro era dovuto, la stessa appare genericamente formulata e tutte le prove dedotte al riguardo sono state condivisibilmente respinte per le ragioni indicate nell'ordinanza del 26.11.2024 che si richiamano qui integralmente. Appare invero poco credibile che nonostante l'abbandono del cantiere fossero proseguiti i pagamenti e mai nessuna contestazione al riguardo fosse mossa all'opposta prima della presente vertenza.
pagina 9 di 10 Gli argomenti sopra svolti conducono nel loro complesso a ritenere dunque infondata l'opposizione a D.I. che deve essere in definitiva respinta, con conferma del D.I. opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida nell'importo di € 7616,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario in misura del 15%
Como, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RB Cao
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RB Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 141/2024 promossa da
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa elettivamente domiciliata presso l'avv.to
RU PI, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPONENTE
pagina 1 di 10 nei confronti di
(C.F./P.IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. NOVATI P.IVA_2
DANIELA, con studio in VIA MANTEGAZZA 20900 MONZA, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via principale per le ragioni esposte sia in fatto che in diritto, accertarsi che nulla è dovuto da nei confronti del Parte_1
e per l'effetto revocarsi, CP_1 Controparte_1
annullarsi e dichiararsi privo di effetto il decreto ingiuntivo R.G.
4072/2023 emesso in data 6.12.2023 dal Tribunale di Como con ogni effetto di legge.
In via subordinata pagina 2 di 10 Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adìto ritenesse
[...]
debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
, previa revoca del decreto ingiuntivo R.G. Controparte_1
4072/2023 emesso in data 6.12.2023 dal Tribunale di Como per le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, condannare quest'ultima al pagamento del diverso minore importo che dovesse risultare in corso di causa
Per l'opposta:
NEL MERITO:
- CONFERMARE, DICHIARARE, RENDERE ESECUTIVO E
DEFINITIVO il decreto ingiuntivo n.1822/2023 – R.G.4072/2023 - rigettando l'avversaria opposizione ed ogni domanda, istanza ed eccezione di parte opponente;
- CONDANNARE in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, Signor Parte_2
per i motivi indicati in atti, al pagamento della somma
[...]
ingiunta di € 54.939,79 (di cui € 40.300,00 per capitale, € 14.574,79 per interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002, calcolati dalla data dell'11.10.2019 al 4.12.2023 – giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – ed € 65,00 per il costo dell'estratto del Registro pagina 3 di 10 IVA vendite), oltre spese legali della procedura monitoria ed interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 successivi, o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre ai compensi, con accessori di legge, ed alle spese liquidate in decreto;
- RIGETTARE le eccezioni e le domande avanzate da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Signor poiché infondate in punto Parte_2
di fatto ed in punto di diritto, così come esposto in atti.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, oltre ad
IVA, CPA e spese generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli avversari dovessero essere ammessi dal Giudice adito, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari, con il testimone residente in [...], Testimone_1
Via Macchi n.91.
Motivi della decisione
pagina 4 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato al CP_1
l' (già
[...] Parte_1 Controparte_2
presentava opposizione avverso il D.I. n. 4072/2023 del 6 dicembre
2023 con cui veniva condannata a pagare all'opposta l'importo di euro 54.939,79, di cui euro 40.300 per capitale, € 14.574,79 per interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, oltre alle spese del procedimento.
L'opponente deduceva che: a) il credito oggetto della domanda monitoria trovava titolo in un contratto di appalto stipulato tra l'opponente (già e in Controparte_2 CP_1
bonis e, in particolare, dal mancato integrale pagamento, da parte dell'attrice, di due fatture (n. 15/2019 e n. 22/2019) emesse, in forza del contratto, per complessivi € 74.000,00; b) Controparte_2
era stata delegata da al pagamento delle fatture
[...] CP_1
di cui al ricorso in favore di creditori dell'opposta ( e CP_3
, ai quali l'attrice aveva quindi corrisposto, Controparte_4
mediante più disposizioni di pagamento, complessivi € 48.330,84, da imputarsi alle fatture 15/2019 e 22/2019; c) la differenza tra le somme versate dall'opponente e quelle portate dalle fatture, pari ad €
25.669,16, non sarebbe stato esigibile in quanto il pagamento era pagina 5 di 10 stato sospeso dall'opponente, in forza dell'art. 1460 c.c., a seguito dell'abbandono del cantiere da parte della società opposta e, quindi, dell'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
L'opposta sosteneva che: a) l'opponente non aveva prodotto le quietanze dei pagamenti rilasciate dall'opposta in bonis; b) non vi era prova del fatto che i pagamenti eseguiti ai creditori di CP_1
fossero andati a buon fine, né che si riferissero effettivamente
[...]
alle fatture o ad altri debiti dell'opponente con i destinatari dei pagamenti;
c) in ogni caso erano stati eseguiti pagamenti in misura superiore a quanto indicato da nelle delegazioni di CP_1
pagamento; d) la circostanza dell'abbandono del cantiere da parte dell'opposta era inverosimile, perché l'opponente aveva eseguito pagamenti delle fatture anche in tempi successivi e, comunque, non aveva mai sollevato prima del giudizio alcuna contestazione siffatta;
e) in data 17.03.2022 l'opponente aveva inviato al procuratore dell'opposta copia del suo partitario, dal quale emergeva che, alla data dell'1.01.2021, aveva un debito nei Parte_1
confronti del di € 42.800,00 (frutto di un mero refuso CP_1
pagina 6 di 10 essendo l'importo realmente dovuto quello azionato in sede monitoria).
Il , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o, in subordine,
l'ordinanza anticipatoria di condanna, ex art.186 bis c.p.c., per la somma di € 29.829,27, oltre interessi moratori, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 26.11.2024 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, rigettava tutte le prove articolate e fissava l'udienza per la decisione della causa al
5.11.2025.
L'opponente ha prodotto in giudizio, sub docc. nn. 1 e 2, due richieste, pervenute dalla società opposta in bonis, di provvedere al pagamento, per complessivi € 44.160,00, delle fatture nn. 15 e
22/2019, nei confronti delle società e CP_3 CP_4
nonché, sub doc. nn. 3 e 4 alcune ricevute/distinte di bonifico
[...]
di pagamenti eseguiti in favore delle predette società, delle quali, tuttavia, solo alcune (pp. 1, 2, 3 e 5 doc. n. 3), per complessivi €
pagina 7 di 10 26.200,00, riportano quale causale “acconto ft. n. 15 AV-New” o simili.
Come sostenuto già in sede di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente (cfr., docc. da n. 1 a n. 4) non è possibile ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento delle fatture azionate in via monitoria in misura superiore a quella riconosciuta dall'opposto
(che, a fronte di fatture per € 74.000,00, ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per € 40.300,00), in mancanza di certezza del buon fine dei pagamenti eseguiti dall'opponente a favore di CP_3
e e in assenza della relativa causale per molti
[...] Controparte_4
di essi. Indicativa in tal senso è la mancanza della quietanza che veniva giudicata necessaria in sede di delegazione di pagamento per la liberazione dell'opponente dall'obbligazione posta a base delle fatture azionate in sede monitoria. Inoltre, desta ulteriore perplessità sulla ricostruzione dei fatti operata dall'opponente la circostanza che il totale dei bonifici in discorso superi quanto indicato nelle delegazioni di pagamento (erano previsti € 30.000 da versarsi in favore della e i bonifici prodotti sono pari a € Controparte_5
33.700 mentre, nei confronti della la delegazione Controparte_4
pagina 8 di 10 prevedeva l'importo di € 14.170,73 e risultano bonificati, senza causale, € 14.630,77).
Invece indicativo della solidità della richiesta avanzata in sede monitoria dall'opposto è il fatto che, dal partitario inviatogli dall'opponente il 5 aprile 2022, risultava un debito ancora aperto di
€ 42.800 e gli asseriti pagamenti nei confronti dei terzi sopra menzionati ( e risalirebbero al Controparte_5 CP_4 CP_4
periodo giugno 2019 – febbraio 2020.
Quanto, poi, all'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, che ha sostenuto che l'opposta avrebbe abbandonato il cantiere nel corso dell'appalto (“nell'estate 2019”) cosicché null'altro era dovuto, la stessa appare genericamente formulata e tutte le prove dedotte al riguardo sono state condivisibilmente respinte per le ragioni indicate nell'ordinanza del 26.11.2024 che si richiamano qui integralmente. Appare invero poco credibile che nonostante l'abbandono del cantiere fossero proseguiti i pagamenti e mai nessuna contestazione al riguardo fosse mossa all'opposta prima della presente vertenza.
pagina 9 di 10 Gli argomenti sopra svolti conducono nel loro complesso a ritenere dunque infondata l'opposizione a D.I. che deve essere in definitiva respinta, con conferma del D.I. opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida nell'importo di € 7616,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario in misura del 15%
Como, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RB Cao
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