TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 19.9.2019 al R.G. n. 3833/2019,
vertente t r a
(C.F. ), con l'Avv. Giuseppe Boccato Parte_1 C.F._1
Attrice-Opponente
e
(C.F./P. IVA , con gli Avv.ti Vito Salvatore Spagnolo Controparte_1 P.IVA_1
e Graziano Stocco
Convenuta-Opposta
avente ad oggetto: l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 562/2019 sub r.g. 2742/2019
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito, in via principale: revocarsi, annullarsi o comunque dichiararsi inefficace il
1
Nel merito, in via riconvenzionale e/o in compensazione: previo accertamento del colpevole ritardo di e dell'effettiva quantità delle lavorazioni parzialmente CP_1
svolte, degli importi versati e quindi di quelli effettivamente dovuti, determinarsi nella misura di € 12.245,16 ovvero in quella diversa, maggiore e/o minore che risulterà
di giustizia, anche in via di equità, l'importo che dovrà essere restituito da parte opposta e condannarla quindi al pagamento dello stesso, maggiorato degli interessi di legge dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese ex D.M. 55/14, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Per Controparte_1
“NEL MERITO
Respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda riconvenzionale, rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo nr 562/2019 del 3.07.2019 emesso dal Tribunale di Trieste;
- in ogni caso accertarsi che è ancora creditrice di , CP_1 Parte_1
della somma di euro 50.931,07, iva compresa, oltre agli interessi moratori ex D.lgs nr
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in esito alla presente causa, a titolo di saldo corrispettivi in ragione delle opere e dei servizi eseguiti giusto contratto di appalto
19.06.2018;
2 - per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere ad Parte_1
in persona del suo lrpt, la somma di euro 50.931,07 Iva compresa, CP_1
oltre agli interessi moratori ex D.lgs nr 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in esito alla presente causa, per le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione e conseguente nuova rimessione della causa in istruttoria di essere abilitati alla controprova e che sia ammesso il capitolo sub 1 indicato a prova contraria nella terza memoria ex art 183 comma VI cpc del 30 dicembre 2020, con i testi ivi indicati sempre a prova contraria.
IN OGNI CASO
Spese ed onorari del presente giudizio di opposizione interamente rifusi, con conferma integrale di quelli liquidati nella precedente fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il contratto di appalto dd. 19.6.2018, commissionava ad Parte_1
i lavori di ristrutturazione di un'area demaniale marittima in Controparte_1
concessione (di seguito, il “Porticciolo”). Il termine previsto per l'ultimazione dei lavori era fissato in quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di inizio dei lavori,
che tuttavia non risultava espressamente indicata nel contratto.
1.2. L'intento della committente – non formalizzato nel regolamento negoziale ma,
come attesta la relazione del Direttore dei lavori dd. 5.8.2019, noto alla controparte
3 – era destinare, a intervento ultimato, l'area alla realizzazione di appartamenti turistici e di un locale da mettere a reddito nella stagione turistica 2019.
1.3. I compiti affidati ad comprendevano sia i lavori di Controparte_1
ristrutturazione del Porticciolo, afferenti alla stabilizzazione del fondale e alla costruzione di un molo di entrata, sia all'esecuzione dei trasporti marittimi necessari al limitrofo cantiere. L'appaltatrice, infatti, si era impegnata a trasportare, tramite la messa a disposizione di apposito motopontone galleggiante, i materiali e le attrezzature edili necessari all'esecuzione, da parte di delle opere di CP_2
costruzione di sei unità edilizie nell'area sovrastante il Porticciolo, nonché i materiali di risulta di tali opere edili. Inoltre, garantiva di essere in regola con le autorizzazioni amministrative necessarie al compimento dei lavori dedotti nel regolamento negoziale.
1.4. Il contratto di appalto: (a) subordinava la facoltà di subappaltare l'opera a terzi al previo consenso del Direttore dei Lavori;
(b) riconosceva alla committente il diritto di recedere per cause giustificate e motivate, fermo restando l'obbligo di tenere indenne la società appaltatrice delle spese sostenute e dei lavori eseguiti.
2. Il prezzo complessivo dell'opera veniva convenuto a misura, con una quantificazione provvisoria stimata in € 90.200,00 oltre all'IVA. In particolare, le voci di costo relative all'impiego del pontone e della squadra di personale subacqueo erano da calcolarsi, rispettivamente, nella somma di € 3.400,00 e € 1.400,00 per ciascun giorno di utilizzo.
2.1. Quanto alle modalità di pagamento, la committente si impegnava a corrispondere: (a) € 16.506,60 (13.530 €, oltre all'IVA) contestualmente alla
4 sottoscrizione del regolamento negoziale;
(b) € 16.506,60 (13.530 €, oltre all'IVA)
entro i primi due giorni lavorativi dall'avviamento dei lavori;
(c) gli ulteriori importi risultanti dagli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), previa approvazione da parte del
Direttore dei lavori, il perito industriale edile . Persona_1
2.2. La committente, in data 18.10.2018, aveva versato nel complesso all'appaltatrice un importo pari a € 57.363,20, comprensivo dei due anticipi –
documentati nelle fatture n. 13 dd. 19.6.2018 e n. 17 dd. 28.8.2018 – nonché di un ulteriore acconto di € 24.350,00 (€ 19.959,02, oltre all'IVA), riferibile alle operazioni eseguite dal 24 agosto al 27 settembre 2018 ed evidenziate dalla fattura n. 23 dd.
15.10.2018.
3. Con comunicazione a mezzo p.e.c. dd. 26.11.2018, la committente, in ragione dei notevoli ritardi protrattisi in fase di esecuzione del regolamento negoziale,
manifestava alla controparte la volontà di recedere dal contratto, riservandosi espressamente la facoltà di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi. A
pochi giorni di distanza, in data 29.11.2018, l'appaltatrice emetteva la fattura di saldo n. 29/18, oggetto di immediata contestazione da parte della committente.
4. successivamente, agiva in via monitoria al fine di ottenere il Controparte_1
recupero del quantum residuo di € 50.931,07, comprensivo di IVA.
4.1. Il decreto ingiuntivo n. 562/2019, emesso in data 3.7.2019 sub r.g. 2742/19, è
stato tempestivamente opposto, con atto di citazione, da . Parte_1
4.2. Con ordinanza dd. 15.10.2020, si è ritenuto di non dover concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
5 5. L'opponente, nel merito, chiede:
(a) in via principale, la revoca, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'accertamento negativo del credito azionato;
(b) in via riconvenzionale, ovvero in compensazione:
(i) l'accertamento dell'effettiva quantità delle lavorazioni effettivamente svolte da e la sua conseguente condanna alla corresponsione dell'importo Controparte_1
di € 12.245,16, maggiorato degli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo,
ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
(ii) l'accertamento dell'entità dei danni imputabili ad a causa del Controparte_1
ritardo nell'esecuzione delle opere, e la conseguente condanna a corrispondere l'importo di € 200.000,00 maggiorato degli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
6. La società opposta, costituitasi in giudizio, chiede invece:
(a) il rigetto di ogni istanza, deduzione e domanda riconvenzionale di parte convenuta, e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo n. 562/2019 dd.
3.7.2019;
(b) l'accertamento del credito vantato nei confronti della committente e la sua conseguente condanna alla corresponsione dell'importo di € 50.931,07, al lordo dell'IVA, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
7. L'accertamento giudiziale deve fondarsi sulle risultanze testimoniali e
6 documentali acquisite in fase istruttoria.
7.1. Da una valutazione complessiva della documentazione e delle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio, in parte convergenti, emerge che:
(a) la prestazione dedotta in contratto, consistente nella messa a disposizione del montopontone galleggiante, è stata eseguita a partire dal 24.8.2018, fino all'8.11.2018,
seppur con interruzioni e ritardi che hanno evidentemente inficiato il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
(b) le prestazioni di trasporto sono state rese dall'appaltatrice per supportare l'esecuzione delle opere edili da parte di CP_3
(c) ha originariamente subappaltato il motopontone da Controparte_1 CP_4
che tuttavia in data 1.10.2018 ritirava la disponibilità del mezzo. L'appaltatrice sì è in seguito rivolta a da cui ha preso a noleggio un nuovo motopontone a CP_5
partire dal 16.10.2018, fino all'8.11.2018;
(d) risultano provate le operazioni di ispezione subacquea del molo del Porticciolo dd.
27.9.2018, mentre l'effettiva esecuzione dei lavori di idropulizia subacquea tra il 19 e il 21 settembre 2018 non è certa, poiché confermata soltanto da un teste di parte convenuta, in assenza di riscontri oggettivi e concordanti.
7.2. Dalla relazione redatta del Direttore dei lavori si evince, peraltro, che:
(i) l'appaltatrice non avrebbe dato avvio ad alcuna lavorazione sull'area demaniale, ma si sarebbe limitata a eseguire alcune operazioni di trasporto: secondo una stima vagamente assertiva, non suffragata da alcuna documentazione tecnica che consenta di verificarne l'attendibilità, le prestazioni rese ammonterebbero a circa il 41% del
7 valore dell'appalto;
(ii) le prestazioni sarebbero state eseguite dall'appaltatrice con ritardi significativi rispetto alle tempistiche concordate, sia nella fase iniziale sia in quella avanzata del cantiere, senza che venissero addotte giustificazioni fondate;
(iii) a seguito della risoluzione del contratto, l'incarico è stato assegnato a febbraio
2019 ad altra impresa che, a fronte del pagamento di € 57.500,00, ha provveduto a ultimare i trasporti e ad eseguire i lavori di ristrutturazione del Porticciolo.
8. Ciò premesso, pare opportuno pronunciarsi in ordine: (a) alla quantificazione del credito maturato da in ragione delle lavorazioni effettivamente Controparte_1
svolte sino al momento dell'esercizio del diritto di recesso da parte della committente;
(b) alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, avente a oggetto il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dai ritardi dell'appaltatrice nell'esecuzione delle opere dedotte nel regolamento negoziale.
9. Quanto al primo profilo, vale a dire la quantificazione delle opere eseguite da parte dell'appaltatrice nel quadro di un contratto di appalto a misura, preme evidenziare che non è stata acquisita in atti alcuna perizia tecnica, né risulta prodotto uno Stato di avanzamento lavori (SAL) regolarmente approvato dal
Direttore dei lavori, L'accertamento delle prestazioni Persona_1
effettivamente eseguite da deve dunque essere condotto alla luce Controparte_1
delle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio e, soprattutto, del comportamento complessivo delle parti.
9.1. In particolare, deve ritenersi provato che l'appaltatrice abbia effettivamente
8 svolto le prestazioni afferenti all'impiego del motopontone e alla squadra di personale subacqueo nelle giornate comprese tra il 24 agosto e il 27 settembre 2018,
evidenziate nella fattura n. 23 dd. 15.10.2018. Le dichiarazioni testimoniali rese in data 13 luglio 2022 risultano, infatti, corroborate dalla condotta della la Pt_1
quale ha proceduto al pagamento parziale della suddetta fattura, per un totale di €
24.350,00 (IVA inclusa), senza sollevare alcuna contestazione circa la mancata o inesatta esecuzione delle attività ivi dedotte. Tenuto conto che l'addebito è stato emesso per un importo complessivo di € 39.905,80 (al netto dell'IVA al 22%), la committente dunque è tenuta a corrispondere all'appaltatrice il residuo pari a €
18.978,00 (IVA inclusa).
9.2. Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento di prestazioni lavorative nelle giornate del 15, 16, 17, 18 e 19 ottobre e del 7 e 8 novembre, evidenziate nella fattura n. 29 dd. 29.11.2018, la prova a favore si fonda esclusivamente sulla deposizione di un soggetto legato da un vincolo di parentela con il legale rappresentante della società opposta. In mancanza di ulteriori elementi di riscontro,
tale testimonianza, per quanto coerente, non può ritenersi da sola idonea a fornire piena prova circa l'effettiva esecuzione delle attività ivi dedotte, ove si consideri la mancata attestazione circa lo svolgimento di tali attività da parte del Direttore dei lavori e la significativa genericità e reticenza delle altre deposizioni testimoniali acquisite sui medesimi fatti.
9.3. Preme evidenziare, per completezza, che la stima contenuta nella relazione del
Direttore dei lavori, secondo cui le prestazioni eseguite dall'appaltatrice
9 ammonterebbero al 41% del valore complessivo dell'appalto, appare priva di fondamento tecnico e analitico, non essendo corredata da alcuna documentazione che consenta di verificarne l'attendibilità. Trattasi, invero, di un'affermazione apodittica,
che non può essere assunta a parametro valutativo attendibile ai fini della quantificazione giudiziale delle lavorazioni effettivamente svolte.
10. Quanto al secondo profilo, la domanda risarcitoria formulata dalla committente a titolo di lucro cessante – in ragione dei presunti mancati introiti derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati, che avrebbe inciso negativamente sull'avvio dell'attività turistico-ricettiva prevista per la stagione estiva 2019 – risulta oggetto di una rappresentazione meritale generica.
10.1. Nell'atto introduttivo di opposizione ex art. 645 c.p.c., innanzitutto, la voce di danno è descritta in termini alquanto sommari e non risulta supportata da documentazione idonea a fondarne l'attendibilità: la relazione prodotta in giudizio,
infatti, appare sintetica, vaga e non supportata da dati tecnici. Né le successive difese scritte hanno apportato elementi sufficienti a colmare tale carenza,
delineando con maggiore nitore l'effettiva entità del pregiudizio lamentato.
10.2. In particolare, il danno da lucro cessante prospettato dalla committente si fonda su una ricostruzione del tutto vaga e ipotetica, nonché scollegata da un'effettiva dimostrazione del nesso causale tra il ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori e la mancata apertura dell'attività turistico-ricettiva nella stagione estiva 2019.
10.2.1. Come si evince dagli atti, infatti, lo svolgimento dei fatti risulta il seguente:
10 (i) la concessione demaniale è stata rilasciata dal Comune di Trieste alla committente, , il 15 giugno 2018; Parte_1
(ii) il contratto di appalto è stato stipulato con il 19 giugno 2018; Controparte_1
(iii) l'autorizzazione a svolgere i lavori sull'area demaniale oggetto di concessione è
stata rilasciata dalla Capitaneria di Porto in data 8 agosto 2018;
(iv) la committente ha esercitato il diritto di recesso in data 26 novembre 2018, di seguito affidando l'operazione a un'impresa terza, che avrebbe ultimato i lavori a marzo 2019.
10.2.2. Premesso che il periodo di ritardo imputabile all'appaltatrice appare limitato a un paio di mesi, non potendosi configurare un ulteriore ritardo contrattuale oltre la data di esercizio del recesso, lo svolgimento dei lavori dedotti in contratto avrebbe dovuto comportare un impegno piuttosto contenuto sul piano temporale, pari a quindici giorni lavorativi. Per tale motivo, la mancata apertura dell'attività nel mese di aprile 2019 non può ragionevolmente essere ricondotta al comportamento dell'appaltatrice, essendosi verificata la cessazione del rapporto negoziale con un margine temporale più che congruo per consentire alla committente di attivarsi tempestivamente per il completamento dei lavori da parte di un'impresa terza.
10.3. In virtù di tali considerazioni, pur dovendosi riconoscere l'effettiva sussistenza di un ritardo da parte dell'appaltatrice, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto da parte della committente, la richiesta risarcitoria proposta dalla stessa in via riconvenzionale dev'essere rigettata per difetto di prova, sia in ordine all'effettiva entità del danno, sia in merito al nesso causale tra l'asserito
11 inadempimento e il pregiudizio economico allegato.
11. Nel carattere reciproco della soccombenza si indicano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
1. in accoglimento parziale delle domande proposte da revocato il d.i. Controparte_1
n. 562/2019 sub r.g. 2742/2019, condanna l'opponente a Parte_1
corrispondere alla suddetta società la somma di euro 18.978,00 (comprensiva di
IVA al 22%), a titolo di saldo per le opere e i servizi eseguiti in funzione del contratto di appalto dd. 19.6.2018, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 23 dd. 15.10.2018 al saldo;
2. rigetta integralmente le domande proposte in via principale e riconvenzionale da
; Parte_1
3. compensa fra le parti le spese della lite.
Così deciso in Trieste, il 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
12