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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2023, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5011 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 16/02/2023 tra le parti ai sensi dell’art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c. e/o in via subordinata, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1°, n. 3. c.p.c.) in relazione all’art. 12, comma 7°, della legge 212/2000 violazione dell’obbligo di contraddittorio» (v. pagina n. 9 del ricorso), segnalando che sia nel ricorso introduttivo (a pagina n. 4) che nell’atto di appello (a pagina n. 7) era stata dedotta la nullità delle iscrizioni ipotecarie non precedute da un preavviso recante l’invito a fornire delucidazioni. 8. Con la quarta doglianza il Di Maggio ha denunciato «la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con l’art. 36, co. 2 n. 4 D.LGS. N. 546/1992 e/o, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c. e/o in via subordinata, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1°, n.
3. c.p.c.), nonché la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 137, 138, 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 8 della legge 890/82 e dell’art. 2697 cod. civ. sulla questione della mancanza e/o nullità della notifica al Di Maggio delle cartelle di pagamento che costituiscono il titolo in forza del quale sono state iscritte le due ipoteche impugnate» (v. pagine nn. 10 ed 11 del ricorso). L’istante ha rappresentato che il Concessionario non aveva fornito documentazione idonea a provare la valida notifica delle cartelle di pagamento e che i giudici di merito non avevano esaminato le doglianze 5 di 9 mosse dal ricorrente, ribadendo nel merito le contestazioni rivolte contro le notifiche di due cartelle di pagamento. 9. Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. «(omessa pronuncia del giudice dell’appello)» e/o, in via subordinata, l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c.» e/o, in via subordinata, «la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con l’art. 36, co. 2 n. 4 D.LGS. N. 546/1992, sulla questione della prescrizione eccepita dal Di Maggio» (cfr. pagine nn. 13 e 14 del ricorso). 10. Va innanzitutto dato conto del perdurante "ius postulandi" del difensore della controricorrente. Va chiarito che il suindicato controricorso è stato presentato da QU Sud S.p.A. e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass., Sez. 1 civ., 9 dicembre 2021, n. 39173). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad QU Sud S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito 6 di 9 all’attività della riscossione» (cfr. Cass., Sez. U, civ., 9 marzo 2021, n. 15911). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione QU e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez. V civ., 3 febbraio 2020, n. 3312), che nella specie non è avvenuta. 11. Va ancora preliminarmente osservato che la Corte ritiene ammissibile il ricorso in esame, benchè articolato attraverso la proposizione di motivi cd. misti e cioè qualificati dal fatto che le censure sono state articolate riconducendo il vizio della sentenza impugnata sotto molteplici paradigmi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., in quanto la sua formulazione permette di cogliere le doglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. sul principio Cass., Sez. U. civ., 6 maggio 2015, n. 9100 e Cass., Sez. VI-III civ., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass., Sez. II civ., 28 marzi 2018, n. 26790 e Cass., Sez, I civ., 9 dicembre 2021, n. 39169). 12. Tanto chiarito il ricorso risulta fondato nel suo primo, assorbente, motivo. Il Giudice regionale, dopo aver premesso che i primi giudici rigettavo il ricorso del ricorrente «perchè dalla documentazione prodotta dal Concessionario, risultava regolare la notifica delle cartelle relative alle iscrizioni ipotecarie» e dopo aver precisato che l’appellante censurava la pronuncia impugnata, ponendo in evidenza che «per molte cartelle indicate nell’estratto di ruolo depositato non era stata prodotta alcuna prova della relativa notifica, e che, quanto a quelle notificate a NA Di Maggio (all’epoca residente a [...]) 7 di 9 egli (residente in [...]) non era convivente con la stessa», ha così motivato: «la sentenza impugnata è condivisa dal Collegio;
anche perché dalla documentazione prodotta dal concessionario risultano in effetti le date delle notifiche della cartelle di pagamento» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione). 13. Ebbene, non occorrono soverchie riflessioni per ritenere che tale motivazione sia del tutto apparente. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorché la stessa «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost." (Vedi Cass. 13248 del 2020)» (così, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. V civ., 8 aprile 2022, n. 11473 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI-I civ., 28 gennaio 2022, n. 6758). Detta anomalia motivazionale «implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 dei 2009) … deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo 8 di 9 comma, n. 4, c.p.c." (Vedi Cass. n. 22598 del 2018)» (così sempre Cass., Sez. V civ., 8 aprile 2022, n. 11473 citata). 14. Ciò posto, nella fattispecie in rassegna la suindicata “motivazione” si limita ad esprimere un “verdetto” finale, privo di ogni indicazione circa le notifiche esaminate, il loro collegamento con le cartelle impugnate, con quelle considerate dall’Agenzia delle Entrate nell’appello e con quelle prodotte dall’agente della riscossione, ed omette, altresì, ogni rappresentazione in ordine alle modalità con cui le notifiche sono state eseguite ed in merito alle ragioni per le quali sono state ritenute regolarmente eseguite. Risultano, in tal modo, non esplicitati gli elementi da cui la Commissione ha tratto il proprio convincimento, il che preclude ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento eseguito, il che integra la (implicitamente) dedotta nullità (cfr. ancora Cass, Sez. V civ. 8 aprile 2022, n. 11473, che richiama al riguardo Cass., Sez. VI-V civ., 7 aprile 2017, n. 9105 e Cass., Sez. L., 5 agosto 2.019, n. 20921), la quale va ricondotta – come detto - al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. (e non a quello di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. pure indicato nel ricorso). 15. Alla stregua di tali complessive riflessioni il ricorso va accolto nel suo primo motivo e la decisione assorbe l’esame delle restanti censure. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché rinnovi la motivazione della sentenza, tenendo conto dei contenuti dei motivi di gravame (da riepilogare) e rappresentando le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità. 9 di 9 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.
3. c.p.c.), nonché la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 137, 138, 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 8 della legge 890/82 e dell’art. 2697 cod. civ. sulla questione della mancanza e/o nullità della notifica al Di Maggio delle cartelle di pagamento che costituiscono il titolo in forza del quale sono state iscritte le due ipoteche impugnate» (v. pagine nn. 10 ed 11 del ricorso). L’istante ha rappresentato che il Concessionario non aveva fornito documentazione idonea a provare la valida notifica delle cartelle di pagamento e che i giudici di merito non avevano esaminato le doglianze 5 di 9 mosse dal ricorrente, ribadendo nel merito le contestazioni rivolte contro le notifiche di due cartelle di pagamento. 9. Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. «(omessa pronuncia del giudice dell’appello)» e/o, in via subordinata, l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c.» e/o, in via subordinata, «la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con l’art. 36, co. 2 n. 4 D.LGS. N. 546/1992, sulla questione della prescrizione eccepita dal Di Maggio» (cfr. pagine nn. 13 e 14 del ricorso). 10. Va innanzitutto dato conto del perdurante "ius postulandi" del difensore della controricorrente. Va chiarito che il suindicato controricorso è stato presentato da QU Sud S.p.A. e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass., Sez. 1 civ., 9 dicembre 2021, n. 39173). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad QU Sud S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito 6 di 9 all’attività della riscossione» (cfr. Cass., Sez. U, civ., 9 marzo 2021, n. 15911). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione QU e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez. V civ., 3 febbraio 2020, n. 3312), che nella specie non è avvenuta. 11. Va ancora preliminarmente osservato che la Corte ritiene ammissibile il ricorso in esame, benchè articolato attraverso la proposizione di motivi cd. misti e cioè qualificati dal fatto che le censure sono state articolate riconducendo il vizio della sentenza impugnata sotto molteplici paradigmi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., in quanto la sua formulazione permette di cogliere le doglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. sul principio Cass., Sez. U. civ., 6 maggio 2015, n. 9100 e Cass., Sez. VI-III civ., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass., Sez. II civ., 28 marzi 2018, n. 26790 e Cass., Sez, I civ., 9 dicembre 2021, n. 39169). 12. Tanto chiarito il ricorso risulta fondato nel suo primo, assorbente, motivo. Il Giudice regionale, dopo aver premesso che i primi giudici rigettavo il ricorso del ricorrente «perchè dalla documentazione prodotta dal Concessionario, risultava regolare la notifica delle cartelle relative alle iscrizioni ipotecarie» e dopo aver precisato che l’appellante censurava la pronuncia impugnata, ponendo in evidenza che «per molte cartelle indicate nell’estratto di ruolo depositato non era stata prodotta alcuna prova della relativa notifica, e che, quanto a quelle notificate a NA Di Maggio (all’epoca residente a [...]) 7 di 9 egli (residente in [...]) non era convivente con la stessa», ha così motivato: «la sentenza impugnata è condivisa dal Collegio;
anche perché dalla documentazione prodotta dal concessionario risultano in effetti le date delle notifiche della cartelle di pagamento» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione). 13. Ebbene, non occorrono soverchie riflessioni per ritenere che tale motivazione sia del tutto apparente. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorché la stessa «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost." (Vedi Cass. 13248 del 2020)» (così, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. V civ., 8 aprile 2022, n. 11473 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI-I civ., 28 gennaio 2022, n. 6758). Detta anomalia motivazionale «implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 dei 2009) … deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo 8 di 9 comma, n. 4, c.p.c." (Vedi Cass. n. 22598 del 2018)» (così sempre Cass., Sez. V civ., 8 aprile 2022, n. 11473 citata). 14. Ciò posto, nella fattispecie in rassegna la suindicata “motivazione” si limita ad esprimere un “verdetto” finale, privo di ogni indicazione circa le notifiche esaminate, il loro collegamento con le cartelle impugnate, con quelle considerate dall’Agenzia delle Entrate nell’appello e con quelle prodotte dall’agente della riscossione, ed omette, altresì, ogni rappresentazione in ordine alle modalità con cui le notifiche sono state eseguite ed in merito alle ragioni per le quali sono state ritenute regolarmente eseguite. Risultano, in tal modo, non esplicitati gli elementi da cui la Commissione ha tratto il proprio convincimento, il che preclude ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento eseguito, il che integra la (implicitamente) dedotta nullità (cfr. ancora Cass, Sez. V civ. 8 aprile 2022, n. 11473, che richiama al riguardo Cass., Sez. VI-V civ., 7 aprile 2017, n. 9105 e Cass., Sez. L., 5 agosto 2.019, n. 20921), la quale va ricondotta – come detto - al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. (e non a quello di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. pure indicato nel ricorso). 15. Alla stregua di tali complessive riflessioni il ricorso va accolto nel suo primo motivo e la decisione assorbe l’esame delle restanti censure. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché rinnovi la motivazione della sentenza, tenendo conto dei contenuti dei motivi di gravame (da riepilogare) e rappresentando le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità. 9 di 9 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.