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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2230/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Orsitto
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DI Petrucci
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per la ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024, “- in modifica delle condizioni previste nel precedente provvedimento di modifica del 2017, venga statuito un nuovo diritto di visita da parte del sig. alle seguenti CONDIZIONI - Il padre potrà tenere con sé Pt_1 DI un fine settimana alterno anche con pernotto prelevandolo il venerdì (o alle 9 nel periodo estivo a all'uscita di scuola in quello scolastico) e riportandolo la domenica sera alle ore 21.00.
Potrà inoltre tenere con sé DI per due giorni infrasettimanali prelevandolo, alle ore 9 del martedì da casa materna nel periodo estivo, mentre nel periodo scolastico prelevandolo sempre il martedì all'uscita di scuola e riportandolo il mercoledì sera alle 21 a casa della madre stessa. Questo quando al padre toccherà il fine settimana alternato con pernotto. Mentre, per venire incontro alle esigenze della sig.ra che al ricorrente ha riferito preferire tenere con sé il figlio il mercoledì suo CP_1 giorno libero, laddove non toccherà il fine settimana al quest'ultimo è disponibile a tenere Pt_1
DI col pernotto il lunedì e martedì con gli stessi orari. Per il resto confermare per DI il precedente provvedimento sia per quanto riguarda le vacanze estive sia anche per le festività”; per il resistente: come da comparsa conclusionale deposita il 26/11/2024, “Le considerazioni esposte dovranno essere valutate dal Giudicante nella valutazione dell'interesse del minore Persona_1
in riguardo alle richieste oggetto della domanda del presente giudizio. Vorrà il Giudicante anche valutare la congruità del mantenimento mensile versato dal nella misura di euro 100,00 per Pt_1
ciascun figlio, anche alla luce della maggiore età dei figli rispetto alla decisione precedentemente assunta e quindi alle mutate esigenze. Cosi come Vorrà esprimersi circa la indisponibilità del ricorrente a versare la quota a lui dovuta delle spese straordinarie per la crescita ed il benessere dei figli, ivi compreso la possibilità per gli stessi di poter esercitare attività sportiva. Si rimette a
Giustizia”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 12/7/2023, il IG. ha chiesto la modifica del regime di Parte_1
visita padre/figlio stabilito dai provvedimenti emessi dal Tribunale di Pisa in data 24/6/2015 e
23/10/2017, secondo cui il padre “vede i figli il martedì ed il sabato dalle 9 del mattino alle 21 durante le vacanze e invece dall'uscita della scuola alle 21 durante il periodo scolastico;
nonché una settimana (la prima in genere di agosto) per le vacanze estive, e con le festività alternate” (cfr. docc.
2 e 3, fascicolo di parte ricorrente), nei seguenti termini:
“- Il padre potrà tenere con sé DI un fine settimana alterno anche con pernotto prelevandolo il venerdì (o alle 9 nel periodo estivo a all'uscita di scuola in quello scolastico) e riportandolo la domenica sera alle ore 21.00.
- Potrà inoltre tenere con sé DI per due giorni infrasettimanali prelevandolo, alle ore 9 del martedì da casa materna nel periodo estivo, mentre nel periodo scolastico prelevandolo sempre il martedì all'uscita di scuola e riportandolo il mercoledì sera alle 21 a casa della madre stessa. Questo quando al padre toccherà il fine settimana alternato con pernotto. - Mentre, per venire incontro alle esigenze della sig.ra che al ricorrente ha riferito CP_1 preferire tenere con sé il figlio il mercoledì suo giorno libero, laddove non toccherà il fine settimana al quest'ultimo è disponibile a tenere DI col pernotto il lunedì e martedì con gli stessi Pt_1 orari.
- Per il resto confermare per DI il precedente provvedimento sia per quanto riguarda le vacanze estive sia anche per le festività. Per_
- Relativamente a il resistente, vista ormai l'età sedicenne della stessa e il fatto che la stessa per la troppa triangolazione nelle diaspore genitoriali ha interrotto i rapporti col padre, quest'ultimo si dichiara disponibile a riceverla nella propria abitazione e a vederla ogni qualvolta la stessa lo vorrà e potrà compatibilmente con i propri impegni scolastici e ludici.
- Niente di diverso per ciò che riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento da corrispondere ai figli e cioè la somma di 100,00€ ciascuno mensile rivalutata annualmente così come per ciò che concerne la corresponsione del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate per somme maggiori di 150,00€.
- Per il resto venga confermato il precedente provvedimento di modifica alle statuizioni del diritto di visita dei figli naturali”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che, mentre alla IG , ormai prossima alla maggiore età, Per_2
non è più possibile imporre un regime di visita, le frequentazioni con il figlio DI hanno già subito una modifica sostanziale, in quanto, grazie al percorso intrapreso con i Servizi Sociali su disposizione del Tribunale, è stato gradualmente introdotto il pernottamento saltuario presso il padre: il ricorrente ha chiesto, pertanto, la formalizzazione del regime già di fatto in essere.
2. Si è costituita tardivamente in giudizio la IG.ra , non opponendosi a Controparte_1
incrementare la frequenza degli incontri padre/figlio, purché nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali di DI;
ha, tuttavia, evidenziato che il IG. non è solito rispettare gli orari Pt_1
stabiliti per il diritto di visita, prelevando e riconsegnando il figlio in fasce orarie inadeguate e incompatibili con l'attività scolastica, né versare regolarmente il mantenimento ordinario e straordinario.
3. All'udienza del 20/3/2024, dinanzi al precedente Giudice delegato, è stato sentito il minore DI.
4. Nelle more del giudizio, la resistente ha chiesto che venga valutata “la congruità del mantenimento mensile versato dal nella misura di euro 100,00 per ciascun figlio, anche alla luce della Pt_1
maggiore età dei figli rispetto alla decisione precedentemente assunta e quindi alle mutate esigenze.
Cosi come Vorrà esprimersi circa la indisponibilità del ricorrente a versare la quota a lui dovuta delle spese straordinarie per la crescita ed il benessere dei figli, ivi compreso la possibilità per gli stessi di poter esercitare attività sportiva”. Il ricorrente si è opposto a tale domanda, deducendone la tardività.
5. All'udienza del 15/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio.
************
6. Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre.
6.1. La domanda del IG. di modifica del regime di frequentazione con il figlio minore DI Pt_1
deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
6.2. Dall'ascolto del minore è emerso che DI, attualmente quindicenne e iscritto al primo anno di scuola superiore, da almeno cinque anni trascorre del tempo con il padre nei giorni di martedì e sabato, essendo rimasto a volte a dormire a casa del IG. dove dispone di una cameretta in cui dorme Pt_1
da solo.
Il minore ha, tuttavia, espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, precisando però di voler pernottare presso di lui “a weekend alternati perché durante la settimana, ho scuola e cadrebbe il mio ritmo” (cfr. verbale di udienza del 20/3/2024).
La volontà di trascorrere più tempo insieme manifestata sia da DI che dal padre trova conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali emerge che il minore desidera ampliare i giorni di frequentazione con il padre per rafforzare il loro rapporto (“il minore riferisce di voler passare più giorni insieme al padre al fine di poter dedicare più tempo al loro rapporto padre/figlio. Anche il
IG. riferisce lo stesso”, cfr. p. 2, relazione depositata in data 6/12/2024) Pt_1
Le medesime relazioni evidenziano altresì la presenza costante del IG. nella vita del figlio, Pt_1
con il quale condivide del tempo, dimostrando interesse per il suo percorso scolastico ed esercitando una funzione educativa, seppur con alcune divergenze rispetto al modello educativo materno.
La IG.ra , dal canto suo, non ha manifestato una sostanziale opposizione all'ampliamento CP_1
del regime di visita.
6.3. Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene di poter accogliere la richiesta di ampliamento del diritto di visita avanzata dal padre limitatamente ai fine settimana, mantenendo, invece, sostanzialmente inalterato il regime infrasettimanale.
In particolare, il IG. potrà tenere con sé DI a settimane alterne nel fine settimana, con Pt_1
pernotto, prelevandolo il venerdì (alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico) e riaccompagnandolo la domenica sera entro le ore 21:00 presso l'abitazione della madre. Potrà, invece, tenere DI un giorno infrasettimanale, individuato nel martedì, prelevandolo alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22:00. Invero, sebbene il Tribunale non sia vincolato a recepire automaticamente la volontà espressa dal minore, dovendone altresì valutare l'eventuale condizionamento e l'assenza di coinvolgimento nel conflitto genitoriale (Cass. civ. n. 16231/2023), tale volontà deve essere comunque debitamente considerata e può essere disattesa solo in presenza di un rigoroso accertamento della sua contrarietà all'interesse superiore del minore.
Nel caso di specie, la richiesta espressa da DI, il quale, essendo ormai quindicenne, è prossimo alla maggiore età, appare fondata sulle sue consolidate abitudini di vita, tra cui l'attività sportiva e le relazioni sociali instaurate nella zona di residenza della madre (“Vado in palestra lunedì mercoledì e venerdì, faccio sala. Quando andavo da solo, andavo subito dopo scuola per scaricare. Ora che vado con un mio amico vado la sera dopo aver fatto la lezione”; “Da AB esco meno perché ho le amicizie a Porta a Lucca ed è più difficile arrivarci”, cfr. verbale di udienza del 20/3/2024).
Pertanto, si ritiene maggiormente confacente all'interesse del minore preservare tale equilibrio di vita, considerato che la richiesta paterna di un ulteriore pernotto infrasettimanale risulterebbe eccessivamente impattante su abitudini ormai radicate.
6.4. Il regime di visita sopra indicato potrà subire modifiche esclusivamente in caso di accordo tra le parti;
gli orari e i giorni potranno subire variazioni solo in presenza di imprevisti derivanti da improcrastinabili impegni di lavoro, di studio e di salute o da comprovate esigenze organizzative.
6.5. Considerata l'età di DI, qualora lo desideri e ne ricorrano le condizioni di sicurezza, egli potrà recarsi autonomamente presso l'abitazione del padre e farvi ritorno.
6.6. Per quanto concerne la IG , nulla deve disporsi, tenuto conto della sua età, della sua Per_2
manifesta volontà di non avere rapporti con il padre, nonché della rinuncia dello stesso IG. a Pt_1
imporle qualunque regime di visita.
7. Sui provvedimenti economici.
7.1. In merito alla questione economica, si osserva che, sebbene l'istanza della IG.ra sia CP_1
ammissibile in quanto le parti hanno sempre facoltà di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, ai sensi dell'art. 473-bis.19 c.p.c., la resistente non ha allegato alcun elemento né fornito motivazioni atti a giustificare un'eventuale modifica del regime attualmente in vigore.
Al contrario, l'ampliamento del regime di frequentazione tra il padre e il figlio disposto con il presente provvedimento implica una maggior partecipazione economica del IG. al mantenimento di Pt_1
DI in via diretta nei periodi in cui il minore si trova con lui.
8. Spese.
8.1. Considerata la natura del giudizio e l'assenza di una sostanziale opposizione da parte della resistente alla modifica del regime di visita, sussistono eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica dei provvedimenti già resi dal Tribunale di Pisa in data 24/6/2015 e 23/10/2017, così provvede:
- dispone che le frequentazioni tra il padre e il figlio DI siano regolate come segue:
▪ il padre terrà con sé DI a settimane alterne nel fine settimana, con pernotto, prelevandolo il venerdì (alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico) e riaccompagnandolo la domenica sera entro le ore 21:00 presso l'abitazione della madre;
▪ il padre terrà con sé DI un giorno infrasettimanale, individuato nel martedì, prelevandolo alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
- dà atto che:
▪ il regime di visita sopra indicato potrà subire modifiche esclusivamente in caso di accordo tra le parti;
▪ gli orari e i giorni potranno subire variazioni solo in presenza di imprevisti derivanti da improcrastinabili impegni di lavoro, di studio e di salute o da comprovate esigenze organizzative;
▪ qualora lo desideri e ne ricorrano le condizioni di sicurezza, DI potrà recarsi autonomamente presso l'abitazione del padre e farvi ritorno;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 11/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2230/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Orsitto
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DI Petrucci
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per la ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024, “- in modifica delle condizioni previste nel precedente provvedimento di modifica del 2017, venga statuito un nuovo diritto di visita da parte del sig. alle seguenti CONDIZIONI - Il padre potrà tenere con sé Pt_1 DI un fine settimana alterno anche con pernotto prelevandolo il venerdì (o alle 9 nel periodo estivo a all'uscita di scuola in quello scolastico) e riportandolo la domenica sera alle ore 21.00.
Potrà inoltre tenere con sé DI per due giorni infrasettimanali prelevandolo, alle ore 9 del martedì da casa materna nel periodo estivo, mentre nel periodo scolastico prelevandolo sempre il martedì all'uscita di scuola e riportandolo il mercoledì sera alle 21 a casa della madre stessa. Questo quando al padre toccherà il fine settimana alternato con pernotto. Mentre, per venire incontro alle esigenze della sig.ra che al ricorrente ha riferito preferire tenere con sé il figlio il mercoledì suo CP_1 giorno libero, laddove non toccherà il fine settimana al quest'ultimo è disponibile a tenere Pt_1
DI col pernotto il lunedì e martedì con gli stessi orari. Per il resto confermare per DI il precedente provvedimento sia per quanto riguarda le vacanze estive sia anche per le festività”; per il resistente: come da comparsa conclusionale deposita il 26/11/2024, “Le considerazioni esposte dovranno essere valutate dal Giudicante nella valutazione dell'interesse del minore Persona_1
in riguardo alle richieste oggetto della domanda del presente giudizio. Vorrà il Giudicante anche valutare la congruità del mantenimento mensile versato dal nella misura di euro 100,00 per Pt_1
ciascun figlio, anche alla luce della maggiore età dei figli rispetto alla decisione precedentemente assunta e quindi alle mutate esigenze. Cosi come Vorrà esprimersi circa la indisponibilità del ricorrente a versare la quota a lui dovuta delle spese straordinarie per la crescita ed il benessere dei figli, ivi compreso la possibilità per gli stessi di poter esercitare attività sportiva. Si rimette a
Giustizia”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 12/7/2023, il IG. ha chiesto la modifica del regime di Parte_1
visita padre/figlio stabilito dai provvedimenti emessi dal Tribunale di Pisa in data 24/6/2015 e
23/10/2017, secondo cui il padre “vede i figli il martedì ed il sabato dalle 9 del mattino alle 21 durante le vacanze e invece dall'uscita della scuola alle 21 durante il periodo scolastico;
nonché una settimana (la prima in genere di agosto) per le vacanze estive, e con le festività alternate” (cfr. docc.
2 e 3, fascicolo di parte ricorrente), nei seguenti termini:
“- Il padre potrà tenere con sé DI un fine settimana alterno anche con pernotto prelevandolo il venerdì (o alle 9 nel periodo estivo a all'uscita di scuola in quello scolastico) e riportandolo la domenica sera alle ore 21.00.
- Potrà inoltre tenere con sé DI per due giorni infrasettimanali prelevandolo, alle ore 9 del martedì da casa materna nel periodo estivo, mentre nel periodo scolastico prelevandolo sempre il martedì all'uscita di scuola e riportandolo il mercoledì sera alle 21 a casa della madre stessa. Questo quando al padre toccherà il fine settimana alternato con pernotto. - Mentre, per venire incontro alle esigenze della sig.ra che al ricorrente ha riferito CP_1 preferire tenere con sé il figlio il mercoledì suo giorno libero, laddove non toccherà il fine settimana al quest'ultimo è disponibile a tenere DI col pernotto il lunedì e martedì con gli stessi Pt_1 orari.
- Per il resto confermare per DI il precedente provvedimento sia per quanto riguarda le vacanze estive sia anche per le festività. Per_
- Relativamente a il resistente, vista ormai l'età sedicenne della stessa e il fatto che la stessa per la troppa triangolazione nelle diaspore genitoriali ha interrotto i rapporti col padre, quest'ultimo si dichiara disponibile a riceverla nella propria abitazione e a vederla ogni qualvolta la stessa lo vorrà e potrà compatibilmente con i propri impegni scolastici e ludici.
- Niente di diverso per ciò che riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento da corrispondere ai figli e cioè la somma di 100,00€ ciascuno mensile rivalutata annualmente così come per ciò che concerne la corresponsione del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate per somme maggiori di 150,00€.
- Per il resto venga confermato il precedente provvedimento di modifica alle statuizioni del diritto di visita dei figli naturali”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che, mentre alla IG , ormai prossima alla maggiore età, Per_2
non è più possibile imporre un regime di visita, le frequentazioni con il figlio DI hanno già subito una modifica sostanziale, in quanto, grazie al percorso intrapreso con i Servizi Sociali su disposizione del Tribunale, è stato gradualmente introdotto il pernottamento saltuario presso il padre: il ricorrente ha chiesto, pertanto, la formalizzazione del regime già di fatto in essere.
2. Si è costituita tardivamente in giudizio la IG.ra , non opponendosi a Controparte_1
incrementare la frequenza degli incontri padre/figlio, purché nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali di DI;
ha, tuttavia, evidenziato che il IG. non è solito rispettare gli orari Pt_1
stabiliti per il diritto di visita, prelevando e riconsegnando il figlio in fasce orarie inadeguate e incompatibili con l'attività scolastica, né versare regolarmente il mantenimento ordinario e straordinario.
3. All'udienza del 20/3/2024, dinanzi al precedente Giudice delegato, è stato sentito il minore DI.
4. Nelle more del giudizio, la resistente ha chiesto che venga valutata “la congruità del mantenimento mensile versato dal nella misura di euro 100,00 per ciascun figlio, anche alla luce della Pt_1
maggiore età dei figli rispetto alla decisione precedentemente assunta e quindi alle mutate esigenze.
Cosi come Vorrà esprimersi circa la indisponibilità del ricorrente a versare la quota a lui dovuta delle spese straordinarie per la crescita ed il benessere dei figli, ivi compreso la possibilità per gli stessi di poter esercitare attività sportiva”. Il ricorrente si è opposto a tale domanda, deducendone la tardività.
5. All'udienza del 15/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio.
************
6. Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre.
6.1. La domanda del IG. di modifica del regime di frequentazione con il figlio minore DI Pt_1
deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
6.2. Dall'ascolto del minore è emerso che DI, attualmente quindicenne e iscritto al primo anno di scuola superiore, da almeno cinque anni trascorre del tempo con il padre nei giorni di martedì e sabato, essendo rimasto a volte a dormire a casa del IG. dove dispone di una cameretta in cui dorme Pt_1
da solo.
Il minore ha, tuttavia, espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, precisando però di voler pernottare presso di lui “a weekend alternati perché durante la settimana, ho scuola e cadrebbe il mio ritmo” (cfr. verbale di udienza del 20/3/2024).
La volontà di trascorrere più tempo insieme manifestata sia da DI che dal padre trova conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali emerge che il minore desidera ampliare i giorni di frequentazione con il padre per rafforzare il loro rapporto (“il minore riferisce di voler passare più giorni insieme al padre al fine di poter dedicare più tempo al loro rapporto padre/figlio. Anche il
IG. riferisce lo stesso”, cfr. p. 2, relazione depositata in data 6/12/2024) Pt_1
Le medesime relazioni evidenziano altresì la presenza costante del IG. nella vita del figlio, Pt_1
con il quale condivide del tempo, dimostrando interesse per il suo percorso scolastico ed esercitando una funzione educativa, seppur con alcune divergenze rispetto al modello educativo materno.
La IG.ra , dal canto suo, non ha manifestato una sostanziale opposizione all'ampliamento CP_1
del regime di visita.
6.3. Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene di poter accogliere la richiesta di ampliamento del diritto di visita avanzata dal padre limitatamente ai fine settimana, mantenendo, invece, sostanzialmente inalterato il regime infrasettimanale.
In particolare, il IG. potrà tenere con sé DI a settimane alterne nel fine settimana, con Pt_1
pernotto, prelevandolo il venerdì (alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico) e riaccompagnandolo la domenica sera entro le ore 21:00 presso l'abitazione della madre. Potrà, invece, tenere DI un giorno infrasettimanale, individuato nel martedì, prelevandolo alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22:00. Invero, sebbene il Tribunale non sia vincolato a recepire automaticamente la volontà espressa dal minore, dovendone altresì valutare l'eventuale condizionamento e l'assenza di coinvolgimento nel conflitto genitoriale (Cass. civ. n. 16231/2023), tale volontà deve essere comunque debitamente considerata e può essere disattesa solo in presenza di un rigoroso accertamento della sua contrarietà all'interesse superiore del minore.
Nel caso di specie, la richiesta espressa da DI, il quale, essendo ormai quindicenne, è prossimo alla maggiore età, appare fondata sulle sue consolidate abitudini di vita, tra cui l'attività sportiva e le relazioni sociali instaurate nella zona di residenza della madre (“Vado in palestra lunedì mercoledì e venerdì, faccio sala. Quando andavo da solo, andavo subito dopo scuola per scaricare. Ora che vado con un mio amico vado la sera dopo aver fatto la lezione”; “Da AB esco meno perché ho le amicizie a Porta a Lucca ed è più difficile arrivarci”, cfr. verbale di udienza del 20/3/2024).
Pertanto, si ritiene maggiormente confacente all'interesse del minore preservare tale equilibrio di vita, considerato che la richiesta paterna di un ulteriore pernotto infrasettimanale risulterebbe eccessivamente impattante su abitudini ormai radicate.
6.4. Il regime di visita sopra indicato potrà subire modifiche esclusivamente in caso di accordo tra le parti;
gli orari e i giorni potranno subire variazioni solo in presenza di imprevisti derivanti da improcrastinabili impegni di lavoro, di studio e di salute o da comprovate esigenze organizzative.
6.5. Considerata l'età di DI, qualora lo desideri e ne ricorrano le condizioni di sicurezza, egli potrà recarsi autonomamente presso l'abitazione del padre e farvi ritorno.
6.6. Per quanto concerne la IG , nulla deve disporsi, tenuto conto della sua età, della sua Per_2
manifesta volontà di non avere rapporti con il padre, nonché della rinuncia dello stesso IG. a Pt_1
imporle qualunque regime di visita.
7. Sui provvedimenti economici.
7.1. In merito alla questione economica, si osserva che, sebbene l'istanza della IG.ra sia CP_1
ammissibile in quanto le parti hanno sempre facoltà di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, ai sensi dell'art. 473-bis.19 c.p.c., la resistente non ha allegato alcun elemento né fornito motivazioni atti a giustificare un'eventuale modifica del regime attualmente in vigore.
Al contrario, l'ampliamento del regime di frequentazione tra il padre e il figlio disposto con il presente provvedimento implica una maggior partecipazione economica del IG. al mantenimento di Pt_1
DI in via diretta nei periodi in cui il minore si trova con lui.
8. Spese.
8.1. Considerata la natura del giudizio e l'assenza di una sostanziale opposizione da parte della resistente alla modifica del regime di visita, sussistono eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica dei provvedimenti già resi dal Tribunale di Pisa in data 24/6/2015 e 23/10/2017, così provvede:
- dispone che le frequentazioni tra il padre e il figlio DI siano regolate come segue:
▪ il padre terrà con sé DI a settimane alterne nel fine settimana, con pernotto, prelevandolo il venerdì (alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico) e riaccompagnandolo la domenica sera entro le ore 21:00 presso l'abitazione della madre;
▪ il padre terrà con sé DI un giorno infrasettimanale, individuato nel martedì, prelevandolo alle ore 9:00 presso l'abitazione materna nel periodo estivo e all'uscita di scuola nel periodo scolastico, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
- dà atto che:
▪ il regime di visita sopra indicato potrà subire modifiche esclusivamente in caso di accordo tra le parti;
▪ gli orari e i giorni potranno subire variazioni solo in presenza di imprevisti derivanti da improcrastinabili impegni di lavoro, di studio e di salute o da comprovate esigenze organizzative;
▪ qualora lo desideri e ne ricorrano le condizioni di sicurezza, DI potrà recarsi autonomamente presso l'abitazione del padre e farvi ritorno;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 11/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina