Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
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R.G. 712/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 712/2023 R.G., avente ad oggetto accertamento usucapione e vertente tra
(C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore generale del sig. ( nato Parte_2 C.F._2
ad EL (AQ) il 6 luglio 1941 e residente al 2 Haymarket Street,
Hamilton, Ontario, Canada L8NIG7 giusta procura generale per notaio del 7 ottobre 2022, visto al Consolato d'Italia in Persona_1
Hamilton per la legalizzazione della firma del notaio in data 20.10.2022, elettivamente dom.to in Alfedena – Via Atina presso lo studio dell'avv.
Angela Rosa Cimini (CF: che lo rappresenta e C.F._3 difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
FU , CP_1 Pt_2
FU , Controparte_2 Pt_2
FU Controparte_3 Persona_2 CP_4
, FU o loro eredi CP_5 CP_6 Persona_3
e/o aventi causa presso sede P.M. essendo sconosciuto il luogo di nascita, domicilio e ultima residenza;
nata ad [...] il [...], Controparte_7
1
FU nato ad [...] il [...] o Controparte_8 Pt_2
loro eredi e/o aventi causa con luogo di residenza, dimora e domicilio sconosciuto e senza un procuratore costituito ai sensi dell'art 77 c.p.c.;
residente a[...]
29;
residente a[...]; CP_9
residente a [...]; CP_10
residente a [...]; CP_11
residente a [...]; CP_12
residente a [...]
Cecconi 13 – Scala B;
residente a [...], CP_14
int. 8 Pal B
residente a [...] CP_15
-CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: accertamento usucapione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
4.3.2025
SENTENZA
In fatto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. , quale procuratore di Parte_1 [...]
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'acquisto per Pt_2
usucapione del bene immobile sito nel Comune di EL riportato nel
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio n. 36 - particella n. 38 sub 5 – categoria C/2 – classe 2 - consistenza 31 mq – superficie catastale 40 mq – rendita € 62,44 sito in Via Sangrina n. 30 – piano T – 1.
A sostegno della citata azione il ricorrente ha dedotto che:
- ha il possesso uti dominus pacifico, esclusivo, ininterrotto, continuato, pubblico da oltre vent'anni del bene in questione;
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- il ricorrente ha sempre utilizzato il predetto immobile come magazzino per il deposito di attrezzi agricoli, legna e quant'altro e ne ha curato anche la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il ricorrente incaricava il Geom. ad eseguire per CP_16
l'immobile oggetto di causa una variazione di classamento conseguente ad un accertamento notificato dall'Agenzia del
Territorio che rilevava per lo stesso la perdita dei requisiti di ruralità con conseguente aggiornamento anche della planimetria catastale.
Nonostante la rituale notifica, rimanevano contumaci i convenuti.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione e con l'audizione dei testimoni, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito del deposito di note scritte per l'udienza del 4.3.2025.
IN DIRITTO
Venendo al merito, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
La parte ricorrente ha dato la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
Invero, tutti i testi escussi hanno confermato di aver visto da oltre venti anni il ricorrente, unitamente al fare uso esclusivo dell'immobile, Pt_1 curando la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'attore, in presenza del corpus possessionis (Cass. 1716/1966). Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine a quo in cui la parte ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni
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dei testi escussi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Né vi è prova che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che la parte attrice è proprietaria esclusiva del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Considerata la mancata costituzione dei convenuti e la mancata contestazione dei fatti esposti dal ricorrente, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara che , così come rappresentato, ha Parte_2
acquistato a titolo di usucapione la proprietà dell'immobile sito nel
Comune di EL riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al foglio n. 36 - particella n. 38 sub 5 – categoria C/2 – classe 2 - consistenza 31 mq – superficie catastale 40 mq – rendita € 62,44 sito in Via Sangrina n. 30 – piano T – 1 in forza di possesso ultraventennale pacifico, pubblico e non interrotto;
- per l'effetto ordina al competente Conservatore dei registri
Immobiliari di L'Aquila di trascrivere la sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sulmona in data 12.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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