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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carmela Gallina Presidente dott. Rossella Filippi Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 7725/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...] il 18 maggio Parte_1 C.F._1
1950, residente in [...], e (cf Parte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...] Lettera S, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Maria Teresa Doria (c.f. - pec C.F._3
e Beatrice Bertacca (c.f. - pec Email_1 C.F._4
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati Email_2
presso lo studio di quest'ultima in 20044 Arese (MI), viale Achille Varzi n.
1 - pec. giusta procure allegate all'atto di citazione in Email_2
opposizione.
ATTORI OPPONENTI
CONTRO on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già e per essa - giusta procura in data P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, Persona_1
pagina 1 di 16 registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: la mandataria Parte_3
(C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE),
[...] P.IVA_3 P.IVA_2
via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._5
- FAX nr. ) elettivamente domiciliata Email_3 P.IVA_4 presso il suo studio in Via Correggio 43, Milano COME DA PROCURA ALLE LITI IN ATTI
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo –- fideiussione omnibus- Modello ABI
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“in via principale
- per tutte le motivazioni in atti revocare il Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione;
- in ogni caso per tutte le motivazioni in atti respingere tutte le domande a qualsiasi titolo formulate da in quanto inammissibili, infondate e tardive;
Controparte_1
- ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1 revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
- il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge. Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori. in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di non accogliere la domanda formulata in via principale
● disporre in ogni caso la revoca del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione;
● rigettare delle domande formulate dalla convenuta opposta anche in via subordinata;
● ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1
revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge. Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori.
pagina 2 di 16 in via ulteriormente subordinata
● accertata la proposizione del ricorso monitorio in violazione dell'art. 125 c.p.c. e/o in difetto di idonea prova scritta della titolarità e/o della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite e, per l'ulteriore effetto, ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1
revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● accertata la nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus stipulati dai Signori
[...]
e relativamente agli artt. 2), 6) e 8) della garanzia, nonché la Pt_2 Parte_1 violazione dell'art. 1957 c.c., dichiarare la decaduta dall'azione nei Controparte_1
confronti dei Signori e e, per l'effetto, dichiarare che Parte_2 Parte_1
nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli dedotti in giudizio, revocando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'ulteriore effetto, ordinare a
[...]
l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o revoca e/o rettifica, con CP_1 effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 19.09.2005, accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori in ragione della prescrizione del credito attivato in via monitoria e, per l'ulteriore effetto, ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1 revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 19.09.2005, accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. e, in ogni caso, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, nulla è dovuto dai Signori e alla Parte_2 Parte_1 [...]
per i titoli dedotti in giudizio, ovvero rideterminare l'importo CP_1
eventualmente dovuto nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, in ogni caso revocando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'ulteriore effetto, ordinare a l'immediato annullamento e/o Controparte_1 pagina 3 di 16 cancellazione e/o revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale
Rischi;
● il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge. Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori.
In ogni caso si chiede che il Giudice valuti il comportamento tenuto da controparte che ha scientemente omesso di avere raggiunto un accordo con il signor di cui avrebbe dovuto dare Pt_4
contezza sin dai primordi del giudizio e che ha ulteriormente taciuto e scientemente occultato anche nel momento in cui la scrivente difesa ne ha dato contezza in atti (peraltro preceduta da un contatto telefonico). Il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge.
Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori”.
Per parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 18.827,36, oltre successivi interessi di mora da Controparte_1
calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. pagina 4 di 16 In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Ad ogni modo, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito dovesse protendere per la revoca del decreto ingiuntivo, si chiede di condannare la Controparte_3
il sig. ed il sig. a corrispondere al pagamento, in
[...] Parte_1 Parte_2
favore di la somma di €.16.827,36 oltre successivi interessi di Controparte_1
mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e per essa, quale Controparte_1
mandataria, ha sostenuto di essersi resa cessionaria in data 10.6.2022 da Parte_3 dei crediti derivanti dal saldo debitore del contratto di apertura Controparte_4
di credito su conto corrente bancario stipulato dalla società Controparte_5
on dalla quale aveva acquistato i crediti
[...] Controparte_6 Controparte_4
con contratto in data 5.10.2021, unitamente alle fidejussioni omnibus rilasciate dai sig.ri
[...]
, e in data 19.5.2005, a garanzia di tutte le Parte_5 Parte_1 Parte_2 obbligazioni assunte e/o assumende dalla Società debitrice principale Controparte_5
e di vantare nei confronti della società debitrice e dei fideiussori
[...] [...]
, e un credito per l'importo complessivo di € Parte_5 Parte_1 Parte_2
43.802,70 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
La ricorrente a fondamento della pretesa creditoria monitoriamente azionata ha allegato che la debitrice principale ed i garanti non hanno provveduto al rimborso di quanto dovuto, nonostante le intimazioni di pagamento inviate a seguito della revoca degli affidamenti e che, per effetto della revoca, era maturato un credito di € 43.802,70.
Con decreto ingiuntivo n. 17788/2023 del 23 novembre 2023 il giudice adito ha accolto il ricorso limitatamente alla somma capitale di € 18.827,36 ed ha ingiunto alla debitrice principale e ai garanti il pagamento di euro 18.827,36 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre alle spese processuali. pagina 5 di 16 I garanti e anno proposto opposizione sollevando, Parte_1 Parte_2
preliminarmente, eccezione di difetto di prova di titolarità del credito per non avere la ricorrente dimostrato di avere acquistato il credito monitoriamente azionato e nel merito hanno affermato la propria qualifica di consumatori in quanto soci di minoranza della (il sig. Controparte_5 [...]
socio per la quota del 25% ed il sig. er la quota del 20%), Parte_1 Parte_2
privi di incarichi gestori e privi di procure speciali in deroga all'art. 2320 c.c. con conseguente applicazione della disciplina consumeristica e nullità dell'art. 6 della fideiussione che prevede la deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. in violazione dell'art. 33 comma 2 lett. t) del
Codice del Consumo.
Nel merito gli opponenti hanno eccepito, in via principale, la nullità totale, in via subordinata, la nullità parziale delle fideiussioni prestate in data 19.5.2005 che prevedono le clausole 2, 6 e 8 identiche a quelle inserite nel modulo ABI dichiarato in contrasto con l'art. 2 l n. 287\1990 con provvedimento della NC d'LI n. 55 del 2 maggio 2005.
Hanno eccepito, altresì, la decadenza del creditore dall'azione principale per non avere agito nei confronti dei garanti nel termine di sei mesi e, oltre a concludere per la dichiarazione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione e per la declaratoria di nullità della fideiussione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, hanno eccepito, altresì, l'insussistenza del credito azionato la cui entità è contestata per illegittima applicazione di interessi anatocistici, indebita applicazione di CMS e valute non concordate ed interessi moratori tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 1224 c.c. ai garanti. Gli opponenti hanno concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e per la declaratoria di nullità assoluta o, in subordine, parziale delle fideiussioni omnibus stipulate dai sig. e per violazione Parte_2 Parte_1 dell'art. 2 della legge 287/1990 e per violazione dell'art. 1957 c.c. con conseguente declaratoria di decadenza della cessionaria dall'azione nei confronti dei garanti che non sono obbligati, quindi, al pagamento delle somme azionate in via monitoria ed in via ulteriormente subordinata, in caso di accertata validità delle fideiussioni gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la loro liberazione per effetto della prescrizione del credito o, in via subordinata condannandoli a pagare l'importo effettivamente dovuto rideterminandone l'importo.
Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Parte_3
che, preliminarmente, chiedeva concedersi un termine per avviare la mediazione obbligatoria e pagina 6 di 16 affermava l'esistenza del credito azionato in via monitoria, come provato dalla documentazione depositata nel fascicolo monitorio e dalla certificazione ex art. 50 TUB e la propria legittimazione ad agire oltre che titolarità del credito monitoriamente azionato indicato nell'elenco allegato all'atto di cessione dei crediti ( doc. n. 13 fascicolo opposta). Parte opposta ha contestato l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto “non vi sono i presupposti per dichiarare la nullità della garanzia poiché, controparte non prova che le parti originarie non avrebbero sottoscritto la fideiussione in assenza delle clausole previste dal cd. modello ABI le quali, in ogni caso, non avevano carattere essenziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.”. Inoltre, l'art. 1957 c.c. è stato espressamente derogato e tale clausola è valida e non è vessatoria ed inoltre è stata espressamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Nessuna decadenza dal diritto di agire si è verificata in capo alla cessionaria in quanto la revoca degli affidamenti è stata notificata alla società in data 25-10-2011 ed, in pari data, è stata notificata la diffida e messa in mora ai fideiussori e la domanda stragiudiziale è idonea ad impedire la decadenza. Inoltre, parte opposta afferma che la fideiussione contiene la clausola di pagamento a prima richiesta e di rinuncia preventiva a tutte le eccezioni, con la conseguenza che la fideiussione dedotta in causa deve essere qualificata come un contratto autonomo di garanzia per cui l'art. 1957 c.c. non può trovare applicazione. Ne consegue che essendosi i fideiussori obbligati ad un pagamento a “semplice richiesta”, il creditore impedisce la decadenza dall'azione con l'invio tempestivo di un'intimazione stragiudiziale, senza la necessità di dimostrare l'iniziativa giudiziaria.
Inoltre, parte opposta ha affermato che il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere dalla data di revoca degli affidamenti avvenuta in data 25-10-2011 e sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione: i) con l'intimazione di pagamento del 20-05-2013 (cfr. DOC. 17); ii) con la lettera di notifica della cessione e contestuale messa in mora ricevute dagli opponenti nel mese di aprile
2022; iii) con la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Infine, parte opposta contesta la genericità delle doglianze relative alla quantificazione del credito considerato che nel contratto di conto corrente è prevista la pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa di natura documentale non veniva istruita, e sulle conclusioni precisate dalle parti che ai sensi dell'art. 189 c.p.c. avevano depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica all'udienza del 14.1.2024 che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice rimetteva la causa in decisione al collegio. Con ordinanza in data pagina 7 di 16 27.1.2025, il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo ordinando a parte opposta di CP_ depositare l'accordo transattivo tra ed il signor , come richiesto nelle Parte_5
memorie conclusionali da parte opponente. Depositato l'accordo transattivo e scambiate le memorie fra le parti all'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni, rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello
ABI del 2003 sul presupposto che lo stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che
“le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs.
168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità
(parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 (sia formulata in via incidentale, o principale, su eccezione o domanda) e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Questioni controverse
Le questioni controverse su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi sono le seguenti: pagina 8 di 16 ➢ difetto di prova della titolarità del credito;
➢ qualifica di consumatori dei fideiussori;
➢ eccezione di prescrizione del credito relativo al contratto di conto corrente e apertura credito;
➢ nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale;
➢ decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti della garante;
➢ riduzione del credito azionato per intervenuta transazione.
3. Difetto di prova della titolarità del credito
Gli opponenti contestano la titolarità del credito monitoriamente azionato in capo a CP_1
, ritenendo che l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non costituisca
[...]
idonea prova della inclusione del credito nel contratto di cessione dello specifico credito.
Tale contestazione risulta superata dalla documentazione versata in atti dalla cessionaria opposta che, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto l'atto di cessione dei crediti da a Controparte_4
con l'elenco dei crediti ceduti (doc. 13 fascicolo opposta) in cui risulta incluso Controparte_1 anche il credito nei confronti di per l'ammontare di € Controparte_5
43.904,65, relativo al rapporto di conto corrente, credito monitoriamente azionato.
Sebbene parte opposta con riferimento alla prima cessione del credito da Intesa San Paolo S.p.a. ad si sia limitata a depositare l'avviso della cessione in blocco dei crediti in Controparte_4
Gazzetta Ufficiale (doc. n. 5 fascicolo monitorio) che, come ribadito dalla Corte di Cassazione, ha la funzione di rendere efficace la cessione nei confronti del debitori analogamente all'art. 1264 c.c., il Collegio ritiene che esso rappresenti un indizio della esistenza della prima cessione dei crediti stipulata da Intesa San Paolo S.p.a. e in data 5.10.2021 e della inclusione del Controparte_7
credito azionato nell'ambito della cartolarizzazione, inclusione confermata, peraltro, dall'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione, stipulato in data 10.6.2022, dalla cessionaria CP_4
in qualità di cedente del credito di cui aveva acquistato in precedenza la titolarità.
[...]
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, il Collegio ritiene che la cessionaria opposta sia titolare del credito azionato in via monitoria.
4. Natura consumeristica dei fideiussori
pagina 9 di 16 I fideiussori sono rispettivamente, socio accomandatario e Parte_1 [...]
socio accomandante della pertanto, non Pt_2 Controparte_5
possono essere qualificati come consumatori.
A tale affermazione il Collegio perviene facendo applicazione della giurisprudenza di legittimità ed europea. Sul tema, infatti, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia UE con la pronuncia ord.
19/11/2015 C-74/15 affermando il principio secondo il quale "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".
La nozione di consumatore, alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013, presenta un carattere oggettivo, e deve essere, pertanto, valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. sentenza , C-110/14, EU. C. 2015:538). CP_8
La Corte di Giustizia ha, di fatto, chiarito che non rileva l'oggetto del contratto, ma la qualità dei contraenti-fideiussori, "..a seconda che gli stessi agiscano o meno nell'ambito della propria attività professionale". Tuttavia, mancando di assolvere all'onere probatorio che su di essa incombeva, parte opponente neppure ha dimostrato che e avevano Parte_1 Parte_2
rilasciato la garanzia per scopi estranei all'attività professionale e, dunque, nella qualità di consumatori. Considerata, pertanto, la documentata qualità di soci, non vi sono elementi che depongono a favore dell'assunzione della garanzia fideiussoria per scopi diversi da quelli professionali.
Sicché, nonostante l'astratta applicabilità del principio giurisprudenziale espresso dalla Corte di
Giustizia, in concreto, stante la mancanza, da parte dei garanti-opponenti, di qualsivoglia elemento di prova della loro qualità di consumatori, si deve escludere l'applicazione della disciplina consumeristica al caso in esame con conseguente esclusione della vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., come sostenuto dagli opponenti.
5. Qualificazione giuridica: fideiussione o contratto autonomo di garanzia
Parte opposta nel qualificare le garanzie prestate dagli opponenti come contratti autonomi di garanzia, in quanto contenenti sia la clausola a semplice richiesta che la clausola senza eccezioni, ha escluso l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. pagina 10 di 16 Il Collegio dopo avere esaminato l'art. 7 dei contratti di garanzia (doc. n. 4 fascicolo monitorio) in cui è disciplinato l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse” esclude che la garanzia possa qualificarsi come
“contratto autonomo di garanzia” in quanto non contiene la clausola “senza eccezioni” ritenuta necessaria, unitamente alla clausola “a prima richiesta” dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi.
La garanzia assunta da e da , quindi, può qualificarsi come Parte_1 Parte_2
fideiussione omnibus, in quanto prestata in adempimento degli obblighi assunti dalla debitrice
“verso codesta banca dipendenti da operazioni bancarie da qualsiasi operazione bancaria di qualsiasi natura, già consentite o che venissero consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, anticipazioni su titoli.” .
6. Domanda di nullità parziale delle fideiussioni omnibus stipulate in data 19.5.2005
La qualificazione delle garanzie, come fideiussioni omnibus consente al Collegio di esaminare la domanda di nullità parziale delle fideiussioni stipulate in data 19.5.2005 da Parte_1
e che, secondo la prospettazione di parte opponente, sarebbero articolate in modo Parte_2
conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
Il Collegio rileva che le due fideiussioni omnibus prestate da e Parte_1 Parte_2
in data 19.5.2005 riproducono le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI citato da parte
[...]
opponente, pertanto è possibile effettuare un raffronto con tale modello.
Al riguardo è sufficiente osservare che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la NC
d'LI ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, parte opponente sul presupposto che le fideiussioni rilasciate contenessero le tre clausole il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, ha invocato la nullità della garanzia ed, in particolare, delle tre clausole con particolare interesse per quella di deroga all'art. 1957 c.c. A dimostrazione dell'intesa illecita, parte opponente ha depositato il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'LI (doc. 3 fascicolo opponente) che censura i contratti di fideiussione omnibus conformi alle norme bancarie pagina 11 di 16 che contengono le clausole le clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi agli artt. 2, 6 ed 8 del modello ABI ed il modello ABI (doc. 2 fascicolo opponente). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che tale provvedimento ha efficacia di prova privilegiata unicamente per le fideiussioni stipulate nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 in cui è stata svolta dall'autorità di vigilanza l'istruttoria volta ad accertare l'intesa illecita, pertanto, essendo state le due fideiussioni omnibus stipulate da e in data 19.5.2005, il Collegio ritiene che sia stata provata Parte_1 Parte_2
l'intesa illecita. Sul punto osserva il Collegio che la granitica giurisprudenza di legittimità, conformandosi a quanto ampiamente motivato dalla Cass. SSUU 41994/2021, ha stabilito che l'eventuale violazione della normativa antitrust con riferimento alla presenza di dette clausole non comporta la nullità della fidejussione, ma unicamente la nullità delle singole clausole e la riconduzione, per tali aspetti, dell'impegno fidejussorio assunto, nell'ambito della fidejussione disciplinata dal codice civile.
Ne consegue che le clausole 2, 6 e 8 contenute nelle due fideiussioni stipulate da Parte_1
e devono essere dichiarate nulle in quanto identiche a quelle contenute
[...] Parte_2
nel modello ABI sanzionato. Per effetto della declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione che contiene la rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c.., si è verificata la riviviscenza del termine di decadenza di sei mesi.
7. Eccezione di decadenza dal diritto di agire del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Parte opponente ha eccepito la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori in quanto dopo avere comunicato, con raccomandata A/R nel 2011, la decadenza dal beneficio del termine, il creditore non avrebbe svolto alcuna attività di recupero del credito nei confronti della società debitrice avendo notificato il decreto ingiuntivo ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia fideiussoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Collegio uniformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.
22346/2017 e Corte Appello Milano n. 220 del 24.1.2023) ritiene che ai fini del rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sia sufficiente che il creditore abbia intimato con una richiesta stragiudiziale il fidejussore entro il termine dei 6 mesi dal momento in cui il credito sia divenuto esigibile, non essendo necessario che il creditore debba dimostrare di avere azionato il credito giudizialmente nei confronti del debitore. pagina 12 di 16 Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che Intesa San Paolo, con comunicazione del 20.10.2011 ricevuta dalla società debitrice in data 27.10.2011, Controparte_5
aveva revocato gli affidamenti intimando il pagamento della somma di € 15.516,22. Tale comunicazione era stata inviata anche ai fideiussori ed era stata ricevuta in data 3.11.2011 da ed in data 27.10.2011 da . Mentre il garante non Parte_1 Parte_5 Parte_2
riceveva tale intimazione di pagamento risultando sconosciuto l'indirizzo di Piazza Prealpi, 2 in
Milano (doc. n. 9 fascicolo monitorio). In seguito, con missiva del 20.5.2013, ricevuta in pari data da e da ed in data 22.5.2013 da la NC Intesa Parte_5 Parte_2 Parte_1
San Paolo intimava nuovamente il pagamento delle somme dovute.
L'esame della documentazione evidenzia come nei confronti di la Parte_1
creditrice abbia tempestivamente intimato la richiesta stragiudiziale, addirittura contestualmente alla revoca degli affidamenti e, quindi, all'estinzione del rapporto contrattuale, mentre nei confronti di l'atto stragiudiziale è stato notificato soltanto un anno e mezzo dopo Parte_2
la scadenza dell'obbligazione e, quindi, il 20.5.2013, non essendo a lui stato notificato l'atto stragiudiziale del 20.10.2011.
Il Collegio ritiene, quindi, che la creditrice, oggi cessionaria, sia decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore , che, quindi è liberato dall'impegno fideiussorio, non Parte_2
avendo il creditore intimato alcuna richiesta stragiudiziale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (risalente al 25.10-2011) ai sensi dell'art. 1957 c.c. che non risulta derogato nel caso in esame stante la nullità della clausola n. 6 della fideiussione per violazione della normativa antitrust, come sopra argomentato.
8. Eccezione di prescrizione
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene che essa debba essere respinta alla luce della documentazione prodotta in giudizio da cui emergono validi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione è il 27.10.2011 data della revoca degli affidamenti (doc. 9 fascicolo monitorio).
Il primo atto interruttivo è da ravvisarsi nell'atto di intimazione del 20.5.2013 (doc. 17 fascicolo opposta) ricevuto in pari data da e da ed in data 22.5.2013 da Parte_5 Parte_2
. Parte_1
pagina 13 di 16 Il secondo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione della cessione dei crediti e contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora del 17.3.2022 notificato da CP_4
a in data 1.4.2022 e, quindi, anteriormente allo spirare del termine
[...] Parte_1 decennale di prescrizione che aveva ripreso a decorrere dal 22.5.2013 (doc. n. 7 fascicolo opposta).
Tale atto d costituzione in mora del 2.11.2022 risulta notificato ad in data Parte_2
22.11.2022 (doc. n. 8 fascicolo opposta) e, quindi, quando il termine di prescrizione decennale iniziato a decorrere dal 20.5.2013 non era ancora spirato in data 22.11.2022 e da tale data è iniziato a decorrere nuovamente il termine decennale di prescrizione, poi ulteriormente interrotto con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data 16.1.2024.
Il credito monitoriamente azionato, quindi non è prescritto nei confronti di entrambi i fideiussori.
9. Quantificazione del credito monitoriamente azionato e transazione condebitore solidale
Le generiche contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla quantificazione del credito ed, in particolare, relative all'applicazione di interessi anatocistici e di CMS non concordate non possono essere esaminate in quanto l'onere di allegazione, prima ancora che l'onere della prova non è stato rispettato.
Quanto, invece alla transazione stipulata da in data 17.5.2024, acquisita al Parte_5 giudizio su ordine di esibizione del Collegio, occorre evidenziare come essa abbia ad oggetto unicamente il rapporto contrattuale intercorso fra e , “con Controparte_1 Parte_5
espressa esclusione di , e Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_2
relativamente al quale è stato concordato l'importo di € 2.000,00 a carico del fideiussore Pt_4
Il Collegio, quindi, facendo applicazione al caso in esame della consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi per cui, in tema di obbligazioni solidali: “se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto
l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015, 23418/2016,
13877/2020, 25980/2021, Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022) ritiene che il debito gravante sul pagina 14 di 16 fideiussore si debba ridurre in misura corrispondente alla quota gravante Parte_1
su che ammontava ad € 4.706,84 (pari ad € 18.827,36 : 4= € 4.706,84). Parte_5
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ed deve essere condannato a pagare a favore della cessionaria opposta la Parte_1
somma di € 14.120,52, mentre è liberato dal pagamento del debito in quanto il Parte_2
creditore non ha agito tempestivamente nei suoi confronti non avendo comunicato nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione l'atto stragiudiziale di intimazione di pagamento.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Considerato che l'opposizione è stata accolta limitatamente alla declaratoria di nullità parziale della fideiussione e della decadenza dal diritto di agire nei confronti esclusivamente di Parte_2
mentre l'opposizione è risultata infondata con riferimento alla posizione di
[...] Parte_1
il cui debito si è ridotto per effetto dell'intervento di un fattore esterno, la transazione del
[...]
condebitore in solido che sciogliendo la solidarietà ha comportato la riduzione del debito, ritiene il
Collegio che le spese di lite possano essere compensate nella misura del 50% e per l'altra metà debbano essere poste a carico di . Le stesse si liquidano come da dispositivo Parte_1
secondo i parametri medi indicati nel D.M. 55/2014, come aggiornati dal recente D.M. n.
147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta, riducendo gli importi con riferimento alla fase istruttoria consistita nel mero deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e contro e per essa, quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
mandataria, avverso il decreto ingiuntivo n. 17788/2023 del 23.11.2023 Parte_3 così provvede:
a. dichiara la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, delle fideiussioni omnibus prestate il 19.5.2005 da e a garanzia delle Parte_1 Parte_2 obbligazioni - presenti e future - della verso Controparte_5 Controparte_5 [...]
Controparte_1 pagina 15 di 16 b. revoca il decreto ingiuntivo n. 17788/2023 del 23.11.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
c. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, dichiara decaduto dal Controparte_1
diritto di agire nei confronti di che è liberato dal debito;
Parte_2
d. condanna a corrispondere a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
14.120,52 oltre agli interessi legali dal 18.4.2023 al saldo;
e. compensa nella misura del 50% le spese processuali tra le parti e condanna Parte_1
a corrispondere a il pagamento delle spese legali per la restante
[...] Controparte_1
metà che si liquida in € 2.538,50 a titolo di compensi oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice estensore
Anna Giorgia Carbone
La presidente
Carmela Gallina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carmela Gallina Presidente dott. Rossella Filippi Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 7725/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...] il 18 maggio Parte_1 C.F._1
1950, residente in [...], e (cf Parte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...] Lettera S, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Maria Teresa Doria (c.f. - pec C.F._3
e Beatrice Bertacca (c.f. - pec Email_1 C.F._4
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati Email_2
presso lo studio di quest'ultima in 20044 Arese (MI), viale Achille Varzi n.
1 - pec. giusta procure allegate all'atto di citazione in Email_2
opposizione.
ATTORI OPPONENTI
CONTRO on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già e per essa - giusta procura in data P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, Persona_1
pagina 1 di 16 registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: la mandataria Parte_3
(C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE),
[...] P.IVA_3 P.IVA_2
via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._5
- FAX nr. ) elettivamente domiciliata Email_3 P.IVA_4 presso il suo studio in Via Correggio 43, Milano COME DA PROCURA ALLE LITI IN ATTI
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo –- fideiussione omnibus- Modello ABI
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“in via principale
- per tutte le motivazioni in atti revocare il Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione;
- in ogni caso per tutte le motivazioni in atti respingere tutte le domande a qualsiasi titolo formulate da in quanto inammissibili, infondate e tardive;
Controparte_1
- ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1 revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
- il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge. Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori. in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di non accogliere la domanda formulata in via principale
● disporre in ogni caso la revoca del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione;
● rigettare delle domande formulate dalla convenuta opposta anche in via subordinata;
● ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1
revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge. Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori.
pagina 2 di 16 in via ulteriormente subordinata
● accertata la proposizione del ricorso monitorio in violazione dell'art. 125 c.p.c. e/o in difetto di idonea prova scritta della titolarità e/o della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite e, per l'ulteriore effetto, ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1
revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● accertata la nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus stipulati dai Signori
[...]
e relativamente agli artt. 2), 6) e 8) della garanzia, nonché la Pt_2 Parte_1 violazione dell'art. 1957 c.c., dichiarare la decaduta dall'azione nei Controparte_1
confronti dei Signori e e, per l'effetto, dichiarare che Parte_2 Parte_1
nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli dedotti in giudizio, revocando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'ulteriore effetto, ordinare a
[...]
l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o revoca e/o rettifica, con CP_1 effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 19.09.2005, accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori in ragione della prescrizione del credito attivato in via monitoria e, per l'ulteriore effetto, ordinare a l'immediato annullamento e/o cancellazione e/o Controparte_1 revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale Rischi;
● nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 19.09.2005, accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. e, in ogni caso, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, nulla è dovuto dai Signori e alla Parte_2 Parte_1 [...]
per i titoli dedotti in giudizio, ovvero rideterminare l'importo CP_1
eventualmente dovuto nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, in ogni caso revocando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'ulteriore effetto, ordinare a l'immediato annullamento e/o Controparte_1 pagina 3 di 16 cancellazione e/o revoca e/o rettifica, con effetto retroattivo, della segnalazione dei nominativi degli opponenti quali coobbligati per un debito a sofferenza presso la Centrale
Rischi;
● il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge. Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori.
In ogni caso si chiede che il Giudice valuti il comportamento tenuto da controparte che ha scientemente omesso di avere raggiunto un accordo con il signor di cui avrebbe dovuto dare Pt_4
contezza sin dai primordi del giudizio e che ha ulteriormente taciuto e scientemente occultato anche nel momento in cui la scrivente difesa ne ha dato contezza in atti (peraltro preceduta da un contatto telefonico). Il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge.
Si chiede, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori”.
Per parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 18.827,36, oltre successivi interessi di mora da Controparte_1
calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. pagina 4 di 16 In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Ad ogni modo, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito dovesse protendere per la revoca del decreto ingiuntivo, si chiede di condannare la Controparte_3
il sig. ed il sig. a corrispondere al pagamento, in
[...] Parte_1 Parte_2
favore di la somma di €.16.827,36 oltre successivi interessi di Controparte_1
mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e per essa, quale Controparte_1
mandataria, ha sostenuto di essersi resa cessionaria in data 10.6.2022 da Parte_3 dei crediti derivanti dal saldo debitore del contratto di apertura Controparte_4
di credito su conto corrente bancario stipulato dalla società Controparte_5
on dalla quale aveva acquistato i crediti
[...] Controparte_6 Controparte_4
con contratto in data 5.10.2021, unitamente alle fidejussioni omnibus rilasciate dai sig.ri
[...]
, e in data 19.5.2005, a garanzia di tutte le Parte_5 Parte_1 Parte_2 obbligazioni assunte e/o assumende dalla Società debitrice principale Controparte_5
e di vantare nei confronti della società debitrice e dei fideiussori
[...] [...]
, e un credito per l'importo complessivo di € Parte_5 Parte_1 Parte_2
43.802,70 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
La ricorrente a fondamento della pretesa creditoria monitoriamente azionata ha allegato che la debitrice principale ed i garanti non hanno provveduto al rimborso di quanto dovuto, nonostante le intimazioni di pagamento inviate a seguito della revoca degli affidamenti e che, per effetto della revoca, era maturato un credito di € 43.802,70.
Con decreto ingiuntivo n. 17788/2023 del 23 novembre 2023 il giudice adito ha accolto il ricorso limitatamente alla somma capitale di € 18.827,36 ed ha ingiunto alla debitrice principale e ai garanti il pagamento di euro 18.827,36 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre alle spese processuali. pagina 5 di 16 I garanti e anno proposto opposizione sollevando, Parte_1 Parte_2
preliminarmente, eccezione di difetto di prova di titolarità del credito per non avere la ricorrente dimostrato di avere acquistato il credito monitoriamente azionato e nel merito hanno affermato la propria qualifica di consumatori in quanto soci di minoranza della (il sig. Controparte_5 [...]
socio per la quota del 25% ed il sig. er la quota del 20%), Parte_1 Parte_2
privi di incarichi gestori e privi di procure speciali in deroga all'art. 2320 c.c. con conseguente applicazione della disciplina consumeristica e nullità dell'art. 6 della fideiussione che prevede la deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. in violazione dell'art. 33 comma 2 lett. t) del
Codice del Consumo.
Nel merito gli opponenti hanno eccepito, in via principale, la nullità totale, in via subordinata, la nullità parziale delle fideiussioni prestate in data 19.5.2005 che prevedono le clausole 2, 6 e 8 identiche a quelle inserite nel modulo ABI dichiarato in contrasto con l'art. 2 l n. 287\1990 con provvedimento della NC d'LI n. 55 del 2 maggio 2005.
Hanno eccepito, altresì, la decadenza del creditore dall'azione principale per non avere agito nei confronti dei garanti nel termine di sei mesi e, oltre a concludere per la dichiarazione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione e per la declaratoria di nullità della fideiussione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, hanno eccepito, altresì, l'insussistenza del credito azionato la cui entità è contestata per illegittima applicazione di interessi anatocistici, indebita applicazione di CMS e valute non concordate ed interessi moratori tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 1224 c.c. ai garanti. Gli opponenti hanno concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e per la declaratoria di nullità assoluta o, in subordine, parziale delle fideiussioni omnibus stipulate dai sig. e per violazione Parte_2 Parte_1 dell'art. 2 della legge 287/1990 e per violazione dell'art. 1957 c.c. con conseguente declaratoria di decadenza della cessionaria dall'azione nei confronti dei garanti che non sono obbligati, quindi, al pagamento delle somme azionate in via monitoria ed in via ulteriormente subordinata, in caso di accertata validità delle fideiussioni gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la loro liberazione per effetto della prescrizione del credito o, in via subordinata condannandoli a pagare l'importo effettivamente dovuto rideterminandone l'importo.
Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Parte_3
che, preliminarmente, chiedeva concedersi un termine per avviare la mediazione obbligatoria e pagina 6 di 16 affermava l'esistenza del credito azionato in via monitoria, come provato dalla documentazione depositata nel fascicolo monitorio e dalla certificazione ex art. 50 TUB e la propria legittimazione ad agire oltre che titolarità del credito monitoriamente azionato indicato nell'elenco allegato all'atto di cessione dei crediti ( doc. n. 13 fascicolo opposta). Parte opposta ha contestato l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto “non vi sono i presupposti per dichiarare la nullità della garanzia poiché, controparte non prova che le parti originarie non avrebbero sottoscritto la fideiussione in assenza delle clausole previste dal cd. modello ABI le quali, in ogni caso, non avevano carattere essenziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.”. Inoltre, l'art. 1957 c.c. è stato espressamente derogato e tale clausola è valida e non è vessatoria ed inoltre è stata espressamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Nessuna decadenza dal diritto di agire si è verificata in capo alla cessionaria in quanto la revoca degli affidamenti è stata notificata alla società in data 25-10-2011 ed, in pari data, è stata notificata la diffida e messa in mora ai fideiussori e la domanda stragiudiziale è idonea ad impedire la decadenza. Inoltre, parte opposta afferma che la fideiussione contiene la clausola di pagamento a prima richiesta e di rinuncia preventiva a tutte le eccezioni, con la conseguenza che la fideiussione dedotta in causa deve essere qualificata come un contratto autonomo di garanzia per cui l'art. 1957 c.c. non può trovare applicazione. Ne consegue che essendosi i fideiussori obbligati ad un pagamento a “semplice richiesta”, il creditore impedisce la decadenza dall'azione con l'invio tempestivo di un'intimazione stragiudiziale, senza la necessità di dimostrare l'iniziativa giudiziaria.
Inoltre, parte opposta ha affermato che il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere dalla data di revoca degli affidamenti avvenuta in data 25-10-2011 e sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione: i) con l'intimazione di pagamento del 20-05-2013 (cfr. DOC. 17); ii) con la lettera di notifica della cessione e contestuale messa in mora ricevute dagli opponenti nel mese di aprile
2022; iii) con la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Infine, parte opposta contesta la genericità delle doglianze relative alla quantificazione del credito considerato che nel contratto di conto corrente è prevista la pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa di natura documentale non veniva istruita, e sulle conclusioni precisate dalle parti che ai sensi dell'art. 189 c.p.c. avevano depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica all'udienza del 14.1.2024 che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice rimetteva la causa in decisione al collegio. Con ordinanza in data pagina 7 di 16 27.1.2025, il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo ordinando a parte opposta di CP_ depositare l'accordo transattivo tra ed il signor , come richiesto nelle Parte_5
memorie conclusionali da parte opponente. Depositato l'accordo transattivo e scambiate le memorie fra le parti all'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni, rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello
ABI del 2003 sul presupposto che lo stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che
“le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs.
168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità
(parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 (sia formulata in via incidentale, o principale, su eccezione o domanda) e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Questioni controverse
Le questioni controverse su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi sono le seguenti: pagina 8 di 16 ➢ difetto di prova della titolarità del credito;
➢ qualifica di consumatori dei fideiussori;
➢ eccezione di prescrizione del credito relativo al contratto di conto corrente e apertura credito;
➢ nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale;
➢ decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti della garante;
➢ riduzione del credito azionato per intervenuta transazione.
3. Difetto di prova della titolarità del credito
Gli opponenti contestano la titolarità del credito monitoriamente azionato in capo a CP_1
, ritenendo che l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non costituisca
[...]
idonea prova della inclusione del credito nel contratto di cessione dello specifico credito.
Tale contestazione risulta superata dalla documentazione versata in atti dalla cessionaria opposta che, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto l'atto di cessione dei crediti da a Controparte_4
con l'elenco dei crediti ceduti (doc. 13 fascicolo opposta) in cui risulta incluso Controparte_1 anche il credito nei confronti di per l'ammontare di € Controparte_5
43.904,65, relativo al rapporto di conto corrente, credito monitoriamente azionato.
Sebbene parte opposta con riferimento alla prima cessione del credito da Intesa San Paolo S.p.a. ad si sia limitata a depositare l'avviso della cessione in blocco dei crediti in Controparte_4
Gazzetta Ufficiale (doc. n. 5 fascicolo monitorio) che, come ribadito dalla Corte di Cassazione, ha la funzione di rendere efficace la cessione nei confronti del debitori analogamente all'art. 1264 c.c., il Collegio ritiene che esso rappresenti un indizio della esistenza della prima cessione dei crediti stipulata da Intesa San Paolo S.p.a. e in data 5.10.2021 e della inclusione del Controparte_7
credito azionato nell'ambito della cartolarizzazione, inclusione confermata, peraltro, dall'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione, stipulato in data 10.6.2022, dalla cessionaria CP_4
in qualità di cedente del credito di cui aveva acquistato in precedenza la titolarità.
[...]
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, il Collegio ritiene che la cessionaria opposta sia titolare del credito azionato in via monitoria.
4. Natura consumeristica dei fideiussori
pagina 9 di 16 I fideiussori sono rispettivamente, socio accomandatario e Parte_1 [...]
socio accomandante della pertanto, non Pt_2 Controparte_5
possono essere qualificati come consumatori.
A tale affermazione il Collegio perviene facendo applicazione della giurisprudenza di legittimità ed europea. Sul tema, infatti, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia UE con la pronuncia ord.
19/11/2015 C-74/15 affermando il principio secondo il quale "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".
La nozione di consumatore, alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013, presenta un carattere oggettivo, e deve essere, pertanto, valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. sentenza , C-110/14, EU. C. 2015:538). CP_8
La Corte di Giustizia ha, di fatto, chiarito che non rileva l'oggetto del contratto, ma la qualità dei contraenti-fideiussori, "..a seconda che gli stessi agiscano o meno nell'ambito della propria attività professionale". Tuttavia, mancando di assolvere all'onere probatorio che su di essa incombeva, parte opponente neppure ha dimostrato che e avevano Parte_1 Parte_2
rilasciato la garanzia per scopi estranei all'attività professionale e, dunque, nella qualità di consumatori. Considerata, pertanto, la documentata qualità di soci, non vi sono elementi che depongono a favore dell'assunzione della garanzia fideiussoria per scopi diversi da quelli professionali.
Sicché, nonostante l'astratta applicabilità del principio giurisprudenziale espresso dalla Corte di
Giustizia, in concreto, stante la mancanza, da parte dei garanti-opponenti, di qualsivoglia elemento di prova della loro qualità di consumatori, si deve escludere l'applicazione della disciplina consumeristica al caso in esame con conseguente esclusione della vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., come sostenuto dagli opponenti.
5. Qualificazione giuridica: fideiussione o contratto autonomo di garanzia
Parte opposta nel qualificare le garanzie prestate dagli opponenti come contratti autonomi di garanzia, in quanto contenenti sia la clausola a semplice richiesta che la clausola senza eccezioni, ha escluso l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. pagina 10 di 16 Il Collegio dopo avere esaminato l'art. 7 dei contratti di garanzia (doc. n. 4 fascicolo monitorio) in cui è disciplinato l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse” esclude che la garanzia possa qualificarsi come
“contratto autonomo di garanzia” in quanto non contiene la clausola “senza eccezioni” ritenuta necessaria, unitamente alla clausola “a prima richiesta” dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi.
La garanzia assunta da e da , quindi, può qualificarsi come Parte_1 Parte_2
fideiussione omnibus, in quanto prestata in adempimento degli obblighi assunti dalla debitrice
“verso codesta banca dipendenti da operazioni bancarie da qualsiasi operazione bancaria di qualsiasi natura, già consentite o che venissero consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, anticipazioni su titoli.” .
6. Domanda di nullità parziale delle fideiussioni omnibus stipulate in data 19.5.2005
La qualificazione delle garanzie, come fideiussioni omnibus consente al Collegio di esaminare la domanda di nullità parziale delle fideiussioni stipulate in data 19.5.2005 da Parte_1
e che, secondo la prospettazione di parte opponente, sarebbero articolate in modo Parte_2
conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
Il Collegio rileva che le due fideiussioni omnibus prestate da e Parte_1 Parte_2
in data 19.5.2005 riproducono le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI citato da parte
[...]
opponente, pertanto è possibile effettuare un raffronto con tale modello.
Al riguardo è sufficiente osservare che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la NC
d'LI ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, parte opponente sul presupposto che le fideiussioni rilasciate contenessero le tre clausole il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, ha invocato la nullità della garanzia ed, in particolare, delle tre clausole con particolare interesse per quella di deroga all'art. 1957 c.c. A dimostrazione dell'intesa illecita, parte opponente ha depositato il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'LI (doc. 3 fascicolo opponente) che censura i contratti di fideiussione omnibus conformi alle norme bancarie pagina 11 di 16 che contengono le clausole le clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi agli artt. 2, 6 ed 8 del modello ABI ed il modello ABI (doc. 2 fascicolo opponente). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che tale provvedimento ha efficacia di prova privilegiata unicamente per le fideiussioni stipulate nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 in cui è stata svolta dall'autorità di vigilanza l'istruttoria volta ad accertare l'intesa illecita, pertanto, essendo state le due fideiussioni omnibus stipulate da e in data 19.5.2005, il Collegio ritiene che sia stata provata Parte_1 Parte_2
l'intesa illecita. Sul punto osserva il Collegio che la granitica giurisprudenza di legittimità, conformandosi a quanto ampiamente motivato dalla Cass. SSUU 41994/2021, ha stabilito che l'eventuale violazione della normativa antitrust con riferimento alla presenza di dette clausole non comporta la nullità della fidejussione, ma unicamente la nullità delle singole clausole e la riconduzione, per tali aspetti, dell'impegno fidejussorio assunto, nell'ambito della fidejussione disciplinata dal codice civile.
Ne consegue che le clausole 2, 6 e 8 contenute nelle due fideiussioni stipulate da Parte_1
e devono essere dichiarate nulle in quanto identiche a quelle contenute
[...] Parte_2
nel modello ABI sanzionato. Per effetto della declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione che contiene la rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c.., si è verificata la riviviscenza del termine di decadenza di sei mesi.
7. Eccezione di decadenza dal diritto di agire del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Parte opponente ha eccepito la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori in quanto dopo avere comunicato, con raccomandata A/R nel 2011, la decadenza dal beneficio del termine, il creditore non avrebbe svolto alcuna attività di recupero del credito nei confronti della società debitrice avendo notificato il decreto ingiuntivo ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia fideiussoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Collegio uniformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.
22346/2017 e Corte Appello Milano n. 220 del 24.1.2023) ritiene che ai fini del rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sia sufficiente che il creditore abbia intimato con una richiesta stragiudiziale il fidejussore entro il termine dei 6 mesi dal momento in cui il credito sia divenuto esigibile, non essendo necessario che il creditore debba dimostrare di avere azionato il credito giudizialmente nei confronti del debitore. pagina 12 di 16 Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che Intesa San Paolo, con comunicazione del 20.10.2011 ricevuta dalla società debitrice in data 27.10.2011, Controparte_5
aveva revocato gli affidamenti intimando il pagamento della somma di € 15.516,22. Tale comunicazione era stata inviata anche ai fideiussori ed era stata ricevuta in data 3.11.2011 da ed in data 27.10.2011 da . Mentre il garante non Parte_1 Parte_5 Parte_2
riceveva tale intimazione di pagamento risultando sconosciuto l'indirizzo di Piazza Prealpi, 2 in
Milano (doc. n. 9 fascicolo monitorio). In seguito, con missiva del 20.5.2013, ricevuta in pari data da e da ed in data 22.5.2013 da la NC Intesa Parte_5 Parte_2 Parte_1
San Paolo intimava nuovamente il pagamento delle somme dovute.
L'esame della documentazione evidenzia come nei confronti di la Parte_1
creditrice abbia tempestivamente intimato la richiesta stragiudiziale, addirittura contestualmente alla revoca degli affidamenti e, quindi, all'estinzione del rapporto contrattuale, mentre nei confronti di l'atto stragiudiziale è stato notificato soltanto un anno e mezzo dopo Parte_2
la scadenza dell'obbligazione e, quindi, il 20.5.2013, non essendo a lui stato notificato l'atto stragiudiziale del 20.10.2011.
Il Collegio ritiene, quindi, che la creditrice, oggi cessionaria, sia decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore , che, quindi è liberato dall'impegno fideiussorio, non Parte_2
avendo il creditore intimato alcuna richiesta stragiudiziale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (risalente al 25.10-2011) ai sensi dell'art. 1957 c.c. che non risulta derogato nel caso in esame stante la nullità della clausola n. 6 della fideiussione per violazione della normativa antitrust, come sopra argomentato.
8. Eccezione di prescrizione
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene che essa debba essere respinta alla luce della documentazione prodotta in giudizio da cui emergono validi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione è il 27.10.2011 data della revoca degli affidamenti (doc. 9 fascicolo monitorio).
Il primo atto interruttivo è da ravvisarsi nell'atto di intimazione del 20.5.2013 (doc. 17 fascicolo opposta) ricevuto in pari data da e da ed in data 22.5.2013 da Parte_5 Parte_2
. Parte_1
pagina 13 di 16 Il secondo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione della cessione dei crediti e contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora del 17.3.2022 notificato da CP_4
a in data 1.4.2022 e, quindi, anteriormente allo spirare del termine
[...] Parte_1 decennale di prescrizione che aveva ripreso a decorrere dal 22.5.2013 (doc. n. 7 fascicolo opposta).
Tale atto d costituzione in mora del 2.11.2022 risulta notificato ad in data Parte_2
22.11.2022 (doc. n. 8 fascicolo opposta) e, quindi, quando il termine di prescrizione decennale iniziato a decorrere dal 20.5.2013 non era ancora spirato in data 22.11.2022 e da tale data è iniziato a decorrere nuovamente il termine decennale di prescrizione, poi ulteriormente interrotto con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data 16.1.2024.
Il credito monitoriamente azionato, quindi non è prescritto nei confronti di entrambi i fideiussori.
9. Quantificazione del credito monitoriamente azionato e transazione condebitore solidale
Le generiche contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla quantificazione del credito ed, in particolare, relative all'applicazione di interessi anatocistici e di CMS non concordate non possono essere esaminate in quanto l'onere di allegazione, prima ancora che l'onere della prova non è stato rispettato.
Quanto, invece alla transazione stipulata da in data 17.5.2024, acquisita al Parte_5 giudizio su ordine di esibizione del Collegio, occorre evidenziare come essa abbia ad oggetto unicamente il rapporto contrattuale intercorso fra e , “con Controparte_1 Parte_5
espressa esclusione di , e Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_2
relativamente al quale è stato concordato l'importo di € 2.000,00 a carico del fideiussore Pt_4
Il Collegio, quindi, facendo applicazione al caso in esame della consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi per cui, in tema di obbligazioni solidali: “se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto
l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015, 23418/2016,
13877/2020, 25980/2021, Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022) ritiene che il debito gravante sul pagina 14 di 16 fideiussore si debba ridurre in misura corrispondente alla quota gravante Parte_1
su che ammontava ad € 4.706,84 (pari ad € 18.827,36 : 4= € 4.706,84). Parte_5
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ed deve essere condannato a pagare a favore della cessionaria opposta la Parte_1
somma di € 14.120,52, mentre è liberato dal pagamento del debito in quanto il Parte_2
creditore non ha agito tempestivamente nei suoi confronti non avendo comunicato nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione l'atto stragiudiziale di intimazione di pagamento.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Considerato che l'opposizione è stata accolta limitatamente alla declaratoria di nullità parziale della fideiussione e della decadenza dal diritto di agire nei confronti esclusivamente di Parte_2
mentre l'opposizione è risultata infondata con riferimento alla posizione di
[...] Parte_1
il cui debito si è ridotto per effetto dell'intervento di un fattore esterno, la transazione del
[...]
condebitore in solido che sciogliendo la solidarietà ha comportato la riduzione del debito, ritiene il
Collegio che le spese di lite possano essere compensate nella misura del 50% e per l'altra metà debbano essere poste a carico di . Le stesse si liquidano come da dispositivo Parte_1
secondo i parametri medi indicati nel D.M. 55/2014, come aggiornati dal recente D.M. n.
147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta, riducendo gli importi con riferimento alla fase istruttoria consistita nel mero deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e contro e per essa, quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
mandataria, avverso il decreto ingiuntivo n. 17788/2023 del 23.11.2023 Parte_3 così provvede:
a. dichiara la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, delle fideiussioni omnibus prestate il 19.5.2005 da e a garanzia delle Parte_1 Parte_2 obbligazioni - presenti e future - della verso Controparte_5 Controparte_5 [...]
Controparte_1 pagina 15 di 16 b. revoca il decreto ingiuntivo n. 17788/2023 del 23.11.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
c. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, dichiara decaduto dal Controparte_1
diritto di agire nei confronti di che è liberato dal debito;
Parte_2
d. condanna a corrispondere a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
14.120,52 oltre agli interessi legali dal 18.4.2023 al saldo;
e. compensa nella misura del 50% le spese processuali tra le parti e condanna Parte_1
a corrispondere a il pagamento delle spese legali per la restante
[...] Controparte_1
metà che si liquida in € 2.538,50 a titolo di compensi oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice estensore
Anna Giorgia Carbone
La presidente
Carmela Gallina
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