Sentenza 12 agosto 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 11 giugno 2024
Inammissibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/08/2021, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/08/2021
N. 01013/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2019 REG.RIC.
N. 00548/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2019, proposto da
NI AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ZI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe ZIn, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in ZI, S. RC 4091;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Save S.p.A., RC OL AR S.r.l., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Lucia De Salvia, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2019, proposto da
Save S.p.A., RC OL AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Lucia De Salvia, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di ZI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in ZI, S. RC 4091;
nei confronti
NI AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AL TO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 246 del 2019:
del provvedimento del Comune di ZI reg. id n. 11180/2019 dell'8.01.2019 avente ad oggetto “Permesso di costruire ex artt. 10 e 22, c. 3 in variante DPR 6/6/2001 n. 380, modificato e integrato dal Dlgs 27/12/2002 n. 301. PdiC in variante al PdiC 2017/257480, per il cambio d'uso dell'area per la realizzazione di parcheggio a raso, edificio di servizio ed opere accessorie. Comunicazione di diniego”; della comunicazione, in data 11.12.2018, recante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
quanto al ricorso n. 548 del 2019:
del permesso di costruire prot. gen. n. 2018/343091 (rif. prat. n. 2017/257480/PG) del 12/7/2018, rilasciato dal Comune di ZI ai controinteressati per la “realizzazione di parcheggio a raso, recinzione, sbarra ed opere di compatibilità idraulica”, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ZI e di NI AZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso cui è stato assegnato numero 246/2019 R.G. il Sig. AZ ha rappresentato di aver ottenuto, nell’anno 2018, il rilascio di un permesso di costruire per realizzare un parcheggio a raso munito di recinzione sul fondo di sua proprietà nel territorio del Comune di ZI; in seguito all’intervenuta modifica della disciplina comunale in materia di “ viabilità e fasce di rispetto stradale ”, il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di costruire in variante avente ad oggetto la realizzazione, oltre al parcheggio nella sua originaria conformazione, di un ampliamento nell’adiacente porzione ubicata in zona “ F – Speciale – BO di Mestre ”.
Avverso il provvedimento di diniego di rilascio del titolo in variante sono stati articolati i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si lamenta che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, la realizzazione di parcheggi a raso in fascia di rispetto stradale all’interno della zona “F Speciale – BO di ST sarebbe consentita dall’art. 61.6.2 delle NTSA della VPRG per la Terraferma di ZI, come modificata con la delibera consiliare n. 28/18;
2) si lamenta inoltre che non sarebbe applicabile alla fattispecie in commento l’art. 13, comma 12, della L.R. 14/2017 richiamato dalla P.A. giacché la norma introdurrebbe prescrizioni riferibili esclusivamente ai Comuni non ancora dotati di P.A.T.; inoltre l’ampliamento di un’attività di parcheggio, in quanto attività imprenditoriale, sarebbe subordinato alla procedura di SUAP e beneficerebbe, dunque, della deroga stabilita dall’art. 12, comma 1, lett. d) della L.R. 14/2017;
3) si osserva, ancora, che il procedimento SUAP non opererebbe solo per le attività già esistenti ma sarebbe applicabile anche alle nuove attività imprenditoriali: comunque, trattandosi di parcheggio in variante rispetto a quello già autorizzato con il permesso di costruire n. 2017/257480, si sarebbe in presenza di una attività già esistente; sussisterebbe, inoltre, disparità di trattamento per le diverse determinazioni assunte dalla PA in fattispecie analoga;
4) si deduce, poi, che tra le ipotesi di deroga alla disciplina sul “consumo di suolo” l’art. 12, comma 1, lett. c) della L.R. 14/2017 includerebbe anche “ i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico ”, quali anche la realizzazione del parcheggio in prossimità dell’aeroporto di ZI;
5) con il quinto motivo si afferma che, diversamente da quanto adombrato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, non sarebbe attualmente in corso nessuna procedura espropriativa sui terreni interessati dall’intervento progettato dal ricorrente;
6) infine, si lamenta che il provvedimento di diniego non recherebbe alcuna valutazione delle osservazioni formulate dal Sig. AZ, riproponendo pedissequamente le argomentazioni già esposte nei motivi ostativi.
Si è costituito in giudizio il Comune di ZI, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente giacché questi, nel corso del giudizio, avrebbe venduto la proprietà dei terreni interessati dalla realizzazione del parcheggio alla società AR 4.0; sarebbe, inoltre, venuto meno l’interesse al ricorso essendo stata approvata, nelle more del giudizio, una variante urbanistica di modifica della destinazione dei terreni acquistati dalla società AR 4.0, la quale avrebbe, di conseguenza, presentato un’istanza per la realizzazione di un parcheggio pubblico convenzionato in forza delle nuove norme urbanistiche comunali; nel merito, il Comune ha chiesto la reiezione del ricorso.
Nel corso del giudizio hanno esperito intervento ad opponendum le società Save S.p.A. e RC OL AR s.r.l., ribadendo l’improcedibilità del gravame e l’infondatezza del ricorso nel merito.
2. Con ricorso cui è stato assegnato nr. 548/2019 le società ricorrenti -la Save in qualità di concessionaria della gestione globale dell’aeroporto “ RC OL ” di ZI, e la RC OL AR srl quale gestore del servizio di parcheggio nelle aree di sosta site all’interno del sedime aeroportuale- hanno dedotto di aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di ZI in favore del Sig. AZ, avente ad oggetto la realizzazione del parcheggio a raso di cui si è detto.
Avverso tale provvedimento sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione, poi riproposti nella presente sede a seguito di opposizione al ricorso straordinario:
1) in primo luogo, si lamenta che le opere autorizzate sarebbero destinate in parte a insistere al di fuori della fascia di rispetto stradale, come emergerebbe anche dal nulla osta rilasciato dall’ANAS; si osserva, ancora, che parte delle opere di completamento ricadrebbero nella contigua area classificata “ F Speciale - BO di Mestre ”, in violazione dell’art. 61.6.2 delle N.T.A. della V.P.R.G., nella formulazione vigente all’epoca del rilascio del titolo edilizio;
2) si lamenta, inoltre, che le opere autorizzate sarebbero preordinate allo svolgimento di una attività commerciale di parcheggio in contrasto con le previsioni urbanistiche di zona, che consentirebbero solo parcheggi “ a servizio della strada ”; in via subordinata si deduce che, ove invece si ritenesse che la disciplina di P.R.G. ammette la realizzazione nelle predette fasce di rispetto di spazi a parcheggio quali quello autorizzato, tale disciplina dovrebbe ritenersi illegittima.
Si è costituito in giudizio il Comune di ZI, eccependo preliminarmente la carenza di interesse al gravame in capo alle ricorrenti, e la violazione del principio “ ne bis in idem ” quanto all’impugnazione dell’art. 61 delle NTSA della VPRG del Comune di ZI, già oggetto di impugnazione nell’ambito di separato giudizio conclusosi con sentenza definitiva; nel merito, l’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Si è costituito in giudizio il Sig. AZ, eccependo: la mancata notifica del ricorso all’unico soggetto controinteressato, e cioè la società AR 4.0, che avrebbe acquistato il fondo interessato dall’intervento in commento anteriormente alla notifica del ricorso; l’irricevibilità del gravame, giacché con esso vorrebbe contestarsi la qualificazione urbanistica assegnata ai fondi; la carenza di interesse all’impugnazione. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
3. All’udienza in data 23.06.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Occorre, preliminarmente, disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 cpa, attese le evidenti ragioni di connessione sul piano oggettivo e su quello soggettivo tra di essi esistenti.
2. Appare opportuno prendere le mosse, per ragioni logiche, dalla disamina del ricorso nr. 548/2019, giacché con esso si contesta la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di ZI in favore del Sig. AZ e avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio a raso in zona prossima all’aeroporto RC OL: con il gravame nr. 246/2019 il Sig. AZ lamenta, invece, il rigetto dell’istanza di rilascio di titolo a costruire in variante tramite il quale si intendeva ottenere l’autorizzazione a un ampliamento di tale parcheggio.
Occorre, in primo luogo, procedere al vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di ZI e dal controinteressato.
Si deduce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, osservando che già in epoca anteriore alla notifica del gravame il terreno su cui l’intervento edile in oggetto è destinato a sorgere sarebbe stato alienato dal Sig. AZ alla società AR 4.0 s.r.l., che sarebbe, dunque, l’unica controinteressata.
Il Collegio ritiene che l’eccezione non colga nel segno: giova rimarcare, sul punto, che al momento dell’introduzione del giudizio (tramite notifica del ricorso in data 27.03.2019) il titolo edilizio impugnato risultava rilasciato in favore del Sig. AZ, e veniva volturato alla AR 4.0 srl solo il successivo 19.07.2019 ( cfr . doc. 4 della produzione di parte ricorrente in data 18.11.2019). Ne discende che, al momento della notifica del gravame, il Sig. AZ doveva senz’altro qualificarsi come soggetto controinteressato rispetto alla domanda di annullamento del permesso di costruire del quale risultava intestatario.
Si deduce ancora che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto volto a contestare la qualificazione urbanistica assegnata ai fondi e, in particolare, alle fasce di rispetto stradale disciplinate dall’art. 61 delle NTA della VPRG, in contrasto con il principio “ ne bis in idem ”; il gravame sarebbe, inoltre, inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione, tenuto anche conto: della distanza tra il parcheggio della RC OL AR e l’area di intervento, del numero assai contenuto di posti auto previsti per il parcheggio autorizzato, e della carenza di legittimazione rispetto al prospettato interesse alla salvaguardia del regolare svolgersi della circolazione stradale.
In proposito, si osserva quanto segue: le ricorrenti contestano, in primo luogo, che il titolo edilizio rilasciato in favore del controinteressato autorizzerebbe la realizzazione del parcheggio al di fuori della fascia di rispetto stradale attualmente esistente. Si assume in proposito che le opere ricadrebbero, illegittimamente, in parte nell’ambito di una viabilità di progetto, e in parte nella contigua area classificata “ F Speciale - BO di Mestre ”: dunque, con il primo motivo di gravame, si intende porre in discussione la conformità dell’intervento edilizio concretamente autorizzato alle norme vigenti, e non già contestare la legittimità delle previsioni urbanistiche che interessano l’area.
Con il secondo motivo di gravame le ricorrenti contestano, invece, il contrasto tra il permesso gravato e l’art. 61 delle N.T.S.A. alla VPRG per la Terraferma del Comune di ZI: in subordine affermano che la norma da ultimo citata sarebbe illegittima ove interpretata nel senso che essa consente la realizzazione nelle fasce di rispetto di spazi a parcheggio funzionali allo svolgimento di una attività commerciale, come nel caso qui in esame.
Con riguardo a tale ultimo aspetto risulta fondata la prospettata violazione del principio che vieta il “ bis in idem ”, giacché sulla questione relativa alla legittimità della norma comunale citata si è già pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza nr. 2880/2015 resa all’esito di un precedente giudizio tra la Save spa, la RC OL AR srl e il Comune di ZI; in tale occasione il giudice di appello osservava che la circostanza che un’attività di parcheggio venga gestita in forma imprenditoriale non esclude che la stessa sia da considerarsi “a servizio della strada”, e, di conseguenza, una norma comunale che consenta lo svolgimento dell’attività imprenditoriale di parcheggio nelle fasce di rispetto stradali deve considerarsi legittima sotto il profilo del rispetto di tale vincolo.
Si riportano, di seguito i passaggi salienti della motivazione della decisione: “ Come è noto, le fasce di rispetto individuano le distanze minime a protezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono, dunque, con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell’impatto ambientale.
L’ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal NCS (articoli 16, 17 e 18, del D.LGT n. 285/1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495/1992).
Il vincolo di inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" -- che è una tipica espressione dell’attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti -- non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095). Come affermato dalla Cassazione poi, in presenza di un vincolo conformativo previsto dalla legge (quale è la fascia di rispetto), non sono predicabili riferimenti di effettualità edificatoria “di fatto”, ma, ai fini del ristoro del proprietario inciso, rileva solo la distinzione tra aree edificabili “di diritto” ed aree “giuridicamente” non edificabili (cfr. infra multa: Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2006, n. 8707; Cassazione civile, sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21092).
Ciò, è stato correttamente rilevato in passato, proprio dal T.A.R. Veneto ZI Sez. I, 16-10-2006, n. 3442 (le fasce di rispetto stradale previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992 e dal D.P.R. n. 495 del 1992 non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620).
Il Tar, che nelle premesse descrittive (punto 7) sembrava avere correttamente colto che la modifica introdotta non escludesse che i parcheggi a raso siano a “servizio della strada” e, ancora, che risultino rispettate le previsioni urbanistiche di zona, è pervenuto ad una interpretazione contraria alle legittimità della variante, sulla scorta della considerazione che il parcheggio fosse organizzato con struttura imprenditoriale.
4.2. Contrariamente a quanto in sentenza esposto, non pare al Collegio che la possibile circostanza che un parcheggio sia organizzato in forma imprenditoriale leda alcuna delle dette esigenze/necessità.
Innanzitutto è improprio richiamare nel caso di specie il concetto di “zonizzazione”: esso non rileva, in quanto la autonomia della disciplina delle fasce di rispetto stradale fa sì che ivi possa essere autorizzata attività “eccentrica” rispetto alle prescrizioni della zonizzazione, purché comunque svolta a beneficio della circolazione stradale, e nel rispetto della sicurezza degli utenti.
Con delibazione non illogica né abnorme, ma, anzi, positivamente apprezzabile, il Comune di ZI ha ritenuto, ed ha inteso specificare, che tale possa essere l’allocazione di parcheggi a raso.
In particolare –sempre valutando la problematica sotto il profilo urbanistico, l’unico rilevante nella specie e l’unico rientrante nella giurisdizione di questo Collegio - la circostanza che la possibilità di parcheggiare possa essere subordinata al versamento di un controvalore in denaro (né più né meno di ciò che avviene in presenza delle c.d. “zone blu” in tutte le città d’Italia, si badi) non implica il venire meno della condizione che il parcheggio sia “posto al servizio della strada e degli utenti”: il rispetto delle previsioni urbanistiche di zona (rectius: la neutralità delle stesse, ai fini della legittimità della allocazione di parcheggi nelle fasce di rispetto) discende dalla stessa destinazione delle medesime.
Le affermazioni del Tar sono evidentemente fuorviate dalla riscontrata destinazione “allo svolgimento di un’attività commerciale e imprenditoriale”, e dalla imprenditorialità della iniziativa in questione fanno discendere in automatico la conseguenza che i detti parcheggi a raso, non siano “ al servizio della strada”: parte appellante principale ha buon giuoco nel constatare che la “patrimonializzazione” del parcheggio, non implica che lo stesso cessi per ciò solo di essere posto al servizio degli utenti della strada, ovvero crei pericoli per la sicurezza stradale”.
Il secondo motivo di gravame deve, dunque, essere ritenuto inammissibile nella parte in cui con esso si contesta la legittimità della norma già positivamente scrutinata dal Consiglio di Stato, e cioè l’art. 61 delle N.T.S.A. alla VPRG per la Terraferma del Comune di ZI: al contempo, risulta infondato, alla luce della argomentazioni che precedono, nella parte in cui con esso si afferma l’illegittimità del permesso di costruire gravato per contrasto con la disposizione richiamata (contrasto che viene fondato su una interpretazione non condivisibile della norma, secondo quanto evidenziato nella decisione richiamata).
Proseguendo nella disamina delle eccezioni preliminari: parte resistente e il controinteressato lamentano, ancora, la carenza di interesse all’impugnazione in capo alle società Save e RC OL AR.
Sul punto, è possibile richiamarsi alla sentenza già citata, nella parte in cui il giudice di appello ha valutato positivamente, con argomentazioni condivisibili, la sussistenza di legittimazione e interesse delle stesse società oggi ricorrenti a dolersi di previsioni urbanistiche che consentono lo svolgimento di un’attività di parcheggio, anche in forma imprenditoriale, in area prospiciente a quella dell’aeroporto di ZI; le stesse argomentazioni devono ritenersi valide, a fortiori , per il caso in cui il gravame si rivolga contro il titolo edilizio che tale attività concretamente autorizza, come nel caso di specie.
Si riportano i passaggi di interesse della decisione: “ Il Collegio, non dubita della legitimatio ad causam della originaria ricorrente e dell’interesse della stessa a proporre il mezzo di primo grado: ricorre infatti la fattispecie di un operatore titolare di un’autorizzazione commerciale (per una attività riposante nella gestione del parcheggio e del servizio di trasporto da e per l’aeroporto) che contesta che altra impresa venga autorizzata a svolgere analoga attività nel medesimo bacino commerciale; rectius: che contesta le previsioni urbanistiche comunali nella parte in cui non vietano che –in via teorica- nelle aree di pertinenza dell’odierna appellante principale possano svolgersi simili attività.
Sotto altro e più radicale profilo, osserva il Collegio che, essendo incontestabile che l’appellante incidentale Save svolga attività di parcheggio a pagamento, essa può anche dolersi di provvedimenti amministrativi di natura strettamente urbanistica che consentano il parcheggio di vetture di utenti in aree asseritamente non consentite e ciò anche laddove tale attività fosse “libera” e non gestita imprenditorialmente da altri.
Sussiste la vicinitas (da intendersi come relazione inferenziale e non mero dato geografico) e sussiste l’interesse: né la rilevante portata dell’attività svolta dall’appellante incidentale ove posta al cospetto con la modesta entità del parcheggio assentito dal Comune (trattasi “soltanto” di 174 parcheggi, come segnalato dall’appellante principale e dal Comune) può depotenziare detta considerazione, trattandosi di valutazione di mero fatto.
Invero, l’interesse v’è o non v’è: non può dipendere –se non in casi limite, nella fattispecie in esame non sussistenti - dal concreto impatto del provvedimento contestato sull’attività imprenditoriale “fonte” della legitimatio ad causam e presupposto dell’interesse a ricorrere” ( cfr . Cons. St., Sez. II, 28.04.2015 nr. 2880) .
3. E’ dunque possibile procedere al vaglio del merito dell’impugnazione con riguardo al primo motivo di gravame, attesa la già illustrata inammissibilità e infondatezza del secondo motivo di censura.
Parte ricorrente lamenta che il permesso di costruire impugnato sarebbe illegittimo in quanto le opere autorizzate ricadrebbero al di fuori della fascia di rispetto di stradale.
Il Collegio ritiene che il motivo sia fondato in riferimento all’insistenza di parte delle opere autorizzate in area classificata “F Speciale- BO di ST.
Non è in contestazione tra le parti che in tale area ricadono, in particolare, la strada di accesso al parcheggio, l’impianto di illuminazione e le opere di invarianza idraulica: si veda in proposito il parere del settore sviluppo e utilizzo del territorio del Comune di ZI ( cfr . doc. 8 della produzione dell’Amministrazione resistente in data 18.11.2019).
Del pari è pacifico tra le parti che l’art. 61 delle NTA della V.P.R.G., nel testo vigente ratione temporis , escludeva testualmente la possibilità di organizzare aree a parcheggio nelle zone “E” e “F Speciale- BO di ST ( cfr . doc. 3 della produzione del Comune); ed infatti, al momento del rilascio del permesso di costruire impugnato, era stata solo adottata (con delibera di C.C. n. 1 dell’11.01.2018: cfr . doc. 10 della produzione del Comune di ZI), ma non ancora approvata, una variante al P.I. avente ad oggetto proprio la modifica dell’art. 61 delle NTSA, nel senso di consentire anche nelle ZTO “E” ed “F Speciale- BO di ST l’organizzazione di aree a parcheggio unicamente in fregio alle strade statali al di fuori dei centri abitati.
Sul punto, il Comune di ZI e il controinteressato deducono che da quanto precede non discenderebbe l’illegittimità del titolo edilizio impugnato, in quanto le opere destinate a essere realizzate nella citata zona “F” sarebbero solo complementari rispetto al parcheggio, e dunque, benché indispensabili per garantirne la funzionalità, non ricadrebbero nell’ambito del divieto, dettato esclusivamente in riferimento alle aree di sosta.
Il Collegio ritiene che si tratti di una prospettazione non condivisibile: è principio consolidato in giurisprudenza quello a mente del quale, allorché si tratti di valutare la legittimità di un intervento edilizio, le opere devono essere considerate nella loro globalità, e non in maniera frazionata, perché ciò non consentirebbe di apprezzarne l’effettiva capacità di incidenza sul territorio ( ex multis , cfr . Consiglio di Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3164). Tale principio, secondo il Collegio, deve trovare applicazione non solo allorché si tratti di stabilire quale sia il titolo edilizio richiesto per l’intervento concretamente in considerazione, ma anche allorché si debba verificare se detto intervento sia compatibile con la destinazione urbanistica delle aree su cui esso dovrà realizzarsi: in altre parole allorché, come nel caso di specie, vengano in rilievo opere strettamente connesse sotto il profilo funzionale a quelle ulteriori incluse nel progetto edilizio, di talché le une non potrebbero concretamente assolvere alla funzione loro propria in difetto delle altre, ogni distinzione volta a considerarle isolatamente al fine della valutazione della relativa compatibilità con le previsioni urbanistiche di zona risulta arbitraria.
In ragione di quanto precede il permesso di costruire impugnato deve essere ritenuto illegittimo, avendo autorizzato la realizzazione di una parte del parcheggio progettato in un’area (e cioè, appunto, la zona “F Speciale- BO ST) ove tali opere non sono ammesse.
Da quanto precede discende l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, l’annullamento del titolo edilizio impugnato.
4. Occorre, quindi, procedere al vaglio del ricorso nr. 246/2019 con il quale il Sig. AZ ha impugnato il provvedimento di diniego reso dal Comune di ZI in relazione a una istanza di rilascio di permesso di costruire in variante avente ad oggetto l’ampliamento del parcheggio in considerazione.
A parere del Collegio l’accoglimento del ricorso riunito, con conseguente annullamento del permesso di costruire originariamente rilasciato in favore del Sig. AZ, priva l’impugnazione in commento di ogni interesse alla relativa disamina, anche ai prospettati fini risarcitori, giacché l’illegittimità del titolo edilizio non avrebbe, comunque, consentito la legittima adozione di un permesso in variante.
5. Conclusivamente: il ricorso nr. 548/2019 è fondato nei termini indicati, con conseguente annullamento del permesso di costruire gravato; il ricorso nr. 246/2019 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa disamina.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;
- accoglie il ricorso nr. 548/2019 R.G. nei limiti di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla il permesso di costruire prot. gen. n. 2018/343091 (rif. prat. n. 2017/257480/PG) del 12/7/2018;
- dichiara improcedibile il ricorso nr. 246/2019 R.G. per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna NI AZ alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 in favore del Comune di ZI, e in euro 4.000,00 in favore di Save S.p.A. e RC OL AR S.r.l, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in ZI nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO