Decreto cautelare 18 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 29 marzo 2021
Sentenza 14 aprile 2022
Decreto cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Accoglimento
Sentenza 15 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04887/2025REG.PROV.COLL.
N. 03312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3312 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Dal Piaz, Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di CA, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Alberto Cerutti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Casale Monferrato, in persona del sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda agricola-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di CA e del Ministero della cultura;
visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Francesco Dal Piaz per il ricorrente e dall’avvocato Paolo Scaparone per il Comune di CA;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 9 e 22 aprile 204 e in data 23 aprile 2024 – il signor -OMISSIS- ha domandato l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n.-OMISSIS-, notificata in data 16 maggio 2022, resa all’esito del giudizio di ottemperanza n. 8936/2021 e con cui è stato ordinato « al Comune di CA di dare integrale esecuzione alla pronuncia di cui al decreto del Capo dello Stato in data 23/10/2018 (avverso cui era stata proposta una revocazione, dichiarata inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2020) , entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, se precedente ».
1.1. In particolare, il ricorrente ha chiesto che venga nominato un commissario ad acta e ha formulato anche domande di tipo risarcitorio.
2. Il Comune di CA si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione.
4. Il signor -OMISSIS- e il Comune di Casale Monferrato, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 ottobre 2024 – dove la difesa del Comune di CA ha dichiarato di aver già irrogato la sanzione pecuniaria e di attendere un finanziamento dall’amministrazione statale per procedere alla demolizione del manufatto abusivo e la difesa del ricorrente ha insistito sulla richiesta di nomina di un commissario ad acta – la sezione ha emesso la sentenza non definitiva n. 9181 del 15 novembre 2024.
5.1. Con tale pronuncia la sezione ha nominato il commissario ad acta nella persona del dirigente della direzione ambiente, energia e territorio della Regione Piemonte, con il compito di provvedere ad eseguire la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783/2022 – che, a sua volta, ha condannato il Comune di CA ad ottemperare al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2018 – e specificamente a curare l’attività diretta alla demolizione degli abusi edilizi per cui è causa. Ha autorizzato, altresì, il commissario a visionare gli atti e i documenti del giudizio e relazionare sulla propria attività al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione. Ha riservato alla sentenza definitiva, all’esito della conclusione dell’intera vicenda sostanziale, la statuizione sulle altre domande proposte dal ricorrente e sulla regolazione delle spese di lite.
6. In data 17 febbraio 2025 il commissario ad acta ha depositato la propria relazione, dove è stato riepilogato il lavoro svolto e si è infine specificato che « si ritiene che le operazioni relative all’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783/2022, ossia le attività dirette alla demolizione degli abusi edilizi, siano state completate da parte dell’ufficio regionale scrivente secondo quanto indicato nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 09181/2024 ».
7. In vista della camera di consiglio tanto il ricorrente quanto il Comune di CA hanno depositato documenti, memoria e memoria di replica, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
7.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato che le opere abusive non siano state del tutto rimosse e ha concluso chiedendo di « adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la nomina di un nuovo commissario ad acta , affinché sia data effettiva esecuzione alla Sentenza non definitiva di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione II, n. 9181 in data 15.11.2024 e, quindi, alla Sentenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3783 in data 13.05.2022, e per l’effetto disponendo: l’integrale rimozione delle opere abusive realizzate dal Sig. -OMISSIS-; - l’immissione nell’effettivo possesso, e la trascrizione presso i registri immobiliari dell’acquisizione al patrimonio comunale, dei beni abusivi del Sig. -OMISSIS- e delle relative aree di sedime, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001; - l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 nei confronti del Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001; - l’ingiunzione del pagamento dell’indennità di occupazione a beneficio del Comune, da determinarsi a far data dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, avvenuta ope legis una volta decorso il termine per la demolizione ingiunto con l’Ordinanza n. 2/2012, o quantomeno a far data dall’adozione della Determinazione n. 47/2022 con cui è stata accertata la mancata rimozione delle opere e si è dato atto dell’avvenuta acquisizione; - la denuncia per l’occupazione abusiva dei beni pubblici perpetrata dal Sig. -OMISSIS-, per consentire la repressione del reato di cui all’art. 633 c.p.; - condannare il Comune di CAMINO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di denaro quantificanda e dovuta per la mancata ottemperanza della Sentenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3783/2022, nonché per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ».
7.2. Il Comune di CA ha dedotto che l’esecuzione della sentenza sarebbe stata integrale e ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
8. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 6 maggio 2025.
9. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti è emerso che il signor -OMISSIS-, responsabile dell’abuso, ha anticipato il commissario ad acta , in quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza non definitiva, pur non essendo più proprietario dell’area, già acquisita in precedenza al patrimonio comunale, ha iniziato pro bono la demolizione degli abusi. Il commissario, dal canto suo, ha verificato lo stato dell’area in data 10 dicembre 2024 e in data 21 gennaio 2025 (quando erano in corso i lavori da parte del signor -OMISSIS- e quando il commissario, tramite due funzionari delegati, constatò « la quasi completa demolizione delle opere abusive »), ma poi non ha svolto un accesso finale, basandosi su quanto riferitogli dal Comune di CA circa il ripristino integrale dello status quo ante e reputando, pertanto, ottemperata la sentenza n. 3783/2022.
9.1. Tuttavia la rimozione totale degli abusi è smentita dall’apparato fotografico in atti, residuando allo stato (come era stato constatato dal commissario ad acta in data 21 gennaio 2025 e non specificamente contestato nella sua fattualità dall’amministrazione comunale) la platea in calcestruzzo sulla quale è stato edificato il portico/tettoia e costituente la sua pavimentazione, un pilastro (non rimosso per meramente asserita e non dimostrata instabilità statica), i blocchi di cemento utilizzati come muro di contenimento, il muro di contenimento su cui è stato addossato il portico, né è stata riportato un quantitativo di terra pari a quella rimossa al tempo della perpetrazione dell’abuso, né sono state realizzate le opere di mitigazione quali la tinteggiatura in color ocra chiaro e la piantumazione di vite vergine.
9.2. In proposito sono infondate le deduzioni del Comune di CA, che, invero, si basano sull’erroneo presupposto che l’oggetto dell’ottemperanza sia l’ordinanza di rimozione n. 2/2012, mentre esso è la sentenza del Consiglio di Stato n. 3783/2022, che, ha condannato l’ente locale ad ottemperare pienamente al d.P.R. del 23 ottobre 2018 con cui sono stati integralmente annullati la determinazione n. 615 del 27 aprile 2017 del Comune di Casale Monferrato, sportello unico associato per le attività produttive, di conclusione del procedimento unico ordinario su istanza ex art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 per esercizio di attività connessa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativo a un porticato e ad un muro di contenimento a servizio di cantina vitivinicola di proprietà del signor -OMISSIS- e sita nel Comune di CA, nonché la nota di tale Comune prot. 1017 del 18 aprile 2017 di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati e il permesso di costruire del medesimo ente locale n. 2 del 18 aprile 2017.
In sostanza, vanno demoliti tutti gli interventi illegittimamente sanati e va ripristinata integralmente la situazione ad essi preesistente.
9.3. Ne consegue che va ordinato al commissario ad acta di ottemperare in modo integrale alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3783/2022, eliminando tutte le opere oggetto dei sui indicati illegittimi provvedimenti amministrativi.
10. Stante il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e dall’annullamento dei relativi provvedimenti sananti (nel 2018), non sussistono ragioni di iniquità ostative all’accoglimento della domanda, formulata da parte ricorrente, di condanna dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
10.1. Conseguente va imposta al Comune di CA (il quale non perde il potere di demolire gli abusi) una penalità di mora pari a 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare dopo il decorso di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
11. È infondata e deve essere respinta la domanda risarcitoria veicolata dal ricorrente nei confronti del Comune di CA, in quanto, posto che in sede di ottemperanza può conoscersi, ai sensi dell’art. 122, comma 3, c.p.c. soltanto del « risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione », così come sottolineato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 12 maggio 2017, n. 2 (cfr. in tal senso anche Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2025, n. 2004; sez. II, 28 settembre 2021, n. 6530), nel caso di specie il danno da elusione del giudicato è stato allegato in modo del tutto generico, senza quantificazione, nemmeno indiretta, e soprattutto senza alcun riferimento a specifici pregiudizi sofferti differenti dal mero trascorrere del tempo.
12. Va dichiarata inammissibile per difetto d’interesse la domanda del signor -OMISSIS- di ordinare la trascrizione della già intervenuta acquisizione dell’area al patrimonio comunale e l’effettuazione delle inerenti variazioni catastali, trattandosi di adempimenti da cui il ricorrente non può trarre, neanche indirettamente, alcun vantaggio, essendo sostanzialmente attività burocratiche che l’ente locale, sussistendone i presupposti, deve svolgere nel proprio interesse al fine di meglio certificare e perimetrare, con effetti erga omnes , l’acquisizione dell’area a danno del signor -OMISSIS-.
13. Il Collegio, infine, – precisato che la trasmissione di atti al titolare dell’azione penale non costituisce domanda tipica in sede processuale amministrativa, cui il Giudice sia tenuto a rispondere – non riscontra comunque nella documentazione in atti chiari elementi da cui desumere la potenziale commissione del delitto di cui all’art. 633 c.c. da parte del signor -OMISSIS-, fermo restando che la facoltà di denuncia all’Autorità giudiziaria penale è riconosciuta ad ogni cittadino.
14. In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte e, pertanto, deve essere ordinato al commissario ad acta di ottemperare integralmente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n.-OMISSIS- nei sensi di cui ai paragrafi 9.1., 9.2 e 9.3.
Il Comune di CA deve essere condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., al pagamento, in favore del ricorrente, di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza dopo il decorso di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza; deve essere respinta la domanda risarcitoria; deve essere dichiarata inammissibile la domanda di ordine di trascrizione dell’acquisizione dell’area d’interesse al patrimonio comunale e di effettuazione delle inerenti variazioni catastali.
15. In applicazione del principio della soccombenza, al parziale accoglimento del ricorso segue la condanna del Comune di CA al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
15.1. La posizione marginale sul piano sostanziale delle altre amministrazioni in giudizio giustifica la compensazione delle spese tra esse e il ricorrente.
15.2. La circostanza che il signor -OMISSIS- non è più il proprietario dell’area e che di conseguenza non era e non è gravato da alcun obbligo di ripristino giustifica la compensazione delle spese tra questi e il ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza n. 3312 del 2024, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
a) ordina al commissario ad acta (dirigente della direzione di urbanistica della Regione Piemonte) di ottemperare integralmente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n.-OMISSIS- nei sensi di cui ai paragrafi 9.1., 9.2 e 9.3 della parte motiva;
b) condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il Comune di CA al pagamento, in favore del signor -OMISSIS-, di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza successivamente al decorso di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
c) respinge la domanda risarcitoria;
d) dichiara inammissibile la domanda di ordine di trascrizione dell’acquisizione dell’area d’interesse al patrimonio comunale e di effettuazione delle inerenti variazioni catastali.
Condanna il Comune di CA a pagare, in favore del signor -OMISSIS-, le spese e gli onorari del presente giudizio, liquidati in euro 3.000, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Compensa tra il ricorrente e le restanti parti processuali le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 9, paragrafi 1 e 4, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti private, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.