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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1900/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1900 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso -in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso - dall'Avv. Lorenza Gnes C.F. presso C.F._2
la quale è elettivamente domiciliato in Trento, Via Grazioli n.7
Parte ricorrente
CONTRO , residente in [...], CP_1
, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dalle C.F._3
avv.te Cinzia Bert (c.f. - pec C.F._4
e Noemi Fanfarillo (c.f. Email_1 CodiceFiscale_5
pec del Foro di Trento e presso il loro studio Email_2
legale in Mezzolombardo (TN), Via della Rupe n. 10, elettivamente domiciliata giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-Per parte ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
14-01-2025 del seguente tenore “A modifica di quanto previsto nel decreto
n.4265/2021 dd. 1.12.2021, depositato il 23.12.2021, revocare il diritto all'assegno di divorzio a favore della signora e di conseguenza CP_1
dichiarare gli ex coniugi e Parte_1 CP_1
economicamente indipendenti. - Condannare la signora alla CP_1
restituzione delle eventuali somme indebitamente trattenute a titolo di assegno divorzile dal momento del deposito della presente domanda. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
-Per parte resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
15-01-2025, avente il seguente tenore “nel merito come da conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e quindi insiste per il rigetto delle domande tutte ex adverso svolte dal sig. nei confronti Parte_1
della signora con integrale conferma delle condizioni stabilite nel CP_1
Decreto n. 4265/2021 del 1.12.2021 depositato in data 23.12.2021 e con vittoria
Pag. 2 di 13 di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- in via istruttoria si insiste nell'istanza formulata nella memoria di replica affinché Codesto Ill.mo Giudice
Voglia disporre indagini della Polizia Tributaria e/o accertamenti relativamente ai redditi ed alla situazione finanziaria del ricorrente dal 2016 sino ad oggi ivi compresi i rapporti intrattenuti da questo con gli istituti di credito, banche e/o
”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13 agosto 2024, il ricorrente ha premesso che, con sentenza n. 49/2012, il Tribunale di Trento aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
stabilendo, in particolare, l'obbligo, a carico del marito, di versare, in favore dell'ex coniuge, un assegno divorzile dell'importo di euro 250,00; che, successivamente, con ricorso ex art. 9 Legge n. 898/1970, rubricato sub R.G.
4850/2015 V.G., egli si era rivolto al Tribunale di Trento al fine di chiedere la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della signora;
CP_1
che, con decreto n. 414/2016 del 21.01.2016, R.G. 4850/2015, il Tribunale di
Trento aveva riconosciuto come provata e documentata la diminuzione del reddito in capo al signor che, pertanto, il ricorso dallo stesso Parte_1
proposto era stato accolto, sia pur parzialmente, con conseguente rideterminazione dell'assegno divorzile, previsto in favore della signora CP_1
in euro 200,00 mensili;
che, poi, con decreto n.4265/21 dd. 1.12.2021,
[...]
depositato il 23.12.2021, il Tribunale aveva anche accolto la richiesta congiunta delle parti di diminuire l'assegno di divorzio, disposto a carico dello stesso, ad euro 150,00; che, all'epoca, la signora aveva dichiarato un reddito CP_1
mensile di euro 1.200,00, con il quale doveva far fronte al canone d'affitto, mentre il signor aveva dichiarato una pensione di euro 1.280,00 Parte_1
imponibile, risultante dal 730/2021 di euro 20.729,93.
Pag. 3 di 13 Tanto precisato, il ricorrente ha, poi, evidenziato il mutamento delle condizioni economiche della resistente, essendo, dalle indagini eseguite presso l'Agenzia delle Entrate, emerso: un reddito da lavoro dipendente, per quest'ultima, nell'anno 2021, pari alla somma di euro 26.214,00 (oltre euro 2.400,00 versati dall'ex coniuge) contro i 20.751,00 euro da lui percepiti;
per l'anno 2022, un reddito da lavoro della predetta pari ad euro 26.063,00 (oltre euro 1.800,00 dell'ex coniuge) contro i 21.275,00 euro da lui percepiti;
per l'anno 2023, un reddito pari ad euro 26.221,00 (oltre euro 1.800,00 dell'ex coniuge), a fronte di euro 22.858,00 del medesimo. Dall'accesso ai documenti amministrativi era, ancora, emerso che la signora aveva titoli per 12.000,00 euro circa e un CP_1
conto corrente con giacenza media di euro 3.000,00; che la stessa, dopo la perdita dei di lei genitori, a seguito dell'ultima modifica delle condizioni di divorzio, aveva ereditato un immobile che era stato oggetto di donazione al figlio. Al contrario egli viveva in un appartamento di proprietà della seconda moglie gravata da un mutuo e, al medesimo, era stato anche notificato un atto di pignoramento del conto per oltre 36 mila euro di debiti con l'erario che gli venivano contestati a partire da novembre 2023.
Ragione per cui erano venuti meno i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile a favore della resistente nella sua componente assistenziale, stante appunto la stessa assenza di una disparità reddituale tra i coniugi, laddove, inoltre, alcuna funzione compensativa-perequativa avrebbe potuto attribuirsi all'assegno divorzile alla predetta riconosciuto.
Si è costituita la resistente, con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 11 novembre 2024, la quale ha domandato il rigetto del ricorso proposto da , evidenziando, a riguardo, come fossero trascorsi solo Parte_1 tre anni dall'ultima modifica, da essa condivisa, e derivante dal differente stato economico del ricorrente derivante dal suo pensionamento;
che quest'ultimo non aveva addotto e/o allegato le specifiche circostanze giustificanti una revoca
Pag. 4 di 13 dell'assegno divorzile;
che, in particolare, i redditi, dalla stessa percepiti, erano rimasti sostanzialmente invariati, senza, dunque, alcun miglioramento reddituale dal 2021 ad oggi, mentre i redditi del ricorrente si erano di poco incrementati
(passando quest'ultimo da un reddito pari ad euro 20.751,00 per l'anno 2021 ad un reddito pari ad € 22.858,00 per il 2022); che, per altro, il predetto atto di pignoramento non era idoneo a determinare una rilevante riduzione dei redditi del ricorrente, e ciò anche in ragione del suo riferimento a posizioni debitorie già esistenti nell'anno 2021, ovvero al tempo dell'emissione dell'ultimo provvedimento di modifica;
che, ancora, la stessa era gravata da gravi patologie, essendo in particolare affetta, da anni, da “miopatia primitiva a gene non noto” come da relazione del dott. del Centro Clinico Nemo di Trento del Persona_1
28.02.2023, in ragione della quale era stata anche accerta una invalidità pari al
75% e una riduzione della di lei capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, situazione, dunque, aggravatasi rispetto al 2020 dove, infatti, le era stata riconosciuta una invalidità del 50%; che l'immobile, dalla stessa ricevuto in eredità, era costituito da una semplice soffitta, da lei ereditata, dalla signora
, per la quota di 1/3 indiviso con gli altri due fratelli e per essa costituente CP_1
soltanto un costo, tenuto conto dell'esigenza - al fine di usufruire di tale immobile come propria abitazione - di rilevare la quota dei propri fratelli e di provvedere all'esecuzione di interventi di risanamento e ristrutturazione;
che, proprio per tale ragione, ella aveva preferito donare la propria quota al figlio;
che, pertanto, la domanda di modifica avrebbe dovuto essere rigettata.
Con la memoria ex articolo 473 bis 17 comma 1 c.p. parte ricorrente ha contestato le difese avversarie evidenziando come, dal tempo del divorzio, lo stesso aveva dovuto chiudere la propria azienda perché in perdita;
che tale circostanza era dimostrata dalle stesse cartelle esattoriali, che solo ora erano diventate esecutive;
che, difatti, nel 2021, al medesimo non era stato ancora notificato alcunchè, sebbene egli era ben cosciente di essere debitore dello Stato;
Pag. 5 di 13 che, in occasione dell'ultima modifica, la resistente aveva comunque dichiarato di essere percettrice della somma di 1.200,00 euro mensili e che, pertanto,
l'accordo delle parti si era proprio basato su tali dichiarazioni;
che, per altro, per quanto atteneva all'immobile ereditato dalla resistente, gli eredi avevano già effettuato un progetto di divisione, con conseguente attribuzione alla stessa del lotto 3, corrispondente appunto alla soffitta, da lei poi donato al figlio, già, tuttavia, proprietario di altra abitazione dove viveva, dal 2019, con la di lui compagna;
che, pertanto, era venuta meno la funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
Anche nelle proprie memorie, parte resistente ha contestato i rilievi del ricorrente, evidenziando, nello specifico, l'assenza di circostanze sopravvenute idonee a mutare quell'assetto economico – patrimoniale già accertato come sussistente tra le parti e giustificante il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della stessa.
Il presente procedimento, ritenutane la natura documentale, è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza di cui in epigrafe, nella quale le parti hanno concluso come da rispettivo foglio di precisazione delle conclusioni, con conseguente remissione della causa in decisione.
………………………………
Orbene, tanto premesso, per una migliore intelligenza della causa, occorre precisare, in punto di diritto, che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato
Pag. 6 di 13 dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta, prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione, debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008; in questo senso si richiama anche
Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017 a tenore della quale “In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere
Pag. 7 di 13 le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo”).
Inoltre, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale/ del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass. Sez. I. civ., sent. n. 17136 del 27/08/2004;
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19605 del 30/09/2016 con la quale, nella specie, la S.C. “ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo "in peius" del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore”).
Ciò posto, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Segnatamente si rileva a riguardo che, dalle dichiarazioni dei redditi in atti, relativi alla resistente, risulta che la situazione economica di quest'ultima è sostanzialmente rimasta immutata rispetto al tempo dell'emissione dell'ultimo decreto di modifica dell'importo dell'assegno divorzile alla medesima riconosciuto.
Pag. 8 di 13 Ed invero, premesso che il suddetto decreto è stato emesso nel dicembre del
2021, si evidenzia che, dalla dichiarazione dei redditi 2022 (relativa all'anno di imposta 2021), presentata dalla resistente, risulta (detratto l'assegno divorzile) un reddito pari ad euro 21.242,00 netti, ovvero sostanzialmente equivalente a quello che emerge dalla dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all'anno di imposta
2023), di ammontare pari ad euro 21.762,00 (sempre togliendo l'assegno divorzile). Anche i redditi del ricorrente risultano sostanzialmente invariati (e anzi in aumento) rispetto a quelli dallo stesso percepiti, già a titolo pensionistico, al momento dell'emissione del superiore decreto di modifica (euro 17.410,00 annuali netti (e, dunque, euro 1.450,00 netti mensili) per l'anno 2023 ed euro
1.280,00 mensili nell'anno 2021, per quanto si rileva da quanto da lui dichiarato nello stesso ricorso di modifica proposto nell'anno 2021, ovvero da quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2021, dalla quale emerge, in particolare, un reddito annuale netto di euro 13.779). Ragione per cui la circostanza dedotta dal ricorrente non può considerarsi un fatto sopravvenuto rispetto alle condizioni reddituali esistenti al momento dell'accordo raggiunto dalle parti nel 2021, e, dunque, della proposizione, da parte delle stesse, del ricorso congiunto volto alla modifica dell'ammontare previsto a titolo di assegno divorzile, da euro 200,00 ad euro 150,00 mensili.
Per altro, anche dall'elenco dei movimenti relativi agli estratti conto depositati dalla resistente, nessuna rilevante variazione reddituale si evince con riguardo ai redditi da essa percepiti dall'anno temporale 2021 all'anno temporale 2024, né, ancora, risulta che la stessa abbia dismesso il contratto di affitto dell'immobile da lei, a quel tempo, già condotto in locazione. Né ancora, rilevante appare quanto dalle parti dichiarato con il ricorso congiunto di data 08 settembre 2021, trattandosi, quella in questione, di circostanza comunque già presente al momento della presentazione del suddetto ricorso e, dunque, conosciuta dalle parti o dalle stesse in ogni caso conoscibile.
Pag. 9 di 13 Sul punto si ribadisce, in particolare, il principio, sopra richiamato, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, della irrilevanza dei fatti preesistenti alla separazione e al divorzio, ancorchè non presi in considerazione delle parti ed anche qualora il consenso, espresso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, appaia essere viziato.
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 18530 del 2020, pronunciatasi in punto di modifica delle condizioni della separazione ma esprimente un principio applicabile anche per le modifiche delle condizioni di divorzio, si legge che “i giustificati motivi che autorizzano il mutamento, attraverso il ricorso al procedimento ex art.710 c.p.c., delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. 22 novembre 2007,
n. 24321; cfr. pure Cass. 8 maggio 2008, n. 11488; Cass.14093/2009; Cass.
789/2017; Cass. 28436/2017). Nella stessa sentenza richiamata, inoltre, si chiarisce come “Già con la sentenza n. 3149/2001 questa Corte ha precisato che
«la sentenza di separazione dà luogo a un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio;
così come gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione» e che «la sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione». Di conseguenza, si è affermato che “non possono essere presi in considerazione, in sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione,
Pag. 10 di 13 non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che, come si è già ricordato, la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pure rebus sic stantibus, sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”. Ciò con la conseguenza che
“l'accordo non è modificabile sulla base di un semplice riesame circa
l'opportunità delle soluzioni concordate dai coniugi nell'intercorsa convenzione ovvero per non essere il fatto, dedotto nel ricorso ex art. 710 c.p.c., stato preso in considerazione in sede di determinazione originaria dell'assegno”.
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, per quanto attiene ai titoli della ricorrente, atteso che, dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate, risulta il possesso di tali titoli, in capo alla resistente, sin dall'anno 2021. Né ancora, tanto meno, può assumere rilevanza il sopraggiunto atto di pignoramento, emesso nei riguardi del ricorrente, poiché relativo a debiti risalenti nel tempo, da lui contratti anche precedentemente alla stessa modifica di cui sopra e, dunque, inerente ad una esposizione debitoria di cui quest'ultimo, come dallo stesso affermato, era comunque già a conoscenza. E ciò nonostante la notifica successiva del predetto atto di pignoramento, in quanto atto consequenziale agli stessi debiti contratti dal ricorrente e, dunque, rappresentante il necessario e prevedibile epilogo della di lui condizione debitoria mai sanata nel corso del tempo (in particolare, nella memoria ex articolo 473 bis 17 comma 1 c.p.c. di parte ricorrente si legge testualmente che “Nel corso di 12 anni la situazione delle parti si è modificata: il ricorrente ha dovuto chiudere l'azienda perché in perdita, dimostrazione sono le cartelle esattoriali che solo ora sono diventate esecutive: nel 2021 non era stato
Pag. 11 di 13 ancora notificato alcunchè al signor sebbene quest'ultimo era ben Parte_1 cosciente di essere debitore dello stato”).
Né infine, appare assumere pregnante rilevanza la circostanza della ricezione in eredità, da parte della resistente, dell'immobile indicato in ricorso e dalla stessa, poi, donato al figlio, tenuto conto appunto dello stesso atto di donazione intervenuto nell'interesse del figlio delle parti, nonché delle verosimili condizioni di tale immobile, come emergenti dalle foto versate in atti, dalle quali, in particolare, appaiono necessari gli asseriti lavori di ristrutturazione, costituenti comunque in costo, come, appunto, rappresentato dalla stessa resistente nella propria comparsa di costituzione e di risposta.
Da ultimo, in linea generale, si precisa, altresì, in ordine alle condizioni previste per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che “consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poichè non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistente e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa” (Cfr. Cass. 1119/2020).
Ragione per cui si ritiene che, in assenza di fatti “oggettivamente sopravvenuti” ed in grado di incidere sull'equilibrio economico- patrimoniale intercorrente tra le parti, ab origine già valutato e ritenuto tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile a favore dell'altro coniuge, la domanda di modifica, proposta dal ricorrente, vada rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività espletata dalle parti secondo i parametri di cui al D.M.
Pag. 12 di 13 55 del 2014. In particolare, si ritiene di dovere fare applicazione, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della natura documentale del procedimento, nonché del livello di difficoltà della causa, dei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, di complessità bassa, con conseguente liquidazione delle spese di lite nella misura di euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma le condizioni di cui al decreto n. 4265/2021 dd. 1.12.2021, depositato il
23.12.2021;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
di lite, a favore di che vengono liquidate nella somma di € CP_1
3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1900/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1900 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso -in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso - dall'Avv. Lorenza Gnes C.F. presso C.F._2
la quale è elettivamente domiciliato in Trento, Via Grazioli n.7
Parte ricorrente
CONTRO , residente in [...], CP_1
, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dalle C.F._3
avv.te Cinzia Bert (c.f. - pec C.F._4
e Noemi Fanfarillo (c.f. Email_1 CodiceFiscale_5
pec del Foro di Trento e presso il loro studio Email_2
legale in Mezzolombardo (TN), Via della Rupe n. 10, elettivamente domiciliata giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-Per parte ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
14-01-2025 del seguente tenore “A modifica di quanto previsto nel decreto
n.4265/2021 dd. 1.12.2021, depositato il 23.12.2021, revocare il diritto all'assegno di divorzio a favore della signora e di conseguenza CP_1
dichiarare gli ex coniugi e Parte_1 CP_1
economicamente indipendenti. - Condannare la signora alla CP_1
restituzione delle eventuali somme indebitamente trattenute a titolo di assegno divorzile dal momento del deposito della presente domanda. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
-Per parte resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
15-01-2025, avente il seguente tenore “nel merito come da conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e quindi insiste per il rigetto delle domande tutte ex adverso svolte dal sig. nei confronti Parte_1
della signora con integrale conferma delle condizioni stabilite nel CP_1
Decreto n. 4265/2021 del 1.12.2021 depositato in data 23.12.2021 e con vittoria
Pag. 2 di 13 di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- in via istruttoria si insiste nell'istanza formulata nella memoria di replica affinché Codesto Ill.mo Giudice
Voglia disporre indagini della Polizia Tributaria e/o accertamenti relativamente ai redditi ed alla situazione finanziaria del ricorrente dal 2016 sino ad oggi ivi compresi i rapporti intrattenuti da questo con gli istituti di credito, banche e/o
”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13 agosto 2024, il ricorrente ha premesso che, con sentenza n. 49/2012, il Tribunale di Trento aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
stabilendo, in particolare, l'obbligo, a carico del marito, di versare, in favore dell'ex coniuge, un assegno divorzile dell'importo di euro 250,00; che, successivamente, con ricorso ex art. 9 Legge n. 898/1970, rubricato sub R.G.
4850/2015 V.G., egli si era rivolto al Tribunale di Trento al fine di chiedere la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della signora;
CP_1
che, con decreto n. 414/2016 del 21.01.2016, R.G. 4850/2015, il Tribunale di
Trento aveva riconosciuto come provata e documentata la diminuzione del reddito in capo al signor che, pertanto, il ricorso dallo stesso Parte_1
proposto era stato accolto, sia pur parzialmente, con conseguente rideterminazione dell'assegno divorzile, previsto in favore della signora CP_1
in euro 200,00 mensili;
che, poi, con decreto n.4265/21 dd. 1.12.2021,
[...]
depositato il 23.12.2021, il Tribunale aveva anche accolto la richiesta congiunta delle parti di diminuire l'assegno di divorzio, disposto a carico dello stesso, ad euro 150,00; che, all'epoca, la signora aveva dichiarato un reddito CP_1
mensile di euro 1.200,00, con il quale doveva far fronte al canone d'affitto, mentre il signor aveva dichiarato una pensione di euro 1.280,00 Parte_1
imponibile, risultante dal 730/2021 di euro 20.729,93.
Pag. 3 di 13 Tanto precisato, il ricorrente ha, poi, evidenziato il mutamento delle condizioni economiche della resistente, essendo, dalle indagini eseguite presso l'Agenzia delle Entrate, emerso: un reddito da lavoro dipendente, per quest'ultima, nell'anno 2021, pari alla somma di euro 26.214,00 (oltre euro 2.400,00 versati dall'ex coniuge) contro i 20.751,00 euro da lui percepiti;
per l'anno 2022, un reddito da lavoro della predetta pari ad euro 26.063,00 (oltre euro 1.800,00 dell'ex coniuge) contro i 21.275,00 euro da lui percepiti;
per l'anno 2023, un reddito pari ad euro 26.221,00 (oltre euro 1.800,00 dell'ex coniuge), a fronte di euro 22.858,00 del medesimo. Dall'accesso ai documenti amministrativi era, ancora, emerso che la signora aveva titoli per 12.000,00 euro circa e un CP_1
conto corrente con giacenza media di euro 3.000,00; che la stessa, dopo la perdita dei di lei genitori, a seguito dell'ultima modifica delle condizioni di divorzio, aveva ereditato un immobile che era stato oggetto di donazione al figlio. Al contrario egli viveva in un appartamento di proprietà della seconda moglie gravata da un mutuo e, al medesimo, era stato anche notificato un atto di pignoramento del conto per oltre 36 mila euro di debiti con l'erario che gli venivano contestati a partire da novembre 2023.
Ragione per cui erano venuti meno i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile a favore della resistente nella sua componente assistenziale, stante appunto la stessa assenza di una disparità reddituale tra i coniugi, laddove, inoltre, alcuna funzione compensativa-perequativa avrebbe potuto attribuirsi all'assegno divorzile alla predetta riconosciuto.
Si è costituita la resistente, con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 11 novembre 2024, la quale ha domandato il rigetto del ricorso proposto da , evidenziando, a riguardo, come fossero trascorsi solo Parte_1 tre anni dall'ultima modifica, da essa condivisa, e derivante dal differente stato economico del ricorrente derivante dal suo pensionamento;
che quest'ultimo non aveva addotto e/o allegato le specifiche circostanze giustificanti una revoca
Pag. 4 di 13 dell'assegno divorzile;
che, in particolare, i redditi, dalla stessa percepiti, erano rimasti sostanzialmente invariati, senza, dunque, alcun miglioramento reddituale dal 2021 ad oggi, mentre i redditi del ricorrente si erano di poco incrementati
(passando quest'ultimo da un reddito pari ad euro 20.751,00 per l'anno 2021 ad un reddito pari ad € 22.858,00 per il 2022); che, per altro, il predetto atto di pignoramento non era idoneo a determinare una rilevante riduzione dei redditi del ricorrente, e ciò anche in ragione del suo riferimento a posizioni debitorie già esistenti nell'anno 2021, ovvero al tempo dell'emissione dell'ultimo provvedimento di modifica;
che, ancora, la stessa era gravata da gravi patologie, essendo in particolare affetta, da anni, da “miopatia primitiva a gene non noto” come da relazione del dott. del Centro Clinico Nemo di Trento del Persona_1
28.02.2023, in ragione della quale era stata anche accerta una invalidità pari al
75% e una riduzione della di lei capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, situazione, dunque, aggravatasi rispetto al 2020 dove, infatti, le era stata riconosciuta una invalidità del 50%; che l'immobile, dalla stessa ricevuto in eredità, era costituito da una semplice soffitta, da lei ereditata, dalla signora
, per la quota di 1/3 indiviso con gli altri due fratelli e per essa costituente CP_1
soltanto un costo, tenuto conto dell'esigenza - al fine di usufruire di tale immobile come propria abitazione - di rilevare la quota dei propri fratelli e di provvedere all'esecuzione di interventi di risanamento e ristrutturazione;
che, proprio per tale ragione, ella aveva preferito donare la propria quota al figlio;
che, pertanto, la domanda di modifica avrebbe dovuto essere rigettata.
Con la memoria ex articolo 473 bis 17 comma 1 c.p. parte ricorrente ha contestato le difese avversarie evidenziando come, dal tempo del divorzio, lo stesso aveva dovuto chiudere la propria azienda perché in perdita;
che tale circostanza era dimostrata dalle stesse cartelle esattoriali, che solo ora erano diventate esecutive;
che, difatti, nel 2021, al medesimo non era stato ancora notificato alcunchè, sebbene egli era ben cosciente di essere debitore dello Stato;
Pag. 5 di 13 che, in occasione dell'ultima modifica, la resistente aveva comunque dichiarato di essere percettrice della somma di 1.200,00 euro mensili e che, pertanto,
l'accordo delle parti si era proprio basato su tali dichiarazioni;
che, per altro, per quanto atteneva all'immobile ereditato dalla resistente, gli eredi avevano già effettuato un progetto di divisione, con conseguente attribuzione alla stessa del lotto 3, corrispondente appunto alla soffitta, da lei poi donato al figlio, già, tuttavia, proprietario di altra abitazione dove viveva, dal 2019, con la di lui compagna;
che, pertanto, era venuta meno la funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
Anche nelle proprie memorie, parte resistente ha contestato i rilievi del ricorrente, evidenziando, nello specifico, l'assenza di circostanze sopravvenute idonee a mutare quell'assetto economico – patrimoniale già accertato come sussistente tra le parti e giustificante il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della stessa.
Il presente procedimento, ritenutane la natura documentale, è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza di cui in epigrafe, nella quale le parti hanno concluso come da rispettivo foglio di precisazione delle conclusioni, con conseguente remissione della causa in decisione.
………………………………
Orbene, tanto premesso, per una migliore intelligenza della causa, occorre precisare, in punto di diritto, che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato
Pag. 6 di 13 dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta, prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione, debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008; in questo senso si richiama anche
Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017 a tenore della quale “In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere
Pag. 7 di 13 le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo”).
Inoltre, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale/ del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass. Sez. I. civ., sent. n. 17136 del 27/08/2004;
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19605 del 30/09/2016 con la quale, nella specie, la S.C. “ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo "in peius" del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore”).
Ciò posto, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Segnatamente si rileva a riguardo che, dalle dichiarazioni dei redditi in atti, relativi alla resistente, risulta che la situazione economica di quest'ultima è sostanzialmente rimasta immutata rispetto al tempo dell'emissione dell'ultimo decreto di modifica dell'importo dell'assegno divorzile alla medesima riconosciuto.
Pag. 8 di 13 Ed invero, premesso che il suddetto decreto è stato emesso nel dicembre del
2021, si evidenzia che, dalla dichiarazione dei redditi 2022 (relativa all'anno di imposta 2021), presentata dalla resistente, risulta (detratto l'assegno divorzile) un reddito pari ad euro 21.242,00 netti, ovvero sostanzialmente equivalente a quello che emerge dalla dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all'anno di imposta
2023), di ammontare pari ad euro 21.762,00 (sempre togliendo l'assegno divorzile). Anche i redditi del ricorrente risultano sostanzialmente invariati (e anzi in aumento) rispetto a quelli dallo stesso percepiti, già a titolo pensionistico, al momento dell'emissione del superiore decreto di modifica (euro 17.410,00 annuali netti (e, dunque, euro 1.450,00 netti mensili) per l'anno 2023 ed euro
1.280,00 mensili nell'anno 2021, per quanto si rileva da quanto da lui dichiarato nello stesso ricorso di modifica proposto nell'anno 2021, ovvero da quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2021, dalla quale emerge, in particolare, un reddito annuale netto di euro 13.779). Ragione per cui la circostanza dedotta dal ricorrente non può considerarsi un fatto sopravvenuto rispetto alle condizioni reddituali esistenti al momento dell'accordo raggiunto dalle parti nel 2021, e, dunque, della proposizione, da parte delle stesse, del ricorso congiunto volto alla modifica dell'ammontare previsto a titolo di assegno divorzile, da euro 200,00 ad euro 150,00 mensili.
Per altro, anche dall'elenco dei movimenti relativi agli estratti conto depositati dalla resistente, nessuna rilevante variazione reddituale si evince con riguardo ai redditi da essa percepiti dall'anno temporale 2021 all'anno temporale 2024, né, ancora, risulta che la stessa abbia dismesso il contratto di affitto dell'immobile da lei, a quel tempo, già condotto in locazione. Né ancora, rilevante appare quanto dalle parti dichiarato con il ricorso congiunto di data 08 settembre 2021, trattandosi, quella in questione, di circostanza comunque già presente al momento della presentazione del suddetto ricorso e, dunque, conosciuta dalle parti o dalle stesse in ogni caso conoscibile.
Pag. 9 di 13 Sul punto si ribadisce, in particolare, il principio, sopra richiamato, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, della irrilevanza dei fatti preesistenti alla separazione e al divorzio, ancorchè non presi in considerazione delle parti ed anche qualora il consenso, espresso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, appaia essere viziato.
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 18530 del 2020, pronunciatasi in punto di modifica delle condizioni della separazione ma esprimente un principio applicabile anche per le modifiche delle condizioni di divorzio, si legge che “i giustificati motivi che autorizzano il mutamento, attraverso il ricorso al procedimento ex art.710 c.p.c., delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. 22 novembre 2007,
n. 24321; cfr. pure Cass. 8 maggio 2008, n. 11488; Cass.14093/2009; Cass.
789/2017; Cass. 28436/2017). Nella stessa sentenza richiamata, inoltre, si chiarisce come “Già con la sentenza n. 3149/2001 questa Corte ha precisato che
«la sentenza di separazione dà luogo a un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio;
così come gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione» e che «la sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione». Di conseguenza, si è affermato che “non possono essere presi in considerazione, in sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione,
Pag. 10 di 13 non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che, come si è già ricordato, la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pure rebus sic stantibus, sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”. Ciò con la conseguenza che
“l'accordo non è modificabile sulla base di un semplice riesame circa
l'opportunità delle soluzioni concordate dai coniugi nell'intercorsa convenzione ovvero per non essere il fatto, dedotto nel ricorso ex art. 710 c.p.c., stato preso in considerazione in sede di determinazione originaria dell'assegno”.
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, per quanto attiene ai titoli della ricorrente, atteso che, dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate, risulta il possesso di tali titoli, in capo alla resistente, sin dall'anno 2021. Né ancora, tanto meno, può assumere rilevanza il sopraggiunto atto di pignoramento, emesso nei riguardi del ricorrente, poiché relativo a debiti risalenti nel tempo, da lui contratti anche precedentemente alla stessa modifica di cui sopra e, dunque, inerente ad una esposizione debitoria di cui quest'ultimo, come dallo stesso affermato, era comunque già a conoscenza. E ciò nonostante la notifica successiva del predetto atto di pignoramento, in quanto atto consequenziale agli stessi debiti contratti dal ricorrente e, dunque, rappresentante il necessario e prevedibile epilogo della di lui condizione debitoria mai sanata nel corso del tempo (in particolare, nella memoria ex articolo 473 bis 17 comma 1 c.p.c. di parte ricorrente si legge testualmente che “Nel corso di 12 anni la situazione delle parti si è modificata: il ricorrente ha dovuto chiudere l'azienda perché in perdita, dimostrazione sono le cartelle esattoriali che solo ora sono diventate esecutive: nel 2021 non era stato
Pag. 11 di 13 ancora notificato alcunchè al signor sebbene quest'ultimo era ben Parte_1 cosciente di essere debitore dello stato”).
Né infine, appare assumere pregnante rilevanza la circostanza della ricezione in eredità, da parte della resistente, dell'immobile indicato in ricorso e dalla stessa, poi, donato al figlio, tenuto conto appunto dello stesso atto di donazione intervenuto nell'interesse del figlio delle parti, nonché delle verosimili condizioni di tale immobile, come emergenti dalle foto versate in atti, dalle quali, in particolare, appaiono necessari gli asseriti lavori di ristrutturazione, costituenti comunque in costo, come, appunto, rappresentato dalla stessa resistente nella propria comparsa di costituzione e di risposta.
Da ultimo, in linea generale, si precisa, altresì, in ordine alle condizioni previste per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che “consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poichè non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistente e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa” (Cfr. Cass. 1119/2020).
Ragione per cui si ritiene che, in assenza di fatti “oggettivamente sopravvenuti” ed in grado di incidere sull'equilibrio economico- patrimoniale intercorrente tra le parti, ab origine già valutato e ritenuto tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile a favore dell'altro coniuge, la domanda di modifica, proposta dal ricorrente, vada rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività espletata dalle parti secondo i parametri di cui al D.M.
Pag. 12 di 13 55 del 2014. In particolare, si ritiene di dovere fare applicazione, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della natura documentale del procedimento, nonché del livello di difficoltà della causa, dei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, di complessità bassa, con conseguente liquidazione delle spese di lite nella misura di euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma le condizioni di cui al decreto n. 4265/2021 dd. 1.12.2021, depositato il
23.12.2021;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
di lite, a favore di che vengono liquidate nella somma di € CP_1
3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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