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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 721/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 721/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BAICCHI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/7/2008 dai signori Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Controparte_1
pagina 1 di 9
1. visto il positivo percorso effettuato della ricorrente, affidare i figli minori e Persona_1
in via super esclusiva alla madre, signora con la quale continueranno a Persona_2 Pt_1
vivere, in modo che la stessa possa prendere da sola e con celerità tutte le decisioni riguardanti i figli, che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza dei minori;
2. pronunciare in ordine al regime di visite tra padre e figli stabilendo che le stesse avvengano con le modalità attualmente in essere, ovverosia durante i week end (il sabato o la domenica o entrambi i giorni), o con le modalità ritenute più opportune da codesto Ill.mo Tribunale sentito il parere dei Servizi Sociali;
3. confermare che il signor sia obbligato a concorrere al mantenimento dei figli minori Pt_1
e fino a quando gli stessi non saranno economicamente Persona_1 Persona_2
indipendenti, con la corresponsione della somma pari ad euro 200,00 mensile per ciascun figlio
(euro 400,00 complessivi), così come stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n.
8274/2020 o con quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, in base ai redditi e alle capacità patrimoniali delle parti, nonché a concorrere alla spese straordinarie riferite ai figli minori secondo le Linee Guida del Tribunale, in ragione del 50%, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del Org_1
costo della vita secondo le Linee Guida del Tribunale.
Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 21.2.2023 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , nonché la Controparte_1
regolamentazione in ordine ai figli minori e Persona_1 Persona_2
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza Controparte_1 dell'1.12.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio civile nella Parte_1 Controparte_1
Repubblica delle Filippine in data 26.7.2008 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donato Milanese al numero 18, Parte II, Serie C, anno 2017; doc.
pagina 2 di 9 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, in data 9.4.2011 e Persona_1
in data 9.12.2014. Persona_2
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 8274/2020 depositata il 12.12.2020 ha pronunciato la separazione personale delle parti, con addebito della stessa in capo al marito. Quanto alla regolamentazione dei figli, invece, il Tribunale di Milano ha così disposto:
“[…] 4) conferma l'affidamento dei minori , nato il [...], ed Persona_3 [...]
nato il [...], al Comune di San Donato Milanese, con limitazione della Persona_4
responsabilità genitoriale delle parti anche con riguardo alle decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e residenza abituale dei minori medesimi;
5) conferma il collocamento dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con prosecuzione del progetto di alta autonomia in corso, all'interno della "
[...]
"; Org_2
6) dispone, pertanto, che i Servizi Sociali del Comune di San Donato Milanese, in collaborazione con le strutture specialistiche dell' ASST - che provvederanno alla periodica rivalutazione delle condizioni psicofisiche dei minori e dei genitori, anche con riferimento, riguardo al padre, ad eventuali situazioni di uso/abuso di sostanze stupefacenti - mantengano la presa in carico ed il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, con prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, di sostegno psicologico, psicoterapico ed educativo in favore dei minori e di sostegno psicologico, psicoterapico ed alla genitorialità per le parti;
7) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, nell'interesse preminente dei minori, tenuto conto della condizione psicofisica degli stessi e del padre anche sotto il profilo dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti, così come periodicamente rivalutata, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore del nucleo, verificata l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, regolamentino la frequentazione paterna, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli, di un sempre maggior coinvolgimento della figura genitoriale paterna nella gestione e nella cura dei minori;
8) invita i genitori ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali, avvertendoli, sin d'ora, che in caso di mancata collaborazione, ove si ravvisasse un pregiudizio
pagina 3 di 9 per i figli minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di una o di entrambe le parti;
9) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio
10) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di €
Org_ 400,00 (€ 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici (prima rivalutazione novembre 2021), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche con non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 […]”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.6.2023, la Presidente dott.ssa Giuppi, con ordinanza depositata in data 30.6.2023, ha confermato in via provvisoria ed urgente i provvedimenti adottati dal Tribunale nel giudizio di separazione e ha domandato all'Ente affidatario di depositare una relazione aggiornata sul nucleo familiare.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata dalla ricorrente, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Quanto all'affido dei minori, deve essere accolta la domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente, per le ragioni di seguito evidenziate.
4.1 Dagli atti di causa emerge che il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto provvisorio del 22.11.2017, accertata la complessità e criticità della situazione del nucleo familiare, le fragilità personali dei genitori e la situazione di grave pregiudizio in cui versavano i minori, ha disposto l'affido dei minori all'Ente (Comune di San Donato Milanese), con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, il collocamento degli stessi in una struttura comunitaria insieme alla madre e la regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro.
A partire dal mese di dicembre 2019 la madre, insieme ai due figli, si è trasferita in un appartamento di alta autonomia, sempre all'interno della comunità mamma-bambino
[...]
”. Org_2
pagina 4 di 9 Il Tribunale di Milano, poi, con la sentenza 8274/2020 del 12.12.2020, pur riconoscendo che il progetto di sostegno al nucleo familiare aveva avuto un andamento positivo e che c'era stato un rafforzamento delle competenze genitoriali della madre, la quale aveva acquistato maggiore autonomina nel “soddisfacimento delle esigenze primarie e della gestione quotidiana dei figli minori”, ha confermato l'affido dei minori all'Ente, poiché la madre necessitava ancora di supporto per superare le “proprie fragilità individuali e relazionali, sia con i figli, con acquisizione di maggiore autonomia e fiducia, sia con il coniuge, sotto il profilo della capacità di arginare i tentativi posti in essere dallo stesso di utilizzare strumentalmente ed impropriamente i minori, nonché sotto il profilo della capacità di adeguatamente preservarli dal conflitto”.
Nell'ambito del presente procedimento, i Servizi sociali di San Donato Milanese, con relazione del 14.11.2023, hanno rappresentato che la ricorrente, terminato il percorso presso l'appartamento di alta autonomina, da settembre 2021 vive con i figli a Milano in un appartamento collegato a “un progetto di housing della e che i due Org_3 Org_4 minori “hanno una buona relazione con la madre, che risulta essere il principale riferimento affettivo e normativo nella loro quotidianità. La madre è attenta e adeguata nel rispondere alle esigenze dei figli, conciliando il suo orario lavorativo con la gestione degli stessi. In particolare nell'ultimo anno la stessa ha garantito anche il proseguimento di un percorso di valutazione e di Pers logopedia per e presso la di San Donato Milanese, Per_1 Org_5 accompagnandoli regolarmente agli appuntamenti […] Al contempo la signora mostra un buon aggancio con il Servizio scrivente, a cui si affida, e porta le sue istanze, cercando supporto e confronto”.
I Servizi sociali, poi, hanno evidenziato che “Ad oggi non si rileva alcuna necessità di un percorso educativo o di supporto delle capacità genitoriali della madre, che si mostra capace e competente nell'organizzare e gestire la quotidianità della famiglia, mostrando di essere anche in grado di orientarsi e fi chiedere aiuto in caso di necessità. Al contempo non si rilevano preoccupazioni sulla relazione madre-figli e sullo stato di benessere dei minori”.
Secondo i Servizi sociali, dunque, “l'attuale condizione di affido all'Ente dei minori non corrisponda più alle necessità e caratteristiche della situazione, si ritiene pertanto funzionale che Parte l'A.G. valuti la possibilità di un affido esclusivo alla madre. La signora mostra di essere in grado di occuparsi in modo adeguato e attento alle esigenze dei figli e di essere un riferimento
pagina 5 di 9 stabile per loro. Ad oggi non si rinvengono le condizioni per una gestione condivisa della responsabilità genitoriale, in particolare alla luce della scarsa presenza paterna in termini di disponibilità alla gestione dei figli, della mancata compartecipazione alle scelte che li riguardano e alla luce del mancato supporto economico al nucleo. Al contempo la madre ha sempre garantito ai figli la frequentazione del padre, mostrandosi capace di scindere le proprie questioni personali legate alla storia di coppia pregressa e alla separazione dalla relazione dei figli con la figura paterna. Non si raccoglie ad oggi una reale intenzione del padre al confronto con i Servizi e a una collaborazione con la figura materna […] Il Servizio ritiene opportuno mantenere un monitoraggio nei confronti del nucleo, in particolare in termini di accompagnamento della madre a un'autonomia abitativa, sopportando lei e i minori nel futuro passaggio”.
4.2 Ciò chiarito, in punto di diritto si osserva che in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
4.3 Orbene, nel caso in esame, alla luce di quanto riferito dai Servizi sociali, non si rende più necessario l'affido dei due minori all'Ente, avendo la ricorrente dimostrato nel corso degli ultimi anni di essere in grado di occuparsi in modo adeguato dei proprio figli.
Allo stato, tuttavia, non sussistono i presupposti per disporre l'affido condiviso dei minori, tenuto conto dell'incapacità mostrata dal padre nel sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale;
il padre, in particolare, in questi anni si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – dei figli.
pagina 6 di 9 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse dei minori è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Si ritiene inoltre necessario che i Servizi sociali proseguano nel monitoraggio dell'intero nucleo familiare.
4.4 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori in modo prevalente presso la stessa.
4.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di parte ricorrente.
Il padre pertanto, fatto salvo ogni diverso accordo intercorso tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli nei fine settimana, nella giornata di sabato o domenica.
Come evidenziato dai Servizi sociali, l'attuale situazione abitativa del resistente, non consente di prevedere il pernotto dei minori. Il padre, infatti, vive “con il fratello ed altri parenti presso un appartamento in cui non vi è la disponibilità di spazi adeguati all'accoglienza dei figli anche con dei pernotti”.
Tale regolamentazione, inoltre, appare conforme a quanto rappresentato dai Servizi sociali, i quali hanno dato atto che il resistente “appare tutt'oggi disponibile alla frequentazione dei figli in maniera molto limitata e in base al proprio interesse, negando talvolta la sua disponibilità ad esempio in momenti in cui la madre si rivolge a lui in caso di bisogno perché impegnata con il lavoro”.
5. Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, si osserva quanto segue. in sede di ricorso ha dato atto di lavorare, con contratto intermittente a Parte_1
tempo indeterminato con qualifica di cameriera ai piani, con uno stipendio di circa € 1.250,00 e di stare percependo da marzo 2022 l'assegno unico relativo ai figli per circa € 350,00 complessivi mensili.
La stessa, poi, sentita all'udienza del 26.6.2023, ha dichiarato “Lavoro come cameriera presso un albergo a Milano, sono dipendente della società . Lavoro sei ore e mezza al Org_6
giorno per 5 giorni la settimana, talora sei. Attualmente, benché mantenga la residenza presso il
pagina 7 di 9 comune di san donato milanese, la casa a san donato è stata lasciata (era la casa coniugale in locazione), il mio domicilio è a Milano in un appartamento messo a disposizione della cooperativa Ho fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare ma non Org_4 ho alcuna certezza.”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 15.590,11 in relazione all'anno 2022 (doc. 11 parte ricorrente), €
12.104,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 8 parte ricorrente) ed € 5.279,00 in relazione all'anno
2020 (doc. 9 parte ricorrente).
Quanto a , la ricorrente in sede di ricorso ha dato atto che il medesimo lavora Controparte_1
come magazziniere e vive insieme alla famiglia del fratello.
Dalle dichiarazioni reddituali acquisite a seguito di ordine di esibizione all' , Organizzazione_7
è emerso che il resistente ha dichiarato di aver percepito un reddito complessivo pari a € 7.178,00 in relazione all'anno 2019, € 4.606,53 dalla società € 27,99 dalla società Org_8 Org_9
Org_ ed € 394,00 dall' in relazione all'anno 2020, € 13.775,32 dalla società ed
[...] Org_11
€ 100,29 dalla società in relazione all'anno 2021 e infine € 17.144,67 dalla Organizzazione_9 società in relazione all'anno 2022 Org_11
5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono quasi esclusivamente a carico della madre, deve essere confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di € 400,00 al mese (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, in uso presso questo Tribunale, da ritenersi in questa sede interamente richiamato.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
, i quali si sono sposati con matrimonio civile nella Repubblica delle Filippine in data
[...]
pagina 8 di 9 26.7.2008 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
Donato Milanese al numero 18, Parte II, Serie C, anno 2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Donato Milanese di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 Persona_2
prevalente presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori, il fine settimana, nella giornata di sabato o domenica;
5) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di € 400,00,
[...]
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dal coniuge anticipatario, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
7) incarica i Servizi sociali territorialmente di proseguire nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori;
8) condanna al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 125,00 per spese, € 4.300,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 721/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BAICCHI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/7/2008 dai signori Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Controparte_1
pagina 1 di 9
1. visto il positivo percorso effettuato della ricorrente, affidare i figli minori e Persona_1
in via super esclusiva alla madre, signora con la quale continueranno a Persona_2 Pt_1
vivere, in modo che la stessa possa prendere da sola e con celerità tutte le decisioni riguardanti i figli, che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza dei minori;
2. pronunciare in ordine al regime di visite tra padre e figli stabilendo che le stesse avvengano con le modalità attualmente in essere, ovverosia durante i week end (il sabato o la domenica o entrambi i giorni), o con le modalità ritenute più opportune da codesto Ill.mo Tribunale sentito il parere dei Servizi Sociali;
3. confermare che il signor sia obbligato a concorrere al mantenimento dei figli minori Pt_1
e fino a quando gli stessi non saranno economicamente Persona_1 Persona_2
indipendenti, con la corresponsione della somma pari ad euro 200,00 mensile per ciascun figlio
(euro 400,00 complessivi), così come stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n.
8274/2020 o con quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, in base ai redditi e alle capacità patrimoniali delle parti, nonché a concorrere alla spese straordinarie riferite ai figli minori secondo le Linee Guida del Tribunale, in ragione del 50%, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del Org_1
costo della vita secondo le Linee Guida del Tribunale.
Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 21.2.2023 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , nonché la Controparte_1
regolamentazione in ordine ai figli minori e Persona_1 Persona_2
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza Controparte_1 dell'1.12.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio civile nella Parte_1 Controparte_1
Repubblica delle Filippine in data 26.7.2008 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donato Milanese al numero 18, Parte II, Serie C, anno 2017; doc.
pagina 2 di 9 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, in data 9.4.2011 e Persona_1
in data 9.12.2014. Persona_2
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 8274/2020 depositata il 12.12.2020 ha pronunciato la separazione personale delle parti, con addebito della stessa in capo al marito. Quanto alla regolamentazione dei figli, invece, il Tribunale di Milano ha così disposto:
“[…] 4) conferma l'affidamento dei minori , nato il [...], ed Persona_3 [...]
nato il [...], al Comune di San Donato Milanese, con limitazione della Persona_4
responsabilità genitoriale delle parti anche con riguardo alle decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e residenza abituale dei minori medesimi;
5) conferma il collocamento dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con prosecuzione del progetto di alta autonomia in corso, all'interno della "
[...]
"; Org_2
6) dispone, pertanto, che i Servizi Sociali del Comune di San Donato Milanese, in collaborazione con le strutture specialistiche dell' ASST - che provvederanno alla periodica rivalutazione delle condizioni psicofisiche dei minori e dei genitori, anche con riferimento, riguardo al padre, ad eventuali situazioni di uso/abuso di sostanze stupefacenti - mantengano la presa in carico ed il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, con prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, di sostegno psicologico, psicoterapico ed educativo in favore dei minori e di sostegno psicologico, psicoterapico ed alla genitorialità per le parti;
7) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, nell'interesse preminente dei minori, tenuto conto della condizione psicofisica degli stessi e del padre anche sotto il profilo dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti, così come periodicamente rivalutata, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore del nucleo, verificata l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, regolamentino la frequentazione paterna, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli, di un sempre maggior coinvolgimento della figura genitoriale paterna nella gestione e nella cura dei minori;
8) invita i genitori ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali, avvertendoli, sin d'ora, che in caso di mancata collaborazione, ove si ravvisasse un pregiudizio
pagina 3 di 9 per i figli minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di una o di entrambe le parti;
9) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio
10) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di €
Org_ 400,00 (€ 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici (prima rivalutazione novembre 2021), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche con non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 […]”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.6.2023, la Presidente dott.ssa Giuppi, con ordinanza depositata in data 30.6.2023, ha confermato in via provvisoria ed urgente i provvedimenti adottati dal Tribunale nel giudizio di separazione e ha domandato all'Ente affidatario di depositare una relazione aggiornata sul nucleo familiare.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata dalla ricorrente, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Quanto all'affido dei minori, deve essere accolta la domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente, per le ragioni di seguito evidenziate.
4.1 Dagli atti di causa emerge che il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto provvisorio del 22.11.2017, accertata la complessità e criticità della situazione del nucleo familiare, le fragilità personali dei genitori e la situazione di grave pregiudizio in cui versavano i minori, ha disposto l'affido dei minori all'Ente (Comune di San Donato Milanese), con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, il collocamento degli stessi in una struttura comunitaria insieme alla madre e la regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro.
A partire dal mese di dicembre 2019 la madre, insieme ai due figli, si è trasferita in un appartamento di alta autonomia, sempre all'interno della comunità mamma-bambino
[...]
”. Org_2
pagina 4 di 9 Il Tribunale di Milano, poi, con la sentenza 8274/2020 del 12.12.2020, pur riconoscendo che il progetto di sostegno al nucleo familiare aveva avuto un andamento positivo e che c'era stato un rafforzamento delle competenze genitoriali della madre, la quale aveva acquistato maggiore autonomina nel “soddisfacimento delle esigenze primarie e della gestione quotidiana dei figli minori”, ha confermato l'affido dei minori all'Ente, poiché la madre necessitava ancora di supporto per superare le “proprie fragilità individuali e relazionali, sia con i figli, con acquisizione di maggiore autonomia e fiducia, sia con il coniuge, sotto il profilo della capacità di arginare i tentativi posti in essere dallo stesso di utilizzare strumentalmente ed impropriamente i minori, nonché sotto il profilo della capacità di adeguatamente preservarli dal conflitto”.
Nell'ambito del presente procedimento, i Servizi sociali di San Donato Milanese, con relazione del 14.11.2023, hanno rappresentato che la ricorrente, terminato il percorso presso l'appartamento di alta autonomina, da settembre 2021 vive con i figli a Milano in un appartamento collegato a “un progetto di housing della e che i due Org_3 Org_4 minori “hanno una buona relazione con la madre, che risulta essere il principale riferimento affettivo e normativo nella loro quotidianità. La madre è attenta e adeguata nel rispondere alle esigenze dei figli, conciliando il suo orario lavorativo con la gestione degli stessi. In particolare nell'ultimo anno la stessa ha garantito anche il proseguimento di un percorso di valutazione e di Pers logopedia per e presso la di San Donato Milanese, Per_1 Org_5 accompagnandoli regolarmente agli appuntamenti […] Al contempo la signora mostra un buon aggancio con il Servizio scrivente, a cui si affida, e porta le sue istanze, cercando supporto e confronto”.
I Servizi sociali, poi, hanno evidenziato che “Ad oggi non si rileva alcuna necessità di un percorso educativo o di supporto delle capacità genitoriali della madre, che si mostra capace e competente nell'organizzare e gestire la quotidianità della famiglia, mostrando di essere anche in grado di orientarsi e fi chiedere aiuto in caso di necessità. Al contempo non si rilevano preoccupazioni sulla relazione madre-figli e sullo stato di benessere dei minori”.
Secondo i Servizi sociali, dunque, “l'attuale condizione di affido all'Ente dei minori non corrisponda più alle necessità e caratteristiche della situazione, si ritiene pertanto funzionale che Parte l'A.G. valuti la possibilità di un affido esclusivo alla madre. La signora mostra di essere in grado di occuparsi in modo adeguato e attento alle esigenze dei figli e di essere un riferimento
pagina 5 di 9 stabile per loro. Ad oggi non si rinvengono le condizioni per una gestione condivisa della responsabilità genitoriale, in particolare alla luce della scarsa presenza paterna in termini di disponibilità alla gestione dei figli, della mancata compartecipazione alle scelte che li riguardano e alla luce del mancato supporto economico al nucleo. Al contempo la madre ha sempre garantito ai figli la frequentazione del padre, mostrandosi capace di scindere le proprie questioni personali legate alla storia di coppia pregressa e alla separazione dalla relazione dei figli con la figura paterna. Non si raccoglie ad oggi una reale intenzione del padre al confronto con i Servizi e a una collaborazione con la figura materna […] Il Servizio ritiene opportuno mantenere un monitoraggio nei confronti del nucleo, in particolare in termini di accompagnamento della madre a un'autonomia abitativa, sopportando lei e i minori nel futuro passaggio”.
4.2 Ciò chiarito, in punto di diritto si osserva che in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
4.3 Orbene, nel caso in esame, alla luce di quanto riferito dai Servizi sociali, non si rende più necessario l'affido dei due minori all'Ente, avendo la ricorrente dimostrato nel corso degli ultimi anni di essere in grado di occuparsi in modo adeguato dei proprio figli.
Allo stato, tuttavia, non sussistono i presupposti per disporre l'affido condiviso dei minori, tenuto conto dell'incapacità mostrata dal padre nel sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale;
il padre, in particolare, in questi anni si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – dei figli.
pagina 6 di 9 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse dei minori è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Si ritiene inoltre necessario che i Servizi sociali proseguano nel monitoraggio dell'intero nucleo familiare.
4.4 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori in modo prevalente presso la stessa.
4.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di parte ricorrente.
Il padre pertanto, fatto salvo ogni diverso accordo intercorso tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli nei fine settimana, nella giornata di sabato o domenica.
Come evidenziato dai Servizi sociali, l'attuale situazione abitativa del resistente, non consente di prevedere il pernotto dei minori. Il padre, infatti, vive “con il fratello ed altri parenti presso un appartamento in cui non vi è la disponibilità di spazi adeguati all'accoglienza dei figli anche con dei pernotti”.
Tale regolamentazione, inoltre, appare conforme a quanto rappresentato dai Servizi sociali, i quali hanno dato atto che il resistente “appare tutt'oggi disponibile alla frequentazione dei figli in maniera molto limitata e in base al proprio interesse, negando talvolta la sua disponibilità ad esempio in momenti in cui la madre si rivolge a lui in caso di bisogno perché impegnata con il lavoro”.
5. Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, si osserva quanto segue. in sede di ricorso ha dato atto di lavorare, con contratto intermittente a Parte_1
tempo indeterminato con qualifica di cameriera ai piani, con uno stipendio di circa € 1.250,00 e di stare percependo da marzo 2022 l'assegno unico relativo ai figli per circa € 350,00 complessivi mensili.
La stessa, poi, sentita all'udienza del 26.6.2023, ha dichiarato “Lavoro come cameriera presso un albergo a Milano, sono dipendente della società . Lavoro sei ore e mezza al Org_6
giorno per 5 giorni la settimana, talora sei. Attualmente, benché mantenga la residenza presso il
pagina 7 di 9 comune di san donato milanese, la casa a san donato è stata lasciata (era la casa coniugale in locazione), il mio domicilio è a Milano in un appartamento messo a disposizione della cooperativa Ho fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare ma non Org_4 ho alcuna certezza.”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 15.590,11 in relazione all'anno 2022 (doc. 11 parte ricorrente), €
12.104,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 8 parte ricorrente) ed € 5.279,00 in relazione all'anno
2020 (doc. 9 parte ricorrente).
Quanto a , la ricorrente in sede di ricorso ha dato atto che il medesimo lavora Controparte_1
come magazziniere e vive insieme alla famiglia del fratello.
Dalle dichiarazioni reddituali acquisite a seguito di ordine di esibizione all' , Organizzazione_7
è emerso che il resistente ha dichiarato di aver percepito un reddito complessivo pari a € 7.178,00 in relazione all'anno 2019, € 4.606,53 dalla società € 27,99 dalla società Org_8 Org_9
Org_ ed € 394,00 dall' in relazione all'anno 2020, € 13.775,32 dalla società ed
[...] Org_11
€ 100,29 dalla società in relazione all'anno 2021 e infine € 17.144,67 dalla Organizzazione_9 società in relazione all'anno 2022 Org_11
5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono quasi esclusivamente a carico della madre, deve essere confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di € 400,00 al mese (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, in uso presso questo Tribunale, da ritenersi in questa sede interamente richiamato.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
, i quali si sono sposati con matrimonio civile nella Repubblica delle Filippine in data
[...]
pagina 8 di 9 26.7.2008 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
Donato Milanese al numero 18, Parte II, Serie C, anno 2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Donato Milanese di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 Persona_2
prevalente presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori, il fine settimana, nella giornata di sabato o domenica;
5) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di € 400,00,
[...]
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dal coniuge anticipatario, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
7) incarica i Servizi sociali territorialmente di proseguire nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori;
8) condanna al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 125,00 per spese, € 4.300,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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