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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale -M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 4.2.25 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2079/23 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 e 281-decies c.p.c. avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. D-bis d.lgs.
286/1998, promosso da:
C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
08/07/1987 difesa e rappresentata dall'avv. Luigi Palmisano e nel di lui studio, in Foligno alla via dell'Istituto Denti n. 29/31, elettivamente domiciliato (pec
; Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia
****
1 Con ricorso ex art. 281 duocedies c.p.c. depositato in data 6.5.23 il sig. , Parte_1 cittadino pakistano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 27.1.23, notificato il 6.4.23, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. D-bis del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha esposto: che gli sarebbe stato illegittimamente notificato un provvedimento di espulsione nelle more della definizione di una procedura reiterata di richiesta di protezione internazionale;
che il decreto impugnato è affetto da nullità per omessa traduzione in lingua inglese;
nel merito, che il sistema sanitario pakistano
è assai carente e che quindi una semplice malattia, curabile in Italia, non può ivi essere curata se non pagando;
che pertanto l'impugnato provvedimento aveva errato nel ritenere non grave e facilmente guaribile nel paese di origine la patologia di cui soffre il ricorrente (calcolosi e forte disturbo dell'adattamento). Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento con ordine al Questore di rilasciare il visto o il permesso richiesto per motivi di salute o altro permesso di protezione internazionale.
Il , costituitosi con comparsa depositata il 2.2.24 per richiedere il Controparte_1 rigetto del ricorso, ha evidenziato, in sintesi: che l'impugnato provvedimento non costituisce affatto un decreto di espulsione (di competenza prefettizia) emanato in pendenza di una procedura reiterata di richiesta di protezione internazionale, quanto piuttosto un decreto di rigetto dell'istanza ex adverso avanzata con contestuale invito, da parte del Questore di
Perugia, a lasciare il territorio nazionale atteso che alla data della sua emissione;
che nella relata di notifica, atto fidefacente sino a querela di falso, è riportato che il ricorrente “parla e comprende la lingua italiana” e che comunque la mancata traduzione nella lingua conosciuta non aveva leso il diritto di difesa del ricorrente, esercitato con la tempestiva impugnazione;
nel merito, che il ricorrente non aveva provato né la particolare gravità della patologia (calcoli renali) né che la stessa non possa essere adeguatamente curata in Pakistan.
All'udienza del 4.2.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
***
In ricorso non è meritevole di accoglimento.
Non è fondata la doglianza inerente il fatto che sarebbe stato emesso illegittimamente un ordine di espulsione in pendenza di domanda reiterata di protezione internazionale.
2 Come ha correttamente evidenziato l'amministrazione resistente, l'invito a lasciare il territorio nazionale contenuto nell'impugnato provvedimento non è assimilabile a un decreto di espulsione prefettizio e comunque la domanda reiterata – che non costituisce oggetto del presente giudizio - è stata avanzata dal ricorrente solo in data 24.3.23, quindi successivamente all'emissione del provvedimento qui impugnato, la cui legittimità non può certo stimarsi alla luce di fatti o circostanze ad esso sopravvenuti.
Non miglior sorte incontra l'eccezione di nullità per mancata traduzione del provvedimento in lingua veicolare essendo documentato in atti ed in particolare dalla relata di notifica allegata al provvedimento che il ricorrente parla e comprende la lingua italiana.
Nel merito, l'attuale formulazione dell'art. 19 comma 2 lettera d-bis (successiva alle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, applicabile ratione temporis) prevede come presupposto per il rilascio del permesso in esame “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, e dispone che in tal caso sia rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per cure mediche “per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.
Il ricorrente – che non ha svolto alcuna difesa successiva al deposito del ricorso – non ha allegato al ricorso alcuna documentazione medica, né di provenienza pubblica né rilasciata da professionisti privati, sì che il collegio non è nemmeno in condizione di sapere quali siano le condizioni di salute in relazione alle quali è stata avanzata domanda di permesso per cure mediche, né di verificare se la patologia rientri nel novero di quelle definite come invalidanti negli Allegati n. 8 e n. 8bis al DPCM 12.01.2017 (che elencano le malattie croniche e invalidanti cui l'art. 53 dello stesso DPCM riconduce espressamente il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie essenziali indicate dal medesimo
Allegato n. 8) e all'elenco ufficiale dell' dei medicinali cosiddetti Controparte_2
“salvavita” di fascia A, né di verificare se detta patologia sia curabile nel paese di origine.
A fronte di tale assoluta carenza documentale non può che concludersi per l'integrale rigetto del ricorso, cui segue, in coerenza con il principio della soccombenza cui nel caso di specie
3 non vi è ragione di derogare, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite al resistente, nella misura che si indica in dispositivo. CP_1
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna a rifondere al le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 CP_3 complessivi euro 2.303,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
4
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale -M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 4.2.25 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2079/23 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 e 281-decies c.p.c. avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. D-bis d.lgs.
286/1998, promosso da:
C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
08/07/1987 difesa e rappresentata dall'avv. Luigi Palmisano e nel di lui studio, in Foligno alla via dell'Istituto Denti n. 29/31, elettivamente domiciliato (pec
; Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia
****
1 Con ricorso ex art. 281 duocedies c.p.c. depositato in data 6.5.23 il sig. , Parte_1 cittadino pakistano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 27.1.23, notificato il 6.4.23, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. D-bis del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha esposto: che gli sarebbe stato illegittimamente notificato un provvedimento di espulsione nelle more della definizione di una procedura reiterata di richiesta di protezione internazionale;
che il decreto impugnato è affetto da nullità per omessa traduzione in lingua inglese;
nel merito, che il sistema sanitario pakistano
è assai carente e che quindi una semplice malattia, curabile in Italia, non può ivi essere curata se non pagando;
che pertanto l'impugnato provvedimento aveva errato nel ritenere non grave e facilmente guaribile nel paese di origine la patologia di cui soffre il ricorrente (calcolosi e forte disturbo dell'adattamento). Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento con ordine al Questore di rilasciare il visto o il permesso richiesto per motivi di salute o altro permesso di protezione internazionale.
Il , costituitosi con comparsa depositata il 2.2.24 per richiedere il Controparte_1 rigetto del ricorso, ha evidenziato, in sintesi: che l'impugnato provvedimento non costituisce affatto un decreto di espulsione (di competenza prefettizia) emanato in pendenza di una procedura reiterata di richiesta di protezione internazionale, quanto piuttosto un decreto di rigetto dell'istanza ex adverso avanzata con contestuale invito, da parte del Questore di
Perugia, a lasciare il territorio nazionale atteso che alla data della sua emissione;
che nella relata di notifica, atto fidefacente sino a querela di falso, è riportato che il ricorrente “parla e comprende la lingua italiana” e che comunque la mancata traduzione nella lingua conosciuta non aveva leso il diritto di difesa del ricorrente, esercitato con la tempestiva impugnazione;
nel merito, che il ricorrente non aveva provato né la particolare gravità della patologia (calcoli renali) né che la stessa non possa essere adeguatamente curata in Pakistan.
All'udienza del 4.2.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
***
In ricorso non è meritevole di accoglimento.
Non è fondata la doglianza inerente il fatto che sarebbe stato emesso illegittimamente un ordine di espulsione in pendenza di domanda reiterata di protezione internazionale.
2 Come ha correttamente evidenziato l'amministrazione resistente, l'invito a lasciare il territorio nazionale contenuto nell'impugnato provvedimento non è assimilabile a un decreto di espulsione prefettizio e comunque la domanda reiterata – che non costituisce oggetto del presente giudizio - è stata avanzata dal ricorrente solo in data 24.3.23, quindi successivamente all'emissione del provvedimento qui impugnato, la cui legittimità non può certo stimarsi alla luce di fatti o circostanze ad esso sopravvenuti.
Non miglior sorte incontra l'eccezione di nullità per mancata traduzione del provvedimento in lingua veicolare essendo documentato in atti ed in particolare dalla relata di notifica allegata al provvedimento che il ricorrente parla e comprende la lingua italiana.
Nel merito, l'attuale formulazione dell'art. 19 comma 2 lettera d-bis (successiva alle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, applicabile ratione temporis) prevede come presupposto per il rilascio del permesso in esame “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, e dispone che in tal caso sia rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per cure mediche “per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.
Il ricorrente – che non ha svolto alcuna difesa successiva al deposito del ricorso – non ha allegato al ricorso alcuna documentazione medica, né di provenienza pubblica né rilasciata da professionisti privati, sì che il collegio non è nemmeno in condizione di sapere quali siano le condizioni di salute in relazione alle quali è stata avanzata domanda di permesso per cure mediche, né di verificare se la patologia rientri nel novero di quelle definite come invalidanti negli Allegati n. 8 e n. 8bis al DPCM 12.01.2017 (che elencano le malattie croniche e invalidanti cui l'art. 53 dello stesso DPCM riconduce espressamente il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie essenziali indicate dal medesimo
Allegato n. 8) e all'elenco ufficiale dell' dei medicinali cosiddetti Controparte_2
“salvavita” di fascia A, né di verificare se detta patologia sia curabile nel paese di origine.
A fronte di tale assoluta carenza documentale non può che concludersi per l'integrale rigetto del ricorso, cui segue, in coerenza con il principio della soccombenza cui nel caso di specie
3 non vi è ragione di derogare, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite al resistente, nella misura che si indica in dispositivo. CP_1
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna a rifondere al le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 CP_3 complessivi euro 2.303,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
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