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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies iscritto al n. 6093/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Tinto, Parte_1 C.F._1
C.F. presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Succivo (CE) alla C.F._2 via Villa n. 12
RECLAMANTE
E
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore pro tempore dott. , rapp.to e difeso Controparte_2 dall'avv. Gennaro Giametta, C.F. presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliato in alla Via Massimo Stanzione n. 133 - CP_1
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio fino al 27 febbraio 2025, con ordinanza emessa in data 4 marzo
2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 20.7.2023 proponeva reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Giudice unico in data 29 giugno 2023 con la quale, in accoglimento della domanda ex art. 700 c,p.c., si ordinava alla ditta o altra impresa individuata Controparte_3 dal Condominio l'accesso immediato nell'appartamento posto al piano terra del condominio ai fini dell'esecuzione delle attività necessarie (ossia riparazione della tubazione del riscaldamento condominiale) condannando la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal condominio.
- Con il reclamo proposto la eccepiva la nullità di tutti gli atti notificati alla reclamante Pt_1 nel corso del procedimento cautelare, ossia il ricorso introduttivo, il decreto di fissazione della prima udienza e i verbali delle udienze successive, in quanto tali atti sarebbero stati privi di firma digitale, in formato “.pdf” e non “p7m”, e quindi nulli ai sensi degli articoli 125 e 156
c.p.c., così come privi delle firme digitali risulterebbero anche le attestazioni di conformità notificate unitamente agli atti introduttivi del procedimento di primo grado.
- Aggiungeva la reclamante che il ricorso cautelare di primo grado sarebbe stato promosso in assenza di mandato alle liti da parte del e che non vi sarebbe prova di una delibera CP_1 assembleare per la proposizione del ricorso, ed, ancora, che tali irregolarità avrebbero indotto la reclamante a non costituirsi nel procedimento di prima istanza;
da qui la richiesta di revoca dell'ordinanza reclamata.
-Nel merito la reclamante deduceva l'infondatezza dei fatti dedotti dal e il rigetto CP_1 del ricorso cautelare di primo grado.
-All'esito di alcuni rinvii per bonario componimento la causa veniva rinviata al 28.3.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, nelle scritte depositate, la difesa del dichiarava che CP_1 era cessata la materia del contendere chiedendo la decisione sulle spese processuali.
-Il Tribunale rinviava, quindi, all'udienza del 23.5.2024 disponendo la comparizione delle parti, udienza nella quale si dava atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di causa dichiarandosi da entrambe le parti che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, formulandosi la richiesta di decisione sulle spese processuali.
-All'esito di tale udienza il procedimento di reclamo veniva rimesso alla Presidente di Sezione che per questioni tabellari assegnava a sé stessa come relatore il presente procedimento.
-Fissato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 27 febbraio 2025, con ordinanza emessa in data 4 marzo 2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
###########################################
-In via preliminare va preso atto della cessata materia del contendere tra le parti stante l'accordo raggiunto dalle parti nel presente giudizio.
-In assenza di un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite va, però, esaminata la fondatezza dei motivi di reclamo ai fini della cd. soccombenza virtuale.
-Con il primo motivo di reclamo la parte reclamante si duole della nullità degli atti notificati alla stessa in primo grado in quanto privi di firma digitale, effettuata dal in CP_1 formato “.pdf” in luogo del formato “.p7m”.
-Il motivo è infondato.
-Va premesso che la reclamante non si duole della mancata notifica degli atti introduttivi del processo, riconoscendo anzi espressamente che tali atti sono stati notificati, ma ne deduce la invalidità per la mancanza di firma digitale o l'utilizzo di atti sottoscritti con firma PADES.
-E' noto come, ai sensi della legge 53 del 1994, articolo 3 bis che disciplina le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata prevede che :“
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
1-bis. …2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.3. …4.
Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994».
-Il Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005), all'art. 1 comma 1 lettera “i-quater)”, definisce, poi, come “copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
” ed alla lettera “i-quinquies)” viene definito come “duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
”.
-Il comma 1 bis dell'art. Art. 20 del D.lgs 82/2005 (cosiddetto codice dell'amministrazione digitale), rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”, nel definire il
“documento informatico”, stabilisce che: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”.
-Orbene, nel caso di specie, è indubbio che il ricorso depositato nel fascicolo telematico di primo grado, così come il decreto di fissazione di udienza, soddisfino i requisiti previsti dalla legge per poter essere definiti documenti informatici.
-Nel caso di notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, come innanzi esposto all'art. 3 bis comma 2, “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”.
-Dalla disamina del testo normativo, recentemente riformato, emerge quindi che l'attestazione di conformità è necessaria solo allorquando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico.
-Nel caso di specie gli originali contenuti nel fascicolo telematico di primo grado sono certamente documenti informatici ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e pertanto non necessitavano di attestazione di conformità, potendo ben essere notificati anche in assenza di tale attestazione.
-Nella specie, il difensore della parte ricorrente in primo grado, non ha depositato le PEC di accettazione e consegna delle tre notificazioni avvenute in primo grado degli atti introduttivi, ma soltanto la stampa digitalizzata in un unico file del ricorso, del decreto di fissazione di udienza, della certificazione di conformità e della relata di notifica;
dalla disamina degli atti si evince che il difensore, anziché procedere alla notifica allegando il file del ricorso, quello del decreto, l'attestazione di notifica e la relata di notifica quali files tra loro separati, ha firmato un unico documento.
-La reclamante non ha contestato di aver ricevuto le notificazioni a mezzo PEC da parte del ricorrente in primo grado, ma si è limitata a contestare unicamente la mancanza di firma di tali atti e ponendo a fondamento della propria contumacia in primo grado tale invalidità .
-Ciò posto e in adesione a quanto stabilito dalla Cassazione anche di recente con l'ordinanza n.
30082/2023 in un caso analogo a quello per cui è causa, va escluso che le invalidità/ inesistenza richiamate abbiano determinato l'inesistenza degli atti.
-La Suprema Corte ha difatti affermato che la “categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non-atto è <<configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell nelle sole ipotesi cui venga posta essere un priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell>>
(Cass. S.U. 14916/2016 ed altre conformi). Nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto. Il mittente ed il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra tutte le parti.
Viene invece in rilievo l'ipotesi della <>, perché gli allegati, pur menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata risultano inconsistenti, come desumibile dall'indicazione delle dimensioni pressochè nulle dei relativi documenti informatici.
2.4 con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di <<informare il mittente della difficolt nella presa visione degli allegati trasmessi via pec onde fornirgli la possibilit di rimediare a tale inconveniente>> (Cass,
-25819/2017; conf. Cass. Nn. 21560/2019; 4624/2020”.
-Prosegue poi la Suprema Corte in motivazione che: “ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione. Ciò esclude che si possa parlare di <>, da intendersi come atto notificatorio, e quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione ”. - Si è, quindi, concluso che: “nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza della notificazione”.
-Nel caso di specie risulta incontestato da parte reclamante, sia la ricezione della PEC di notifica, sia l'allegazione alla stessa di tutti gli atti necessari alla notificazione (ricorso, decreto di fissazione di udienza, attestazione di conformità e relata).
-Per tali ragioni la notificazione va considerata nulla, nullità sanata avendo l'atto abbia raggiunto lo scopo, in quanto non ha impedito alla reclamante la piena conoscibilità del ricorso cautelare di primo grado.
-Quanto alla firma digitale degli atti notificati in primo grado alla reclamante, che sarebbero nulli in quanto in formato “pdf” e non anche “p7m”, va richiamato l'orientamento della
Suprema Corte, a SSUU, al quale si ritiene di aderire, secondo cui, in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - -, in conformità agli standard previsti dal Controparte_4
Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". (cfr. Cass SSUU 10266/2018).
-Infondata deve ritenersi anche la doglianza secondo cui la costituzione in giudizio di parte ricorrente in primo grado sia avvenuta priva di procura evincendosi nel fascicolo telematico la procura alle liti rilasciata dall'amministratore del condominio Dott. Controparte_2 all'avvocato ricorrente.
-Per quel che concerne la asserita mancanza di una autorizzazione dell'assemblea alla proposizione del ricorso, all'atto della costituzione del giudizio di reclamo, risulta depositato verbale dell'assemblea tenutasi il 23.11.2022, alla quale risulta, peraltro aver partecipato la reclamante, nell'ambito del quale veniva conferito incarico all'Avv. Gennaro Giametta per la proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in danno della condomina con Pt_1 riferimento alla vicende relative all'impianto di riscaldamento.
-Quanto alle doglianze relative al merito va osservato che il rigetto dei precedenti motivi di reclamo, afferenti alla validità e alla notifica del ricorso cautelare di primo grado, consentono di confermare la declaratoria di contumacia della reclamante nel procedimento cautelare di primo grado, con conseguente inammissibilità delle censure, non rilevabili di ufficio e esulanti dall'effetto devolutivo del giudizio di reclamo, che avrebbero dovuto essere, invece, svolte nel primo grado di giudizio la cui proposizione deve ritenersi preclusa in sede di reclamo.
- Pur volendo considerare le odierne doglianze di merito svolte dalla reclamante alla stregua di mere difese, come tali proponibili in sede di reclamo per il contumace in primo grado, va confermata, ai fini in esame, l'ordinanza impugnata.
-Dalla CTU depositata nel procedimento r.g. 9852/2020 è emerso che sia incontestato che le tubazioni dell'impianto di riscaldamento del in Controparte_1 CP_1 attraversino l'immobile di proprietà della reclamante e che tali impianti necessitassero di urgenti opere di manutenzione per eliminare perdite di liquido riscaldante all'interno dell'immobile della reclamante e rimettere in funzione l'impianto.
-Unica circostanza oggetto di contestazione è l'opposizione della Sig.ra allo Pt_1 svolgimento dei lavori.
-Orbene sul punto vanno richiamate due comunicazioni alla , del 5.3.2022 e del Pt_1
5.4.2022, con le quali il si duole dell'impossibilità di accedere ai locali per CP_1 provvedere alle relative riparazioni per dedotto diniego all'accesso nel primo caso e mancato riscontro alla seconda comunicazione.
-La corrispondenza depositata dalla parte reclamante, infatti, non pone mai nessun riferimento all'invito allo svolgimento di lavori, ma solo ed esclusivamente allo svolgimento di un sopralluogo per constatare l'esistenza di nuovi danni all'immobile di proprietà della reclamante.
-Dalla documentazione depositata in atti è emerso che l'esigenza di svolgere con urgenza i lavori nell'immobile della resistente è stata posta all'attenzione della resistente già con la delibera assembleare nel corso della quale la resistente si è opposta alla proposizione del ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare.
-Alla luce di quanto esposto, pertanto, il reclamo nel merito è infondato.
-In conclusione, va confermata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata, mentre la tempestiva e spontanea attuazione del decisum cautelare da parte della reclamante costituisce giusto motivo per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P. Q. M.
- - Dichiara cessata la materia del contendere;
-Conferma la statuizione delle spese processuali contenuta nella ordinanza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento .
Così deciso in Aversa il 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Si dà atto che alla redazione del provvedimento ha partecipato il Tirocinante GOP Avv. Marco
Iacono
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies iscritto al n. 6093/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Tinto, Parte_1 C.F._1
C.F. presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Succivo (CE) alla C.F._2 via Villa n. 12
RECLAMANTE
E
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore pro tempore dott. , rapp.to e difeso Controparte_2 dall'avv. Gennaro Giametta, C.F. presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliato in alla Via Massimo Stanzione n. 133 - CP_1
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio fino al 27 febbraio 2025, con ordinanza emessa in data 4 marzo
2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 20.7.2023 proponeva reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Giudice unico in data 29 giugno 2023 con la quale, in accoglimento della domanda ex art. 700 c,p.c., si ordinava alla ditta o altra impresa individuata Controparte_3 dal Condominio l'accesso immediato nell'appartamento posto al piano terra del condominio ai fini dell'esecuzione delle attività necessarie (ossia riparazione della tubazione del riscaldamento condominiale) condannando la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal condominio.
- Con il reclamo proposto la eccepiva la nullità di tutti gli atti notificati alla reclamante Pt_1 nel corso del procedimento cautelare, ossia il ricorso introduttivo, il decreto di fissazione della prima udienza e i verbali delle udienze successive, in quanto tali atti sarebbero stati privi di firma digitale, in formato “.pdf” e non “p7m”, e quindi nulli ai sensi degli articoli 125 e 156
c.p.c., così come privi delle firme digitali risulterebbero anche le attestazioni di conformità notificate unitamente agli atti introduttivi del procedimento di primo grado.
- Aggiungeva la reclamante che il ricorso cautelare di primo grado sarebbe stato promosso in assenza di mandato alle liti da parte del e che non vi sarebbe prova di una delibera CP_1 assembleare per la proposizione del ricorso, ed, ancora, che tali irregolarità avrebbero indotto la reclamante a non costituirsi nel procedimento di prima istanza;
da qui la richiesta di revoca dell'ordinanza reclamata.
-Nel merito la reclamante deduceva l'infondatezza dei fatti dedotti dal e il rigetto CP_1 del ricorso cautelare di primo grado.
-All'esito di alcuni rinvii per bonario componimento la causa veniva rinviata al 28.3.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, nelle scritte depositate, la difesa del dichiarava che CP_1 era cessata la materia del contendere chiedendo la decisione sulle spese processuali.
-Il Tribunale rinviava, quindi, all'udienza del 23.5.2024 disponendo la comparizione delle parti, udienza nella quale si dava atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di causa dichiarandosi da entrambe le parti che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, formulandosi la richiesta di decisione sulle spese processuali.
-All'esito di tale udienza il procedimento di reclamo veniva rimesso alla Presidente di Sezione che per questioni tabellari assegnava a sé stessa come relatore il presente procedimento.
-Fissato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 27 febbraio 2025, con ordinanza emessa in data 4 marzo 2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
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-In via preliminare va preso atto della cessata materia del contendere tra le parti stante l'accordo raggiunto dalle parti nel presente giudizio.
-In assenza di un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite va, però, esaminata la fondatezza dei motivi di reclamo ai fini della cd. soccombenza virtuale.
-Con il primo motivo di reclamo la parte reclamante si duole della nullità degli atti notificati alla stessa in primo grado in quanto privi di firma digitale, effettuata dal in CP_1 formato “.pdf” in luogo del formato “.p7m”.
-Il motivo è infondato.
-Va premesso che la reclamante non si duole della mancata notifica degli atti introduttivi del processo, riconoscendo anzi espressamente che tali atti sono stati notificati, ma ne deduce la invalidità per la mancanza di firma digitale o l'utilizzo di atti sottoscritti con firma PADES.
-E' noto come, ai sensi della legge 53 del 1994, articolo 3 bis che disciplina le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata prevede che :“
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
1-bis. …2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.3. …4.
Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994».
-Il Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005), all'art. 1 comma 1 lettera “i-quater)”, definisce, poi, come “copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
” ed alla lettera “i-quinquies)” viene definito come “duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
”.
-Il comma 1 bis dell'art. Art. 20 del D.lgs 82/2005 (cosiddetto codice dell'amministrazione digitale), rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”, nel definire il
“documento informatico”, stabilisce che: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”.
-Orbene, nel caso di specie, è indubbio che il ricorso depositato nel fascicolo telematico di primo grado, così come il decreto di fissazione di udienza, soddisfino i requisiti previsti dalla legge per poter essere definiti documenti informatici.
-Nel caso di notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, come innanzi esposto all'art. 3 bis comma 2, “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”.
-Dalla disamina del testo normativo, recentemente riformato, emerge quindi che l'attestazione di conformità è necessaria solo allorquando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico.
-Nel caso di specie gli originali contenuti nel fascicolo telematico di primo grado sono certamente documenti informatici ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e pertanto non necessitavano di attestazione di conformità, potendo ben essere notificati anche in assenza di tale attestazione.
-Nella specie, il difensore della parte ricorrente in primo grado, non ha depositato le PEC di accettazione e consegna delle tre notificazioni avvenute in primo grado degli atti introduttivi, ma soltanto la stampa digitalizzata in un unico file del ricorso, del decreto di fissazione di udienza, della certificazione di conformità e della relata di notifica;
dalla disamina degli atti si evince che il difensore, anziché procedere alla notifica allegando il file del ricorso, quello del decreto, l'attestazione di notifica e la relata di notifica quali files tra loro separati, ha firmato un unico documento.
-La reclamante non ha contestato di aver ricevuto le notificazioni a mezzo PEC da parte del ricorrente in primo grado, ma si è limitata a contestare unicamente la mancanza di firma di tali atti e ponendo a fondamento della propria contumacia in primo grado tale invalidità .
-Ciò posto e in adesione a quanto stabilito dalla Cassazione anche di recente con l'ordinanza n.
30082/2023 in un caso analogo a quello per cui è causa, va escluso che le invalidità/ inesistenza richiamate abbiano determinato l'inesistenza degli atti.
-La Suprema Corte ha difatti affermato che la “categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non-atto è <<configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell nelle sole ipotesi cui venga posta essere un priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell>>
(Cass. S.U. 14916/2016 ed altre conformi). Nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto. Il mittente ed il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra tutte le parti.
Viene invece in rilievo l'ipotesi della <
2.4 con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di <<informare il mittente della difficolt nella presa visione degli allegati trasmessi via pec onde fornirgli la possibilit di rimediare a tale inconveniente>> (Cass,
-25819/2017; conf. Cass. Nn. 21560/2019; 4624/2020”.
-Prosegue poi la Suprema Corte in motivazione che: “ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione. Ciò esclude che si possa parlare di <
-Nel caso di specie risulta incontestato da parte reclamante, sia la ricezione della PEC di notifica, sia l'allegazione alla stessa di tutti gli atti necessari alla notificazione (ricorso, decreto di fissazione di udienza, attestazione di conformità e relata).
-Per tali ragioni la notificazione va considerata nulla, nullità sanata avendo l'atto abbia raggiunto lo scopo, in quanto non ha impedito alla reclamante la piena conoscibilità del ricorso cautelare di primo grado.
-Quanto alla firma digitale degli atti notificati in primo grado alla reclamante, che sarebbero nulli in quanto in formato “pdf” e non anche “p7m”, va richiamato l'orientamento della
Suprema Corte, a SSUU, al quale si ritiene di aderire, secondo cui, in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - -, in conformità agli standard previsti dal Controparte_4
Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". (cfr. Cass SSUU 10266/2018).
-Infondata deve ritenersi anche la doglianza secondo cui la costituzione in giudizio di parte ricorrente in primo grado sia avvenuta priva di procura evincendosi nel fascicolo telematico la procura alle liti rilasciata dall'amministratore del condominio Dott. Controparte_2 all'avvocato ricorrente.
-Per quel che concerne la asserita mancanza di una autorizzazione dell'assemblea alla proposizione del ricorso, all'atto della costituzione del giudizio di reclamo, risulta depositato verbale dell'assemblea tenutasi il 23.11.2022, alla quale risulta, peraltro aver partecipato la reclamante, nell'ambito del quale veniva conferito incarico all'Avv. Gennaro Giametta per la proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in danno della condomina con Pt_1 riferimento alla vicende relative all'impianto di riscaldamento.
-Quanto alle doglianze relative al merito va osservato che il rigetto dei precedenti motivi di reclamo, afferenti alla validità e alla notifica del ricorso cautelare di primo grado, consentono di confermare la declaratoria di contumacia della reclamante nel procedimento cautelare di primo grado, con conseguente inammissibilità delle censure, non rilevabili di ufficio e esulanti dall'effetto devolutivo del giudizio di reclamo, che avrebbero dovuto essere, invece, svolte nel primo grado di giudizio la cui proposizione deve ritenersi preclusa in sede di reclamo.
- Pur volendo considerare le odierne doglianze di merito svolte dalla reclamante alla stregua di mere difese, come tali proponibili in sede di reclamo per il contumace in primo grado, va confermata, ai fini in esame, l'ordinanza impugnata.
-Dalla CTU depositata nel procedimento r.g. 9852/2020 è emerso che sia incontestato che le tubazioni dell'impianto di riscaldamento del in Controparte_1 CP_1 attraversino l'immobile di proprietà della reclamante e che tali impianti necessitassero di urgenti opere di manutenzione per eliminare perdite di liquido riscaldante all'interno dell'immobile della reclamante e rimettere in funzione l'impianto.
-Unica circostanza oggetto di contestazione è l'opposizione della Sig.ra allo Pt_1 svolgimento dei lavori.
-Orbene sul punto vanno richiamate due comunicazioni alla , del 5.3.2022 e del Pt_1
5.4.2022, con le quali il si duole dell'impossibilità di accedere ai locali per CP_1 provvedere alle relative riparazioni per dedotto diniego all'accesso nel primo caso e mancato riscontro alla seconda comunicazione.
-La corrispondenza depositata dalla parte reclamante, infatti, non pone mai nessun riferimento all'invito allo svolgimento di lavori, ma solo ed esclusivamente allo svolgimento di un sopralluogo per constatare l'esistenza di nuovi danni all'immobile di proprietà della reclamante.
-Dalla documentazione depositata in atti è emerso che l'esigenza di svolgere con urgenza i lavori nell'immobile della resistente è stata posta all'attenzione della resistente già con la delibera assembleare nel corso della quale la resistente si è opposta alla proposizione del ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare.
-Alla luce di quanto esposto, pertanto, il reclamo nel merito è infondato.
-In conclusione, va confermata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata, mentre la tempestiva e spontanea attuazione del decisum cautelare da parte della reclamante costituisce giusto motivo per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P. Q. M.
- - Dichiara cessata la materia del contendere;
-Conferma la statuizione delle spese processuali contenuta nella ordinanza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento .
Così deciso in Aversa il 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Si dà atto che alla redazione del provvedimento ha partecipato il Tirocinante GOP Avv. Marco
Iacono