TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3408/2023, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria, vertente
TRA
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
introduttivo dall'avv. Alessandro Valerio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marino al viale della Repubblica n. 37
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesca Pescatori, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma alla Giunio Bazzoni n. 15
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio affinché accertata la responsabilità per i danni CP_2
riportati venisse condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella misura di euro 343.785,00, ovvero della diversa somma di ritenuta giustizia. A tal fine deduceva di essersi ricoverato in DH presso l'Ospedale S.
Maria Goretti di per effettuare, in data 24.9.2020, esame coronografico CP_1
dal quale risultava “Circolo coronarico: dominanza destra. Coronaria sinistra:
Tronco comune (TC) di media lunghezza, presenta un'immagine angiografica compatibile con dissezione lineare eccentrica non flusso limitante. Si conferma mediane IVUS la breve rima di dissezione e si effettua un sizing del vaso nell'ottica dello stenting. Arteria interventricolare anteriore (IVA): presenta una stenosi del 50/60% nel tratto medio. Arteria circonflessa (CX): esente da stenosi critiche;
rami MO e PL esenti da stenosi. Coronaria destra: stenosi critica nel tratto medio;
stenosi critica prossimale nell'IVP che appare di calibro modesto. Diagnosi malattia critica del tronco comune. Malattia di un vaso coronarico. Conclusioni: coronaropatia critica del TC (dissezione) e della coronaria destra. Stenosi intermedia di IVA nel tratto medio. Indirizzo terapeutico: Angioplastica”.
In conseguenza era sottoposto ad intervento di angioplastica con impianto di stent a livello del tratto del tronco comune interessato. Durante
l'intervento, tuttavia, sopravveniva complicanza derivante dal mancato sgonfiamento del palloncino con rottura del filo guida a seguito di tentativi di retrazione.
Il paziente era pertanto trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale S
Camillo di Roma in stato di shock cardiogeno ove era operato di urgenza.
Il ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., r.g. 5859/2021 onde espletare consulenza, anche a fine conciliativo, in contraddittorio con l' CP_2
Si costituiva nel presente giudizio l' chiedendo il CP_2
rigetto della domanda o in subordine la rivalsa nei confronti del produttore
Controparte_3
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 17.12.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
La domanda attorea proposta nei confronti dell' è infondata nei CP_2
- 2 - termini di cui alla seguente motivazione.
In materia di responsabilità medica, l'attuale disciplina è regolata dalla
Legge n. 24 del 2017 (c.d. - ), mediante la quale il Legislatore è Pt_2 Pt_3
intervenuto sulla normativa previgente - Legge n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) - operando una espressa qualificazione della natura della responsabilità civile in subiecta materia.
In particolare, suddetta legge, introducendo una bipartizione della responsabilità in ragione della differenziazione della posizione della struttura sanitaria, ancora di natura contrattuale, da quella dell'esercente la professione sanitaria, ora di natura extracontrattuale, ha comportato una modifica della disciplina sostanziale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile.
Ciò posto, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono all'anno
2020, pertanto si applicherà sia nella disciplina sostanziale che processuale il disposto della legge Gelli.
Pertanto viene recepita la precedente qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale.
Inquadrata normativamente nell'ambito contrattuale la responsabilità sanitaria, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni
Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa)
- 3 - efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993;
7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
(secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra
- 4 - responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
(Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato
"esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana).
Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata nel giudizio di atp, non sono emerse una condotte colpose dei sanitari presso la struttura convenuta, i quali sono intervenuti tempestivamente e in modo adeguato.
Pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice può utilizzare le descrizioni contenute nella consulenza (Cass., 26 settembre 2006, n.20819).
Conseguentemente, si è ritenuto che ove le parti effettivamente abbiano partecipato all'accertamento tecnico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti si realizza l'utilizzabilità dell'accertamento (Cass., 8 agosto 2002, n.12007).
In ordine a tale aspetto, va poi sottolineato come l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, essendo sufficiente la sua naturale acquisizione, bastando che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elementi per il proprio convincimento, e che la parte che lamenti l'irritualità della acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., 9 novembre 2009,
n.23693).
- 5 - A seguito dell'esame della documentazione clinica e dall'esame obiettivo del ricorrente, il collegio peritale nelle persone dei dott.ri Per_1
, medico-legale e specialista in cardiologia, hanno
[...] Persona_2
concluso, con giudizio che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che, con riferimento alle cure e gli interventi prestati presso l'Ospedale S. Maria Goretti, non sussista condotta colposa dei sanitari intervenuti.
In particolare accertavano i consulenti che, correttamente, in relazione alla situazione clinica del paziente, venne disposto esame coronarografico, con corretta procedura di stenting.
La complicazione insorta, consistita nella difficoltà a sgonfiare il palloncino utilizzato per l'angioplastica, con conseguente rottura dello shaft durante i tentativi di estrazione, ha una ricorrenza tra 0,5 e 0,8% ed è determinata dalla complessità dell'anatomia vascolare e/o da componenti difettose.
Nel caso di specie i consulenti concludono per un “difettoso funzionamento del dispositivo device (catetere con palloncino)”.
In ordine alle condotte dei sanitari precisano i consulenti che “Gli operatori hanno tentato senza successo di recuperare il pallone (non sappiamo se utilizzando un gouseneck) ma fortunatamente questo, essendo nel filo guida
(come descritto dai chirurghi vascolari del San Camillo), non presentava rischio di embolizzazione. Il pallone (anche se con problemi di sgonfiaggio) è stato tirato fuori dal circolo coronarico (parziale collabimento dopo rottura dello shaft). L'emodinamista ha dato correttamente priorità ad eseguire tutti i tentativi per ricanalizzare l'IVA, purtroppo senza successo. L'emergenza è stata correttamente gestita ed il paziente è giunto al centro Hub di riferimento con parametri vitali accettabili. Presso l' , i Controparte_4
chirurghi vascolari hanno estratto il device ed il paziente stato sottoposto a by- pass aortico coronarico. La dissezione dell'arteria discendente anteriore ha comportato infarto miocardico anteriore, causa di riduzione globale della funzione sistolica del ventricolo sinistro…La complicanza non era prevedibile.
- 6 - Nonostante ciò, il personale sanitario ha messo in atto tutte le misure per far fronte ad una situazione di emergenza.”
Secondo la giurisprudenza più recente “l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica”.
(Cass. Sez. III, Sent., (ud. 02-07-2019) 11-11-2019, n. 28986).
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
Il nesso di causalità materiale è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p ed è finalizzato a determinare l'imputabilità dell'evento lesivo alla condotta dell'agente.
L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto andranno delimitate quali conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello e, quindi, determinino il sorgere del diritto al risarcimento.
È pacifico in giurisprudenza che “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la
- 7 - regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2010, n. 16123).
La Suprema Corte ricorda che la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza è caratterizzata dalla combinazione di due regole: la regola del più probabile che non e la regola della prevalenza relativa della probabilità.
(Ord. n. 13872/2020).
Quindi, la regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un'ipotesi positiva ed una negativa. Il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”. In buona sostanza, devono essere preponderanti le prove a sostegno dell'ipotesi scelta dal giudice.
La regola della “prevalenza relativa” si applica quando sullo stesso fatto vi siano diverse ipotesi che lo raccontano in modo diverso (la cosiddetta multifattorialità nella produzione dell'evento di danno) e alcune tra le molteplici ipotesi abbiano avuto conferma dalle prove allegate. In tal caso, ossia se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come "vero" l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Nel caso di specie non sono emersi elementi per poter affermare che la rottura del palloncino sia da imputarsi a condotta negligente dei sanitari, mentre trova conforto con maggior grado di probabilità l'ipotesi che sia dipesa da un difettoso funzionamento del dispositivo non prevedibile e non imputabile a manovre dei sanitari.
Quanto alla configurabilità di una responsabilità della struttura sanitaria per i dispositivi in uso, va osservato che la responsabilità da prodotto difettoso costituisce certamente una species del più ampio genus della responsabilità civile di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., ma da essa scaturisce un'azione ulteriore e diversa, con il logico corollario per cui il danneggiato potrà agire, in primis, ex artt. 114 e ss. Cod. Cons., e, qualora ne ricorrano gli estremi, in via
- 8 - alternativa o in via subordinata anche ai sensi degli artt. 2043 e ss. (più precisamente, ai sensi dell'art. 2050 c.c). Si è, infatti, affermato in giurisprudenza che “in tema di danno da prodotto difettoso […] le norme di fonte comunitaria, volte a realizzare un'armonizzazione globale - e non già minima non trovano […] applicazione in via esclusiva, ma vengono ad affiancarsi e non si sostituiscono alla disciplina dettata dall'ordinamento interno (v. Cass., 1/6/2010, n. 13432; Cass., 29/4/2005, n. 8981, Cass.,
7/11/2019, n. 28626), non rimanendo pertanto da quella del c.d. Codice del consumo esclusa, stante la diversità di ratio e ambito applicativo, l'operatività
(anche) della norma di cui all'art. 2050 c.c. (cfr. Cass., 7/3/2019, n. 6587)”
(Cassazione civile sez. III - 10/05/2021, n. 12225).
Orbene l'art. 120 Cod. Cons. stabilisce che il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno, spettando, invece, al produttore provare l'esistenza delle (uniche) cause di esenzione da responsabilità elencate dall'art. 118.
Ciò premesso, occorre, tuttavia, ricordare che l'art. 117 Cod. Cons. definisce “difettoso” quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, ovverosia la sicurezza normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie (c. 3).
Da tale disposizione la Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 20985/2007) ha dedotto che l'oggetto del thema probandum del danneggiato non si identifica con la dimostrazione dell'esistenza del difetto, bensì con la dimostrazione di quegli effetti verificabili nella realtà empirica che costituiscano manifestazione dell'insicurezza del prodotto;
in altre parole, il consumatore deve semplicemente provare che -il pur normale- uso del prodotto ha comportato risultati anomali, tali da evidenziare la sussistenza di un difetto. Con la conseguenza per cui l'art. 120 Cod. Cons. andrà riletto nel senso di ritenere che l'attore dovrà provare i predetti eventi, il danno e il nesso causale tra questi, mentre sarà onere del produttore, ai sensi degli artt. 118 e 120 cod. cons., provare che il difetto non esisteva ancora nel momento in cui il prodotto era stato messo in circolazione. Il consumatore, una volta dimostrata la
- 9 - "insicurezza" del prodotto, dovrà provare − e sarà sufficiente − che i suddetti effetti di carattere materiale o fisico derivati dal difetto hanno causato il danno di cui chiede il risarcimento: tali effetti rappresentano la causa prossima del danno, mentre la causa remota risale al difetto. L'art. 120 fa testuale riferimento alla prova di un nesso causale tra difetto e danno per brevità e perché in ultima analisi tutto risale causalmente all'esistenza del difetto. Ma tale prova potrà essere data solo dimostrando il nesso causale tra gli effetti materiali del difetto e il danno all'integrità fisica o ai beni dell'utente di cui si chiede il risarcimento.
(cfr. Cass. civ. 08 ottobre 2007, n.20985).
La giurisprudenza della Cassazione fa perno sull'istituto delle presunzioni semplici ex art. 2929 c.c., tramite le quali è possibile inferire da un fatto secondario (la rottura, l'esplosione, ecc.) l'esistenza del fatto primario, ossia il difetto del prodotto, purché, ovviamente, tali presunzioni siano gravi, precise, e concordanti;
(in tal senso, si veda anche Cassazione civile sez. III,
29/05/2013, n.13458, secondo cui nulla “[…] esclude, ovviamente, che la prova della difettosità del prodotto possa basarsi su presunzioni semplici, ergo che il giudice, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un "fatto secondario" deduca, in via indiretta, l'esistenza del "fatto principale" ignorato
(nella specie "il difetto" del prodotto), purché le presunzioni abbiano il requisito della gravità (il che significa che l'esistenza del fatto ignoto deve essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il che impone che il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che si segue non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica), della concordanza (il che postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto).”
Ora, ciò detto, occorre altresì precisare -soprattutto con riferimento ai dispositivi medici- che il danneggiato, oltre a dover dare la prova del difetto nei termini appena descritti, non deve aver utilizzato il prodotto in maniera anomala e irrazionale, ossia contraria al normale uso del bene, specialmente allorquando
- 10 - la res sia accompagnata da dettagliate istruzioni. Con la conseguenza per cui andrà esente da responsabilità il produttore che riesca a dimostrare che l'utilizzo del prodotto è stato anomalo, abnorme o imprudente;
così come, nelle medesime ipotesi, egli potrà eventualmente ottenere una riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1227 comma 1, come espressamente previsto dall'art. 122 Cod. Cons.
Parimenti, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo il risarcimento non sarà dovuto in tutti quei casi in cui il danneggiato sia stato informato dei rischi inerenti all'uso del prodotto e, ciononostante, egli vi si sia volontariamente esposto.
Così delineati i tratti peculiari del regime probatorio della responsabilità del produttore, è necessario a questo punto valutare se e a quali condizioni la struttura sanitaria e/o il medico possano essere chiamati a rispondere dei danni cagionati dalla difettosità del dispositivo utilizzato.
Innanzitutto, qualora la struttura ospedaliera abbia modificato il prodotto ovvero abbia contribuito alla costruzione del medesimo, anch'essa sarà soggetta alla responsabilità ex art. 114 e ss. Cod. Cons, potendosi qualificare come co-produttrice del bene.
Diverso, invece, allorquando la struttura sanitaria si sia limitata a fornire e/o impiantare il dispositivo medico, senza svolgere alcuna attività di produzione.
Nel caso di danni da dispositivi medici difettosi la struttura sanitaria potrà essere ritenuta responsabile solo allorquando alla stessa possano imputarsi carenze organizzative nella scelta, nella custodia e nella predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene per l'utilizzo del prodotto.
Al di là di tali ipotesi, la struttura ospedaliera, unitamente al personale sanitario, potrà essere chiamata a rispondere dei danni ex artt. 1228 c.c. e 7, l.
24/2017 anche qualora all'operatore medico possa rimproverarsi, alternativamente o cumulativamente, una colpa nella scelta del dispositivo alla luce delle peculiarità del caso concreto ovvero una colpa nella mancata rilevazione della sussistenza di un difetto riconoscibile adoperando l'ordinaria
- 11 - diligenza.
Pertanto, nelle ipotesi appena illustrate il danneggiato potrà agire sia ai sensi degli artt. 114 e ss. Cod. Cons. nei confronti del produttore, sia ex art. 7,
l. 24/2017 nei confronti della struttura e/o dell'esercente la professione sanitaria, i quali ai sensi dell'art. 2055 c.c. risponderanno tutti in solido, salva la successiva rivalsa tra danneggianti in ragione del quantum di responsabilità ascrivibile a ciascuno. Invero, come ribadito da Cass. Sez. un. - 27/04/2022, n.
13143 “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate.”
Viceversa, al di fuori dei casi summenzionati (e cioè di colpa nell'organizzazione ascrivibile alla struttura ovvero ad un'errata scelta o ad un omesso controllo imputabile al sanitario) nessuna responsabilità potrà sussistere in capo all'ente erogatore della prestazione sanitaria, giacché non pare possibile estendere la portata degli obblighi accessori su di esso gravanti fino a ricomprendervi comportamenti ascrivibili al fatto colposo altrui (del produttore), pena l'introduzione di una fattispecie di responsabilità per fatto altrui al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Pertanto, in tali eventualità al danneggiato resterà l'azione verso il produttore ex artt. 114 e ss. Cod. Cons., così come confermato da alcuni arresti della giurisprudenza di merito (Trib. Firenze, 18/11/2014, n. 3574; Trib.
Venezia, 4 luglio 2022).
Nel caso di specie la consulenza espletata ha escluso errori nell'utilizzo del dispositivo da parte dei sanitari operanti.
Non è altresì emerso che la struttura sanitaria abbia tenuto una condotta negligente nella scelta, somministrazione e custodia del dispositivo, tanto che i
- 12 - consulenti definiscono l'evento come “non prevedibile”.
Neppure risulta che vi siano stati segnalazioni da parte del produttore, richiami o avvisi relativi al possibile malfunzionamento di alcuni lotti dei dispositivi che l conoscesse o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria CP_2
diligenza.
Anzi a contraria è documentalmente provato che, al verificarsi dell'evento, la convenuta abbia immediatamente provveduto alla segnalazione del difetto, successivamente riscontrato su altro dispositivo in magazzino (cfr.
Rapporto interno dott. all. 3 di parte ricorrente) al fine di consentire Per_3
le procedure di verifica presso le Autorità competenti.
Né appare ipotizzabile che il medico testi il funzionamento del dispositivo prima dell'intervento posto che ciò lo renderebbe inutilizzabile e privo dei requisiti di sterilità garantiti.
Il consenso informato appare poi correttamente acquisito.
La domanda proposta nei confronti dell' va pertanto rigettata. CP_2
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite (incluse quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mod D.M. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Seguno il principio della soccombenza anche le spese del giudizio di
ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000, n.1690).
Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo
- 13 - al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente che liquida, per entrambi i giudizi, in complessivi euro 5.337,00 di cui euro 1.528,00 per compensi del giudizio di atp, ed euro 3.809,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
c) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU.
Così deciso in Latina il 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 14 -