TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
5288/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , all'esito dell'udienza del 19.
02.2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5288/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
nato a [...] il 04.7. 1949 residente in [...]
valle 47 , c. f. , col patrocinio dell'avv. Salvatore Costarelli come da pro CodiceFiscale_1
cura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Acireale via Piemonte 25/C;
RICORRENTE
CONTRO con Sede Legale in Roma vi a G. Grezar 14 Controparte_1
c. f. in persona di n.q .Responsabile Atti Introduttivi Giudizio P.IVA_1 Controparte_2
Sicilia, debitamente autorizzato con procura speciale in atti , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Dario Scimè , come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Roma via
Innocenzo XI n. 39;
RESISTENTE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c. f. , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti;
domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
RESISTENTE
Ogg : opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data31.5.2024 parte attrice promuoveva opposizione avverso comunica- zione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937622202400000495000, notificata il 14.5.2024,
emessa per un importo complessivo di euro 46852,09 , l'opposizione veniva proposta limitata -
CP_ mente la somma di € 16.543,49 riferita ai seguenti titoli esecutivi, portanti contributi : avviso di addebito n. 593 20230000 1341 4000 di euro 13.389,25 , che risulta notificato il 20.02. 23 avviso di addebito n. 593 2023 000 0013515000 dell'importo di euro 3.154,24 notificato in data
20.02.2023.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione dei titoli esecutivi indicati ed impugnati in questa sede, richiamava la violazione dell'art. 7 comma 1 dello Statuto del contribuente e la carenza di motivazione della im- pugnata intimazione.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle sopra specificate ed impugnate , sottese all'intimazione di pagamento , sostenendo di non averne mai avuto conoscenza.
Deduceva l'omessa firma del legale rappresentante di sulle cartelle impugnate e pertan- CP_1
to erano da considerarsi inesistenti.
Eccepiva altresì la violazione dell'art. 42 DPR 600/1973 per omessa notifica degli avvisi di accerta- mento creando una situazione di illegittimità riferita all'iscrizione a ruolo dei tributi.
Deduceva altresì la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per la violazione dell'art. 25 DPR 602/1973 , con decadenza dell'Ente creditore dal potere di fare valere la propria pretesa.
Deduceva l'inesistenza della notifica dell'atto indicato per la mancanza nella relata della data di no tifica, delle generalità del messo notificatore e della firma del medesimo .
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva la prescrizione dei contributi azionati in quanto anche a considerare valide le date di notifica degli avvisi di addebito, da tali date sino alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe ampiamente decorso il termine quiquen- nale di prescrizione.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse illegittimi tutti gli atti impugnati e non dovute le somme iscritte a ruolo con sanzioni ed interessi, con vittoria di spese di giudizio. Il Tribunale non sospendeva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché non suscettibile di sospensione e pertanto fissava l'udienza di discussione al 13.11.2024 , disponendo i termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Successivamente si costituiva in giudizio il 28.10.2024 che in via preliminare evidenziava che la notifica del ricorso non era avvenuta nei termini concessi dalla legge per la comparizione della parte convenuta e per consentire di approntare in tempo le difese necessarie .
Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza , deduceva la regolare notifica degli avvisi di adde- bito impugnati , prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Versava in atti documentazione a sostegno della prova di rituale notifica . Escludeva che nella fattispecie fosse maturata la prescrizione e richiamava altresì la legislazione che aveva sospeso il decorso di prescrizione durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Precisava che erano presenti atti interruttivi di prescrizione come gli avvisi bonari , notifica- ti prima degli avvisi di addebito , la richiesta di intervento dell'Ispettorato del Lavoro da parte di una lavoratrice e la denuncia di mancata regolarizzazione contributiva da parte della dipendente medesima. Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati.
Nel corso del procedimento il Tribunale concedeva all'istituto resistente i termini per integrare le proprie difese e per rinnovare la notifica del ricorso all' . Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente ed a seguito dell'udienza dell'8 gennaio 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione.
Successivamente si è costituito solo in data 08.02.2025 , contestando in propria memoria CP_1
tutte le doglianze di carattere formale e deducendo il mancato decorso di prescrizione alcuna nella fattispecie , richiamava comunque la legislazione avvenuta durante la emergenza sanitaria da
Covid- 19 e le successive proroghe legislative della sospensione del decorso di prescrizione , pre- viste per i titoli affidati al concessionario del servizio di riscossione fino al 7 marzo 2020.
Evidenziava che per tali titoli , i cui termini erano in scadenza il 31.12.2021, dovevano intendersi prorogati al 31.12.2023 ai sensi del comma 2 , art. 12 D.LGS. 159/2015.
Richiamava la sospensione disposta dall'art. 68 , comma 1 D.L. 18/2020 , sommando la proroga di legge e la sospensione dei termini di prescrizione , detti termini sarebbero scaduti al 25 aprile 25.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. All'udienza odierna le parti presenti discutevano la causa come da verbale , all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito con il presente provvedimento , emesso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Preliminarmente sono infondate e non possono trovare accoglimento tutte le doglianze legate a irregolarità formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , che rappresenta il primo degli atti impugnati.
Occorre seguire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che evidenzia la circostanza che gli atti della riscossione hanno un contenuto vincolato , legato a un modello ministeriale apposito.
Pertanto è sufficiente che l'atto faccia riferimento alla cartella di pagamento ( nella fattispecie avvi so di addebito ) in precedenza notificata per soddisfare il requisito di motivazione.
( si cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. 09/11/2018 n. 28689).
Non è necessario che l'atto conforme al modello ministeriale , come nella fattispecie , alleghi cartelle sottostanti di pagamento, essendo sufficiente il riferimento alla cartella in precedenza notificata ( cfr. cass. n. 2373 del 31/01/2023; Cass. n. 9778 del 18/4/2017).
L'avviso impugnato viene sottoscritto dall' , quale Agente per la Controparte_1
Provincia di Catania , nella persona indicata di , la cui firma autografa viene Parte_2
sostituita ex art . 3 comma 2 D. LGS. 39/1993 a mezzo stampa.
Gli avvisi di addebito non risultano opposti nel termine di quaranta giorni dalla notifica ex art. 24
D.Lgs. 46/99 e così i rispettivi crediti sono irretrattabili .
Sotto il profilo del decorso di prescrizione dei contributi , il ricorrente ( cfr. pag. 4 ricorso ) deduce che sia intervenuta prescrizione “ in quanto anche a considerare valide le date delle presunte no- tifiche delle cartelle esattoriali indicate negli atti impugnati, da tali date alla data di notifica dell'atto impugnato è ampiamente decorso per ognuno di essi il termine di cinque anni stabilito dalla legge per il compimento della prescrizione senza che sia stato validamente notificato al ricorrente alcun atto interruttivo.”
Tale assunto è smentito documentalmente da quanto risulta in giudizio depositato dalla resistente
. CP_3 Gli avvisi di addebito risultano notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data
20.02.2023 per il n. 593 2023 000013414000 , ed in data 20.02.2023 anche per il n. 593202300000
13515000. La comunicazione preventiva di ipoteca risulta notificata il 14.5.2024 quando non era assolutamente decorso il quinquennio di prescrizione di cui alla legge 335/1995.
Dalla documentazione offerta in giudizio dall' , precisamente Controparte_1
dall'estratto di ruolo , risulta che i titoli oggetto di impugnazione siano stati consegnati al concessionario il 24.01. 2023.
Detti titoli all'esame sono pertanto insuscettibili di applicazione della legislazione emessa duran- te l'emergenza pandemica che ha disposto i periodi di sospensione del decorso della prescrizione.
Gli avvisi di addebito all'esame , essendo consegnati al concessionario nel 2023 , non sono suscetti bili di applicazione delle sospensioni e proroghe descritte in memoria da , afferenti i cari- CP_1
chi affidati fino al 07.03.2020. E' documentale che tali avvisi di addebito siano stati notificati dopo il periodo pandemico . In ogni caso non sussiste il decorso di prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli avvisi addebito ed alla data di notificazione di comunicazione preventiva di iscri zione ipotecaria , i contributi non erano prescritti perché non erano decorsi cinque anni dal
20.2.2023 al 14.5 2024.
Dalla documentazione in atti il ricorso risulta pertanto infondato e non può trovare accoglimento .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico del ricorrente nei confronti dell' . CP_3
Sono compensate tra ricorrente ed alla luce della reciproca soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa n. 5288/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contrari istanza , eccezione , difesa , così provvede :
Rigetta il ricorso , conferma tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell' che liquida in
Euro 1863,5, oltre rimborso al 15% , iva e cpa come per legge .
Compensa le spese tra ricorrente ed riscossione ex art. 92 c.p.c , co. 2. Controparte_1 Catania 19.02.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo