Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/06/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6084 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6084/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti GIGLIO ROBERTO e CECI GIROLAMO RT Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che la malattia, avente natura professionale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, ha comportato un'invalidità permanente parametrata a un complessivo grado di menomazione del 12% - anche in considerazione di pregresse patologie professionali già denunziate -, ovvero a quello eventualmente risultante, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di indennizzo in capitale o rendita, con il CP_1 favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio specifico e CP_1 nesso causale, indicando quest'ultimo in una causa esclusiva extralavorativa.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, si osserva che secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004).
Alla stregua dei su riportati principi, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato.
Tuttavia, va osservato che la mancanza di una specifica allegazione dei periodi di lavoro, del contenuto delle mansioni e delle lavorazioni che sarebbe state svolte dal lavoratore, nonché della decorrenza delle stesse, benché non incidente sulla compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del ricorso al punto tale da doverne ritenere la nullità, senz'altro riverbera i propri effetti sulla delibazione del merito della pretesa.
Venendo ora al merito, alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come
“lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse,
2 commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, deve osservarsi che la genesi lavorativa della patologia denunziata, ovvero la riconducibilità della lesione all'integrità psico-fisica alla attività professionale svolta, deve essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Orbene, i testi escussi non hanno adeguatamente confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso, nonché lo svolgimento delle operazioni ivi - peraltro alquanto genericamente - indicate.
In particolare, escusso all'udienza del 20.02.2025, il teste sig. ha meramente Testimone_1 dichiarato:
“ADR Conosco il sig. perché siamo amici da una quindicina d'anni ed abitiamo RT nello stesso paese;
ADR Con riferimento alla circostanza sub a) posso dire che da quando lo conosco (circa 15 anni) il sig. ha lavorato a nella qualità di magazziniere per un ingrosso di cui non ricordo Pt_1 Pt_2 il nome;
posso dire che attualmente è disoccupato, ma non so dire da quando;
ADR Con riferimento alla circostanza sub b) del ricorso posso dire che il sig. , riguardo al suo lavoro, mi riferiva Pt_1 che si occupava del trasporto e della consegna di merce, ma non so dire di che tipo;
ADR Nulla posso riferire in ordine alle circostanze sub c), d), e) ed f) del ricorso di cui mi viene data lettura”. Dunque, il teste, il quale sarebbe a conoscenza dei fatti di causa in quanto legato al ricorrente da risalente rapporto amicale, senza avere contezza diretta delle mansioni svolte dall'istante.
Deve, al riguardo, precisarsi che vanno ritenute irrilevanti le deposizioni caratterizzate da mere propalazioni de relato actoris, dovendosi infatti opinare che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (v. Cass. Sez. 1, Sent. N. 8358 del 3 aprile 2007; cfr. anche Cass. Sez. Lav., Sent. n. 313 del 10 gennaio 2011, Cass. Sez. 1, Sent. N. 11844 del 19 maggio 2006, nonché Cass. Sez. 2, Sent. N. 43 del 5 gennaio 1998).
Non offre, poi, adeguato supporto alla prospettazione attorea nemmeno la deposizione resa dall'ulteriore teste escusso alla medesima udienza del 20.02.2025 nel presente giudizio, sig.
[...]
, il quale, premesso di essere operaio agricolo, ha potuto riferire: Tes_2
“ADR Conosco il sig. perché la mia compagna è la sorella della moglie del RT ricorrente;
non abbiamo mai lavorato insieme;
3 ADR Con riferimento alla circostanza sub a) posso dire che da quando lo conosco (circa 16 anni) il sig. ha lavorato come magazziniere presso un'azienda di casalinghi ubicata in , ma Pt_1 Pt_2 non sono in grado di dirne il nome;
ADR Nulla posso riferire in ordine alle circostanze sub b), c), d), ed e) del ricorso di cui mi viene data lettura
ADR In relazione alla circostanza sub f) che mi viene letta posso dire che lavorava dal lunedì al venerdì, ma null'altro so;
ADR Posso dire che so che da qualche anno è disoccupato”.
In assenza della prova della tipologia di mansioni svolte dall'istante e, dunque, dell'effettiva esposizione al rischio specifico lavorativo, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Cionondimeno, essendo in atti dichiarazione sostitutiva rilevante ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente va esente dal pagamento delle spese processuali.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 23.05.2023, così CP_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Bari, lì 26.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4