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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 335/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di
[...]
Parte_1
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell' udienza del 07.01.2025 tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 335/2022 RG vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Palermo ed elettivamente domiciliato in
Lamezia Terme (CZ) alla Via Trento, n. 91 presso lo studio dell'Avvocato Serena Glyronakis, come da procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
CP_ elettivamente domiciliato in presso la sede di Via S. Ippolito, rappresentato e Parte_1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso avverso invito al pagamento del 28.02.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.03.2022, proponeva opposizione Parte_2 avverso un “invito al pagamento” con cui l' , in data 28.02.2022, richiedeva il pagamento CP_1 della complessiva somma di €10.298,08, “previa istanza di rilascio del Durc”, rilevando il mancato pagamento di una serie di contributi previdenziali, tra cui quelli relativi agli anni
2002, 2003 e 2007.
Chiedeva, quindi, volersi “dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento” per intervenuta prescrizione e per illegittima richiesta degli interessi, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 26.10.2022, si costituiva tempestivamente l' rilevando, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'azione essendo il ricorso riferito ad un atto non autonomamente impugnabile e, in ogni caso, stante la cessazione della materia del contendere essendo i crediti contestati “già infasati” per cui le irregolarità contributive, segnalate su invito a regolarizzare del 28.02.2022, per il rilascio del DURC, non risultavano da regolarizzare, come chiarito dall' in risposta alle osservazioni avanzate dal medesimo contribuente CP_1 Parte_2
In particolare, come chiarito nella PEC inviata dall' in data 09.05.2022 “la CP_1
contribuzione eccedente il minimale, riferita agli anni 2002, 2003 e 2007 è stata già oggetto di iscrizione a ruolo rispettivamente in data 20.12.2005, 12.12.2006 e 26.10.2012. Essendo le inadempienze già iscritte a ruolo, e verificato che le cartelle esattoriali
n°03020060000681582000 e n°03020070000085254000 sono state oggetto di stralcio da parte dell e che l'avviso di addebito Controparte_2
n°33020120001607120000, per un contenzioso amministrativo in corso, è oggetto di sospensione da parte dell'autorità giudiziaria, le irregolarità contributive succitate, segnalate su invito a regolarizzare del 28.02.2022, per il rilascio del DURC, non sono al momento da regolarizzare. Sono dovute le inadempienze relative all'anno 2021.” CP_
L' concludeva, pertanto, chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto della domanda perché infondata rilevando, comunque, l'assenza della materia del contendere.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' . Il sistema normativo delle riscossioni, infatti, prevede tre diversi tipi di CP_1
opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”.
Orbene, il presente ricorso non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie normative appena elencate e, conseguentemente, non può essere correttamente inquadrato quale opposizione atti esecutivi o all'esecuzione, non avendo ad oggetto alcune titolo o atto esecutivo.
Invero, la causa trae origine dalla notifica effettuata dall' a parte ricorrente di un CP_1 mero “invito a regolarizzare” la propria posizione contributiva ai fini del rilascio del Durc.
Sul punto, è utile precisare che il Durc – Documento Unico di Regolarità Contributiva è appunto il documento contabile richiesto a determinate categorie di soggetti contemplati dalla vigente normativa attraverso il quale si attesta la regolarità contributiva del richiedente.
Nella procedura utile ai fini del rilascio del Durc, preliminare è la verifica della regolarità contributiva che “riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive
(art. 3, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015).
Nel caso in cui tale verifica abbia un esito negativo tale da non consentire, quindi, di attestare la regolarità contributiva, l'ente impositore (sia esso , INAIL o CASSE EDILI) CP_1
“trasmette all'interessato […] l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate”.
Ricevuto tale “invito”, se entro il termine di 15 giorni l'interessato provvede alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, gli verrà rilasciato il Durc richiesto;
se, invece, tale termine decorre inutilmente, la risultanza negativa della verifica verrà comunicata ai soggetti interessati (art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015).
Il caso di specie è, quindi, pienamente riconducibile alla disciplina appena descritta.
Ed infatti, a fronte di un'istanza diretta al rilascio del Durc, durante la procedura di verifica della regolarità contributiva, l' , nella qualità di Ente impositore, rilevava l'esistenza di CP_1
alcune irregolarità nella posizione contributiva del ricorrente e gli trasmetteva Parte_2
l'invito a regolarizzare impugnato con l'indicazione analitica delle irregolarità esistenti.
Solo per completezza, si precisa al riguardo che l'ente previdenziale, prima di dichiarare l'irregolarità contributiva ai fini del Durc, ha l'obbligo di invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, per cui l'invito alla regolarizzazione è un atto dovuto ai fini della correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso;
lo stesso rileva, quindi, solo come atto endo- procedimentale e, di conseguenza, non autonomamente impugnabile.
CP_
Ed infatti, come correttamente eccepito dall' la notifica dell'invito a regolarizzare ha il solo scopo di informare il soggetto interessato dello stato della propria posizione contributiva e, soprattutto, di consentire allo stesso di regolarizzarla ai fini del rilascio del Durc, senza che da una tale verifica e comunicazione scaturisca automaticamente un'esecuzione forzata nei suoi confronti tale da consentire una sua opposizione che si renderà poi eventualmente necessaria solo nel momento in cui i crediti dell'Ente verranno iscritti a ruolo con conseguente emissione e notifica dei successivi (ed eventuali) avvisi di addebito.
Nel caso di specie peraltro, per quanto prodotto agli atti dall' , dai crediti oggetto CP_1
dell'invito a regolarizzare, traevano origine cartelle di pagamento e avvisi di addebito successivamente impugnati dal ricorrente in altri autonomi giudizi (v.all. in atti).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura giuridica delle parti , si ritiene che le stesse possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_2
provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 10.02.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di
[...]
Parte_1
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell' udienza del 07.01.2025 tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 335/2022 RG vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Palermo ed elettivamente domiciliato in
Lamezia Terme (CZ) alla Via Trento, n. 91 presso lo studio dell'Avvocato Serena Glyronakis, come da procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
CP_ elettivamente domiciliato in presso la sede di Via S. Ippolito, rappresentato e Parte_1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso avverso invito al pagamento del 28.02.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.03.2022, proponeva opposizione Parte_2 avverso un “invito al pagamento” con cui l' , in data 28.02.2022, richiedeva il pagamento CP_1 della complessiva somma di €10.298,08, “previa istanza di rilascio del Durc”, rilevando il mancato pagamento di una serie di contributi previdenziali, tra cui quelli relativi agli anni
2002, 2003 e 2007.
Chiedeva, quindi, volersi “dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento” per intervenuta prescrizione e per illegittima richiesta degli interessi, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 26.10.2022, si costituiva tempestivamente l' rilevando, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'azione essendo il ricorso riferito ad un atto non autonomamente impugnabile e, in ogni caso, stante la cessazione della materia del contendere essendo i crediti contestati “già infasati” per cui le irregolarità contributive, segnalate su invito a regolarizzare del 28.02.2022, per il rilascio del DURC, non risultavano da regolarizzare, come chiarito dall' in risposta alle osservazioni avanzate dal medesimo contribuente CP_1 Parte_2
In particolare, come chiarito nella PEC inviata dall' in data 09.05.2022 “la CP_1
contribuzione eccedente il minimale, riferita agli anni 2002, 2003 e 2007 è stata già oggetto di iscrizione a ruolo rispettivamente in data 20.12.2005, 12.12.2006 e 26.10.2012. Essendo le inadempienze già iscritte a ruolo, e verificato che le cartelle esattoriali
n°03020060000681582000 e n°03020070000085254000 sono state oggetto di stralcio da parte dell e che l'avviso di addebito Controparte_2
n°33020120001607120000, per un contenzioso amministrativo in corso, è oggetto di sospensione da parte dell'autorità giudiziaria, le irregolarità contributive succitate, segnalate su invito a regolarizzare del 28.02.2022, per il rilascio del DURC, non sono al momento da regolarizzare. Sono dovute le inadempienze relative all'anno 2021.” CP_
L' concludeva, pertanto, chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto della domanda perché infondata rilevando, comunque, l'assenza della materia del contendere.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' . Il sistema normativo delle riscossioni, infatti, prevede tre diversi tipi di CP_1
opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”.
Orbene, il presente ricorso non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie normative appena elencate e, conseguentemente, non può essere correttamente inquadrato quale opposizione atti esecutivi o all'esecuzione, non avendo ad oggetto alcune titolo o atto esecutivo.
Invero, la causa trae origine dalla notifica effettuata dall' a parte ricorrente di un CP_1 mero “invito a regolarizzare” la propria posizione contributiva ai fini del rilascio del Durc.
Sul punto, è utile precisare che il Durc – Documento Unico di Regolarità Contributiva è appunto il documento contabile richiesto a determinate categorie di soggetti contemplati dalla vigente normativa attraverso il quale si attesta la regolarità contributiva del richiedente.
Nella procedura utile ai fini del rilascio del Durc, preliminare è la verifica della regolarità contributiva che “riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive
(art. 3, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015).
Nel caso in cui tale verifica abbia un esito negativo tale da non consentire, quindi, di attestare la regolarità contributiva, l'ente impositore (sia esso , INAIL o CASSE EDILI) CP_1
“trasmette all'interessato […] l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate”.
Ricevuto tale “invito”, se entro il termine di 15 giorni l'interessato provvede alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, gli verrà rilasciato il Durc richiesto;
se, invece, tale termine decorre inutilmente, la risultanza negativa della verifica verrà comunicata ai soggetti interessati (art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015).
Il caso di specie è, quindi, pienamente riconducibile alla disciplina appena descritta.
Ed infatti, a fronte di un'istanza diretta al rilascio del Durc, durante la procedura di verifica della regolarità contributiva, l' , nella qualità di Ente impositore, rilevava l'esistenza di CP_1
alcune irregolarità nella posizione contributiva del ricorrente e gli trasmetteva Parte_2
l'invito a regolarizzare impugnato con l'indicazione analitica delle irregolarità esistenti.
Solo per completezza, si precisa al riguardo che l'ente previdenziale, prima di dichiarare l'irregolarità contributiva ai fini del Durc, ha l'obbligo di invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, per cui l'invito alla regolarizzazione è un atto dovuto ai fini della correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso;
lo stesso rileva, quindi, solo come atto endo- procedimentale e, di conseguenza, non autonomamente impugnabile.
CP_
Ed infatti, come correttamente eccepito dall' la notifica dell'invito a regolarizzare ha il solo scopo di informare il soggetto interessato dello stato della propria posizione contributiva e, soprattutto, di consentire allo stesso di regolarizzarla ai fini del rilascio del Durc, senza che da una tale verifica e comunicazione scaturisca automaticamente un'esecuzione forzata nei suoi confronti tale da consentire una sua opposizione che si renderà poi eventualmente necessaria solo nel momento in cui i crediti dell'Ente verranno iscritti a ruolo con conseguente emissione e notifica dei successivi (ed eventuali) avvisi di addebito.
Nel caso di specie peraltro, per quanto prodotto agli atti dall' , dai crediti oggetto CP_1
dell'invito a regolarizzare, traevano origine cartelle di pagamento e avvisi di addebito successivamente impugnati dal ricorrente in altri autonomi giudizi (v.all. in atti).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura giuridica delle parti , si ritiene che le stesse possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_2
provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 10.02.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara