Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/06/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04768/2025REG.PROV.COLL.
N. 10101/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10101 del 2023, proposto da
Comune di Corvara in Badia, Comune di Ortisei, Comune di Selva di Val Gardena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Christoph Perathoner, Francesco Volpe e Stefania Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00188/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Christoph Perathoner e Francesco Volpe.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3, la Provincia Autonoma di Bolzano ha modificato la previgente L.P. 23 aprile 2014, n. 3, recante la “istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”.
2. In particolare, con l’art. 1 della nuova disciplina ha inserito, all’art. 1 della legge n. 3/2014, il sesto comma così formulato: “ La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni e sentiti i Comuni interessati dalla delibera, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di rilevamenti statistici, i Comuni che ai fini della presente legge sono da considerarsi Comuni con esigenza abitativa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la possibilità di distinzione per singole zone comunali dei rispettivi comuni. In caso di mancata o tardiva deliberazione si applica la deliberazione dell’anno precedente ”.
3. Inoltre, con l’art. 5 ha introdotto, nella L.P. 3/2014, l’art. 9-ter, che ai commi 4 e 5 così prevede:
“ 4. Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale prevista all'articolo 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all'aliquota massima prevista all'articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, un'aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.
5. Almeno il 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e ai sensi dell'articolo 9-quater e delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 9-quinquies dovrà essere impiegato per la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 4. L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l'abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un'agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l'aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell'apertura della successione ”.
4. Il disegno del legislatore provinciale è stato quello di favorire il collocamento degli alloggi sul mercato delle locazioni residenziali nei Comuni in cui è particolarmente avvertita l’esigenza abitativa, attraverso un meccanismo incentivante e disincentivante, fondato sull’applicazione di un’aliquota dell’imposta immobiliare agevolata per quelli concessi in locazione a persone che vi stabiliscono la residenza e la dimora abituale, e maggiorata per gli alloggi tenuti sfitti.
5. In data 27 settembre 2022, la Giunta provinciale ha assunto la deliberazione n. 692, dopo aver sentito, come prescritto, il Consiglio dei Comuni e i Comuni interessati. Con tale provvedimento ha revocato la propria precedente deliberazione n. 1546/2003 e ha individuato i nuovi Comuni che debbono intendersi “con esigenza abitativa”, indicandoli nell’allegato A.
L’individuazione è stata compiuta utilizzando i “ valori di locazione minimi €/m² al mese delle abitazioni ricavabili dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare per l’individuazione dei Comuni con esigenza abitativa” e stabilendo che “i Comuni, il cui valore di locazione minimo €/m² al mese individuato ai sensi dei summenzionati parametri è superiore al valore medio di locazione minimo su scala provinciale di almeno il 20% (venti per cento), sono i Comuni con esigenza abitativa ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche”, sul presupposto che “che il criterio utilizzato dei valori OMI sia al momento l’unico criterio obiettivo per una classificazione dei Comuni con esigenza abitativa ”.
6. Con ricorso numero di registro generale 271, depositato il 19 dicembre 2022, i Comuni di Selva di Val Gardena, Ortisei e Corvara in Badia, identificati dalla delibera tra quelli aventi “esigenza abitativa”, hanno impugnato dinanzi al T.R.G.A., sezione di Bolzano, domandandone l’annullamento, la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 692 del 27 settembre 2022.
A sostegno del ricorso di primo grado, i Comuni ricorrenti hanno dedotto tre motivi di ricorso:
“I) Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della motivazione insufficiente e dell’insufficienza dell’istruttoria. Sviamento di potere. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della motivazione illogica; II) Violazione di legge per violazione della norma di risulta derivante dalla dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 9 ter, commi 4 e 5, l. p. 23 aprile 2014, n. 3, per violazione dell’art. 5 e 119, comma 2, Cost. e dell’art. 80, comma 2, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige – Süd Tirol; III) Violazione di legge per violazione della norma di risulta derivante dalla dichiarazione dell’illegittimità costituzionale, sotto diverso profilo, dell’art. 9 ter, commi 4 e 5, l. p. 23 aprile 2014, n. 3, per violazione dell’art. 119, comma 1, Cost.”.
7. Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.R.G.A., con la sentenza ora appellata, prescindendo dal trattare le eccezioni in rito sollevate dalla Provincia resistente, ha rigettato il ricorso.
7.1. In particolare, il Tribunale, quanto al primo motivo, ha evidenziato che “ la delibera dedotta in lite consta di due parti, una che attiene alla determinazione, su di un piano generale e astratto, del criterio in base al quale individuare, tra la generalità dei Comuni, quelli “con esigenza abitativa”, l’altra, che si concretizza nell’Allegato A alla delibera medesima, la quale attiene all’individuazione in concreto di detti Comuni . Ebbene, avendo la contestata delibera, nella parte in cui mette a punto il criterio discretivo per l’individuazione dei Comuni “con esigenza abitativa”, indubbio contenuto generale, essa non richiede alcuna puntuale motivazione” .
Il T.R.G.A. ha altresì affermato che non sarebbe “ illogico desumere l’esigenza abitativa nei singoli Comuni dal valore locatizio minimo praticato sul mercato delle locazioni immobiliari in quel Comune rapportato al medesimo valore su scala provinciale ”, perché, “ se il valore locatizio minimo in un dato Comune supera di una consistente percentuale, individuata nel 20%, quello rilevato su scala provinciale facendo la media dei valori locatizi minimi praticati dai Comuni della Provincia, ciò significa, verosimilmente, che l’offerta di abitazioni in quel Comune soddisfa un segmento ristretto di domanda di alloggi lasciando insoddisfatta un’ampia fascia di popolazione che, per il prezzo praticato in quel mercato, non può accedere alle abitazioni in locazione ”.
Infine, sempre per quanto attiene al primo motivo di impugnazione, il Tribunale ha osservato che “ secondo l’art. 1, comma 6, della L.P. n. 3/2014, la situazione di esigenza abitativa non è direttamente rilevabile, dovendo, necessariamente, essere dedotta sulla base di rilevamenti statistici. Ebbene, i dati statistici impiegati per ricostruire una situazione complessa che essi non rappresentano direttamente, forniscono, necessariamente, un quadro della medesima che, ai margini, può avere delle sbavature rispetto alla realtà. Ciò che conta, però, è che i dati individuati per dedurre sulla loro base una determinata situazione complessa non direttamente rilevabile, appaiano logici e significativi e dunque idonei a descrivere con sufficiente, benché non assoluta, precisione la situazione che si vuole stabilire ”. Il primo giudice, dunque, è giunto alla conclusione che il criterio fondato sui dati OMI (Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) sia immune dalla censura di manifesta illogicità.
7.2. Con riguardo al secondo e al terzo motivo, il T.R.G.A. ha affermato che “ i dubbi d’incostituzionalità che i Comuni ricorrenti tracciano in riferimento all’art. 9-ter, sono, in definitiva, del tutto irrilevanti per la decisione della controversia all’esame del Collegio, incardinata, citando l’epigrafe del ricorso, ‘per l’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale’ n. 692/2022 ‘nei limiti del proprio interesse e, pertanto, nella parte in cui la medesima deliberazione include i Comuni ricorrenti nel novero dei Comuni a esigenza abitativa ’ ”. Altresì il primo giudice ha ritenuto manifestamente infondati i vizi d’incostituzionalità prospettati.
8. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2023 e depositato il 28 dello stesso mese, i Comuni di Corvara in Badia, Ortisei e Selva di Val Gardena hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, previa concessione di misure cautelari.
In particolare, i Comuni ricorrenti hanno affidato il gravame a sette motivi così rubricati:
I. sull’erronea qualificazione del provvedimento impugnato come atto amministrativo generale;
II. sull’insussistenza assoluta dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi generali;
III. sull’erronea applicazione della legge della domanda e dell’offerta;
IV. sulla questione dell’unicità del criterio;
V. sull’erronea valutazione del secondo motivo di impugnazione;
VI. sull’erronea valutazione del terzo motivo di impugnazione;
VII. sull’erronea compatibilità con l’art. 63, par. 1, TFUE.
9. In data 10 gennaio 2024, la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita e ha depositato una memoria con cui ha dedotto la pregiudiziale inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del gravame.
10. All’esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per assenza del requisito del periculum in mora .
11. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2025.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e, in ragione di tale infondatezza, possono essere assorbite le eccezioni in rito sollevate dalla Provincia appellata.
2. Possono anzitutto esaminarsi i primi quattro motivi, tra loro connessi e attraverso i quali la parte appellante censura la sentenza laddove ha rigettato il primo motivo del ricorso originario riguardante la motivazione dell’atto impugnato.
Con il primo motivo, la parte appellante contesta la sentenza laddove ha ritenuto che la deliberazione impugnata, nella parte in cui individua i criteri sulla base di quali stabilire quali siano i Comuni con esigenza abitativa, rappresenti un atto amministrativo generale, come tale esonerato dall’obbligo della motivazione.
Ad avviso della parte appellante, la delibera, pur stabilendo i suddetti criteri a monte dell’individuazione dei singoli Comuni classificati, ha natura provvedimentale e, pertanto, soggiace pienamente al dovere di motivazione.
Con il secondo mezzo, gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza laddove affermerebbe che gli atti generali sono sottratti in assoluto a un onere di motivazione. Ad avviso della parte appellante, emerge dalla giurisprudenza che anche detti atti amministrativi richiedono una motivazione quando cagionino una “immediata e diretta incidenza in specifiche posizioni giuridiche”.
Con il terzo motivo, la parte appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto corretto l’impiego del valore locatizio minimo per individuare i comuni con esigenze abitative.
Ad avviso degli appellanti:
- i Comuni connotati da un’alta intensità turistica di pregio internazionale, quali sono, appunto, quelli di Corvara in Badia, Selva di Val Gardena e Ortisei, presentano una situazione del mercato immobiliare a sé stante dove, proprio a causa di una domanda di alloggi particolarmente elevata (vuoi per un godimento ai fini turistici, vuoi per esigenze abitative dei cittadini), il prezzo delle locazioni nelle località turistiche predette ha subìto variazioni in aumento;
- il criterio impiegato dalla Provincia è inaffidabile perché non è dimostrato che sussista una esigenza abitativa in tutti i Comuni che si distacchino dalla soglia minima;
- i dati OMI ragguagliati ai canoni provinciali minimi non dimostrano affatto che sussista un’esigenza abitativa ma dimostrano solo che, in determinati Comuni, i canoni di locazione sono più alti di quanto non siano in altri Comuni, il che è fisiologico nei Comuni a forte attrazione turistica;
- la Provincia, con il proprio atto, ha perseguito finalità di calmierazione del mercato, ma tale finalità non sarebbe prevista dalla legge.
Con il quarto motivo, la parte appellante deduce che il criterio impiegato dalla Provincia non poteva essere l’ “unico” criterio utilizzabile, come si afferma nella delibera, proprio perché sino al 2022 la Provincia seguiva altri criteri (il numero degli abitanti, le richieste di alloggi in locazione “sociale”, il numero di sussidi richiesti e la presenza di forza lavoro straniera) per individuare i Comuni con esigenze abitative maggiormente idonei a individuare il bisogno di reperimento di alloggi.
I detti motivi sono infondati.
Anzitutto, il Collegio evidenzia che la legge provinciale n. 3/2014 cit., così come modificata dalle citate novelle del 2022, ha previsto che la Giunta provinciale annualmente, entro il 30 giugno, individua i comuni “con esigenza abitativa” (art. 1, comma 6).
L’individuazione di tali Comuni rappresenta il presupposto per l’applicazione di ulteriori previsioni, segnatamente con riferimento alle aliquote applicabili alle varie tipologie di immobili, in parte fissate dalla Legge provinciale stessa e in parte da questa demandate ai regolamenti che annualmente devono essere adottati dai comuni (artt. 2, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies).
Di conseguenza, l’individuazione annuale dei Comuni aventi esigenze abitative si pone nell’ambito di una complessa attività, che coinvolge sia la Provincia che i singoli Comuni, diretta a determinare il trattamento tributario applicabile alle varie tipologie di immobili.
Pertanto, si tratta di un atto caratterizzato da ampia discrezionalità, destinato ad esplicare direttamente o indirettamente effetti non solo verso i singoli Comuni ma anche verso una platea indeterminata di destinatari e che, pertanto, si caratterizza per un’ampia discrezionalità e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 241/1990, è sottratto a un obbligo di motivazione specifica e puntuale (cfr., mutatis mutandis , la giurisprudenza amministrativa in materia di motivazione degli atti di pianificazione urbanistica per cui, tra tante, Cons. St., sez. VI, 17 novembre 2022, n. 10108).
Nel caso di specie, la Provincia ha sufficientemente motivato la scelta di stabilire che i Comuni con esigenza abitativa siano quelli il cui valore di locazione minimo al mese individuato ai sensi dei valori OMI è superiore al valore medio di locazione minimo su scala provinciale di almeno il venti per cento.
La delibera impugnata, difatti, motiva con riferimento a:
- la natura dei valori OMI;
- lo scopo della legge provinciale n. 3/2014, come novellata, di aumentare la pressione fiscale a carico dei possessori di abitazioni “tenute a disposizione” in modo tale da incrementare la locazione delle stesse;
- la necessità di effettuare un paragone su scala provinciale e, quindi, la necessità di individuare, all’interno dei dati OMI, quei parametri omogenei in tutto il territorio provinciale.
Nella delibera, in replica alle osservazioni di alcuni Comuni che considerano “impreciso e insufficiente” l’utilizzo dei valori OMI, si osserva che tali dati sarebbero al momento “l’unico criterio obbiettivo per una classificazione dei Comuni con esigenza abitativa”.
Le censure della parte appellante, che evidenzia come vi potrebbero astrattamente essere diversi criteri applicabili, non colgono nel segno. L’espressione “unico criterio”, enfaticamente utilizzata nella delibera, sta a indicare come sia questo il criterio che, per le ragioni esposte, è individuato come preferibile.
Né sono fondate le ulteriori deduzioni avanzate dagli odierni appellanti circa l’inadeguatezza del criterio utilizzato. È pur vero che la presenza, in un dato Comune, di valori minimi di locazione più elevati della media provinciale non dimostra di per sé che vi siano, e in quale misura, quote di domanda abitativa insoddisfatta o, comunque, soggetti che pur conducendo gli immobili in locazione incontrano difficoltà economiche nel pagamento del relativo canone.
Tuttavia, come evidenziato dal primo giudice, a tale conclusione può giungersi indirettamente.
Difatti - sulla base di leggi economiche, di dinamiche sociali (si pensi ai fenomeni di cd. gentrificazione) e massime di esperienza - può affermarsi che, di regola, tanto più aumentano i valori di locazione, tanto più ampie sono le fasce di popolazione aventi redditi inidonei a far fronte a tali elevati canoni di locazione (e ciò tanto più a fronte di dinamiche ben note di impoverimento del ceto medio).
Peraltro, nel caso di specie nemmeno emergono elementi di segno contrario. Ad esempio, non emerge che nei Comuni interessati sia ridotto il numero di abitanti aventi redditi bassi e, anzi, gli stessi ricorrenti hanno affermato in primo grado che nei loro territori sussiste “ un costo della vita assai più elevato di quanto non sia nella restante parte della Provincia, che grava anche sulla popolazione residente, a fronte di trattamenti stipendiali sostanzialmente allineati (almeno per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente) ”.
Infine, devono essere disattese le censure degli appellanti che deducono che la Provincia avrebbe perseguito finalità di calmierazione del mercato non previste dalla legge.
La finalità legislativamente perseguita è quella, nei Comuni con esigenza abitativa, di alzare la pressione fiscale con riferimento alle abitazioni “tenute a disposizione” (cioè non destinate a finalità abitative) e di abbassare la pressione fiscale sugli immobili locati per soddisfare dette esigenze (tanto emerge dall’art. 9-ter, comma 4, L.P. n. 3/2014). L’obiettivo, pertanto, è quello, specifico e previsto dalla legge, di incentivare i proprietari a locare gli alloggi per finalità abitative e, quindi, tramite tale aumento dell’offerta, ridurre i canoni di locazione.
La Provincia, con l’atto impugnato, ha correttamente individuato tale finalità prevista dalla legge e si è attenuta alla stessa.
In conclusione, i primi quattro motivi sono infondati.
3. Con il quinto e il sesto motivo, che si esaminano congiuntamente stante la loro connessione, la parte appellante ripropone le censure di costituzionalità avanzate in primo grado.
Ad avviso degli appellanti, il legislatore provinciale avrebbe travalicato i propri limiti, dettando una disciplina del tutto difforme da quella statale.
In particolare, ad avviso degli appellanti, l’art. 9-ter della L.P. n. 3/2014 (inserito dalla L.P. n. 3/2022) avrebbe previsto un regime di maggiorazione IMI variabile dal 2,5% al 3,5% per gli immobili sfitti e collocati nei Comuni classificati con esigenze abitative. L’art. 8 della L. n. 431/1998, invece, avrebbe introdotto un regime di agevolazione fiscale a favore dei proprietari che concedano le case in locazione nei Comuni ad alta tensione abitativa. Da tale ritenuto contrasto tra la disciplina provinciale e quella statale deriverebbero, secondo la prospettazione degli appellanti, la violazione dell’art. 80, comma 2, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige – Süd Tirol e dell’art. 117 Cost. con riguardo alla potestà legislativa statale in materia di sistema tributario.
Altresì, secondo gli appellanti sarebbe violato l’art. 119 Cost. essendo lesa l’autonomia comunale con riguardo alla definizione dell’aliquota IMI e venendo compromesso l’equilibrio di bilancio dei Comuni perché il perseguito aumento del numero delle case date in locazione, cui si applica un’aliquota ridotta, determinerebbe minori entrate.
Le censure di incostituzionalità sono irrilevanti e manifestamente infondate.
Anzitutto, la censura ha ad oggetto le norme provinciali che prevedono, nei comuni con esigenza abitativa, una maggiorazione dell’IMI per gli immobili tenuti a disposizione e una riduzione dell’aliquota per gli immobili dati in locazione per esigenze abitative. La delibera impugnata si limita a individuare i Comuni con esigenze abitative e, pertanto, come già detto, rappresenta il presupposto per la variazione del regime tributario applicabile agli immobili interessati ma non dispone direttamente tale regime. Pertanto, l’eventuale accoglimento della questione di costituzionalità non inciderebbe sugli esiti del presente giudizio e, pertanto, la questione è irrilevante.
Altresì, la questione è manifestamente infondata.
In primo luogo, come ritenuto dal primo giudice, la disciplina provinciale non travalica i limiti posti dall’art. 80, comma 2, dello Statuto regionale che prevede che la legge provinciale possa disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti dalla legge statale anche “in deroga” alla predetta legge. Tale potestà legislativa provinciale, a mente dell’art. 4 e dell’art. 80, comma 4, dello Statuto regionale, deve essere esercitata “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
Nel caso di specie, manifestamente non risulta la violazione di tali limiti posti al legislatore provinciale, anche considerato che la legge provinciale persegue obiettivi in linea con quelli perseguiti dalla legge statale. Mentre quest’ultima, al ricorrere di determinate condizioni, favorisce la locazione di immobili abitativi prevedendo agevolazioni per i proprietari dal punto di vista dell’imposizione diretta sui redditi derivanti dalle locazioni, la legge provinciale, nei sensi che si sono esposti, incide sull’imposizione diretta sulla proprietà immobiliare, prevedendo maggiori aliquote IMI per gli immobili sfitti e minori aliquote per gli immobili dati in locazione. In entrambi i casi, si utilizza il sistema tributario per finalità dirette a tutelare il diritto all’abitare favorendo i proprietari che danno i propri immobili in locazione.
Da quanto detto, discende anche la manifesta infondatezza delle censure articolate con riguardo al parametro dettato dall’art. 117 Cost., non essendo lesa la competenza statale in materia di sistema tributario.
Altresì, è manifestamente infondata la censura articolata con riferimento all’art. 119 Cost.
Né l’art. 80 dello Statuto regionale né l’art.119 Cost. impongono che le aliquote dei tributi diretti sugli immobili siano stabilite unicamente in sede comunale. Del resto, anche la legislazione statale in materia di IMU (Imposta Municipale Unica) prevede delle aliquote standard che possono essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini stabiliti dalla stessa legge, e analoga previsione è contenuta all’art. 9-ter, comma 4, della L.P. n. 3/2014 oggetto delle censure di costituzionalità degli appellanti.
Nemmeno risulta una violazione dell’art. 119 Cost. dai paventati eventuali problemi di equilibrio dei bilanci comunali. Tale censura prova troppo posto che, seguendo la stessa, dovrebbe ritenersi incostituzionale ogni norma che riduce, nel caso di specie anche solo potenzialmente, alcune entrate comunali.
Il quinto e il sesto motivo, pertanto, sono infondati.
4. Con il settimo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell’art. 63, par. 1, TFUE.
Ad avviso della parte appellante, la legislazione provinciale, che aumenta l’aliquota IMI per gli immobili “tenuti a disposizione” nei Comuni con esigenza abitativa, realizzerebbero un ostacolo alla libera circolazione dei capitali.
Gli appellanti deducono che per i residenti risulta possibile, o comunque assolutamente più agevole, sottrarsi alla pesante imposizione tributaria sugli immobili sfitti, ricorrendo a degli “espedienti” consentiti dalla legge provinciale, ossia concedendo detti immobili a parenti o affini, in comodato d’uso gratuito ovvero stipulando contratti di locazione ad uso abitativo a prezzi simbolici, a prescindere da un’effettiva utilizzazione dell’immobile da parte di questi soggetti. Al contrario, secondo gli appellanti gli stranieri più difficilmente potrebbero ricorrere a tali soluzioni e, quindi, sarebbero più facilmente gravati dell’aliquota IMI più elevata.
In ragione dell’infondatezza della censura, di cui subito si dirà, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità della stessa avanzata dalla Provincia, che deduce come si tratterebbe di un paventato vizio di legittimità dell’atto impugnato non fatto valere con il ricorso di primo grado.
Il contrasto con il diritto unionale lamentato dagli appellanti è anzitutto irrilevante perché, come già si è osservato per le censure di costituzionalità, ha ad oggetto le norme della legislazione provinciale che disciplinano le aliquote IMI e che non vengono in rilievo nel presente giudizio riguardante la legittimità della delibera provinciale che individua i Comuni con esigenze abitative.
Il dedotto contrasto della norma legislativa provinciale con il diritto unionale è, altresì, insussistente.
La norma provinciale censurata disciplina indistintamente, per tutti gli immobili, anche di proprietà di stranieri, il regime tributario applicabile ai medesimi in ragione del tipo di Comune in cui si collocano e del tipo di utilizzo che il proprietario ne faccia. Gli immobili che ricadono nella categoria di quelli “tenuti a disposizione” sono definiti dall’art. 9-ter della L.P. n. 3/2014 e le fattispecie ivi previste si applicano anche agli stranieri.
La sola circostanza per cui i soggetti residenti potrebbero più facilmente concedere l’immobile a familiari che ivi stabiliscano la propria residenza non rappresenta di per sé un’inammissibile forma di discriminazione. Anche laddove si voglia seguire la tesi di parte appellante secondo cui potrebbe trattarsi di contratti di locazione “di comodo” e di dichiarazioni di residenza fittizie, la censura non coglie nel segno: la sola eventualità per cui i residenti potrebbero più agevolmente violare o eludere le norme nazionali non rende di per sé la disciplina discriminatoria e, quindi, contrastante con il diritto unionale. La norma per la sua finalità è volta a riequilibrare il mercato abitativo proprio gravando sulle c.d. seconde case, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto che ha titolo per deciderne l’utilizzazione, e le relative manovre elusive potrebbero essere compiute anche da stranieri, restando le eventuali paventate difficoltà alla loro realizzazione meri inconvenienti di fatto peraltro connessi ad illeciti fiscali non legittimanti alcuna astratta ipotesi discriminatoria per estensione del principio qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu (cfr. art. 43 c.p. espressivo di un principio generale del diritto), non potendo i consociati dolersi della discriminazione derivante dalla maggiore difficoltà di porsi in una situazione illecita.
Il settimo motivo, pertanto, è infondato.
5. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i Comuni appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore della Provincia appellata, quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO