Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10085/2022
Promossa da
(c.f. C.F. 1 () rappresentato e difeso Parte 1 dall'avvocato MARIO LEOTTA, nel cui studio in Giarre ha eletto domicilio, viale delle Province,
261
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzioni notificategli il 22/9/2022, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte 1
[...] ", e aventi ad oggetto sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, dell'importo complessivo di euro 86.026,40.
13/7/2015, la commissione medica collegiale lo avesse dichiarato portatore di handicap senza necessità di visita di revisione, osservando che da allora non avesse potuto più lavorare. Esponeva che,
nonostante la produzione di redditi molto bassi, essendo titolare della partita IVA agricola P.IVA 2
con volume d'affari fino a 7.000 euro (in quanto produttore agricolo in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, del dpr 26/10/1972, n. 633), avesse proceduto all'assunzione di un solo lavoratore per un periodo variabile da 51 a 101 giornate l'anno. Rilevava che la notifica delle ordinanze ingiunzioni non fosse stata preceduta dalla notifica di atti di accertamento prodromici;
che, attesa la situazione lavorativa illustrata, le violazioni contestate non potessero che essere di modesto importo;
e che le sanzioni amministrative comminate fossero sproporzionate rispetto alle violazioni stesse e alle dimensioni dell'azienda.
Eccepiva innanzitutto l'illegittimità degli atti impugnati per inesistenza della notifica degli accertamenti su cui gli stessi trovassero fondamento;
osservava al riguardo che l'omessa e/o irrituale notifica degli atti di accertamento determinasse l'illegittimità dell'intera procedura sanzionatoria e dunque delle ordinanze ingiunzioni opposte, con la conseguenza che le stesse andassero annullate, e ciò in applicazione del principio secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisse vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Lamentava che nella specie fosse mancata la sequenza procedimentale di atti che, con le loro notificazioni, assicurasse un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Rilevava che gli atti impugnati dovessero ritenersi nulli anche sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione dei crediti, in applicazione della previsione normativa di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ed eccepiva (""illogica determinazione della sanzione irrogata". Lamentava che dalle ordinanze ingiunzioni non si evincesse il modo con cui fossero state determinate le sanzioni, e ciò in violazione dell'art. 11 della legge 689/1981 che obbligava all'osservanza dei parametri legali ivi previsti.
In via subordinata chiedeva la riduzione dell'importo delle sanzioni al minimo edittale di euro 10.000, in modo che venisse irrogata una sanzione quantomeno proporzionata all'effettiva consistenza delle infrazioni.
Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni, stante la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e il danno grave derivante dall'eventuale esecuzione
(periculum in mora); in via principale chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e il conseguente annullamento degli stessi unitamente ad ogni atto presupposto e conseguente;
chiedeva ancora che fosse accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e dunque la non dovutezza delle somme pretese dall' e, in via subordinata, l'applicazione delle sanzioni nella misura minima prevista. In via istruttoria infine chiedeva che fosse ordinato all' il deposito della documentazione in suo possesso relativa alla notifica degli atti di accertamento e di eventuali atti interruttivi. Con decreto del 13/11/2022, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia
esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
,Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 16/9/2023 si costituiva in giudizio l il quale premetteva che le ordinanze ingiunzioni riguardassero le annualità 2016 (3° e 4°/2015), 2017 (30/2016 e
1° e 2°/2017), 2018 (3°/2017 e 1° e 2°/2018) e 2019 (3°/2018). Depositava copia delle diffide relative ai provvedimenti impugnati, osservando di aver proceduto alla rideterminazione delle sanzioni conformemente alle previsioni del d.l. n. 48/2023 e secondo i parametri disposti dal messaggio
CP 2 24/05/2023.0001913. Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. Ol-002326002,
evidenziava che fosse stato proposto provvedimento in autotutela ai fini dell'annullamento della stessa,
stante il pagamento eseguito nei termini come da scheda istruttoria che allegava, e che nell'attesa si fosse proceduto alla rideterminazione delle sanzioni.
Rilevava che le ordinanze impugnate fossero state precedute dalla notifica con raccomandata degli atti di accertamento, riguardanti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi
UniEmens. Precisava al riguardo che le omissioni contributive scaturissero dalla presentazione dei modelli DM10 da parte della stessa azienda, cui non fosse seguito alcun versamento rispetto all'importo autodenunciato;
rilevava pertanto che l'importo dovuto corrispondesse proprio a quello specifico dichiarato dalla ditta all' CP_3 con i suddetti modelli, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell di quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro.
Chiedeva che, in via preliminare, il Tribunale si pronunciasse sulla tempestività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di tardività. Evidenziava che giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Nel merito osservava che la presentazione da parte del datore di lavoro dei modelli DM10 attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' [...] CP 4 costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e aziendali fornite dallo stesso contribuente.
Evidenziava infine la regolare notifica degli atti di accertamento e contestava l'eccezione di prescrizione. Rilevava al riguardo che il termine di prescrizione decorresse dalla data di entrata in vigore della legge di parziale depenalizzazione della fattispecie (6/2/2016), secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c., e che, ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, il diritto a riscuotere le somme per le violazioni contestate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Rilevava inoltre che dovesse tenersi conto della sospensione per il periodo dei tre mesi successivi alla notifica dell'atto di accertamento e dell'ulteriore sospensione prevista dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che, nella specie, non essendo intervenuto alcun pagamento,
correttamente fossero state emesse le ordinanze ingiunzioni opposte. Osservava che la notifica degli atti di accertamento determinasse l'interruzione della prescrizione, così come gli altri atti tipici della procedura sanzionatoria, sicchè nessuna prescrizione fosse maturata nella specie. Richiamava infine le modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e osservava che l' avesse
proceduto ad irrogare le sanzioni come ricalcolate secondo i criteri stabiliti dalla novella legislativa.
Aggiungeva che, in forza dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 15/1/2016 n. 8, il procedimento sanzionatorio si sarebbe potuto estinguere con il pagamento della metà della sanzione amministrativa rideterminata. In definitiva, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in caso di tardività e comunque in rigetto dello stesso siccome infondato e la conferma delle ordinanze ingiunzioni impugnate;
in via subordinata, chiedeva che venisse dato atto della rideterminazione delle sanzioni,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di quanto accertato e dovuto;
chiedeva comunque rinviarsi la trattazione della causa al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sull'avvenuta rideterminazione.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali richiamava il disposto dell'art. 6 del D.Lgs. n.
8/2016 che rinviava a sua volta a talune delle diposizioni della legge n. 689/1981, ed eccepiva la violazione nella specie dell'art. 14 della legge stessa. Rilevava in particolare la tardività della contestazione dell eseguita a distanza di anni dalle assunte omissioni contributive e, dunque,
,
oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla norma invocata, con la conseguenza che dovesse ritenersi estinta l'obbligazione di pagamento, come previsto dal citato art. 14, ultimo comma.
Con istanza del 12/10/2023, l' chiariva che gli importi delle rideterminazioni delle sanzioni fossero quelli risultanti dai provvedimenti già versati in atti, che depositava nuovamente. L'opponente, con successive note di trattazione, prendeva atto che l'importo complessivo da pagare per estinguere il procedimento sanzionatorio fosse pari ad euro 3.657,05 e manifestava l'intento di pagare in misura ridotta, come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 15/1/2016, n. 8.
Con provvedimento del 28/11/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 13 marzo 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione. **********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6,
comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 21/10/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta nella data del 22/9/2022 (cfr.
avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali è stata eseguita la notifica tramite consegna al destinatario).
con le quali è Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall'
Parte 1 ", il stato intimato al ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni dal 2016 al 2019.
Stante l'oggetto della controversia, opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016
n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore,
al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro".
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è
superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,
configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte l' ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,
fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, l'opponente in seno alle note di trattazione del 6/10/2023 ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare le somme richieste.
Procedendo preliminarmente all'esame della suddetta eccezione, si osserva che il richiamato art. 14
dispone quanto segue: "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Sulla scorta del richiamato dettato normativo, l'opponente ha allegato che, pur prescindendo dalla
,in quanto sollevata a rituale notificazione degli atti di accertamento, la contestazione dell'
distanza di anni rispetto alle assunte omissioni contributive (anni dal 2016 al 2019), dovesse ritenersi tardiva perché eseguita ben oltre il termine di decadenza previsto dal citato art. 14, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Orbene, l'eccezione in esame, in quanto formulata per la prima volta in seno alle note di trattazione, non può trovare ingresso nel giudizio, e ciò in applicazione dei principi dettati al riguardo dalla Corte di
Cassazione.
Sul punto si osserva che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è un giudizio chiuso, in quanto il giudice decide esclusivamente sui motivi di opposizione. Si tratta, invero, di un giudizio strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario, sicchè la domanda è individuata sulla base dei motivi di opposizione e al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotti nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. 14 gennaio 2022, n. 1056), neanche sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24037; Cass. 16 aprile 2010, n. 9178). Devono,
pertanto, ritenersi inammissibili i motivi di contestazione non presenti nel ricorso introduttivo che siano dedotti nel corso del giudizio (Cass. 3 agosto 2007, n. 17073).
In breve, atteso che il giudizio in esame è un giudizio chiuso, da un lato l'opponente non può introdurre domande, eccezioni o questioni diverse da quelle attinenti alla legittimità dell'atto amministrativo impugnato e, dall'altro, il Giudice decide esclusivamente sulla base dei motivi di opposizione (cfr. Cass.
2 settembre 2008, n. 22035).
Ne consegue che, nella specie, l'eccezione di violazione dell'art. 14 L. 689/1981 deve ritenersi inammissibile.
Venendo ora all'esame dei motivi di opposizione sollevati in ricorso, si osserva che il ricorrente ha eccepito la illogica determinazione delle sanzioni, contestando la quantificazione delle stesse come indicate nelle ordinanze ingiunzioni e chiedendo la loro eventuale riduzione al minimo edittale.
Al riguardo si osserva che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, già denunciate all'ente, trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori.
Or, dall'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate emerge che l' ha determinato ai sensi dell'art.
11 della legge n. 689/1981 gli importi dovuti, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Si osserva, in ogni caso, che l' ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimenti di rettifica in atti) di aver rideterminato gli importi delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Occorre pertanto dare atto della modifica da parte dell' , intervenute nelle more, dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-000345720 (1), con determinazione della sanzione amministrativa in euro 423,93;
dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-001311000 (2), con determinazione della sanzione amministrativa in euro 1.730,52; dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-001803881 (3), con determinazione della sanzione amministrativa in euro 1.502,60; e dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-002326002 (4), con determinazione della sanzione amministrativa in euro 288,54. Ciò posto, l'opponente ha innanzitutto eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento e l'intervenuta prescrizione, osservando che detta omessa o irrituale notifica degli atti presupposti avesse determinato l'illegittimità dell'intera procedura sanzionatoria e, dunque, delle ordinanze ingiunzioni opposte, quali atti consequenziali notificati, di cui chiedeva dichiararsi la nullità stante il decorso (almeno per una parte di esse) del termine di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995.
Or, l'ente resistente con riferimento a tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate ha prodotto gli atti di accertamento sottostanti;
tuttavia, solo con riguardo alle ordinanze n. Ol-000345720 (1), n. Ol-
001311000 (2) e n. Ol-001803881 (3), ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche eseguite tramite raccomandata.
In particolare, per quanto attiene all'ordinanze ingiunzioni n. Ol-000345720 (1), l'atto di accertamento sottostante risulta notificato presso la residenza del destinatario in data 25/10/2017 mediante consegna alla "figlia”, con spedizione di comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata (c.d.
CAN); per quanto attiene all'ordinanza ingiunzione n. Ol-001311000 (2), il sotteso atto di accertamento risulta notificato in data 5/10/2018 mediante "ritiro in ufficio del plico non recapitato", considerata la temporanea assenza del destinatario al momento della consegna dell'atto e la contestuale spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD); con riferimento infine all'ordinanza ingiunzione n.
OI-001803881 (3), il relativo atto di accertamento risulta notificato in data 18/9/2019 mediante consegna al destinatario stesso.
Le suindicate notifiche devono pertanto considerarsi avvenute nelle riferite date indicate negli avvisi di ricevimento, non essendo ravvisabile nella specie alcun profilo di nullità. Conseguentemente,
relativamente agli atti suindicati, non meritano accoglimento i rilievi di parte ricorrente inerenti all'omessa o irregolare notifica degli stessi.
Venendo ora all'esame dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-002326002 (4), si rileva che l' ha prodotto la proposta di annullamento in autotutela della stessa, presentata sulla base della considerazione che negli archivi dell'ente previdenziale non si fosse rinvenuta prova dell'avvenuta notifica della diffida n.
.2100.22/10/2021.0750060 prodromica all'ordinanza stessa, con parere favorevole del Legale
Coordinatore.
Tuttavia, considerato che non risulta versato in atti il provvedimento di annullamento necessario affinchè possa dichiararsi cessata la materia del contendere, si osserva quanto segue, prendendo le mosse dalla ricostruzione della natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e dal relativo riparto dell'onere probatorio. L'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base degli stessi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente),
di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento,
con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire
-dal punto di vista sostanziale- la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Pertanto, nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta alla P.A.
dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Ciò in quanto, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore
- sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (Cass. sez. IV, Ord. n. 1921
del 24:01.2019).
Or, nella specie, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, deve ritenersi che non vi siano prove in ordine alla responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs.
150/2011, in quanto l' non ha dato prova della legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si ribadisce che l'opponente ha innanzitutto lamentato la mancata notifica degli atti di accertamento con i quali l' avrebbe richiesto il pagamento di somme a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni dal 2016 al 2019, l'omesso versamento delle quali fonderebbe la sanzione irrogativa delle ordinanze ingiunzione oggi opposte.
non ha fornito prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento n.
.2100.22/10/2021.0750060 sottostante all'ordinanza ingiunzione n. Ol-002326002 (4), omettendo il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale avrebbe dovuto essere notificato detto atto.
Tanto comporta che, in assenza di prova della conoscenza legale dell'atto presupposto in questione,
nessun fondamento può riconoscersi alla pretesa sanzionatoria inerente all'ordinanza ingiunzione indicata, fondata su un accertamento della conoscenza del quale, da parte del ricorrente, non vi è prova in atti.
In definitiva, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. Ol-002326002 (4), manca la prova della notifica dell'atto di accertamento posto a fondamento della stessa, la quale peraltro ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Con riguardo al suddetto atto impugnato, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguenza che vanno dichiarate non dovute le somme con esso intimate.
Ritornando all'esame delle altre ordinanze ingiunzioni impugnate, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che "Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative,
puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21
ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo"
nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ...." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016.
Pertanto, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-000345720 (1), avente ad oggetto le violazioni relative ai periodi 2015/3 e 2015/4 (indicati nel "prospetto inadempienze aziende agricole" contenuto nel relativo atto di accertamento), la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere nella suddetta data del 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 25/10/2017 dell'atto di accertamento.
Ed inoltre, premesso che l'ordinanza ingiunzione n. Ol-001311000 (2) ha ad oggetto le ritenute relative ai periodi 2016/3, 2017/1 e 2017/2 (cfr. prospetto di cui all'atto di accertamento), il dies a quo deve essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi e, quindi, all'epoca della scadenza dell'ultimo pagamento, che deve farsi risalire al 31/3/2017. In questo caso, dunque, la prescrizione è
iniziata a decorrere nella suddetta data del 31/3/2017 ed è stata interrotta dalla notifica in data
5/10/2018 dell'atto di accertamento.
Allo stesso modo, con riferimento alle omissioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-001803881
(3), riguardanti i periodi 2017/3, 2018/1 e 2018/2 (cfr. prospetto di cui all'atto di accertamento), la scadenza del pagamento deve farsi risalire al 31/3/2018, con la conseguenza che la notifica dell'accertamento nella data del 18/9/2019 ha interrotto il termine di prescrizione decorrente dalla medesima data del 31/3/2018.
Successivamente, dalle suddette date di notifica degli atti prodromici (rispettivamente, 25/10/2017,
5/10/2018 e 18/9/2019) fino alla data di notifica dei provvedimenti impugnati (22/9/2022), la prescrizione non era ancora maturata, e ciò a prescindere dal periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e dal periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Pertanto, per le ordinanze ingiunzioni suindicate, tenuto conto della modifica delle stesse intervenuta nelle more, il ricorso deve essere respinto.
In definitiva, l'opposizione è meritevole di accoglimento limitatamente all'ordinanza ingiunzione n. Ol- con detto atto rispetto al credito complessivo, si ritiene che le spese di lite vadano interamente poste a carico del ricorrente. Le stesse vanno pertanto liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014,
come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi e tenuto conto della natura e del valore della causa, così come determinato sulla base dell'ammontare delle sanzioni rideterminate alla luce dell'art. 23 d.l. n. 48/23.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10085/2022 R.G., così
statuisce:
,Accerta e dichiara la modifica da parte dell intervenuta nelle more, delle ordinanze ingiunzioni opposte, con determinazione delle sanzioni amministrative in euro 423,93 (ordinanze n. 000345720), in euro 1.730,52 (ordinanza n. 001311000), in euro 1.502,60 (ordinanza n. 001803881) e in euro 288,54
(ordinanza n. 002326002);
Dichiara non dovute, da parte del ricorrente, le somme ingiunte con l'ordinanza ingiunzione n. Ol-
002326002;
Rigetta nel resto;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%,
come per legge.
Così deciso in Catania il 13 marzo 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
002326002 (4); tenuto conto del modesto importo (in seguito a rideterminazione) delle somme richieste