TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 67/2025 V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Romano, Parte_1 CP_1
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla via De Chirico n. 3
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.1.2025, gli odierni ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Teverola, il 4.2.2016), dal quale nasceva il figlio ad oggi maggiorenne, e che Per_1
la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunciarsi la separazione e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 27.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative, pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nata in [...], Ucraina il 10.12.1982) e (nato in [...]
[...] CP_1
d'Aversa, il 31.7.1955);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teverola, per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 67/2025 V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Romano, Parte_1 CP_1
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla via De Chirico n. 3
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.1.2025, gli odierni ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Teverola, il 4.2.2016), dal quale nasceva il figlio ad oggi maggiorenne, e che Per_1
la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunciarsi la separazione e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 27.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative, pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nata in [...], Ucraina il 10.12.1982) e (nato in [...]
[...] CP_1
d'Aversa, il 31.7.1955);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teverola, per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro