Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 18065/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18065.24
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.03.1978, ivi residente a[...], rappresentato e difeso, dall'avv. Gaetano Pucci, con domicilio eletto in Napoli, in Via
Piedigrotta n. 23.
- ricorrente-
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli (c.f.: , presso i cui uffici in Napoli, via A. C.F._2
Diaz 11, domicilia
- resistente -
CONCLUSIONI
Come da verbale del 4.2.25 e note del 16 maggio 2025.
1
55/2014 per tutte le fasi del procedimento penale svolto;
ii. in subordine, procedere alla liquidazione delle competenze professionali conformemente alla tabella ministeriale, tenuto conto dei paramenti MINIMI di cui al D.M. 55/2014 e, dunque, non inferiori alla somma di €450,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali ed altri accessori come per legge;
iii. ed ancora, liquidare i compensi di cui alla fase di recupero del credito, che si indicano forfettariamente in almeno € 400,00 oltre rimborso spese generali ed altri accessori come per legge, o comunque la diversa somma che la S.V. riterrà; iv. Chiede, altresì, la liquidazione delle spese per il presente giudizio, con anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, oltre il contributo ex art. 11 L. 576/80 ed accessori, come per legge.
Insiste, dunque, nell'accoglimento del ricorso con la liquidazione delle ulteriori spese legali per il presente giudizio.
Per il resistente: si insiste nel rigetto del ricorso e si riporta agli atti depositati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formalizzate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nel chiedere Persona_1
l'accoglimento delle conclusioni come trascritte, allegava in fatto e diritto quanto segue:
2
-l'istante è stato nominato difensore di ufficio di nell'ambito CP_2
del procedimento di sorveglianza avente N. SIUS 2016/473 – Per_2
-in data 20/09/2016 si è celebrata l'udienza per la concessione delle misure alternative alla detenzione innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
il ricorrente ha regolarmente prestato la propria attività professionale per tale udienza, definita con pronunzia di <> in ragione dell'avvenuta scarcerazione del soggetto;
-non avendo ottenuto il pagamento da parte della imputato, ha attivato l'intera procedura di recupero del credito, la quale però non sortiva esito positivo;
-in data 25/06/2018 depositava a mezzo PEC l'istanza di liquidazione corredata da tutti gli atti del recupero del credito suddetti;
-in data 24/04/2024 l emetteva il decreto di liquidazione impugnato, il CP_3
quale è stato notificato allo scrivente in data 30/07/2024.
Il decreto è errato nella determinazione dei compensi tanto della fase penale che di quella del recupero del credito per i seguenti motivi:
Omessa applicazione delle tariffe di cui al DM n. 55 del 2014 sia per la liquidazione delle prestazioni professionali come difensore d'ufficio per il procedimento innanzi al giudice della sorveglianza, sia per il recupero del credito professionale con esito negativo.
Costituitosi il , chiedeva rigettarsi il ricorso. Controparte_1
Disposta la discussione orale al 20.05.25 con termine per note sino a tale data per la trattazione scritta, nel merito si osserva quanto segue.
Il decreto impugnato liquida in euro 150,00 il compenso al difensore ricorrente, per il procedimento innanzi al giudice della sorveglianza e medesimo importo anche per la fase di recupero del credito nei confronti della persona che ha beneficiato della difesa d'ufficio.
La liquidazione del compenso per il procedimento di sorveglianza, si concretizza nella partecipazione per l'udienza del 20/09/2016. Applicando le tariffe di cui al DM n. 55/2014 in vigore al tempo dell'espletamento dell'unico atto compiuto dal difensore, appare corretta l'applicazione del 3
minimo del parametro a sua volta ridotto di 1/3 per un valore, per la sola fase decisionale come indicato in ricorso, di euro 450,00 (la riduzione di un terzo deriva dall'applicazione ex art. 106bis dpr 115/02). Per la fase di recupero del credito in sede civilistica, il ricorrente lamenta la eccessivamente bassa liquidazione del compenso per le attività compiute in sede di recupero del credito per i compensi a lui spettanti presso il suo assistito della somma a lui spettante. Attività che è prodromica e necessaria, una volta risultata infruttuosa, ai fini della liquidazione dei compensi dal tribunale per il patrocinio a spese dello Stato.
Si premette che, da un lato la liquidazione ha natura forfettaria, dall'altro il suo limite invalicabile è la somma degli esborsi effettuati a cui si aggiunge un'altra componente per l'apprezzamento dell'attività svolta ovvero messa in mora, ricorso per decreto ingiuntivo, notificazione, precetto, esecuzione. Ne consegue che, anche aderendo al protocollo in atti, sia equa la somma di euro
400,00 per la fase civilistica di recupero credito. Parte ricorrente invero, precisa di richiamare il protocollo in atti – vigente tra il Tribunale di Napoli ed il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, ai soli fini esemplificativi di una possibile liquidazione, il Tribunale ritiene che possa essere un elemento da valorizzare ai fini della quantificazione forfettaria ed equitativa.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza e si liquidano tenuto conto del valor della controversia ai minimi attesa la natura non complessa e documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il decreto impugnato del
24.4.24;
2) Condanna il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 850,00 oltre iva cassa e spese generali;
4
3) Condanna il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente, dei compensi per il presente giudizio pari ad euro 332,00
oltre iva cassa e spese generali oltre euro 160,00 per spese.
Napoli, 21.5.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5