CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 718/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Nicola La TR (CE) alla Via G. Palomba n. 14 C. F. , C.F._1 elett.te dom.ta in Sant'Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23 presso lo studio dell'Avv. Domenico Mirra C.F. - il quale dichiara di voler CodiceFiscale_2 ricevere, ex art. 176, comma 2 c.p.c., le comunicazioni relative al procedimento alla seguente casella di posta elettronica certificata: oppure al fax numero 081. - Email_1 P.IVA_1 dal quale, è rapp.ta e difesa giusta procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 Persona_1 del 22.03.2024 che si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa nella causa R.G. 1381/2023, pubblicata il 25/09/2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Ve-tere, e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.3.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno mensile di assistenza, e dovuti a seguito di Decreto di Omologa R.G. 7923/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 11/10/2022 mentre erano state compensate integralmente le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza numero 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma Rilevato che, nella specie , alcuna di dette ipotesi era sussistente, chiedeva la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto di condannare l' al pagamento delle spese legali e competenze professionali di primo grado, CP_1 da liquidarsi nella misura totale di €. 2.697,00con riferimento al valore della causa pari ad €. 8.454,42, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per intero le spese di lite “in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione fosse stato emesso in data praticamente coeva al deposito del ricorso giudiziale – deposito avvenuto allo scadere del 127° giorno dalla notifica del decreto di omologa corredato dal modello AP70 – tenuto conto altresì dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità”
La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale ( seppure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, e ciò a maggior ragione se si considera che le spese del giudizio, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti: la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256). La motivazione addotta, come già detto, non risulta convincente e ,a maggior ragione non risulta persuasiva ove si consideri che nel rito del lavoro la pendenza della lite coincide con la data di deposito del ricorso e non con quella successiva della notificazione dello stesso (cfr. Cass. civ., sez. I, 9.07.2003 n. 10782), sicchè l'adempimento successivo a tale data interviene in corso di causa e non incide sulle ragioni della parte ricorrente, che risulta perciò virtualmente vittoriosa.
Nella specie il pagamento è avvenuto solo a maggio 2023 ossia dopo il deposito nonché la notifica del ricorso giudiziario avvenuta il 20.3.2023 . Ciò denota , da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore di parte ricorrente era già stata svolta.
L'avvenuto pagamento della prestazione, effettuato solo nel maggio 2023 ossia dopo la notifica del ricorso giudiziario non costituisce, dunque, motivo per derogare l'applicazione del criterio di soccombenza seppur “virtuale” stante la statuita cessazione della materia del contendere, ai fini regolamentazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di primo grado. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio per intero.
Dette spese vengono liquidate in complessivi euro 2.697,00, in applicazione dei parametri minimi ex DM 55/2014 e succ. modif. ed integraz. , tenuto conto del il valore della causa riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra CP_1 euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e delle fasi di studio ,introduttiva, istruttoria
/trattazione e fase decisionale di fatto espletate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del primo CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi euro 2.697,00;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 962,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 718/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Nicola La TR (CE) alla Via G. Palomba n. 14 C. F. , C.F._1 elett.te dom.ta in Sant'Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23 presso lo studio dell'Avv. Domenico Mirra C.F. - il quale dichiara di voler CodiceFiscale_2 ricevere, ex art. 176, comma 2 c.p.c., le comunicazioni relative al procedimento alla seguente casella di posta elettronica certificata: oppure al fax numero 081. - Email_1 P.IVA_1 dal quale, è rapp.ta e difesa giusta procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 Persona_1 del 22.03.2024 che si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa nella causa R.G. 1381/2023, pubblicata il 25/09/2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Ve-tere, e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.3.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno mensile di assistenza, e dovuti a seguito di Decreto di Omologa R.G. 7923/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 11/10/2022 mentre erano state compensate integralmente le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza numero 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma Rilevato che, nella specie , alcuna di dette ipotesi era sussistente, chiedeva la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto di condannare l' al pagamento delle spese legali e competenze professionali di primo grado, CP_1 da liquidarsi nella misura totale di €. 2.697,00con riferimento al valore della causa pari ad €. 8.454,42, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per intero le spese di lite “in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione fosse stato emesso in data praticamente coeva al deposito del ricorso giudiziale – deposito avvenuto allo scadere del 127° giorno dalla notifica del decreto di omologa corredato dal modello AP70 – tenuto conto altresì dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità”
La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale ( seppure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, e ciò a maggior ragione se si considera che le spese del giudizio, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti: la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256). La motivazione addotta, come già detto, non risulta convincente e ,a maggior ragione non risulta persuasiva ove si consideri che nel rito del lavoro la pendenza della lite coincide con la data di deposito del ricorso e non con quella successiva della notificazione dello stesso (cfr. Cass. civ., sez. I, 9.07.2003 n. 10782), sicchè l'adempimento successivo a tale data interviene in corso di causa e non incide sulle ragioni della parte ricorrente, che risulta perciò virtualmente vittoriosa.
Nella specie il pagamento è avvenuto solo a maggio 2023 ossia dopo il deposito nonché la notifica del ricorso giudiziario avvenuta il 20.3.2023 . Ciò denota , da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore di parte ricorrente era già stata svolta.
L'avvenuto pagamento della prestazione, effettuato solo nel maggio 2023 ossia dopo la notifica del ricorso giudiziario non costituisce, dunque, motivo per derogare l'applicazione del criterio di soccombenza seppur “virtuale” stante la statuita cessazione della materia del contendere, ai fini regolamentazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di primo grado. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio per intero.
Dette spese vengono liquidate in complessivi euro 2.697,00, in applicazione dei parametri minimi ex DM 55/2014 e succ. modif. ed integraz. , tenuto conto del il valore della causa riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra CP_1 euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e delle fasi di studio ,introduttiva, istruttoria
/trattazione e fase decisionale di fatto espletate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del primo CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi euro 2.697,00;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 962,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche