Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 448/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ss Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 448 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio- scioglimento del matrimonio
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata in GN di LI Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Ritiro 62, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Borrelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
c.f.: , elettivamente domiciliato in AS (CE) alla Parte_2 C.F._2
via Graefer n. 2, presso lo studio dell'avv. Simona Pelliccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di LI Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Il PM apponeva il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 04.02.2025, i coniugi , premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in GN di LI (NA), in data 10.10.2009, in costanza del quale nasceva una figlia, il 30.01.2010; che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano Per_1
alla separazione consensuale, alle condizioni di cui al decreto di omologa n. cronologico 10620/2013 del 12/11/2023, emessa dal Tribunale di LI;
che, stante il disinteresse di nei Parte_2
confronti della figlia minore, sia di natura morale che economica, adiva il Tribunale di CP_1
LI Nord, il quale, con provvedimento emesso in data 21.06.2017, a definizione del procedimento recante r.g. 1872/2016, concedeva alla madre l'affido esclusivo della minore;
che, successivamente, con provvedimento n. cronologico 4762/2023 emesso in data 14.06.2023, il Tribunale per i Minorenni di LI, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico di Parte_2
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte depositate in data 01.04.25 e 16.05.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 17.03.2025.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di LI, in data 06.11.2013, nel procedimento di separazione n.
r.g. 18043/2013, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa n. cronologico 10620/2013 del
12.11.2013, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10/10/2009 e trascritto presso il Comune di GN di LI (NA), dell'anno 2009, n. 82, Parte II^, serie A;
b) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
pagina 2 di 4 lett. b), della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
c) Dare atto che gli accordi relativi alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e personali sono quelli già concordati in sede di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale in data 07.11.2013 e registrato in data 12.11.2023 nella procedura di cui al numero di R.g. 18043/2013 che qui si intendono integralmente richiamati e confermati;
d) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1
Dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 il GN , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_2 annotazione della sentenza;
e) Confermare l'affido esclusivo della figlia minore alla Persona_2
sig.ra che provvederà come ha fatto dalla nascita ad oggi alla cura, istruzione ed Parte_1 educazione della minore;
f) Stabilire a carico del Sig. il pagamento dell'assegno di Parte_2
mantenimento in favore della figlia minore , minore non autosufficiente Persona_2
economicamente, la somma di euro 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, a tal fine precisando che l'affido esclusivo previso dalle parti è conseguenza della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. e che pertanto la Parte_2
sig.ra è l'unico genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore, il Tribunale ritiene Parte_1
di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GN di LI (NA), in data 10.10.2009, da nato a [...] il [...], e nata Parte_2 Parte_1
a LI il 11/09/1990, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN di LI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 82- parte II-
Serie A - anno 2013) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26 maggio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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