Art. 2.
Al fine di consentire agli enti ed alle istituzioni di cui al precedente articolo di far fronte alle indilazionabili esigenze connesse alle attivita' di istituto dell'esercizio 1976, i fondi previsti dall' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , aumentati con l' articolo 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1975, n. 529 , sono elevati, per l'esercizio medesimo, a lire 60 miliardi.
La ripartizione, tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, dei fondi di cui al precedente comma e' effettuata sulla base delle percentuali di assegnazione dei contributi riconosciuti a detti enti e istituzioni nel 1975.
La corresponsione dei contributi e' disposta, per l'80 per cento, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'erogazione del residuo e' effettuata entro il 31 luglio 1976, a condizione che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'ente o istituzione abbia dimostrato di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.
Al fine di consentire agli enti ed alle istituzioni di cui al precedente articolo di far fronte alle indilazionabili esigenze connesse alle attivita' di istituto dell'esercizio 1976, i fondi previsti dall' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , aumentati con l' articolo 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1975, n. 529 , sono elevati, per l'esercizio medesimo, a lire 60 miliardi.
La ripartizione, tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, dei fondi di cui al precedente comma e' effettuata sulla base delle percentuali di assegnazione dei contributi riconosciuti a detti enti e istituzioni nel 1975.
La corresponsione dei contributi e' disposta, per l'80 per cento, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'erogazione del residuo e' effettuata entro il 31 luglio 1976, a condizione che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'ente o istituzione abbia dimostrato di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.