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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5419/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel Ruolo
Generale degli Affari civili sotto il numero 5419/2021, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. - residente in Parte_1 C.F._1
Lucera, alla Via Toscanini n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Intiso, ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il giorno 11.08.1976, C.F: - residente in CP_1 C.F._2
Lucera, alla via Toscanini n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Mastromatteo, ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 16 dicembre 2024, è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status coniugale, con rimessione al prosieguo di ogni statuizione relativa alle questioni accessorie.
Il PM ha concluso con nota del 19 dicembre 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente e che dalla unione sono nati due figli ( il 3 giugno 1997 e il 23 ottobre Per_1 Per_2
2000), che il matrimonio è in crisi e che non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Foggia, previa comparizione personale dei coniugi, voglia adottare i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) adottare tutti gli opportuni provvedimenti provvisori, sollevando l'istante dal pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli, per le ragioni di cui alla superiore narrativa. All'esito del giudizio di merito che andrà a celebrarsi, vorrà l'On.le Tribunale, confermare i provvedimenti provvisori assunti medio tempore, e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con il favore delle spese e compensi di giudizio”.
Con decreto del 23 settembre 2021 è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Con comparsa del 19 novembre 2021 la resistente si è costituita in giudizio, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “CONCLUDE Voglia l'adito Tribunale di Foggia, in accoglimento delle superiori eccezioni e deduzioni così provvedere: 1) Sperimentare la riconciliazione dei coniugi anche invitando le parti alla frequentazione di corsi di sostegno familiare 2) Diversamente, ed in caso di fallimento sub 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
e, quindi, 3) disporre a carico del ricorrente
l'obbligo del mantenimento di moglie e figlia nella misura di € 1.000,00 mensili da versare alla entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel CP_1
Testi protocollo d'intesa stilato tra il e il Tribunale di Foggia;
4) assegnare la casa coniugale di via Toscanini n. 10 – in Lucera – alla sig.ra presso cui convive e convivrà la CP_2
figlia ; 5) imporre al l'obbligo del versamento per intero del rateo di mutuo Per_2 Pt_1
ipotecario gravante sulla casa coniugale di via Toscanini n. 10; 6) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura”.
pagina 2 di 6 In data 16 novembre 2021 si è tenuta l'udienza innanzi al Presidente delegato e, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti
(segnatamente, si è così disposto, con ordinanza in data 20 novembre 2021: “- visto l'art. 708,
3° comma, c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nulla dispone in merito alla assegnazione della casa coniugale in mancanza di figli minori o maggiorenni ed economicamente non indipendenti conviventi con la resistente;
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando alla stessa la somma mensile di € 300,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; • rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente per il mantenimento della figlia pacificamente convivente con il sig. Per_2 con il quale convive stabilmente;
”). Con lo stesso provvedimento è stato Controparte_3
designato il G.I. innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del 17 febbraio 2022.
Nel prosieguo del giudizio, alla udienza del 16 dicembre 2024 è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale, sullo status coniugale.
Indi, il Giudice ha riservato di riferire al Collegio sullo status coniugale, non assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero in sede che ha espresso il suo parere con nota del 19 dicembre 2024.
Motivi della decisione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_2
pagina 3 di 6 Va evidenziato che la pronuncia di sentenza parziale, limitata allo status coniugale, è ammissibile ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., di tal ché ricorrono le condizioni per accogliere la domanda sulla quale, peraltro, i coniugi sono concordi.
Non osta alla pronuncia neanche la pronuncia di annullamento del matrimonio, depositata agli atti, posto che essa non risulta essere delibata ed è quindi, allo stato, priva di effetti giuridici nello Stato italiano.
La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, dovendosi ancora istruire, e quindi decidere le questioni accessorie la separazione riguardanti le statuizioni accessorie alla separazione.
Deve, quindi, disporsi la prosecuzione del giudizio.
Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
15 settembre 2021 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_2
Ministero; sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e (coniugi uniti Parte_1 CP_2
in matrimonio in Lucera – FG- in data 13 febbraio 1997, atto trascritto del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucera, al n. 3, parte II, serie A, anno 1997, Ufficio 1);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucera di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo Atto di Matrimonio;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso il 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
Il Tribunale di Foggia riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice vista la propria sentenza in data odierna, emessa nella controversia n. 5419/2021 R.G. tra e , con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra Parte_1 CP_2
coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
p q m
dispone che il procedimento prosegua, come da ordinanza del Giudice istruttore.
Foggia, 10 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Concetta Potito
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima sezione civile
Il Giudice, dott. Concetta Potito, vista la sentenza emessa in data odierna, nella controversia n. 5419/2021 R.G., con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
considerato che
il giudizio deve, dunque, proseguire e che, allo stato, le richieste delle parti (di modifica dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio) non possono essere esaminate, ma vanno rinviate alla decisione definitiva (tenuto peraltro conto della genericità con cui le domande sono state formulate);
P.Q.M.
Fissa l'udienza del 17 febbraio 2025, ore di rito, per la comparizione personale delle parti, al fine di definire le questioni accessorie alla separazione e per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi.
Foggia, 10 gennaio 2025
Il Giudice istruttore dott. Concetta Potito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel Ruolo
Generale degli Affari civili sotto il numero 5419/2021, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. - residente in Parte_1 C.F._1
Lucera, alla Via Toscanini n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Intiso, ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il giorno 11.08.1976, C.F: - residente in CP_1 C.F._2
Lucera, alla via Toscanini n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Mastromatteo, ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 16 dicembre 2024, è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status coniugale, con rimessione al prosieguo di ogni statuizione relativa alle questioni accessorie.
Il PM ha concluso con nota del 19 dicembre 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente e che dalla unione sono nati due figli ( il 3 giugno 1997 e il 23 ottobre Per_1 Per_2
2000), che il matrimonio è in crisi e che non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Foggia, previa comparizione personale dei coniugi, voglia adottare i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) adottare tutti gli opportuni provvedimenti provvisori, sollevando l'istante dal pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli, per le ragioni di cui alla superiore narrativa. All'esito del giudizio di merito che andrà a celebrarsi, vorrà l'On.le Tribunale, confermare i provvedimenti provvisori assunti medio tempore, e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con il favore delle spese e compensi di giudizio”.
Con decreto del 23 settembre 2021 è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Con comparsa del 19 novembre 2021 la resistente si è costituita in giudizio, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “CONCLUDE Voglia l'adito Tribunale di Foggia, in accoglimento delle superiori eccezioni e deduzioni così provvedere: 1) Sperimentare la riconciliazione dei coniugi anche invitando le parti alla frequentazione di corsi di sostegno familiare 2) Diversamente, ed in caso di fallimento sub 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
e, quindi, 3) disporre a carico del ricorrente
l'obbligo del mantenimento di moglie e figlia nella misura di € 1.000,00 mensili da versare alla entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel CP_1
Testi protocollo d'intesa stilato tra il e il Tribunale di Foggia;
4) assegnare la casa coniugale di via Toscanini n. 10 – in Lucera – alla sig.ra presso cui convive e convivrà la CP_2
figlia ; 5) imporre al l'obbligo del versamento per intero del rateo di mutuo Per_2 Pt_1
ipotecario gravante sulla casa coniugale di via Toscanini n. 10; 6) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura”.
pagina 2 di 6 In data 16 novembre 2021 si è tenuta l'udienza innanzi al Presidente delegato e, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti
(segnatamente, si è così disposto, con ordinanza in data 20 novembre 2021: “- visto l'art. 708,
3° comma, c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nulla dispone in merito alla assegnazione della casa coniugale in mancanza di figli minori o maggiorenni ed economicamente non indipendenti conviventi con la resistente;
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando alla stessa la somma mensile di € 300,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; • rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente per il mantenimento della figlia pacificamente convivente con il sig. Per_2 con il quale convive stabilmente;
”). Con lo stesso provvedimento è stato Controparte_3
designato il G.I. innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del 17 febbraio 2022.
Nel prosieguo del giudizio, alla udienza del 16 dicembre 2024 è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale, sullo status coniugale.
Indi, il Giudice ha riservato di riferire al Collegio sullo status coniugale, non assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero in sede che ha espresso il suo parere con nota del 19 dicembre 2024.
Motivi della decisione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_2
pagina 3 di 6 Va evidenziato che la pronuncia di sentenza parziale, limitata allo status coniugale, è ammissibile ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., di tal ché ricorrono le condizioni per accogliere la domanda sulla quale, peraltro, i coniugi sono concordi.
Non osta alla pronuncia neanche la pronuncia di annullamento del matrimonio, depositata agli atti, posto che essa non risulta essere delibata ed è quindi, allo stato, priva di effetti giuridici nello Stato italiano.
La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, dovendosi ancora istruire, e quindi decidere le questioni accessorie la separazione riguardanti le statuizioni accessorie alla separazione.
Deve, quindi, disporsi la prosecuzione del giudizio.
Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
15 settembre 2021 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_2
Ministero; sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e (coniugi uniti Parte_1 CP_2
in matrimonio in Lucera – FG- in data 13 febbraio 1997, atto trascritto del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucera, al n. 3, parte II, serie A, anno 1997, Ufficio 1);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucera di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo Atto di Matrimonio;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso il 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
Il Tribunale di Foggia riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice vista la propria sentenza in data odierna, emessa nella controversia n. 5419/2021 R.G. tra e , con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra Parte_1 CP_2
coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
p q m
dispone che il procedimento prosegua, come da ordinanza del Giudice istruttore.
Foggia, 10 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Concetta Potito
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima sezione civile
Il Giudice, dott. Concetta Potito, vista la sentenza emessa in data odierna, nella controversia n. 5419/2021 R.G., con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
considerato che
il giudizio deve, dunque, proseguire e che, allo stato, le richieste delle parti (di modifica dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio) non possono essere esaminate, ma vanno rinviate alla decisione definitiva (tenuto peraltro conto della genericità con cui le domande sono state formulate);
P.Q.M.
Fissa l'udienza del 17 febbraio 2025, ore di rito, per la comparizione personale delle parti, al fine di definire le questioni accessorie alla separazione e per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi.
Foggia, 10 gennaio 2025
Il Giudice istruttore dott. Concetta Potito
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