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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10023/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Viale don Luigi Orione, 18, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Gallo, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro elettivamente domiciliata in Rescaldina (MI), via Bassetti, 18, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Cerini, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso per d.i.; convenuta opposta OGGETTO: opposizione a d.i. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le domande della Sig.ra CP_1
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra per avere rassegnato dimissioni senza il rispetto del termine di CP_1 preavviso di 30 giorni previsto dall'art. 9 del contratto, condannandola conseguentemente al risarcimento del danno subito dalla società opponente, da quantificarsi in misura pari al compenso pattuito per il periodo di preavviso non rispettato (€ 1.500,00), oltre al maggior pregiudizio derivante dal disservizio e dalla turbativa organizzativa causata dall'abbandono improvviso dell'incarico da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
1 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA CP_1
1) previa ogni più opportuna declaratoria, rigettarsi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, condannare definitivamente parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo capitale di Euro 2.249,23, per i titoli di cui in narrativa, dal dovuto al saldo ed alle spese e competenze tutte del presente procedimento, oltre alle spese legali di ingiunzione liquidate dall'intestato Tribunale nella procedura RG 9308/2025, o a quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, dando atto che l'avversaria ha provveduto con bonifico disposto in data 2.09.2025 al versamento alla convenuta dell'importo di Euro
3.548,96 di cui al precetto notificato in data 1.08.2025;
3) respingere la domanda riconvenzionale avversaria perché infondata in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese e compensi professionali conformemente al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativi al presente giudizio, alle precedenti fasi cautelare, monitoria, il tutto oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
CP_1
Con il decreto ingiuntivo emesso il 25 luglio 2025 provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla opponente di corrispondere alla sig.ra la somma di € 2.249,23 oltre interessi, rivalutazione e spese. CP_1
Il titolo si basava sulle fatture emesse da nel mese di novembre CP_1
2025, riferite al contratto di consulenza – admission advisor del 24 settembre 2024, da cui poi era receduta per giusta causa il 25 novembre 2024. CP_1 rilevava che dal contratto citato emergeva Parte_1 chiaramente che l'incarico affidato all'opposta non era meramente formale, bensì finalizzato a incrementare la clientela dell'istituto e promuovere i corsi professionali. Lo scopo del contratto, sosteneva l'opponente, era quindi eminentemente commerciale e promozionale, legato al raggiungimento di risultati concreti e misurabili sul piano della crescita degli iscritti.
2 In altri termini, la causa del contratto non era quella di garantire alla consulente un compenso fisso pari ad € 1.500,00 slegato da qualunque risultato, ma di remunerare un'attività funzionale allo sviluppo dell'ente consistente nell'apportare iscrizioni, nel consolidare rapporti con i prospect e nello sviluppare la rete di contatti affidata. non aveva mai adempiuto a tali obblighi. CP_1
Pertanto, le due ultime fatture emesse da erano del tutto CP_1 ingiustificate, come ingiustificato doveva intendersi il recesso comunicato dalla collaboratrice senza il preavviso pattuito contrattualmente, di cui si chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
costituendosi nella procedura d'urgenza, confermava il CP_1 proprio diritto al pagamento della somma di cui al d.i. opposto.
Con ordinanza del 28 agosto 2025, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i.
Il procedimento proseguiva per il merito e si costituiva CP_1 auspicando la definizione complessiva della lite, ma riferiva che, non essendo le parti pervenute ad una composizione, si rendeva necessaria la difesa anche nel merito dell'opposta. dava atto del bonifico disposto da parte della società in data 2 CP_1 settembre 2025 per l'importo di € 3.548,96, somma relativa al precetto notificato in data 1° agosto 2025 (doc. 27 fasc. conv.).
ricostruita la sua breve vicenda negoziale, riteneva che l'art. 4 CP_1 del contratto prevedesse la maturazione del corrispettivo di € 1.500,00 per ogni mensilità di attività prestata, senza alcun vincolo di raggiungimento di obiettivi, cui era invece legata l'ulteriore quota provvigionale, non pretesa dalla consulente.
All'udienza del 15 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione (per una divergenza sulla spettanza delle spese di lite), la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di infondata e va rigettata. Parte_1
Riferisce l'opponente che avrebbe lavorato esclusivamente con CP_1
l'intento di percepire il compenso fisso, senza produrre alcun risultato tangibile. Oltre all'inefficacia professionale, l'opposta, lungi dall'assumere un atteggiamento collaborativo, si era resa asseritamente responsabile di condotte contrarie a correttezza e buona fede. Ne discendeva che la fattura del 24 novembre 2024, di importo pari ad € 1.500,00 a titolo di compenso fisso ex art. 4 del contratto, doveva intendersi del tutto indebita e priva di causa. Ciò poiché il compenso fisso non costituiva un canone automatico spettante in via incondizionata, ma rappresentava il corrispettivo per un'attività di consulenza effettivamente svolta, da rendersi con disponibilità settimanale di 20 ore e finalizzata all'incremento della clientela e alla promozione dei corsi dell'istituto.
3 2. Come già riferito nell'ordinanza del 28 agosto 2025, la costruzione teorica di on trova riscontro nel testo contrattuale. Parte_1
La società rileva che l'art. 4 del contratto (doc. 1 fasc. monitorio) prevede un compenso fisso di € 1.500,00 mensili a fronte di una disponibilità settimanale di 20 ore, da svolgersi in accordo con la società. Tale importo quindi non rappresenterebbe, secondo l'asserzione di parte opponente, un canone dovuto indipendentemente dall'attività resa, bensì il corrispettivo pattuito per una consulenza effettivamente svolta, coerente con lo scopo del rapporto delineato nelle premesse contrattuali. Il testo contrattuale, interpretato secondo il senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.) unitamente al fatto ad esso posteriore, anch'esso elemento ermeneutico ai sensi della medesima norma citata (l'avvenuto pagamento della prima fattura emessa da doc. 10D fasc. , conducono a ritenere che CP_1 CP_1 la somma di € 1500,00 fosse un compenso “fisso” a fronte di una semplice disponibilità della consulente (art. 4), con obbligo di emissione della fattura relativa entro il 30 di ogni mese (art. 5). E' invece la provvigione sul variabile ad essere legata al report mensile, e quindi ad essere commisurata al “risultato tangibile” cui fa Parte_1 riferimento nell'atto di opposizione. Pertanto, l'opposizione va rigettata nel merito, non trovando fondamento neppure la domanda riconvenzionale relativa al preavviso. Il contratto (all'art. 9) non prevede nitidamente un termine di preavviso di 30 giorni (come sostiene , visto che la norma così afferma: Parte_1
“La mandante e il consulente potranno entrambi recedere ad nutum liberamente ed incondizionatamente dal presente contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR senza preavviso o mail pec e senza alcuna penalità (…)” A parte la giusta causa del recesso di (il mancato pagamento), CP_1 che in ogni caso esclude il diritto al preavviso, il meno che si possa dire è che la norma pattizia non è stata formulata in modo comprensibile, per cui non può interpretarsi tout-court, come se prevedesse l'obbligo di preavviso. Ove il recesso di abbia determinato (come riferito da CP_1
un disservizio nell'organizzazione interna e un Parte_1 aggravio nella gestione dei contatti commerciali, ciò va inteso come fatto che non può farsi ricadere sulla lavoratrice che receda per giusta causa. Ne segue che l'opposizione di va integralmente Parte_1 rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147 nonché della precedente fase di urgenza, vengono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta l'opposizione di e la domanda Parte_1 riconvenzionale, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, dandosi atto del versamento della società, in data 2 settembre 2025, dell'importo di € 3.548,96; 2) condanna la parte soccombente alla rifusione Parte_1 delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € CP_1
3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 15 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Viale don Luigi Orione, 18, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Gallo, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro elettivamente domiciliata in Rescaldina (MI), via Bassetti, 18, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Cerini, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso per d.i.; convenuta opposta OGGETTO: opposizione a d.i. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le domande della Sig.ra CP_1
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra per avere rassegnato dimissioni senza il rispetto del termine di CP_1 preavviso di 30 giorni previsto dall'art. 9 del contratto, condannandola conseguentemente al risarcimento del danno subito dalla società opponente, da quantificarsi in misura pari al compenso pattuito per il periodo di preavviso non rispettato (€ 1.500,00), oltre al maggior pregiudizio derivante dal disservizio e dalla turbativa organizzativa causata dall'abbandono improvviso dell'incarico da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
1 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA CP_1
1) previa ogni più opportuna declaratoria, rigettarsi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, condannare definitivamente parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo capitale di Euro 2.249,23, per i titoli di cui in narrativa, dal dovuto al saldo ed alle spese e competenze tutte del presente procedimento, oltre alle spese legali di ingiunzione liquidate dall'intestato Tribunale nella procedura RG 9308/2025, o a quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, dando atto che l'avversaria ha provveduto con bonifico disposto in data 2.09.2025 al versamento alla convenuta dell'importo di Euro
3.548,96 di cui al precetto notificato in data 1.08.2025;
3) respingere la domanda riconvenzionale avversaria perché infondata in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese e compensi professionali conformemente al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativi al presente giudizio, alle precedenti fasi cautelare, monitoria, il tutto oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
CP_1
Con il decreto ingiuntivo emesso il 25 luglio 2025 provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla opponente di corrispondere alla sig.ra la somma di € 2.249,23 oltre interessi, rivalutazione e spese. CP_1
Il titolo si basava sulle fatture emesse da nel mese di novembre CP_1
2025, riferite al contratto di consulenza – admission advisor del 24 settembre 2024, da cui poi era receduta per giusta causa il 25 novembre 2024. CP_1 rilevava che dal contratto citato emergeva Parte_1 chiaramente che l'incarico affidato all'opposta non era meramente formale, bensì finalizzato a incrementare la clientela dell'istituto e promuovere i corsi professionali. Lo scopo del contratto, sosteneva l'opponente, era quindi eminentemente commerciale e promozionale, legato al raggiungimento di risultati concreti e misurabili sul piano della crescita degli iscritti.
2 In altri termini, la causa del contratto non era quella di garantire alla consulente un compenso fisso pari ad € 1.500,00 slegato da qualunque risultato, ma di remunerare un'attività funzionale allo sviluppo dell'ente consistente nell'apportare iscrizioni, nel consolidare rapporti con i prospect e nello sviluppare la rete di contatti affidata. non aveva mai adempiuto a tali obblighi. CP_1
Pertanto, le due ultime fatture emesse da erano del tutto CP_1 ingiustificate, come ingiustificato doveva intendersi il recesso comunicato dalla collaboratrice senza il preavviso pattuito contrattualmente, di cui si chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
costituendosi nella procedura d'urgenza, confermava il CP_1 proprio diritto al pagamento della somma di cui al d.i. opposto.
Con ordinanza del 28 agosto 2025, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i.
Il procedimento proseguiva per il merito e si costituiva CP_1 auspicando la definizione complessiva della lite, ma riferiva che, non essendo le parti pervenute ad una composizione, si rendeva necessaria la difesa anche nel merito dell'opposta. dava atto del bonifico disposto da parte della società in data 2 CP_1 settembre 2025 per l'importo di € 3.548,96, somma relativa al precetto notificato in data 1° agosto 2025 (doc. 27 fasc. conv.).
ricostruita la sua breve vicenda negoziale, riteneva che l'art. 4 CP_1 del contratto prevedesse la maturazione del corrispettivo di € 1.500,00 per ogni mensilità di attività prestata, senza alcun vincolo di raggiungimento di obiettivi, cui era invece legata l'ulteriore quota provvigionale, non pretesa dalla consulente.
All'udienza del 15 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione (per una divergenza sulla spettanza delle spese di lite), la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di infondata e va rigettata. Parte_1
Riferisce l'opponente che avrebbe lavorato esclusivamente con CP_1
l'intento di percepire il compenso fisso, senza produrre alcun risultato tangibile. Oltre all'inefficacia professionale, l'opposta, lungi dall'assumere un atteggiamento collaborativo, si era resa asseritamente responsabile di condotte contrarie a correttezza e buona fede. Ne discendeva che la fattura del 24 novembre 2024, di importo pari ad € 1.500,00 a titolo di compenso fisso ex art. 4 del contratto, doveva intendersi del tutto indebita e priva di causa. Ciò poiché il compenso fisso non costituiva un canone automatico spettante in via incondizionata, ma rappresentava il corrispettivo per un'attività di consulenza effettivamente svolta, da rendersi con disponibilità settimanale di 20 ore e finalizzata all'incremento della clientela e alla promozione dei corsi dell'istituto.
3 2. Come già riferito nell'ordinanza del 28 agosto 2025, la costruzione teorica di on trova riscontro nel testo contrattuale. Parte_1
La società rileva che l'art. 4 del contratto (doc. 1 fasc. monitorio) prevede un compenso fisso di € 1.500,00 mensili a fronte di una disponibilità settimanale di 20 ore, da svolgersi in accordo con la società. Tale importo quindi non rappresenterebbe, secondo l'asserzione di parte opponente, un canone dovuto indipendentemente dall'attività resa, bensì il corrispettivo pattuito per una consulenza effettivamente svolta, coerente con lo scopo del rapporto delineato nelle premesse contrattuali. Il testo contrattuale, interpretato secondo il senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.) unitamente al fatto ad esso posteriore, anch'esso elemento ermeneutico ai sensi della medesima norma citata (l'avvenuto pagamento della prima fattura emessa da doc. 10D fasc. , conducono a ritenere che CP_1 CP_1 la somma di € 1500,00 fosse un compenso “fisso” a fronte di una semplice disponibilità della consulente (art. 4), con obbligo di emissione della fattura relativa entro il 30 di ogni mese (art. 5). E' invece la provvigione sul variabile ad essere legata al report mensile, e quindi ad essere commisurata al “risultato tangibile” cui fa Parte_1 riferimento nell'atto di opposizione. Pertanto, l'opposizione va rigettata nel merito, non trovando fondamento neppure la domanda riconvenzionale relativa al preavviso. Il contratto (all'art. 9) non prevede nitidamente un termine di preavviso di 30 giorni (come sostiene , visto che la norma così afferma: Parte_1
“La mandante e il consulente potranno entrambi recedere ad nutum liberamente ed incondizionatamente dal presente contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR senza preavviso o mail pec e senza alcuna penalità (…)” A parte la giusta causa del recesso di (il mancato pagamento), CP_1 che in ogni caso esclude il diritto al preavviso, il meno che si possa dire è che la norma pattizia non è stata formulata in modo comprensibile, per cui non può interpretarsi tout-court, come se prevedesse l'obbligo di preavviso. Ove il recesso di abbia determinato (come riferito da CP_1
un disservizio nell'organizzazione interna e un Parte_1 aggravio nella gestione dei contatti commerciali, ciò va inteso come fatto che non può farsi ricadere sulla lavoratrice che receda per giusta causa. Ne segue che l'opposizione di va integralmente Parte_1 rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147 nonché della precedente fase di urgenza, vengono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta l'opposizione di e la domanda Parte_1 riconvenzionale, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, dandosi atto del versamento della società, in data 2 settembre 2025, dell'importo di € 3.548,96; 2) condanna la parte soccombente alla rifusione Parte_1 delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € CP_1
3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 15 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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