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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1319/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 8 novembre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Riso Alimena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale della Repubblica n. 327, E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 allegat dall'avv. Maurizio Via ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza Santa Teresa n. 6, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 9/2/2024): “1) Dichiarare ai sensi dell'art. 473 bis CPC la separazione giudiziale dei coniugi Sig.ra e il Sig. con addebito a carico di Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo; 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) Statuire e determinare l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente Sig.ra nella misura di € Parte_1
100,00 mensili, oltre l'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli
[...]
e , con periodicità mensile, nella misura della somma Persona_1 Persona_2
4 iante il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere sempre nell'interesse dei figli testé citati, a carico del coniuge Sig. CP_1
o nella somma maggiore o minore che il Tribunale adito dovesse ritenere equa e
[...] giusta;
4) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, determinando i tempi e le modalità del collocamento presso il padre per come proposto nella narrativa di cui al ricorso introduttivo;
5) Per quanto concerne le ulteriori dispodizioni inerenti i figli minori, è stato già allegato il Piano Genitoriale predisposto dalla odierna ricorrente Sig.ra accettato dal Parte_1 resistente, e successivamente approvato dall'odierno Giudicante;
6) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre gli accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore”. Per il resistente (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta per come richiamate nelle note scritte depositate in data 12/2/2024): “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra Parte_1
autorizzando gli stessi a vivere separatamente. 2) Disporre l'affidament
[...] dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre. 3) Regolamentare il diritto di visita dei figli minori da parte del sig. secondo Controparte_1 il Piano Genitoriale depositato dalla ricorrente. 4) Dispoprre a carico del sig. CP_1 la corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento di
[...] ciascuno dei figli minori e . 5) Dichiarare la Persona_1 Persona_2 sig.ra obbligata a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1 Controparte_1
5.700/00 pari al 50% della morosità accumulata per la locazione della casa familiare”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 3/4/2023 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 11/10/2008 con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli , il 19 agosto
[...] Persona_1
2010, e il 20 luglio 2014. Per_2
L'attrice ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa della condotta dello che, dopo avere perso il lavoro nel mese di luglio 2018, è CP_1 rimas olmente inerte, senza attivarsi per ricercarne uno nuovo e, da allora, sottraendosi agli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia. La ha pure riferito che, a causa delle conseguenti accese discussioni Parte_1 con il coniuge, ha lasciato la casa coniugale portando con sé i figli, i quali hanno ugualmente continuato a vedere quotidianamente il padre, prendendo in locazione altro appartamento in Cosenza. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale delle parti con addebito allo
, di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento CP_1
madre e disciplina delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, e di obbligare lo a contribuire al mantenimento dei figli CP_1 minori con un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a corrispondere un assegno per il mantenimento del coniuge di € 100,00 mensili. Si è costituito in giudizio per chiedere a sua volta la Controparte_1 separazione con addebito alla sul presupposto che ella, sin dal Parte_1 mese di settembre 2022, dopo essersi allontanata emotivamente dal marito ed
Pagina 2 di 8 avere sviluppato un interesse affettivo per altro uomo - come dimostra la chat whatsapp rinvenuta dal resistente sul suo telefonino - ha abbandonato la casa coniugale, portando con sé i figli e tutto il mobilio. Ha pure dedotto di avere sempre provveduto alle necessità della famiglia e di essersi attivato, dopo il licenziamento, per trovare altra occupazione, riuscendo infine a lavorare come conduttore di una serie satirica per l'emittente regionale La C, “The Nunzio IO Show”, mettendo in scena uno spettacolo pagato dal comune di San Vincenzo La Costa, inviando curricula e partecipando ad un concorso pubblico. Lo ha, inoltre, evidenziato di essere stato costretto a CP_1 lasciare la casa coniugale, per tornare in quella materna, avendo i coniugi accumulato canoni non pagati per € 11.400,00. Ha aderito alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della prole per come prospettate dalla ricorrente, mentre si è opposto alla domanda di assegno di mantenimento essendo la economicamente autosufficiente, in forza di contratto a Parte_1 tempo indeterminato nella scuola, con stipendio lordo mensile di € 1.678,43, ed essendo lui disoccupato, fatta eccezione per lavori saltuari. Ha, infine, chiesto che la condanna della ricorrente a concorrere, in misura del 50%, alla corresponsione della morosità accumulata per la locazione della casa familiare. All'esito della prima udienza del 28/6/2023, sentite le parti e preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alle questioni controverse, il giudice istruttore ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, stabilendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e ponendo a carico dello l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, CP_1 con decorrenza dal mese di aprile 2023, mediante un assegno mensile di € 400,00 da versarsi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ha rinviato al prosieguo per la decisione sull'assegno di mantenimento per il coniuge. Con il medesimo provvedimento ha ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviato per l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova per testi all'udienza del 3/11/2023. Alla suddetta udienza, terminate le prove, la causa è stata rinviata al 12/4/2024 per la rimessione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusionali e di replica. A seguito di avvicendamenti nel ruolo, dovuti alla temporanea applicazione a tempo pieno della scrivente al dibattimento collegiale penale, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8/11/2024, successivamente sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 18/10/2024, regolarmente comunicato ai difensori delle parti e con ordinanza dell'8/11/2024 è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
Pagina 3 di 8 La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche perché i coniugi risultano di fatto separati sin dall'anno 2022. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Può ora procedersi all'esame delle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti. In punto di diritto, pare utile ricordare che, per costante e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. Affinché, dunque, possa essere addebitata a uno o ad entrambi i coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta l'accertamento di una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che sussista un preciso nesso di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza, sicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri, tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente va pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex multis, cass. n. 8873/2012; cass. n. 4540/2011; cass. n. 17056/2007; cass. n. 1202/2006; cass. n. 12373/2005).
2.1. Ciò posto, si osserva che ha richiesto l'addebito della Parte_1 separazione al marito per il fatt dopo essere stato licenziato, avrebbe manifestato un crescente disinteresse verso i bisogni della moglie e della famiglia, costringendo la moglie a farsi carico in via esclusiva di tutte le spese, ricorrendo spesso all'aiuto economico della propria madre. Ritiene il Collegio che la domanda debba essere disattesa. La ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, che la crisi del matrimonio sia in nesso di causalità con specifiche condotte del ricorrente commesse in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio. Non v'è prova che la crisi del matrimonio sia stata innescata dall'inerzia dello nel reperire un'attività lavorativa. Anzi dalle dichiarazioni rese dalla CP_1 stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale è emerso che, successivamente al licenziamento avvenuto nel 2018, lo , che per 10 CP_1 anni ha lavorato come web-designer per la fallita Edizione Master s.p.a., ma in possesso del diploma di attore, ha contribuito alle esigenze materiali della famiglia con i proventi ottenuti per NASPI e dal fallimento della società per cui lavorava, oltre che dall'attività di collaborazione intrapresa con la rete
Pagina 4 di 8 televisiva “La C” e con una società cooperativa che consente ai liberi professionisti di fare spettacoli. La ricorrente ha pure ammesso che tra il 2020 e il 2021, quando lei lavorava a Catanzaro dove aveva ottenuto un incarico di insegnamento, lo ha attivamente collaborato nell'interesse della CP_1 famiglia, accompagnando e riprendendo i figli da scuola e curando lo svolgimento dei compiti da parte loro. La teste sorella della ricorrente, pur dichiarando che, dopo il Testimone_1 licenziamento dello , il sostentamento della famiglia è ricaduto per CP_1 intero sulle spalle della che ha dovuto spesso ricorrere all'aiuto Parte_1 della madre, ha riferito che lo ha comunque lavorato sporadicamente CP_1 in alcuni spettacoli. La teste , baby sitter dei figli della coppia, ha altresì riferito che Testimone_2 successivamente al licenziamento e fino al 2022, lo è riuscito a CP_1 mettere in scena circa tre o quattro spettacoli all'anno e in occasione dei relativi preparativi la moglie lo accompagnava;
circostanza questa che induce il Collegio ad escludere che la crisi matrimoniale sia stata innescata dalla violazione da parte dello del dovere di contribuire moralmente e CP_1 materialmente ai bisogni della famiglia, se non altro perché la scelta di dedicarsi all'attività teatrale, per quanto purtroppo non sufficientemente redditizia, è stata appoggiata dalla moglie almeno fino al momento della separazione di fatto. Le obiettive ristrettezze economiche e il reiterato rifiuto dello di CP_1 reperire un'attività lavorativa in settori diversi dallo spettacolo hanno sicuramente inasprito nel tempo i rapporti fra i coniugi, ma non vi sono elementi sufficienti per ritenere che la crisi sia stata causata dalla dedotta violazione da parte dello del dovere di assistenza morale e materiale, CP_1 anche in ragione del fa può ritenersi provato che lo ha CP_1 impiegato tutti i proventi percepiti dopo il licenziamento per le sole esigenze della famiglia.
2.2. Allo stesso modo va rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata dallo , giacché è rimasta del tutto sfornita di prova la CP_1 circostanza per cui l'unione matrimoniale si sarebbe disgregata a causa della violazione da parte della del dovere di fedeltà. Parte_1
3. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione va preliminarmente evidenziato che il contrasto tra le parti non ha riguardato la scelta del regime di affidamento, del collocamento e delle modalità di frequentazione dei figli minori col genitore non collocatario. V'è accordo, infatti, in ordine all'affidamento condiviso dei figli e al loro collocamento presso la madre. Questa circostanza, unita alle dichiarazioni rese dai genitori, induce il collegio a ritenere che, nonostante la conflittualità che caratterizza
Pagina 5 di 8 attualmente il rapporto fra i genitori, nessuno di essi dubita della idoneità e capacità genitoriale dell'altro. Pertanto, in assenza di controversia sul punto,
e vanno affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e collocati in via prevalente presso la madre. Lo ha, peraltro, aderito alla calendarizzazione degli incontri coi figli CP_1 minori per come proposta dalla ricorrente. Pertanto, potrà vederli e tenerli con sé il sabato e la domenica di tutte le settimane dalle ore 8:30 alle ore 22:30. Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la settimana che va dal 20 al 26 dicembre e con l'altro quella che va dal 27 dicembre al 2 gennaio;
durante le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la prima metà del periodo di durata delle vacanze scolastiche e con l'altro genitore la seconda metà; le ulteriori festività (es. 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre) saranno trascorse dai figli minori con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, a partire dalla chiusura delle scuole, il collocamento avverrà suddividendo il periodo pre-vacanze di agosto in settimane alternate fra i genitori, mentre nel mese di agosto i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo che va dall'1 al 15 agosto con un genitore e quello che va dal 16 al 31 agosto con l'altro.
4. Con specifico riguardo alla richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata dalla si osserva quanto segue. Parte_1
Elementi costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Negli atti introduttivi e nel corso della prima udienza la ha riferito Parte_1 di lavorare come insegnante e di percepire uno stipendio netto di € 1.440,00. Non è in contestazione, per contro, la circostanza che lo svolge CP_1 lavori meramente saltuari nel campo dello spettacolo, non avendo reperito un'attività lavorativa stabile successivamente al licenziamento. Ciò posto non sussistono allo stato elementi per il riconoscimento di un contributo di mantenimento per la tenuto conto che è lei che, da Parte_1 almeno quattro anni prima della separazione di fatto, ha provveduto in via pressoché esclusiva al mantenimento economico della famiglia, non avendo lo usufruito di proventi economici significativi ad eccezione delle CP_1 somme percepite a titolo di NASPI e dal fallimento della società per cui lavorava, impiegate, peraltro, per come ammesso dalla stessa in Parte_1 sede di interrogatorio formale, per ripianare una parte del debito accumulato a titolo di canoni col proprietario della casa coniugale condotta in locazione.
Pagina 6 di 8 5. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda diretta ad ottenere la condanna della al pagamento della metà delle somme ancora Parte_1 dovute a titolo di canoni di locazione per la casa dove i coniugi abitavano prima della separazione, trattandosi di richiesta non legata dal vincolo della connessione con quella di separazione.
6. In ordine al mantenimento da corrispondere in favore dei due figli minori, è pacifico nella giurisprudenza della corte di cassazione che anche “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato” (cfr., ex multis, cass. n. 39411/2017), sicché si ritiene di dover confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...] un assegno mensile di mantenimento di entrambi i figli minori Parte_1 nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), già stabilita in via provvisoria con ordinanza del 30/6/2023, trattandosi di somma minima per il mantenimento di due ragazzi dell'età di e oltre al Persona_1 Per_2
50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza.
7. L'esito del giudizio, caratterizzato da reciproca soccombenza, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matri 11 Parte_1 ottobre 2008;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
;
[...]
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre;
Per_2
- che potrà vedere e tenere con sé i figli Controparte_1 minori secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi accordi diversi fra i genitori;
- rigetta la domanda di condanna di al pagamento di Controparte_1 un assegno per il mantenimento del coniuge;
- conferma a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori, mediante il versamento in favore di entro il giorno 5 di ciascun mese, di un assegno di € Parte_1
Pagina 7 di 8 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 8 di 8
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1319/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 8 novembre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Riso Alimena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale della Repubblica n. 327, E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 allegat dall'avv. Maurizio Via ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza Santa Teresa n. 6, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 9/2/2024): “1) Dichiarare ai sensi dell'art. 473 bis CPC la separazione giudiziale dei coniugi Sig.ra e il Sig. con addebito a carico di Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo; 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) Statuire e determinare l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente Sig.ra nella misura di € Parte_1
100,00 mensili, oltre l'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli
[...]
e , con periodicità mensile, nella misura della somma Persona_1 Persona_2
4 iante il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere sempre nell'interesse dei figli testé citati, a carico del coniuge Sig. CP_1
o nella somma maggiore o minore che il Tribunale adito dovesse ritenere equa e
[...] giusta;
4) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, determinando i tempi e le modalità del collocamento presso il padre per come proposto nella narrativa di cui al ricorso introduttivo;
5) Per quanto concerne le ulteriori dispodizioni inerenti i figli minori, è stato già allegato il Piano Genitoriale predisposto dalla odierna ricorrente Sig.ra accettato dal Parte_1 resistente, e successivamente approvato dall'odierno Giudicante;
6) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre gli accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore”. Per il resistente (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta per come richiamate nelle note scritte depositate in data 12/2/2024): “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra Parte_1
autorizzando gli stessi a vivere separatamente. 2) Disporre l'affidament
[...] dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre. 3) Regolamentare il diritto di visita dei figli minori da parte del sig. secondo Controparte_1 il Piano Genitoriale depositato dalla ricorrente. 4) Dispoprre a carico del sig. CP_1 la corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento di
[...] ciascuno dei figli minori e . 5) Dichiarare la Persona_1 Persona_2 sig.ra obbligata a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1 Controparte_1
5.700/00 pari al 50% della morosità accumulata per la locazione della casa familiare”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 3/4/2023 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 11/10/2008 con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli , il 19 agosto
[...] Persona_1
2010, e il 20 luglio 2014. Per_2
L'attrice ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa della condotta dello che, dopo avere perso il lavoro nel mese di luglio 2018, è CP_1 rimas olmente inerte, senza attivarsi per ricercarne uno nuovo e, da allora, sottraendosi agli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia. La ha pure riferito che, a causa delle conseguenti accese discussioni Parte_1 con il coniuge, ha lasciato la casa coniugale portando con sé i figli, i quali hanno ugualmente continuato a vedere quotidianamente il padre, prendendo in locazione altro appartamento in Cosenza. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale delle parti con addebito allo
, di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento CP_1
madre e disciplina delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, e di obbligare lo a contribuire al mantenimento dei figli CP_1 minori con un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a corrispondere un assegno per il mantenimento del coniuge di € 100,00 mensili. Si è costituito in giudizio per chiedere a sua volta la Controparte_1 separazione con addebito alla sul presupposto che ella, sin dal Parte_1 mese di settembre 2022, dopo essersi allontanata emotivamente dal marito ed
Pagina 2 di 8 avere sviluppato un interesse affettivo per altro uomo - come dimostra la chat whatsapp rinvenuta dal resistente sul suo telefonino - ha abbandonato la casa coniugale, portando con sé i figli e tutto il mobilio. Ha pure dedotto di avere sempre provveduto alle necessità della famiglia e di essersi attivato, dopo il licenziamento, per trovare altra occupazione, riuscendo infine a lavorare come conduttore di una serie satirica per l'emittente regionale La C, “The Nunzio IO Show”, mettendo in scena uno spettacolo pagato dal comune di San Vincenzo La Costa, inviando curricula e partecipando ad un concorso pubblico. Lo ha, inoltre, evidenziato di essere stato costretto a CP_1 lasciare la casa coniugale, per tornare in quella materna, avendo i coniugi accumulato canoni non pagati per € 11.400,00. Ha aderito alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della prole per come prospettate dalla ricorrente, mentre si è opposto alla domanda di assegno di mantenimento essendo la economicamente autosufficiente, in forza di contratto a Parte_1 tempo indeterminato nella scuola, con stipendio lordo mensile di € 1.678,43, ed essendo lui disoccupato, fatta eccezione per lavori saltuari. Ha, infine, chiesto che la condanna della ricorrente a concorrere, in misura del 50%, alla corresponsione della morosità accumulata per la locazione della casa familiare. All'esito della prima udienza del 28/6/2023, sentite le parti e preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alle questioni controverse, il giudice istruttore ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, stabilendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e ponendo a carico dello l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, CP_1 con decorrenza dal mese di aprile 2023, mediante un assegno mensile di € 400,00 da versarsi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ha rinviato al prosieguo per la decisione sull'assegno di mantenimento per il coniuge. Con il medesimo provvedimento ha ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviato per l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova per testi all'udienza del 3/11/2023. Alla suddetta udienza, terminate le prove, la causa è stata rinviata al 12/4/2024 per la rimessione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusionali e di replica. A seguito di avvicendamenti nel ruolo, dovuti alla temporanea applicazione a tempo pieno della scrivente al dibattimento collegiale penale, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8/11/2024, successivamente sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 18/10/2024, regolarmente comunicato ai difensori delle parti e con ordinanza dell'8/11/2024 è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
Pagina 3 di 8 La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche perché i coniugi risultano di fatto separati sin dall'anno 2022. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Può ora procedersi all'esame delle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti. In punto di diritto, pare utile ricordare che, per costante e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. Affinché, dunque, possa essere addebitata a uno o ad entrambi i coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta l'accertamento di una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che sussista un preciso nesso di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza, sicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri, tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente va pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex multis, cass. n. 8873/2012; cass. n. 4540/2011; cass. n. 17056/2007; cass. n. 1202/2006; cass. n. 12373/2005).
2.1. Ciò posto, si osserva che ha richiesto l'addebito della Parte_1 separazione al marito per il fatt dopo essere stato licenziato, avrebbe manifestato un crescente disinteresse verso i bisogni della moglie e della famiglia, costringendo la moglie a farsi carico in via esclusiva di tutte le spese, ricorrendo spesso all'aiuto economico della propria madre. Ritiene il Collegio che la domanda debba essere disattesa. La ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, che la crisi del matrimonio sia in nesso di causalità con specifiche condotte del ricorrente commesse in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio. Non v'è prova che la crisi del matrimonio sia stata innescata dall'inerzia dello nel reperire un'attività lavorativa. Anzi dalle dichiarazioni rese dalla CP_1 stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale è emerso che, successivamente al licenziamento avvenuto nel 2018, lo , che per 10 CP_1 anni ha lavorato come web-designer per la fallita Edizione Master s.p.a., ma in possesso del diploma di attore, ha contribuito alle esigenze materiali della famiglia con i proventi ottenuti per NASPI e dal fallimento della società per cui lavorava, oltre che dall'attività di collaborazione intrapresa con la rete
Pagina 4 di 8 televisiva “La C” e con una società cooperativa che consente ai liberi professionisti di fare spettacoli. La ricorrente ha pure ammesso che tra il 2020 e il 2021, quando lei lavorava a Catanzaro dove aveva ottenuto un incarico di insegnamento, lo ha attivamente collaborato nell'interesse della CP_1 famiglia, accompagnando e riprendendo i figli da scuola e curando lo svolgimento dei compiti da parte loro. La teste sorella della ricorrente, pur dichiarando che, dopo il Testimone_1 licenziamento dello , il sostentamento della famiglia è ricaduto per CP_1 intero sulle spalle della che ha dovuto spesso ricorrere all'aiuto Parte_1 della madre, ha riferito che lo ha comunque lavorato sporadicamente CP_1 in alcuni spettacoli. La teste , baby sitter dei figli della coppia, ha altresì riferito che Testimone_2 successivamente al licenziamento e fino al 2022, lo è riuscito a CP_1 mettere in scena circa tre o quattro spettacoli all'anno e in occasione dei relativi preparativi la moglie lo accompagnava;
circostanza questa che induce il Collegio ad escludere che la crisi matrimoniale sia stata innescata dalla violazione da parte dello del dovere di contribuire moralmente e CP_1 materialmente ai bisogni della famiglia, se non altro perché la scelta di dedicarsi all'attività teatrale, per quanto purtroppo non sufficientemente redditizia, è stata appoggiata dalla moglie almeno fino al momento della separazione di fatto. Le obiettive ristrettezze economiche e il reiterato rifiuto dello di CP_1 reperire un'attività lavorativa in settori diversi dallo spettacolo hanno sicuramente inasprito nel tempo i rapporti fra i coniugi, ma non vi sono elementi sufficienti per ritenere che la crisi sia stata causata dalla dedotta violazione da parte dello del dovere di assistenza morale e materiale, CP_1 anche in ragione del fa può ritenersi provato che lo ha CP_1 impiegato tutti i proventi percepiti dopo il licenziamento per le sole esigenze della famiglia.
2.2. Allo stesso modo va rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata dallo , giacché è rimasta del tutto sfornita di prova la CP_1 circostanza per cui l'unione matrimoniale si sarebbe disgregata a causa della violazione da parte della del dovere di fedeltà. Parte_1
3. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione va preliminarmente evidenziato che il contrasto tra le parti non ha riguardato la scelta del regime di affidamento, del collocamento e delle modalità di frequentazione dei figli minori col genitore non collocatario. V'è accordo, infatti, in ordine all'affidamento condiviso dei figli e al loro collocamento presso la madre. Questa circostanza, unita alle dichiarazioni rese dai genitori, induce il collegio a ritenere che, nonostante la conflittualità che caratterizza
Pagina 5 di 8 attualmente il rapporto fra i genitori, nessuno di essi dubita della idoneità e capacità genitoriale dell'altro. Pertanto, in assenza di controversia sul punto,
e vanno affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e collocati in via prevalente presso la madre. Lo ha, peraltro, aderito alla calendarizzazione degli incontri coi figli CP_1 minori per come proposta dalla ricorrente. Pertanto, potrà vederli e tenerli con sé il sabato e la domenica di tutte le settimane dalle ore 8:30 alle ore 22:30. Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la settimana che va dal 20 al 26 dicembre e con l'altro quella che va dal 27 dicembre al 2 gennaio;
durante le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la prima metà del periodo di durata delle vacanze scolastiche e con l'altro genitore la seconda metà; le ulteriori festività (es. 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre) saranno trascorse dai figli minori con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, a partire dalla chiusura delle scuole, il collocamento avverrà suddividendo il periodo pre-vacanze di agosto in settimane alternate fra i genitori, mentre nel mese di agosto i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo che va dall'1 al 15 agosto con un genitore e quello che va dal 16 al 31 agosto con l'altro.
4. Con specifico riguardo alla richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata dalla si osserva quanto segue. Parte_1
Elementi costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Negli atti introduttivi e nel corso della prima udienza la ha riferito Parte_1 di lavorare come insegnante e di percepire uno stipendio netto di € 1.440,00. Non è in contestazione, per contro, la circostanza che lo svolge CP_1 lavori meramente saltuari nel campo dello spettacolo, non avendo reperito un'attività lavorativa stabile successivamente al licenziamento. Ciò posto non sussistono allo stato elementi per il riconoscimento di un contributo di mantenimento per la tenuto conto che è lei che, da Parte_1 almeno quattro anni prima della separazione di fatto, ha provveduto in via pressoché esclusiva al mantenimento economico della famiglia, non avendo lo usufruito di proventi economici significativi ad eccezione delle CP_1 somme percepite a titolo di NASPI e dal fallimento della società per cui lavorava, impiegate, peraltro, per come ammesso dalla stessa in Parte_1 sede di interrogatorio formale, per ripianare una parte del debito accumulato a titolo di canoni col proprietario della casa coniugale condotta in locazione.
Pagina 6 di 8 5. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda diretta ad ottenere la condanna della al pagamento della metà delle somme ancora Parte_1 dovute a titolo di canoni di locazione per la casa dove i coniugi abitavano prima della separazione, trattandosi di richiesta non legata dal vincolo della connessione con quella di separazione.
6. In ordine al mantenimento da corrispondere in favore dei due figli minori, è pacifico nella giurisprudenza della corte di cassazione che anche “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato” (cfr., ex multis, cass. n. 39411/2017), sicché si ritiene di dover confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...] un assegno mensile di mantenimento di entrambi i figli minori Parte_1 nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), già stabilita in via provvisoria con ordinanza del 30/6/2023, trattandosi di somma minima per il mantenimento di due ragazzi dell'età di e oltre al Persona_1 Per_2
50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza.
7. L'esito del giudizio, caratterizzato da reciproca soccombenza, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matri 11 Parte_1 ottobre 2008;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
;
[...]
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre;
Per_2
- che potrà vedere e tenere con sé i figli Controparte_1 minori secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi accordi diversi fra i genitori;
- rigetta la domanda di condanna di al pagamento di Controparte_1 un assegno per il mantenimento del coniuge;
- conferma a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori, mediante il versamento in favore di entro il giorno 5 di ciascun mese, di un assegno di € Parte_1
Pagina 7 di 8 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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