CASS
Sentenza 9 marzo 1987
Sentenza 9 marzo 1987
Massime • 1
La deduzione in Sede di legittimità della violazione del principio di inscindibilità delle risultanze dei libri e delle scritture contabili, stabilito dall'art. 2709 cod. proc. civ., non può esaurirsi in una generica denuncia, occorrendo la specifica indicazione delle fatture di cui il giudice di merito, abbia omesso la valutazione. ( Conf 3734/83, mass n 428645).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1987, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1987 |
Testo completo
La deduzione in Sede di legittimità della violazione del principio di inscindibilità delle risultanze dei libri e delle scritture contabili, stabilito dall'art. 2709 cod. proc. civ., non può esaurirsi in una generica denuncia, occorrendo la specifica indicazione delle fatture di cui il giudice di merito, abbia omesso la valutazione. ( Conf 3734/83, mass n 428645).*