Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1987, n. 2444
CASS
Sentenza 9 marzo 1987

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La deduzione in Sede di legittimità della violazione del principio di inscindibilità delle risultanze dei libri e delle scritture contabili, stabilito dall'art. 2709 cod. proc. civ., non può esaurirsi in una generica denuncia, occorrendo la specifica indicazione delle fatture di cui il giudice di merito, abbia omesso la valutazione. ( Conf 3734/83, mass n 428645).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1987, n. 2444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2444
    Data del deposito : 9 marzo 1987

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