Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1278
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo

    La censura è priva di fondamento in quanto la giurisprudenza esclude l'operatività di un generale principio del contraddittorio preventivo al di là dell'ambito dei tributi armonizzati. Tale adempimento non è estendibile in via interpretativa all'attività di accertamento degli enti locali.

  • Altro
    Mancata riduzione della TARI

    L'Ente ha riemesso l'atto impositivo applicando la riduzione del 40% e la parte ricorrente ha pagato l'importo richiesto, determinando la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La controversia è stata composta per effetto dell'intervenuta soddisfazione della pretesa tributaria nella sua configurazione finale, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Pertanto, si dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1278
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1278
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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