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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1278/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5178/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56015/2025 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente preliminarmente fa presente che il Comune ha provveduto con lo sgravio e che la differenza è stata pagata come da quietanza allegata in atti, pertanto chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio da parte del Comune resistente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16 settembre 2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., codice fiscale P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 , codice fiscale CF_Rappresentante_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 56015, relativa a TARI 2021, notificata il 28 agosto 2025, recante la somma di euro 30.785,00 e
contro
Comune di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Annullamento dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo. Deve in primo luogo rilevarsi la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per mancato rispetto dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto anche in materia di tributi locali qual è la tassa rifiuti ingiunta dal Comune di Catania, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. comma 1 lett. e) D.Lgs. 219/2023 ha inserito l'art. 6 bis L.212/2000 commi 1 e 3.
Pertanto nel caso di specie essendo stato emesso l'avviso di accertamento impugnato dal Comune di Catania il 30/6/2025 (e notificato il 28 agosto 2025) l'Ente impositore avrebbe dovuto a pena di annullabilità dell'atto medesimo attivare il contraddittorio preventivo anche perché in quella sede si sarebbe fatto valere un accordo stipulato dalla società ricorrente con il Comune così evitando il presente contenzioso.
Nullità dell'avviso di accertamento per mancata riduzione della tassa liquidata. L'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo in quanto il Comune di Catania non ha applicato la riduzione del 40% della tassa prevista nei casi di eccessiva distanza dei cassonetti di r.s.u.. In particolare, nel caso di specie la Ricorrente_1 S.r.l. ha già stipulato un accordo con il Comune di Catania in relazione alla tassa rifiuti anni
2006-2007-2008-2009 Prot. 358169 del 14 novembre 2012 con cui ha riconosciuto alla società ricorrente
“la riduzione del 40 per cento della base imponibile dal 2006 al 2009”, e che “i termini del presente accordo sono validi anche per gli anni successivi a quelli oggetto di contestazione”. Orbene, il Comune di Catania dopo che la Direzione Ecologia e Ambiente – 3 Servizio N.U., ha comunicato che i cassonetti di r.s.u. sono ubicati ad una distanza di circa 1 KM dalla sede della Terranova S.r.l., ha provveduto a ridurre la base imponibile del 40%. Nonostante ciò, con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Catania ingiunge alla società ricorrente il pagamento della TARI 2020 per l'intero ammontare senza effettuare, dunque, la dovuta riduzione del 40% della base imponibile e ciò in violazione non solo delle norme di cui all'art. 22 della deliberazione del Consiglio Comunale n.101 del 10/6/2014 che prevedono appunto tale riduzione nel caso di distanza dei cassonetti superiore a 500 mt ma anche dello stesso accordo stipulato con la Ricorrente_1 S. r.l.. Peraltro tutti gli anni precedenti sono stati già decisi da Codesta Ill.ma Corte tributaria che ha disposto la riduzione del 40% della base imponibile come da accordi tra la società ricorrente e il Comune
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La censura mirante a far leva su una supposta necessità di un avviso bonario preventivo all'accertamento risulta priva di ogni ancoraggio nel diritto positivo, essendo la giurisprudenza nomofilattica solidamente orientata ad escludere l'operatività di un generale principio del contraddittorio preventivo, al di là dell'ambito dei tributi armonizzati. Ne deriva che tale adempimento è previsto solo per alcuni tributi, cosiddetti
“armonizzati”, rientranti nella sfera di competenza dell'Unione Europea e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente, pena l'invalidità dell'atto. Tale adempimento non può pertanto essere esteso in via interpretativa all'attività di accertamento, svolta dagli enti locali. Solo a partire dal 2024 col
Nuovo Statuto dei diritti del contribuente (vds anche la nota IFEL datata 05/02/2024), nel caso della TARI è previsto l'obbligo di contraddittorio solo gli accertamenti per omesse denunce e le rettifiche di superfici complesse. Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della L. n.147/2013 il Comune ha la facoltà di emettere un accertamento servendosi delle risultanze dell'applicazione dell'80% della superficie catastale. la riduzione della tassazione o l'esenzione non avviene in automatico in via definitiva, ma su richiesta ogni anno da parte del contribuente. La riduzione del 40% riconosciuta per gli anni dal 2006 al 2009 è avvenuta solo attraverso un l'accordo con il Comune. Pertanto, senza richiesta da parte del ricorrente, il comune invia l'avviso di accertamento TARI per l'anno 2021, senza riduzione. L'ufficio, preso atto di quanto dichiarato nel ricorso ed effettuate le necessarie verifiche l'Ufficio ha accolto la richiesta della società ricorrente con una tassazione ridotta del 40% per la TARI 2021
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio è emerso che l'Ente ha proceduto alla riemissione dell'originario provvedimento (come indicato negli atti difensivi del resistente), mediante avviso di accertamento n.18 del 19/01/2026 (TARI 2021), recante applicazione della riduzione del 40%.
La società ricorrente ha, inoltre, provveduto al pagamento dell'importo richiesto con il predetto atto riemesso, come da ricevuta di pagamento in atti.
In data 9 febbraio 2026 il ricorrente deposita ricevuta di pagamento.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n.56015/2025 relativo a TARI 2021.
Dagli atti risulta che: l'Ente resistente ha riemesso l'atto impositivo (avviso di accertamento n.18 del
19/01/2026) in sostituzione dell'originario provvedimento, recependo la riduzione del 40%; la parte ricorrente ha effettuato il pagamento delle somme richieste (cfr. documentazione versata in atti), con conseguente venir meno dell'interesse attuale alla decisione sul merito dell'impugnazione. In tale situazione, deve ritenersi che l'originario contrasto tra le parti sia stato definitivamente composto per effetto dell'intervenuta soddisfazione della pretesa tributaria nella sua configurazione finale, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, la definizione della vicenda per effetto di eventi sopravvenuti (riemissione dell'atto con riduzione e successivo pagamento), non consente di individuare una parte integralmente soccombente.
Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5178/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56015/2025 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente preliminarmente fa presente che il Comune ha provveduto con lo sgravio e che la differenza è stata pagata come da quietanza allegata in atti, pertanto chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio da parte del Comune resistente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16 settembre 2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., codice fiscale P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 , codice fiscale CF_Rappresentante_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 56015, relativa a TARI 2021, notificata il 28 agosto 2025, recante la somma di euro 30.785,00 e
contro
Comune di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Annullamento dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo. Deve in primo luogo rilevarsi la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per mancato rispetto dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto anche in materia di tributi locali qual è la tassa rifiuti ingiunta dal Comune di Catania, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. comma 1 lett. e) D.Lgs. 219/2023 ha inserito l'art. 6 bis L.212/2000 commi 1 e 3.
Pertanto nel caso di specie essendo stato emesso l'avviso di accertamento impugnato dal Comune di Catania il 30/6/2025 (e notificato il 28 agosto 2025) l'Ente impositore avrebbe dovuto a pena di annullabilità dell'atto medesimo attivare il contraddittorio preventivo anche perché in quella sede si sarebbe fatto valere un accordo stipulato dalla società ricorrente con il Comune così evitando il presente contenzioso.
Nullità dell'avviso di accertamento per mancata riduzione della tassa liquidata. L'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo in quanto il Comune di Catania non ha applicato la riduzione del 40% della tassa prevista nei casi di eccessiva distanza dei cassonetti di r.s.u.. In particolare, nel caso di specie la Ricorrente_1 S.r.l. ha già stipulato un accordo con il Comune di Catania in relazione alla tassa rifiuti anni
2006-2007-2008-2009 Prot. 358169 del 14 novembre 2012 con cui ha riconosciuto alla società ricorrente
“la riduzione del 40 per cento della base imponibile dal 2006 al 2009”, e che “i termini del presente accordo sono validi anche per gli anni successivi a quelli oggetto di contestazione”. Orbene, il Comune di Catania dopo che la Direzione Ecologia e Ambiente – 3 Servizio N.U., ha comunicato che i cassonetti di r.s.u. sono ubicati ad una distanza di circa 1 KM dalla sede della Terranova S.r.l., ha provveduto a ridurre la base imponibile del 40%. Nonostante ciò, con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Catania ingiunge alla società ricorrente il pagamento della TARI 2020 per l'intero ammontare senza effettuare, dunque, la dovuta riduzione del 40% della base imponibile e ciò in violazione non solo delle norme di cui all'art. 22 della deliberazione del Consiglio Comunale n.101 del 10/6/2014 che prevedono appunto tale riduzione nel caso di distanza dei cassonetti superiore a 500 mt ma anche dello stesso accordo stipulato con la Ricorrente_1 S. r.l.. Peraltro tutti gli anni precedenti sono stati già decisi da Codesta Ill.ma Corte tributaria che ha disposto la riduzione del 40% della base imponibile come da accordi tra la società ricorrente e il Comune
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La censura mirante a far leva su una supposta necessità di un avviso bonario preventivo all'accertamento risulta priva di ogni ancoraggio nel diritto positivo, essendo la giurisprudenza nomofilattica solidamente orientata ad escludere l'operatività di un generale principio del contraddittorio preventivo, al di là dell'ambito dei tributi armonizzati. Ne deriva che tale adempimento è previsto solo per alcuni tributi, cosiddetti
“armonizzati”, rientranti nella sfera di competenza dell'Unione Europea e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente, pena l'invalidità dell'atto. Tale adempimento non può pertanto essere esteso in via interpretativa all'attività di accertamento, svolta dagli enti locali. Solo a partire dal 2024 col
Nuovo Statuto dei diritti del contribuente (vds anche la nota IFEL datata 05/02/2024), nel caso della TARI è previsto l'obbligo di contraddittorio solo gli accertamenti per omesse denunce e le rettifiche di superfici complesse. Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della L. n.147/2013 il Comune ha la facoltà di emettere un accertamento servendosi delle risultanze dell'applicazione dell'80% della superficie catastale. la riduzione della tassazione o l'esenzione non avviene in automatico in via definitiva, ma su richiesta ogni anno da parte del contribuente. La riduzione del 40% riconosciuta per gli anni dal 2006 al 2009 è avvenuta solo attraverso un l'accordo con il Comune. Pertanto, senza richiesta da parte del ricorrente, il comune invia l'avviso di accertamento TARI per l'anno 2021, senza riduzione. L'ufficio, preso atto di quanto dichiarato nel ricorso ed effettuate le necessarie verifiche l'Ufficio ha accolto la richiesta della società ricorrente con una tassazione ridotta del 40% per la TARI 2021
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio è emerso che l'Ente ha proceduto alla riemissione dell'originario provvedimento (come indicato negli atti difensivi del resistente), mediante avviso di accertamento n.18 del 19/01/2026 (TARI 2021), recante applicazione della riduzione del 40%.
La società ricorrente ha, inoltre, provveduto al pagamento dell'importo richiesto con il predetto atto riemesso, come da ricevuta di pagamento in atti.
In data 9 febbraio 2026 il ricorrente deposita ricevuta di pagamento.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n.56015/2025 relativo a TARI 2021.
Dagli atti risulta che: l'Ente resistente ha riemesso l'atto impositivo (avviso di accertamento n.18 del
19/01/2026) in sostituzione dell'originario provvedimento, recependo la riduzione del 40%; la parte ricorrente ha effettuato il pagamento delle somme richieste (cfr. documentazione versata in atti), con conseguente venir meno dell'interesse attuale alla decisione sul merito dell'impugnazione. In tale situazione, deve ritenersi che l'originario contrasto tra le parti sia stato definitivamente composto per effetto dell'intervenuta soddisfazione della pretesa tributaria nella sua configurazione finale, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, la definizione della vicenda per effetto di eventi sopravvenuti (riemissione dell'atto con riduzione e successivo pagamento), non consente di individuare una parte integralmente soccombente.
Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)