Parere definitivo 22 febbraio 2024
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02035/2025REG.PROV.COLL.
N. 01434/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2022, proposto dalla signora AN IL, rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nave, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, 22 novembre 2021, n. 981, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nave;
Vista la dichiarazione congiunta delle parti di rinuncia all’appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025, alla quale nessuno è presente per le parti, il Cons. Antonella Manzione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dai provvedimenti prot. n. 16169 e n. 16171 del 21 ottobre 2020, con i quali il Comune di Nave intimava alla signora AN IL la demolizione di una serie di opere abusive effettuate su un fabbricato da tempo disabitato e in condizioni di avanzato degrado.
2. Con due distinti ricorsi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’interessata ha chiesto l’annullamento di entrambi gli atti, articolando plurimi motivi di doglianza.
3. Il Tribunale adito ha respinto i ricorsi, dopo averne disposto la riunione, con la sentenza segnata in epigrafe, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Malgrado, infatti, uno degli interventi in contestazione (il portico aperto) sia stato oggetto di sanatoria, anche paesaggistica, e la maggior parte delle rimanenti opere siano state demolite, resterebbe la correttezza delle ingiunzioni a demolire, giusta l’esatta qualificazione di ciascuna di esse.
4. La signora AN IL ha proposto il presente appello lamentando l’ error in iudicando in ragione di quattro distinti motivi di censura, dei quali la terza articolata in molti sottoparagrafi.
5. Si è costituito in appello il Comune di Nave per resistere al gravame.
6. Con nota a firma congiunta versata in atti il 22 gennaio 2025 l’appellante e l’amministrazione intimata hanno formulato rinuncia al giudizio a spese compensate.
7. Non resta dunque altro che prendere atto di tale epilogo, conformemente alla richiesta condivisa dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO