Trib. Milano, sentenza 26/12/2025, n. 10016
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Azione di regresso ex art. 292 co. 1 D.Lgs. 209/2005

    La domanda è stata respinta per difetto di prova dell'effettiva corresponsione dell'indennizzo al soggetto danneggiato (Questura di Milano), in quanto l'atto di transazione e quietanza era privo di data, firma dell'Avvocatura dello Stato e indicazione degli estremi di pagamento. L'attrice è decaduta dalla prova testimoniale ammessa per colmare tali lacune.

  • Rigettato
    Eccezione di improcedibilità per mancata negoziazione assistita

    L'eccezione è stata respinta in quanto l'invito alla negoziazione assistita ha comunque raggiunto lo scopo, essendo stato svolto in nome e per conto dell'attrice con mandato allegato.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione dell'azione di regresso

    L'eccezione è stata respinta sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui per l'azione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada si applica il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del pagamento effettuato al danneggiato. La parte attrice ha documentato atti introduttivi anteriori al presente giudizio entro il termine decennale.

  • Accolto
    Contestazione della mancata prova documentale della liquidazione e del pagamento

    La contestazione è stata accolta in quanto la prova del pagamento non è stata fornita adeguatamente dall'attrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 26/12/2025, n. 10016
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 10016
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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