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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/12/2025, n. 10016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10016 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 48232/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
IA FE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
C.F. (Avv. Katy Rovini) –attrice- Parte_1 P.IVA_1
contro
C.F. E Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F. (Avv. Fabio Venturini) –convenuti-
[...] C.F._2
Oggetto: AZIONE DI REGRESSO EX ART. 292 CO. 1 D.LGS. 209/2005
Conclusioni: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato nel mese di dicembre 2021
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_1
pagina 1 di 8 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Lombardia, conveniva in giudizio i sig.ri e Controparte_2 CP_1
, in qualità di eredi di , al fine di ottenere in via di
[...] Persona_1 regresso ex art. 292 co. 1 Cod. Ass. la corresponsione dell'importo di €
5.846,00, versato alla Questura di Milano a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 22.9.2004.
Deduceva in particolare l'attrice che in data 22.9.2004 in Milano, lungo Via
Bobbio all'altezza del palo luce n. 4, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti il motociclo Aprilia Pegaso tg. BP53121 di proprietà del e condotto dal sig. , con a bordo in Controparte_3 Persona_2 qualità di terzo trasportato il sig. , ed il ciclomotore MBK Booster Controparte_4 tg. 9PG65 (privo di copertura assicurativa) di proprietà del sig. Persona_1
e condotto dal sig. . In tali circostanze di tempo e di
[...] Persona_3 luogo il sig. non si arrestava all'intimazione dell'ALT e nel tentativo di Per_3 fuggire urtava il predetto ciclomotore. La Questura di Milano, attesi i danni subiti, provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni a (oggi Parte_1
) nq. di FGVS e, decorsi i termini di legge, instaurava il Parte_1 relativo giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano, che veniva poi transatto ed abbandonato. La Compagnia attrice, in conseguenza ed esecuzione dell'accordo intercorso, pagava la complessiva somma di €. 5.846.00, in favore della Questura di Milano, richiedendone la restituzione al convenuto Persona_1
per il tramite della mandataria Clavis s.n.c.. A seguito del decesso del
[...] sig. , venivano inviate lettere di messa in mora e successiva Persona_1 negoziazione assistita agli eredi dello stesso. In mancanza di positivo riscontro veniva instaurato il presente giudizio.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda - non essendo l'invito alla negoziazione assistita sub doc. 11 att. sottoscritto dalla parte, ma dal difensore -, nonché la prescrizione dell'azione di regresso per decorso del termine biennale previsto pagina 2 di 8 dall'art. 2947 co. 2 c.c. per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Nel merito contestavano la mancata prova documentale della liquidazione e del pagamento della somma chiesta in restituzione dall'attrice, avendo peraltro il defunto transatto la vertenza, saldando il Persona_1 suo debito, come si evincerebbe dalla quietanza sub doc. 2 conv., con il quale il precedente difensore di in data 23.2.2007 aveva dichiarato di ricevere Pt_1 dal sig. n. 2 assegni dell'importo di € 1.520,15 ciascuno “a saldo di Per_1 quanto dovuto per la restituzione ad della complessiva Controparte_5 somma di € 7.289,60. L'importo è considerato a saldo, salvo buon fine degli assegni.”. Concludevano quindi per il rigetto della pretesa avversaria siccome infondata, con il favore delle spese di lite e con condanna dell'attrice ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria.
All'esito della prima udienza del 12.4.2022 venivano assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenendosi la procedibilità del giudizio, avendo comunque raggiunto lo scopo l'invito alla negoziazione assistita svolto in nome e per conto di “come da mandato allegato”. Veniva Parte_1 quindi ammesso il capitolo di prova testimoniale dedotto da parte attrice, richiamandosi il disposto di cui all'art. 2704 co. 3 c.c., a mente del quale “per
l'accertamento delle date nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”. Tuttavia all'udienza del
22.11.2023 non si presentava il teste indicato (direttore tecnico pro tempore dell'Ufficio Servizi Tecnici Logistici della Questura di Milano) e non compariva nessuno per parte attrice, che non provvedeva a documentare l'intimazione, sicché veniva dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c.. Alla successiva udienza del 18.1.2024 entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. L'udienza inizialmente all'uopo fissata al 14.11.2024 veniva differita d'ufficio all'udienza del 6.5.2025, sostituita da note scritte, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in pagina 3 di 8 decisione previa assegnazione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Occorre in primo luogo confermare la procedibilità del giudizio, richiamandosi la motivazione di cui all'ordinanza in data 12.4.2022.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa va respinta, in quanto superata dall'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui “l'azione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.” (Cass. Sez. U., 07/07/2022, n. 21514 e succ. conf.).
Calando tali principi nella fattispecie oggetto di causa, benché vi sia controversia sulla data del pagamento da parte di - non essendo Pt_1 datato l'atto di transazione e quietanza sub doc. 7 att. -, non può dubitarsi che lo stesso sia successivo all'introduzione nel 2007 da parte dell'Avvocatura dello
Stato in rappresentanza della Questura del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Milano, che è stato documentato da parte attrice sub doc. 3 (atto di citazione portato alla notifica in data 4.10.2007). Parte attrice afferma che il pagamento alla Questura sarebbe avvenuto in data 28.7.2008. Ad ogni modo, a far tempo dal 2007 e prima del compimento del termine decennale di prescrizione, parte attrice ha documentato validi atti introduttivi anteriori al presente giudizio, e segnatamente la lettera di messa in mora ricevuta in data 25.6.2015 da
[...]
(doc. 8 att.) e l'invito alla negoziazione assistita ricevuto in data CP_2
3.12.2015 tanto da che da (doc. 11 att.). CP_2 Controparte_1
Venendo al merito ed ai presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso, non
è contestata e risulta dal verbale di incidente sub doc. 1 att. l'assenza di copertura assicurativa alla data del sinistro del motociclo targato 9PG65, al pari pagina 4 di 8 della proprietà dello stesso in capo al defunto , sicché Persona_1
l'indicazione nell'atto di transazione e quietanza sub doc. 7 att. del sig.
[...]
sia quale conducente che quale proprietario deve ritenersi un mero Per_3 refuso.
Va poi ricordato che “l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n.
209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art.
1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.” (Cass. Sez. U., 07/07/2022, n. 21514).
Ne deriva che, essendosi i convenuti limitati a contestare genericamente l'assenza della domanda di accertamento della responsabilità del conducente del motociclo di proprietà del defunto , senza addurre Persona_1 argomentazioni per negare la responsabilità esclusiva del loro dante causa (che invero emerge de plano dalla lettura del rapporto di incidente in atti), le loro difese sul punto vanno disattese.
E' rimasto invece privo di idoneo supporto probatorio, anche a seguito della mancata intimazione da parte attrice dell'unico teste indicato sul capitolo ammesso, l'altro presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione ex art. 292 co. 1 Cod. Ass., ovvero l'effettiva corresponsione dell'indennizzo al soggetto danneggiato, nella fattispecie la Questura di Milano, che, a quanto si apprende dalla lettura degli atti prodotti da parte attrice, aveva richiesto a quale Impresa designata dal FGVS, il pagamento delle riparazioni Pt_1
pagina 5 di 8 eseguite sul veicolo coinvolto nel sinistro, nonché degli emolumenti retributivi corrisposti ai due Agenti ed nel periodo di Persona_2 Controparte_4 assenza dal lavoro a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro.
Ed infatti, se è vero che l'atto di transazione e quietanza sub doc. 7 att. reca il timbro della Questura di Milano e la sottoscrizione del Direttore tecnico dell' che già aveva Parte_2 indirizzato a la richiesta risarcitoria prodromica all'azione esercitata Pt_1 innanzi al Giudice di Pace (doc. 2 att.), è altresì vero che tale atto è privo di data e della prevista sottoscrizione per autentica e rinuncia alla solidarietà passiva dell'Avvocatura dello Stato, così come non risulta compilato nella parte relativa alle modalità del pagamento. Inoltre, in base alla stessa formulazione dell'atto di transazione, la quietanza liberatoria è subordinata al “ritiro della predetta somma”. Se non che non solo manca la data di apposizione delle firme
(oltre che la stessa firma di chi avrebbe dovuto sottoscrivere per conto dell'Avvocatura dello Stato), ma manca anche la data di effettivo pagamento dell'indennizzo, oltre che gli estremi dell'assegno, essendo privi di compilazione gli appositi righi.
Stante il principio di prova per iscritto, a tali lacune era stata data la possibilità di rimediare a parte attrice, con la motivata ammissione del capitolo di prova così formulato: “DCV che: in data 28/07/08 Le corrispondeva la somma di € Pt_1
5.846,00 comprensiva di spese legali a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 22/09/04 in Milano tra il ciclomotore Aprilia Pegaso tg.
BP53121 ed il motociclo MBK Booster tg. 9PG65, come da atto di quietanza sottoscritto che Le si mostra.”, ma - come si è visto - Parte_1 veniva dichiarata decaduta dalla prova per mancata intimazione del teste e per mancata comparizione all'udienza fissata.
La domanda di parte attrice va quindi respinta per difetto di prova.
pagina 6 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (prossimo ai minimi dello scaglione fino a €
26.000,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Si ritiene che non ricorrano i presupposti della lite temeraria e dunque per una condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., atteso che il doc. 2 di parte convenuta non costituisce idonea prova dell'intervenuta transazione tra il defunto e non solo perché nulla è dato sapere circa Persona_1 Pt_1 il buon fine degli assegni ivi menzionati (prodotti in copia sub doc. 3 conv.), ma anche perché dalla dichiarazione sub doc. 2 non emerge di quale risarcimento tali assegni costituissero il saldo. Sul punto appare piuttosto verosimile quanto sostenuto dall'attrice, anche considerando la data del doc. 2 conv., anteriore al giudizio introdotto innanzi al Giudice di Pace dalla Questura di Milano, volto al risarcimento dei danni materiali al veicolo e delle retribuzioni erogate durante la malattia dei due Agenti ed : ovvero che l'accordo sul Per_2 CP_4 pagamento intervenuto tra e il precedente procuratore di Persona_1 concernesse i danni fisici subiti dai due predetti Agenti, per i quali Pt_1 costoro avevano legittimazione ad agire distintamente dalla Questura di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa IA FE, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) dichiara tenuta e condanna l'attrice FGVS a Parte_1 rifondere ai convenuti e le spese Controparte_2 Controparte_1 di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 7 di 8 3) dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate in favore dell'avv. Fabio Venturini, dichiaratosi anticipatario.
Milano, 26.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA FE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
IA FE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
C.F. (Avv. Katy Rovini) –attrice- Parte_1 P.IVA_1
contro
C.F. E Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F. (Avv. Fabio Venturini) –convenuti-
[...] C.F._2
Oggetto: AZIONE DI REGRESSO EX ART. 292 CO. 1 D.LGS. 209/2005
Conclusioni: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato nel mese di dicembre 2021
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_1
pagina 1 di 8 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Lombardia, conveniva in giudizio i sig.ri e Controparte_2 CP_1
, in qualità di eredi di , al fine di ottenere in via di
[...] Persona_1 regresso ex art. 292 co. 1 Cod. Ass. la corresponsione dell'importo di €
5.846,00, versato alla Questura di Milano a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 22.9.2004.
Deduceva in particolare l'attrice che in data 22.9.2004 in Milano, lungo Via
Bobbio all'altezza del palo luce n. 4, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti il motociclo Aprilia Pegaso tg. BP53121 di proprietà del e condotto dal sig. , con a bordo in Controparte_3 Persona_2 qualità di terzo trasportato il sig. , ed il ciclomotore MBK Booster Controparte_4 tg. 9PG65 (privo di copertura assicurativa) di proprietà del sig. Persona_1
e condotto dal sig. . In tali circostanze di tempo e di
[...] Persona_3 luogo il sig. non si arrestava all'intimazione dell'ALT e nel tentativo di Per_3 fuggire urtava il predetto ciclomotore. La Questura di Milano, attesi i danni subiti, provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni a (oggi Parte_1
) nq. di FGVS e, decorsi i termini di legge, instaurava il Parte_1 relativo giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano, che veniva poi transatto ed abbandonato. La Compagnia attrice, in conseguenza ed esecuzione dell'accordo intercorso, pagava la complessiva somma di €. 5.846.00, in favore della Questura di Milano, richiedendone la restituzione al convenuto Persona_1
per il tramite della mandataria Clavis s.n.c.. A seguito del decesso del
[...] sig. , venivano inviate lettere di messa in mora e successiva Persona_1 negoziazione assistita agli eredi dello stesso. In mancanza di positivo riscontro veniva instaurato il presente giudizio.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda - non essendo l'invito alla negoziazione assistita sub doc. 11 att. sottoscritto dalla parte, ma dal difensore -, nonché la prescrizione dell'azione di regresso per decorso del termine biennale previsto pagina 2 di 8 dall'art. 2947 co. 2 c.c. per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Nel merito contestavano la mancata prova documentale della liquidazione e del pagamento della somma chiesta in restituzione dall'attrice, avendo peraltro il defunto transatto la vertenza, saldando il Persona_1 suo debito, come si evincerebbe dalla quietanza sub doc. 2 conv., con il quale il precedente difensore di in data 23.2.2007 aveva dichiarato di ricevere Pt_1 dal sig. n. 2 assegni dell'importo di € 1.520,15 ciascuno “a saldo di Per_1 quanto dovuto per la restituzione ad della complessiva Controparte_5 somma di € 7.289,60. L'importo è considerato a saldo, salvo buon fine degli assegni.”. Concludevano quindi per il rigetto della pretesa avversaria siccome infondata, con il favore delle spese di lite e con condanna dell'attrice ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria.
All'esito della prima udienza del 12.4.2022 venivano assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenendosi la procedibilità del giudizio, avendo comunque raggiunto lo scopo l'invito alla negoziazione assistita svolto in nome e per conto di “come da mandato allegato”. Veniva Parte_1 quindi ammesso il capitolo di prova testimoniale dedotto da parte attrice, richiamandosi il disposto di cui all'art. 2704 co. 3 c.c., a mente del quale “per
l'accertamento delle date nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”. Tuttavia all'udienza del
22.11.2023 non si presentava il teste indicato (direttore tecnico pro tempore dell'Ufficio Servizi Tecnici Logistici della Questura di Milano) e non compariva nessuno per parte attrice, che non provvedeva a documentare l'intimazione, sicché veniva dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c.. Alla successiva udienza del 18.1.2024 entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. L'udienza inizialmente all'uopo fissata al 14.11.2024 veniva differita d'ufficio all'udienza del 6.5.2025, sostituita da note scritte, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in pagina 3 di 8 decisione previa assegnazione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Occorre in primo luogo confermare la procedibilità del giudizio, richiamandosi la motivazione di cui all'ordinanza in data 12.4.2022.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa va respinta, in quanto superata dall'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui “l'azione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.” (Cass. Sez. U., 07/07/2022, n. 21514 e succ. conf.).
Calando tali principi nella fattispecie oggetto di causa, benché vi sia controversia sulla data del pagamento da parte di - non essendo Pt_1 datato l'atto di transazione e quietanza sub doc. 7 att. -, non può dubitarsi che lo stesso sia successivo all'introduzione nel 2007 da parte dell'Avvocatura dello
Stato in rappresentanza della Questura del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Milano, che è stato documentato da parte attrice sub doc. 3 (atto di citazione portato alla notifica in data 4.10.2007). Parte attrice afferma che il pagamento alla Questura sarebbe avvenuto in data 28.7.2008. Ad ogni modo, a far tempo dal 2007 e prima del compimento del termine decennale di prescrizione, parte attrice ha documentato validi atti introduttivi anteriori al presente giudizio, e segnatamente la lettera di messa in mora ricevuta in data 25.6.2015 da
[...]
(doc. 8 att.) e l'invito alla negoziazione assistita ricevuto in data CP_2
3.12.2015 tanto da che da (doc. 11 att.). CP_2 Controparte_1
Venendo al merito ed ai presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso, non
è contestata e risulta dal verbale di incidente sub doc. 1 att. l'assenza di copertura assicurativa alla data del sinistro del motociclo targato 9PG65, al pari pagina 4 di 8 della proprietà dello stesso in capo al defunto , sicché Persona_1
l'indicazione nell'atto di transazione e quietanza sub doc. 7 att. del sig.
[...]
sia quale conducente che quale proprietario deve ritenersi un mero Per_3 refuso.
Va poi ricordato che “l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n.
209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art.
1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.” (Cass. Sez. U., 07/07/2022, n. 21514).
Ne deriva che, essendosi i convenuti limitati a contestare genericamente l'assenza della domanda di accertamento della responsabilità del conducente del motociclo di proprietà del defunto , senza addurre Persona_1 argomentazioni per negare la responsabilità esclusiva del loro dante causa (che invero emerge de plano dalla lettura del rapporto di incidente in atti), le loro difese sul punto vanno disattese.
E' rimasto invece privo di idoneo supporto probatorio, anche a seguito della mancata intimazione da parte attrice dell'unico teste indicato sul capitolo ammesso, l'altro presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione ex art. 292 co. 1 Cod. Ass., ovvero l'effettiva corresponsione dell'indennizzo al soggetto danneggiato, nella fattispecie la Questura di Milano, che, a quanto si apprende dalla lettura degli atti prodotti da parte attrice, aveva richiesto a quale Impresa designata dal FGVS, il pagamento delle riparazioni Pt_1
pagina 5 di 8 eseguite sul veicolo coinvolto nel sinistro, nonché degli emolumenti retributivi corrisposti ai due Agenti ed nel periodo di Persona_2 Controparte_4 assenza dal lavoro a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro.
Ed infatti, se è vero che l'atto di transazione e quietanza sub doc. 7 att. reca il timbro della Questura di Milano e la sottoscrizione del Direttore tecnico dell' che già aveva Parte_2 indirizzato a la richiesta risarcitoria prodromica all'azione esercitata Pt_1 innanzi al Giudice di Pace (doc. 2 att.), è altresì vero che tale atto è privo di data e della prevista sottoscrizione per autentica e rinuncia alla solidarietà passiva dell'Avvocatura dello Stato, così come non risulta compilato nella parte relativa alle modalità del pagamento. Inoltre, in base alla stessa formulazione dell'atto di transazione, la quietanza liberatoria è subordinata al “ritiro della predetta somma”. Se non che non solo manca la data di apposizione delle firme
(oltre che la stessa firma di chi avrebbe dovuto sottoscrivere per conto dell'Avvocatura dello Stato), ma manca anche la data di effettivo pagamento dell'indennizzo, oltre che gli estremi dell'assegno, essendo privi di compilazione gli appositi righi.
Stante il principio di prova per iscritto, a tali lacune era stata data la possibilità di rimediare a parte attrice, con la motivata ammissione del capitolo di prova così formulato: “DCV che: in data 28/07/08 Le corrispondeva la somma di € Pt_1
5.846,00 comprensiva di spese legali a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 22/09/04 in Milano tra il ciclomotore Aprilia Pegaso tg.
BP53121 ed il motociclo MBK Booster tg. 9PG65, come da atto di quietanza sottoscritto che Le si mostra.”, ma - come si è visto - Parte_1 veniva dichiarata decaduta dalla prova per mancata intimazione del teste e per mancata comparizione all'udienza fissata.
La domanda di parte attrice va quindi respinta per difetto di prova.
pagina 6 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (prossimo ai minimi dello scaglione fino a €
26.000,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Si ritiene che non ricorrano i presupposti della lite temeraria e dunque per una condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., atteso che il doc. 2 di parte convenuta non costituisce idonea prova dell'intervenuta transazione tra il defunto e non solo perché nulla è dato sapere circa Persona_1 Pt_1 il buon fine degli assegni ivi menzionati (prodotti in copia sub doc. 3 conv.), ma anche perché dalla dichiarazione sub doc. 2 non emerge di quale risarcimento tali assegni costituissero il saldo. Sul punto appare piuttosto verosimile quanto sostenuto dall'attrice, anche considerando la data del doc. 2 conv., anteriore al giudizio introdotto innanzi al Giudice di Pace dalla Questura di Milano, volto al risarcimento dei danni materiali al veicolo e delle retribuzioni erogate durante la malattia dei due Agenti ed : ovvero che l'accordo sul Per_2 CP_4 pagamento intervenuto tra e il precedente procuratore di Persona_1 concernesse i danni fisici subiti dai due predetti Agenti, per i quali Pt_1 costoro avevano legittimazione ad agire distintamente dalla Questura di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa IA FE, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) dichiara tenuta e condanna l'attrice FGVS a Parte_1 rifondere ai convenuti e le spese Controparte_2 Controparte_1 di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 7 di 8 3) dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate in favore dell'avv. Fabio Venturini, dichiaratosi anticipatario.
Milano, 26.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA FE
pagina 8 di 8