Articolo 3 della Legge 20 gennaio 1997, n. 16
Articolo 2
Versione
13 febbraio 1997
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997