Articolo 1 della Legge 18 giugno 2002, n. 118
Versione
19 giugno 2002
Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 , recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 giugno 2002
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