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12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 48. Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi. 2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Istituzione del giudice di pace". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 26/11/2002, n. 16644Provvedimento: ESENTE REGISTRAZIONE E BOLLO 1 6 64 4 / 03 ARTT. 48 9 L 21-11-1991, N.374 NE DICE DI PACE). REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL LA CORTE SU REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU NEGIATOMIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11019/00Presidente Dott. Mario SPADONE Consigliere- Cron. 35040 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere165 Ud. 03/07/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere1 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott. IODICE RENATO elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, …Leggi di più...
- danno in re ipsa·
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