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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/12/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/03/2024 al n. 472/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
in causa dagli avv.ti Conte Fabrizio e Liuzzo Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Freguglia n. 8/A, Milano, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
con sede in Roma, viale Umberto Tupini n. 116, in persona CP_1
pagina 1 di 28 dell'amministratore unico sig. (codice fiscale Controparte_2
), e con P.IVA_1 Controparte_3
sede in Padova, Corso Spagna n. 19 (codice fiscale ), in persona P.IVA_2
dell'amministratore unico , entrambe rappresentate e Controparte_2
difese in causa, in forza di procure allegate, rispettivamente, all'atto di citazione e della comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, dagli avv.ti
SE AC ed AN AN, unitamente e disgiuntamente all'avv.
FR BI ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia, Santa Croce n. 466/G
-appellate-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata:
a) in via preliminare, dichiarare la nullità ex art. 78 c.p.c. dell'intero
procedimento di primo grado (o, in via subordinata, del procedimento di primo
grado dalla data di costituzione in giudizio di e comunque della Controparte_3
sentenza impugnata, per il conflitto di interesse in capo al sig. Controparte_2
(che si è costituito in primo grado per conto di entrambe le appellate)
[...]
che, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, era Presidente del c.d.a. di CP_3
e che, secondo quanto affermato in sentenza anche con riferimento alla
[...]
pagina 2 di 28 sig.ra è responsabile in solido per i fatti colposi (omessa vigilanza) in Pt_2
relazione ai quali è stato condannato il sig. Pt_1
b) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in
capo alla all'esperimento della azione promossa in giudizio;
CP_1
c) ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per violazione
dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale condannato il sig. per Pt_1
comportamenti colposi, a fronte della domanda ex adverso formulata in
relazione a pretesi comportamenti dolosi dell'odierno appellante;
d) in via subordinata, dichiarare la cessazione della materia del contendere con
e/o l'avvenuta rinunzia all'azione da parte della medesima e/o CP_1
l'avvenuta rinunzia agli atti del giudizio da parte della medesima (accettata dal
sig. e/o comunque l'improcedibilità del procedimento dalla stessa Pt_1
promosso (salvo ogni eventuale diritto di in relazione alla Controparte_3
transazione intervenuta fra le parti a seguito dell'esercizio, da parte
dell'odierno appellante, del diritto di opzione di transigere la presente
controversia concessogli con la scrittura privata in data 15 dicembre 2016, o
comunque in relazione al contenuto complessivo della suddetta scrittura e agli
inadempimenti della agli obblighi con la medesima assunti;
CP_1
e) in conseguenza dell'accoglimento delle eccezioni sub c) e/o d), dichiarare
l'improponibilità delle domande proposte dalla Controparte_3
per mancata delibera dell'azione di responsabilità da parte dell'assemblea
[...]
dei soci;
pagina 3 di 28 f) in via subordinata, nel merito, rigettare comunque le domande formulate da
e da nei confronti del sig. CP_1 Controparte_3
Parte_1
g) in via istruttoria: ammettersi, solo occorrendo e senza inversione del relativo
onere, gli appresso riportati capitoli di prova per interpello del legale
rappresentante della convenuta e per testi, articolati dall'odierno esponente
nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., in data 20 giugno 2016
depositata in primo grado e in parte non ammessi:
4) Vero che, nel corso dell'intero rapporto intercorso con la (dagli CP_3
anni '80 sino al 2013), il sig. si è sempre occupato della conclusione e Pt_1
gestione dei rapporti contrattuali con i padroncini veneti (capitolo già
ammesso).
5) Vero che fino al 2008 la scelta degli autotrasportatori è sempre stata di
competenza del sig. (consigliere di amministrazione della Persona_1
e della controllante IS IE) (capitolo già ammesso). Controparte_3
6) Vero che il sig. aveva comunicato sin dal 1998 al sig. Persona_1 Pt_1
che aveva incaricato la di effettuare Controparte_4
trasporti (capitolo già ammesso).
7) Vero che i rapporti con gli autotrasportatori venivano gestiti sino al 2008 dal
sig. (capitolo già ammesso). Persona_1
8) Vero che dall'inizio del rapporto sino al 2008 i signori Controparte_2
e : a) hanno assunto ogni decisione gestionale relativa a
[...] Persona_1
; b) erano costantemente informati sull'andamento di;
c) CP_3 CP_3
pagina 4 di 28 hanno sempre effettuato un rigoroso controllo gestionale, contabile e
amministrativo su . CP_3
9) Vero che quanto indicato al cap. 8) che precede avveniva per tutte le società
partecipate dalla IS IE o comunque appartenenti al Gruppo IE.
10) Vero che il sig. a far data dall'inizio del rapporto e fino al 2008, Pt_1
riferiva periodicamente (di regola ogni 10 giorni) al sig. Persona_1
sull'andamento della società, ad esempio sui contratti e clienti acquisiti e in
genere sui problemi emersi nella gestione aziendale.
11) Vero che, durante il rapporto intercorso con la , il sig. non CP_3 Pt_1
si è mai occupato di questioni amministrative o contabili della società».
12) Vero che, fin dalla data di costituzione della società e fino al 2012, le
funzioni di responsabile amministrativo della sono sempre state svolte CP_3
dalla sig.ra , assunta inizialmente come impiegata e promossa a Parte_3
quadro nel corso del rapporto, nonché consigliere d'amministrazione. (capitolo
già ammesso)
13) Vero che dall'inizio del rapporto sino al 2008: a) la sig.ra consegnava Pt_2
trimestralmente al sig. un bilancino con la documentazione di Persona_1
supporto; b) la sig.ra illustrava quindi il suddetto bilancino e la Pt_2
documentazione di supporto al sig. ; c) la sig.ra trasmetteva Persona_1 Pt_2
trimestralmente il suddetto bilancino al responsabile amministrativo della
IS IE S.r.l., sig. . (capitolo già ammesso) Persona_2
Testi sui suddetti capitoli: sig.ra (sui capitoli in relazione ai quali Parte_3
non è ancora stata sentita) e sig. (su tutti); Testimone_1
pagina 5 di 28 h) sempre in via istruttoria, dare atto dell'avvenuto deposito o, nel caso fosse
ritenuto necessario, autorizzare il deposito: A)sub Fascicoletto C), docc. da C1)
a C13), degli atti di causa del procedimento R.G. n. 26175/2024 pendente avanti
al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, tra il sig.
da un lato e la la Parte_1 CP_1 Controparte_3
e i sigg.ri e dall'altro; B)sub
[...] Controparte_2 Parte_4
Fascicoletto M), docc. da M1) a M38), delle fatture emesse dalla IS
IE per integrazione-adeguamento tariffe nei confronti di;
C)sub CP_3
doc. 1, del prospetto riepilogativo delle fatture di cui al Fascicoletto M); D)sub
doc. 2, visura camerale storica di;
CP_3
i) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, compreso il
contributo unificato, che il sig. sarà tenuto quindi a versare (salvo che Pt_1
le controparti non vi provvedano direttamente);
j) con distrazione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio in
favore dei sottoscritti avvocati Fabrizio Conte e Giovanni Liuzzo, che
dichiarano di avere anticipato le spese di primo grado e i bolli di secondo
grado.
CONCLUSIONI DELLE APPELLATE:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis
- rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Parte_1
impugnata;
- con vittoria di competenze e di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 28 l.1 con atto di citazione notificato in data 30.12.2015, conveniva in CP_1
giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, già Parte_1
amministratore delegato, dal 13.11.1990 al 18.12.2012, di Controparte_3
di cui era socia (come lo stesso , chiedendo che il
[...] Pt_1
convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2476
c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. nella misura di Euro 1.838.660,10, pari all'importo corrisposto a titolo di pagamento delle fatture emesse da Controparte_4
nel periodo 1998-2007 aventi ad oggetto prestazioni, in
[...]
realtà, mai svolte.
Evidenziava l'attrice che era stato coinvolto in un procedimento penale Pt_1
per violazione dell'art. 8 d.lgs. 10.3.2000 n. 74 e che, all'esito delle perquisizioni svolte nella sede di dalla Guardia di Finanza, si erano riscontrate CP_3
diverse anomalie, posto che tali fatture, non recanti i dati inerenti i trasporti svolti, erano state pagate in contanti ovvero con assegni bancari (e non già con bonifici bancari come usualmente veniva fatto) in favore di un soggetto che era risultato sconosciuto, oltre che agli altri amministratori, a tutti i dipendenti della società danneggiata.
1.2 Si costituiva che preliminarmente eccepiva il difetto di Pt_1
legittimazione della società attrice, l'incompetenza del giudice ordinario in forza di clausola compromissoria e la prescrizione dell'azione. Nel merito negava gli addebiti, evidenziando di avere sempre informato gli altri amministratori, vale a dire i signori e , dell'attività da lui svolta, inclusa Controparte_2 Persona_1
la scelta dei padroncini. Osservava altresì che tutta l'attività amministrativa e contabile della società veniva costantemente esaminata dalla famiglia Per_1
pagina 7 di 28 senza che fossero mai state svolte contestazioni in ordine al suo operato, avendo avuto l'azione avviata dalla socia di uno scopo Controparte_3
sostanzialmente ritorsivo per le pretese retributive dallo stesso avanzate che avevano portato all'instaurazione di una causa avanti al Giudice del lavoro di
Padova.
1.3 Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
l'attrice chiedeva di estendere il contraddittorio ad Controparte_3
quale litisconsorte necessario. Il Tribunale accoglieva tale richiesta,
[...]
dapprima rilevando la necessità della nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c. e,
quindi, su istanza della stessa parte attrice che rappresentava l'insussistenza di un conflitto di interessi tra ed il suo amministratore, autorizzando la CP_3
citazione di quest'ultima società in persona dell'attuale legale rappresentante.
1.4 Si costituiva , che aderiva alle domande di CP_3 CP_1
1.5 Ammesse in parte le prove per interpello e per testi formulate dalle parti, il convenuto con istanza del 26.3.2019 sollecitava la declaratoria di immediata cessazione della materia del contendere a seguito di accordo transattivo raggiunto in data 15.12.2016 con entrambe le società e dell'esercizio da parte sua, in data 24.10.2018, del diritto di opzione di transigere il presente contenzioso.
1.6 Respinta la richiesta del convenuto e dato corso alle prove orali già ammesse,
tranne che per il teste la cui escussione non era stata Testimone_1
possibile per motivi di salute, il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n.
42/2024, pronunciata in data 13.9.2023, che accoglieva la domanda attorea e,
pagina 8 di 28 pertanto, condannava al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_3
di Euro 1.636,660,10 oltre accessori ed oltre alle spese di lite.
[...]
Il Tribunale perveniva a tali conclusioni sulla base delle seguenti considerazioni:
i) L'eccezione di arbitrato era infondata in ragione della nullità, per violazione dell'art. 34, del d.lgs n. 5/2003, dell'art. 22 dello Statuto di . CP_3
ii) era legittimata ad agire in giudizio, irrilevante essendo che i fatti CP_1
fossero anteriori all'acquisto della qualità di socio, che doveva, invece, sussistere solo al momento della domanda.
iii) L'eccezione di prescrizione formulata da era infondata, attesa la Pt_1
sospensione del termine prevista dall'art. 2941, comma 1, n. 7 cod. civ. (il convenuto era cessato dalla carica il 18.12.2012 e l'atto di citazione era stato notificato il 30.12.2015).
iv) La transazione conclusa in corso di causa non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non si era avverata la condizione ivi prevista,
vale a dire l'approvazione da parte dell'assemblea di con almeno il 90 CP_3
+1 dell'85% del capitale sociale, per il dissenso espresso dalla socia
[...]
titolare di una quota del 12% del capitale sociale. Parte_5
v) La sentenza di assoluzione di nel processo penale per insussistenza Pt_1
del fatto contestato non aveva alcuna efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652
c.p.p. perché non era stato provato che avesse Controparte_3
ricevuto la notifica in qualità di persona offesa o danneggiata dal reato e comunque poiché il giudizio verteva solo sulle fatture emesse negli anni 2006 e pagina 9 di 28 vi) Non si doveva tenere conto della deposizione del teste di P.G. escusso nel giudizio penale, secondo cui le prestazioni di trasporto erano state effettuate,
giacché dalla testimonianza non era dato comprendere il tipo di indagini e gli accertamenti compiuti che avevano portato a tale conclusione.
vii) L'eccezione di incapacità della teste . formulata dalle due Parte_3
società. era fondata per essere stata costei consigliere di amministrazione nello stesso arco temporale in cui aveva operato e, quindi, portatrice di un Pt_1
interesse che l'avrebbe legittimata a partecipare al giudizio in veste di convenuta quale coobligata in solido.
viii) Non doveva sentirsi il teste non comparso in diverse udienze in Tes_1
cui era stato citato dal convenuto producendo sempre certificati medici, in quanto la concessione di un ulteriore differimento si poneva in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo in ragione della data risalente di iscrizione della causa a ruolo.
ix) I testi escussi , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, che operavano quotidianamente presso la sede di , non avevano
[...] CP_3
mai conosciuto né avuto notizia di . Controparte_4
x) La tesi del convenuto secondo cui i predetti testi non erano a conoscenza dell'attività svolta dall'azienda del in quanto questi era un trazionista, CP_4
vale a dire autotrasportatore che prendeva in carico e portava le merci a destinazione in luogo diverso dalla sede della società, era stata smentita dalla deposizione della teste (impiegata di ), che aveva dichiarato di Tes_6 CP_3
conoscere tutti gli autotrasportatori, inclusi quelli rientranti nell'anzidetta categoria, e di non avere mai avuto rapporti con . CP_4
pagina 10 di 28 xi) La teste aveva dichiarato che era a gestire i rapporti con gli Tes_6 Pt_1
autotrasportatori, dovendo, quindi, escludersi la competenza sul punto di
IS IE e del sig. affermata dal convenuto. Per_1
*****
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
dieci motivi.
4.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per mancata nomina del curatore speciale sia dell'attrice che di posto CP_1 Controparte_3
che il Tribunale lo ha condannato sulla base di una responsabilità di natura colposa (omesso controllo), sicché con tale prospettazione anche il legale rappresentante delle controparti è venuto a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Tale condanna si evincerebbe dal seguente punto della motivazione:
“Va da sé che la conferma di tale tesi non gioverebbe comunque alle ragioni del
convenuto in quanto anche l'attribuzione di responsabilità ad altri Pt_1
amministratori di non manderebbe esente da responsabilità il sig. CP_3
per aver omesso di verificare per un periodo di ben dieci anni il Pt_1
pagamento a terzi di somme non dovute e denoterebbe una grave carenza degli
assetti, organizzativo, amministrativo e contabile, imputabile anche a lui.”
4.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di posto che i fatti contestati sono CP_1
avvenuti tra il 1998 ed il 2007, mentre l'attrice ha acquistato le quote di CP_3
in data 29.8.2012. L'appellante ha sul punto evidenziato che un socio subentrante non è legittimato ad esperire un'azione di responsabilità per fatti pretesamente avvenuti prima del suo ingresso in società e che, ammettendo tale pagina 11 di 28 possibilità, l'attrice avrebbe tratto un vantaggio visto che il corrispettivo dalla medesima pagato non teneva conto degli eventuali esiti positivi della causa.
4.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale ha affermato la natura colposa della sua responsabilità, mentre l'attrice aveva contestato una responsabilità dolosa.
4.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione della controversia, in ragione della rinuncia all'azione, in quanto non è stata provata l'opposizione della socia e comunque l'accordo ha prodotto effetti nei Pt_5
confronti dell'attrice con conseguente rinuncia quanto meno degli atti CP_1
del giudizio posto che non ha mai deliberato l'azione di responsabilità CP_3
nei suoi confronti.
4.5 Con il quinto motivo ha lamentato violazione dell'art. 652 c.p.p. in quanto il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale. Invero, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era a conoscenza del procedimento CP_3
penale in quanto presso la sua sede era stato notificato il decreto di rinvio a giudizio del 4.10.2013 (all'epoca esso appellante era ancora ivi domiciliato) ed aveva presentato un esposto per i medesimi fatti successivamente archiviato.
Inoltre, l'azione civile era iniziata dopo la sentenza penale di assoluzione e comunque le condotte contestate erano sovrapponibili.
Le risultanze del processo penale, qualora non fosse stata ritenuta fondata detta eccezione, avrebbero dovuto essere valutate dal Tribunale come prova dell'assenza di responsabilità, dovendo, inoltre, tale valutazione essere compiuta pagina 12 di 28 anche per le annualità precedenti a quelle oggetto di quel giudizio per le quali il
P.M. non aveva esercitato l'azione penale in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.
4.6. Con il sesto motivo ha lamentato l'erronea declaratoria di incapacità della teste in quanto le controparti non hanno reiterato l'eccezione di Parte_3
incapacità all'udienza di precisazione delle conclusioni e comunque l'eccezione era infondata nel merito in quanto la domanda proposta da riguarda CP_1
un preteso comportamento doloso per cui la teste mai avrebbe potuto essere citata in giudizio.
4.7 Con il settimo motivo ha lamentato violazione dell'art. 255 c.p.c. in relazione all'omessa citazione del teste Tes_1
4.8. Con l'ottavo motivo ha lamentato l'erroneo accertamento di fatti e circostanze compiuto dal Tribunale che non ha considerato tutte le dichiarazioni rese dalla teste (secondo cui vi possono essere trazionisti non dipendenti Tes_6
di ) - che non potevano dirsi in contrasto con quelle della sig.ra - e CP_3 Pt_2
non ha dato il giusto rilievo all'avvenuto pagamento, nel mese di marzo del
2013, delle spese del suo legale, avv. Toniato, avvenuto quando egli non era più
amministratore.
4.9. Con il nono motivo ha lamentato nel merito l'erronea affermazione di responsabilità, da escludersi, invece, per quanto dichiarato dalla teste Pt_2
avente una conoscenza dei fatti di causa più approfondita di quella della teste
, che, nel periodo in cui ha svolto la sua attività su Tes_6 Controparte_4
incarico di , si occupava solo delle fatture attive. CP_3
pagina 13 di 28 4.10 Con il decimo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei capitoli da 8
a 11 della propria memoria istruttoria.
5. Si cono costituite ed che CP_1 Controparte_3
hanno sollecitato la reiezione del gravame.
6. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.10.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 9.7.2024.
*****
7. La trattazione dei motivi d'appello deve avvenire tenendo conto della natura preliminare/pregiudiziale di taluni di essi, che debbono conseguentemente essere trattati con priorità, potendo solo il loro rigetto consentire la disamina delle ulteriori doglianze dell'appellante.
7.1 Va innanzitutto deciso il secondo motivo che è infondato in quanto il socio che esperisce l'azione ex art. 2476, comma 3, cod. civ. è titolare di una legittimazione sostitutiva della società danneggiata. Quindi, non rivendica per sé
alcunché, ma chiede che il patrimonio dell'ente di cui è socio venga reintegrato delle perdite subite (o del mancato guadagno). Ciò che conta allora è “solo” che la titolarità delle quote sussista al momento dell'instaurazione del giudizio.
Le considerazioni secondo cui trarrebbe un vantaggio (rectius CP_1
guadagno) dalla causa sono erronee in quanto l'azione esperita mira al recupero delle somme inutilmente sborsate da e, quindi, a porla nelle medesime CP_3
condizioni in cui si sarebbe trovata se l'illecito non si fosse consumato. Piuttosto,
può dirsi che ha acquistato le azioni sul presupposto che i pagamenti CP_1
pagina 14 di 28 effettuati si riferissero a prestazioni effettivamente rese e che conseguentemente avessero incrementato il fatturato nei confronti dei clienti che avevano commissionato ad il trasporto di quelle merci, sicché è confermato che CP_3
l'azione promossa non determina alcun arricchimento in favore di Parte_6
[...
. Il quarto motivo è anch'esso privo di pregio.
Secondo quanto si ricava dall'art. 5 lett. d) della transazione, l'approvazione da parte dell'assemblea di con le maggioranze qualificate indicate CP_3
nell'accordo è stata configurata come condizione di efficacia che vincolava l'agire di entrambe le società patiscenti. È, pertanto, irrilevante stabilire se sia possibile in termini generali accertare la rinuncia agli atti del giudizio da parte della socio della società danneggiata, con l'effetto di estinguere “solamente” il processo dallo stesso promosso, lasciando libera la società partecipata di coltivare la propria pretesa in un altro giudizio, giacché ha chiaramente CP_1
subordinato la produzione di effetti della transazione anche nei suoi confronti alla approvazione da parte dell'assemblea di dell'intesa raggiunta con CP_3
l'ex amministratore.
Il Collegio prende poi atto che, secondo quanto dichiarato da e non Pt_1
contestato dalle sue controparti, la socia era coniuge del Parte_5
sig. (amministratore delle appellate) e che non si è provveduto alla Per_1
convocazione dell'assemblea per consentire ai soci di di deliberare sul CP_3
punto (e ciò non è stato fatto, nonostante l'assenza nel citato accordo di termini per deliberare, neppure dopo la cessione delle quote da parte della . Pt_5
È poi vero che e hanno garantito “il fatto degli altri soci di CP_3 CP_1
”. CP_3
pagina 15 di 28 Tuttavia, ogni valutazione circa le eventuali condotte inadempimenti tenute dalle due società rileva ai soli fini di quanto già evidenziato, ex plurimis, da Cass. sez.
1, con sentenza n. 13105 del 15/07/2004 (“Con la promessa del fatto del terzo, il
promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente
nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde
soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare",
cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il
terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di
"facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente,
ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il
promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento,
quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di
adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed
evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia
adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non
ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra
obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a
corrispondere l'indennizzo”).
Quindi, e nel concorso dei Controparte_3 CP_1
presupposti di legge, potranno essere tenute ad indennizzare ovvero a risarcire ma trattasi di questioni che esulano dalla cognizione di questo Collegio, Pt_1
che deve limitarsi a prendere atto del mancato avveramento della condizione prevista nel citato atto transattivo.
pagina 16 di 28 7.3 Il primo, il secondo ed il sesto motivo richiedono un approfondimento in ordine ai contenuti della domanda attorea ed alle difese svolte dalle altre parti.
CP_
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha CP_1
contestato a di essersi reso partecipe o di avere quanto meno consentito Pt_1
l'emissione da parte di di fatture, Controparte_4
pagate, emesse per prestazioni non eseguite. Il convenuto, secondo quanto sostenuto dall'attrice, avrebbe arrecato un gravissimo danno al “presumibile
scopo di trarre un vantaggio personale o comunque (..) allo scopo di consentire
alla l'evasione delle imposte sui Controparte_4
redditi o sul valore aggiunto”. Inoltre, non poteva dubitarsi del fatto che il convenuto fosse “(quantomeno) consapevole non solo dell'avvenuta emissione
delle fatture in oggetto a carico della e del loro effettivo pagamento, CP_3
ma altresì dell'insussistenza di qualsivoglia sottostante prestazione di trasporto,
e ciò in considerazione dell'ampia delega gestoria conferitagli (..) e della
posizione apicale da egli ricoperta nella organizzazione aziendale, tale da
coinvolgerlo quotidianamente nell'ordinaria attività di impresa”. Ancora, il convenuto è stato ritenuto responsabile de “la sottrazione e dissipazione delle
risorse liquide della Società”.
È, quindi, fuori di dubbio che avesse addebitato a una CP_1 Pt_1
responsabilità dolosa.
Inoltre, dalla descrizione delle condotte che secondo l'attrice sarebbero state tenute dal convenuto consegue che nessuno degli altri amministratori poteva esserne a conoscenza. in tale prospettiva, infatti, avrebbe abusato degli Pt_1
pagina 17 di 28 ampi poteri gestori a lui conferiti e tenuto condotte appropriative che solo le indagini della Guardia di Finanza avevano consentito di scoprire.
7.3.2. A fronte di tale prospettazione, ha negato l'appropriazione o la Pt_1
dissipazione a vantaggio di di somme di pertinenza della società. Le sue CP_4
difese nei fatti escludono il coinvolgimento di altri soggetti che ricoprivano incarichi di amministrazione (e ciò comprensibilmente - rileva il Collegio - posto che una chiamata in causa avrebbe assunto il significato di un'ammissione di responsabilità sia pure al fine di suddividere, nei rapporti interni, l'obbligazione risarcitoria con gli altri amministratori).
7.3.3. Il Tribunale aveva ben chiare le contestazioni attoree e la disamina delle prove offerte dalle parti è avvenuta proprio al fine di verificare se sussistesse l'inadempimento doloso del Ciò emerge, ad esempio, dalla Pt_1
considerazione, contenuta a pagina otto della motivazione, secondo cui al convenuto era stato addebitato di avere compiuto atti dissipativi, che avevano cagionato un danno al patrimonio sociale, consistenti nel pagamento di prestazioni inesistenti.
Il punto della motivazione citato da al contrario di quanto ritiene Pt_1
l'appellante, non costituisce prova del fatto che egli sia stato condannato per un inadempimento colposo. I primi giudici, infatti, avevano appena evidenziato la mancanza di prova circa il concorso, da parte di IS IE e del sig.
, nella scelta e/o nell'approvazione degli autotrasportatori e la Per_1
considerazione subito dopo svolta, oggetto dei rilievi dell'appellante, secondo questo Collegio va intesa nel senso che, qualora la scelta degli autotrasportatori fosse stata per ipotesi, in tutto o in parte, di pertinenza della famiglia , Per_1
pagina 18 di 28 avrebbe potuto essere convenuto in giudizio per l'omessa verifica Pt_1
dell'effettività delle prestazioni pagate al fine di accertare un difetto di organizzazione.
Anche volendo accogliere la prospettazione dell'appellante, potrebbe al più
giungersi alla conclusione che secondo i primi giudici avrebbe potuto Pt_1
essere condannato, in tal caso a titolo di colpa, nel medesimo processo qualora si fosse dimostrata la compartecipazione all'illecito dei predetti soggetti. Trattasi,
però, di eventualità nel caso concreto esclusa dal Tribunale che subito dopo il punto della motivazione citato dall'appellante ha richiamato la deposizione della teste proprio al fine di ritenere corroborato l'assunto attoreo secondo cui Tes_6
l'ex amministratore era l'unico a gestire i rapporti con gli autotrasportatori.
Quindi, in ultima analisi, il Tribunale ha ritenuto comprovata la responsabilità
dolosa contestata da CP_1
7.3.4.1 Da quanto appena detto consegue l'infondatezza del secondo motivo in quanto non è stato violato l'art. 112 c.p.c.
7.3.4.2. È infondato anche il primo motivo per la mancanza del presupposto di fatto su cui poggia, fermo restando che la sentenza, anche qualora, per ipotesi,
avesse affermato una responsabilità di natura colposa del convenuto, non avrebbe violato l'art. 78 c.p.c. giacché l'attrice lo aveva ritenuto l'unico responsabile degli illeciti e non aveva esteso il giudizio ad altri soggetti, Pt_1
sicché il sig. non si trovava in una situazione di conflitto, anche solo Per_1
potenziale, con le società da lui amministrate.
7.3.4.3. Tuttavia, proprio per il contenuto delle domande svolte da CP_1
e delle difese delle altre parti in causa, risulta evidente che neppure Pt_3
pagina 19 di 28 avrebbe potuto essere chiamata in giudizio. Invero, nessuna delle parti in Pt_2
causa ha formulato rilievi in ordine all'operato di tale consigliere di amministrazione, che non risulta neppure menzionato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Si ripete anche qui che la ricostruzione dei fatti di cui ha aderito , era che degli illeciti contestati era CP_1 CP_3 Pt_1
l'unico autore e che non vi era possibilità di intervento da parte degli altri amministratori.
Quindi, anche volendo ritenere superabili le preclusioni processuali, eccepite dall'appellante, oggetto dei rilievi svolti dalle SS.UU. con la sentenza n.
8456/2023, il sesto motivo deve essere accolto (senza, quindi, che vi sia la necessità di affrontare le complesse tematiche oggetto del citato pronunciamento di legittimità) e della deposizione di tale teste si dovrà tenere conto nella ricostruzione di quanto accaduto nel periodo oggetto della domanda risarcitoria.
7.5 Il quinto motivo è, quanto alla prima parte, infondato. Invero, il danneggiato nonché persona offesa nei reati tributari è l'Agenzia delle Entrate e la condotta delittuosa si impernia sull'inesistenza delle prestazioni per le quali viene emessa la fattura così che l'emittente consegue un ingiusto abbattimento delle imposte.
L'illecito civile contestato a si impernia invece sull'appropriazione delle Pt_1
somme corrisposte dalla società (evidentemente in concorso con l'autotrasportatore).
Non sussiste, quindi, un giudicato che possa essere invocato nel presente giudizio, essendo, tuttavia, innegabile che le contestazioni formulate nei due processi presentino dei collegamenti, sia pure in linea di fatto, dal momento che pagina 20 di 28 scopo della falsa fatturazione può essere anche quello di trarre un guadagno a discapito della società ricevente il documento fiscale.
7.6. Il settimo motivo è infondato pur se va integrata la motivazione del
Tribunale.
Osserva, infatti, il Collegio che scopo primario di qualunque processo è
l'accertamento della verità, anche se va ribadito che ciascuna parte ha diritto di veder definita la propria posizione entro un termine ragionevole. Il giudice è,
pertanto, tenuto ad effettuare un prudente bilanciamento tra le contrapposte esigenze e le parti del processo debbono fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi essenziali per il corretto esercizio di tale potere. Quindi, è onere della parte che richiede l'escussione di un teste la cui citazione non sia stata possibile per impedimenti, sia pure non permanenti, di salute motivarne l'essenzialità,
tanto più quando, come accaduto nel caso di specie, siano stati sentiti altri testi sulle medesime circostanze. L'appellante, invece, non ha indicato né nella memoria istruttoria e neppure successivamente circostanze che consentissero di apprezzare la particolare conoscenza dei fatti di causa e l'attendibilità del teste
(anche in relazione al ruolo da lui concretamente occupato in ) Tes_1 CP_3
e conseguentemente non ha messo il Tribunale nelle condizioni di poter valutare la specifica rilevanza delle dichiarazioni che il teste avrebbe potuto rendere così
da giustificare ulteriori differimenti di udienza per assicurarne l'escussione. Tali
indicazioni sono state omesse anche nell'atto d'appello sicché questo Collegio
ritiene che non vi sia necessità di rimettere la causa in istruttoria per sentire il predetto teste.
pagina 21 di 28 7.7. Il decimo motivo, con il quale l'appellante ha lamentato la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova è infondato. Si riporta innanzitutto il contenuto della capitolazione non ammessa:
“8) Vero che dall'inizio del rapporto sino al 2008 i signori Controparte_2
e : a) hanno assunto ogni decisione gestionale relativa a
[...] Persona_1
; b) erano costantemente informati sull'andamento di;
c) CP_3 CP_3
hanno sempre effettuato un rigoroso controllo gestionale, contabile e
amministrativo su . CP_3
9) Vero che quanto indicato al cap. 8) che precede avveniva per tutte le società
partecipate dalla IS IE o comunque appartenenti al Gruppo IE.
10) Vero che il sig. a far data dall'inizio del rapporto e fino al 2008, Pt_1
riferiva periodicamente (di regola ogni 10 giorni) al sig. Persona_1
sull'andamento della società, ad esempio sui contratti e clienti acquisiti e in
genere sui problemi emersi nella gestione aziendale.
11) Vero che, durante il rapporto intercorso con la , il sig. non CP_3 Pt_1
si è mai occupato di questioni amministrative o contabili della società.”
Su tali capitoli si osserva quanto segue:
- il capitolo 7 è non solo valutativo (“rigoroso controllo”), ma soprattutto generico (“hanno assunto ogni decisione”, “erano costantemente informati”) ed alla fine risulta anche irrilevante (giacché ciò che conta non è che
[...]
e effettuassero “sempre un rigoroso controllo Controparte_2 Persona_1
gestionale, contabile e amministrativo su ”, ma che fossero stati CP_3
coinvolti nella scelta dell' e che vigilassero Parte_7
sull'effettività dei trasporti da questi fatturati);
pagina 22 di 28 - il capitolo 9 è effettivamente irrilevante, oltre che generico, giacché chiede di confermare circostanze afferenti “tutte le società partecipate dalla IS
IE o comunque appartenenti al Gruppo IE”
- il capitolo 10 è irrilevante perché è riferito all'andamento della società quando nel caso di specie contano unicamente i rapporti di con il predetto CP_3
autotrasportatore;
- il capitolo 11 per la sua formulazione negativa risulta del tutto generico ed è
comunque irrilevante. È poi pacifico che non si occupasse Pt_1
concretamente di attività contabili, vale a dire che non fosse suo compito provvedere materialmente ai pagamenti in favore dei trasportatori o a registrare le fatture che venivano emesse, mentre per il suo ruolo non poteva di certo dirsi estraneo alla gestione amministrativa e contabile della società. D'altro canto, è
pacifico che l'amministratore delegato di una società possa prelevare dal c/c delle somme di denaro o sottoscrivere assegni.
*****
7.8. Vanno a questo punto trattati i motivi otto e nove nonché la parte finale del quinto motivo che concernono le risultanze dell'istruttoria compiuta e la valutazione delle prove documentali offerte in giudizio.
7.8.1 Come già osservato dal Tribunale (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 2975 del
07/02/2020) l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità
tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la pagina 23 di 28 prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
7.8.2. Nel caso di specie l'attrice ha comprovato l'erogazione delle somme,
posto che tutte le fatture recano la quietanza a firma della (peraltro, Parte_8
l'effettuazione dei pagamenti non risulta nemmeno contestata dal convenuto in primo grado).
Sono stati poi sentiti diversi dipendenti di citati da prima CP_3 CP_1
ricordati nell'esposizione del contenuto della sentenza impugnata, che hanno tutti dichiarato di non conoscere la ditta con la quale non hanno Controparte_4
avuto alcun rapporto.
Tali circostanze, unitamente alle anomale modalità di pagamento delle fatture
(che riguardavano solo quel trasportatore, posto che tutti gli altri pagamenti erano eseguiti da mediante bonifico bancario) consentono di ritenere CP_3
sicuramente assolto l'onere probatorio che incombeva su CP_1
Si tratta ora di valutare se ed in che misura abbia offerto la prova Pt_1
dell'adempimento dei propri doveri, che nel caso di specie consiste nella dimostrazione dell'esecuzione delle prestazioni pagate alla ditta del . CP_4
7.8.3. Ritiene il Collegio al riguardo innanzitutto che il Tribunale abbia dato poco rilievo all'esito del processo penale a carico dell'appellante. Invero, dalla sentenza prodotta da risulta che, relativamente agli anni 2006 e 2007 Pt_1
(quelli per i quali era stato tratto a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/00), la ditta ha effettivamente svolto le CP_4
prestazioni per le quali aveva chiesto il pagamento, mentre è stata accertata dal teste di P.G. la contabilizzazione di prestazioni per un importo inferiore a quello pagina 24 di 28 incassato (ciò che, come osservato dal giudice penale, è irrilevante ai fini dell'imputazione).
L'effettività delle prestazioni eseguite è stata confermata sia dal teste del
Pubblico Ministero, il militare della Guardia di Finanza , sia Testimone_7
dal teste della difesa, sig. . Testimone_8
Se è pur vero che la sentenza non dedica particolare approfondimento alle attività svolte dal teste di P.G., va, però, dato atto che le circostanze emerse nel procedimento penale hanno trovato riscontro nella deposizione di , Parte_3
responsabile amministrativa di all'epoca dei fatti (quindi, si tratta di CP_3
persona che aveva un'approfondita conoscenza dei rapporti con gli autotrasportatori) che ha confermato l'esecuzione delle prestazioni da parte di da una destinazione all'altra senza, però, lavorare presso il Controparte_4
magazzino di Padova di . La teste ha pure dichiarato di avere sentito CP_3
indicare a di affidare l'incarico alla ditta del Griggio. Persona_1 Pt_1
La teste ha, peraltro, significativamente precisato che i rapporti con la Pt_2 [...]
sono iniziati nel 2006 e non già nel 1998. Pt_8
La deposizione di tale teste può dirsi maggiormente attendibile rispetto a quella della teste , che negli anni cui si riferiscono gli ammanchi si occupava Tes_6
principalmente delle fatture attive e solo dal 2012 ha iniziato ad occuparsi di fatture passive, di cui invece nel periodo che interessa si occupava la Pt_2
Se è pur vero poi che la ha dichiarato di conoscere tutti i trazionisti e di Tes_6
sentirli al telefono, è altresì vero che, secondo quanto precisato dalla ella Pt_2
sentiva per telefono le ditte di autotrasporto solo se l'esecuzione del rapporto non era conforme alle pattuizioni, sicché la circostanza che non abbia mai Tes_6
pagina 25 di 28 sentito potrebbe essere indicativa del fatto che le prestazioni si erano CP_4
svolte con regolarità.
La circostanza che la teste abbia fatto risalire l'inizio del rapporto con Pt_2
al 2006 non costituisce, al contrario di quanto ritenuto da Controparte_4
un abbaglio in quanto l'ex responsabile amministrativa di è Pt_1 CP_3
stata sempre molto precisa nel rispondere alle domande che le venivano poste
(ricordandosi addirittura di singoli colloqui/telefonate intercorsi tra e Pt_1
) sicché non si comprende perché, proprio su tale (non trascurabile) Per_1
circostanza, avrebbe dovuto avere un cattivo ricordo.
Pertanto, in parziale accoglimento di tali motivi, va esclusa qualunque condotta di appropriazione o di dissipazione tenuta da negli anni 2006 e 2007, Pt_1
confermandosi, invece, la responsabilità dell'appellante per le pregresse annualità.
*****
8.1 ha emesso negli anni 2006 e 2007 fatture per un Controparte_4
importo rispettivamente di Euro 306.912 e di 266.332 sicché la condanna viene ridotta ad Euro 1.063.416,1 oltre accessori come liquidati in dispositivo.
8.2. Il parziale accoglimento dell'appello richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite.
va, pertanto, condannato al pagamento di due terzi delle spese di Pt_1
ed complessivamente quantificate nell'intero per il primo CP_1 CP_3
grado secondo importi analoghi a quelli liquidati dal Tribunale e per l'appello in
Euro 21.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come pagina 26 di 28 per legge. La residua frazione viene, invece, compensata in ragione della consistente riduzione dell'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ed avverso la CP_1 Controparte_3
sentenza n. 42/2024 pronunciata il 13.09.2023 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, lo accoglie per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da relativamente CP_1
agli anni 2006 e 2007 e condanna al pagamento in Parte_9
favore di della minor somma di Controparte_3
Euro 1.063.416,1 oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT dalla scadenza di ciascuna fattura ed interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ.
sulla somma rivalutata annualmente fino alla presente decisione ed oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. sulla somma così
determinata dalla data odierna sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione di due terzi delle spese delle Parte_1
società appellate, complessivamente liquidate nell'intero per il primo grado in Euro 37.951,00 per compenso ed Euro 3.999,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 21.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione.
Venezia, 25 novembre 2025
pagina 27 di 28 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2007 e le condotte contestate nei due giudizi non erano sovrapponibili.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/03/2024 al n. 472/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
in causa dagli avv.ti Conte Fabrizio e Liuzzo Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Freguglia n. 8/A, Milano, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
con sede in Roma, viale Umberto Tupini n. 116, in persona CP_1
pagina 1 di 28 dell'amministratore unico sig. (codice fiscale Controparte_2
), e con P.IVA_1 Controparte_3
sede in Padova, Corso Spagna n. 19 (codice fiscale ), in persona P.IVA_2
dell'amministratore unico , entrambe rappresentate e Controparte_2
difese in causa, in forza di procure allegate, rispettivamente, all'atto di citazione e della comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, dagli avv.ti
SE AC ed AN AN, unitamente e disgiuntamente all'avv.
FR BI ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia, Santa Croce n. 466/G
-appellate-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata:
a) in via preliminare, dichiarare la nullità ex art. 78 c.p.c. dell'intero
procedimento di primo grado (o, in via subordinata, del procedimento di primo
grado dalla data di costituzione in giudizio di e comunque della Controparte_3
sentenza impugnata, per il conflitto di interesse in capo al sig. Controparte_2
(che si è costituito in primo grado per conto di entrambe le appellate)
[...]
che, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, era Presidente del c.d.a. di CP_3
e che, secondo quanto affermato in sentenza anche con riferimento alla
[...]
pagina 2 di 28 sig.ra è responsabile in solido per i fatti colposi (omessa vigilanza) in Pt_2
relazione ai quali è stato condannato il sig. Pt_1
b) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in
capo alla all'esperimento della azione promossa in giudizio;
CP_1
c) ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per violazione
dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale condannato il sig. per Pt_1
comportamenti colposi, a fronte della domanda ex adverso formulata in
relazione a pretesi comportamenti dolosi dell'odierno appellante;
d) in via subordinata, dichiarare la cessazione della materia del contendere con
e/o l'avvenuta rinunzia all'azione da parte della medesima e/o CP_1
l'avvenuta rinunzia agli atti del giudizio da parte della medesima (accettata dal
sig. e/o comunque l'improcedibilità del procedimento dalla stessa Pt_1
promosso (salvo ogni eventuale diritto di in relazione alla Controparte_3
transazione intervenuta fra le parti a seguito dell'esercizio, da parte
dell'odierno appellante, del diritto di opzione di transigere la presente
controversia concessogli con la scrittura privata in data 15 dicembre 2016, o
comunque in relazione al contenuto complessivo della suddetta scrittura e agli
inadempimenti della agli obblighi con la medesima assunti;
CP_1
e) in conseguenza dell'accoglimento delle eccezioni sub c) e/o d), dichiarare
l'improponibilità delle domande proposte dalla Controparte_3
per mancata delibera dell'azione di responsabilità da parte dell'assemblea
[...]
dei soci;
pagina 3 di 28 f) in via subordinata, nel merito, rigettare comunque le domande formulate da
e da nei confronti del sig. CP_1 Controparte_3
Parte_1
g) in via istruttoria: ammettersi, solo occorrendo e senza inversione del relativo
onere, gli appresso riportati capitoli di prova per interpello del legale
rappresentante della convenuta e per testi, articolati dall'odierno esponente
nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., in data 20 giugno 2016
depositata in primo grado e in parte non ammessi:
4) Vero che, nel corso dell'intero rapporto intercorso con la (dagli CP_3
anni '80 sino al 2013), il sig. si è sempre occupato della conclusione e Pt_1
gestione dei rapporti contrattuali con i padroncini veneti (capitolo già
ammesso).
5) Vero che fino al 2008 la scelta degli autotrasportatori è sempre stata di
competenza del sig. (consigliere di amministrazione della Persona_1
e della controllante IS IE) (capitolo già ammesso). Controparte_3
6) Vero che il sig. aveva comunicato sin dal 1998 al sig. Persona_1 Pt_1
che aveva incaricato la di effettuare Controparte_4
trasporti (capitolo già ammesso).
7) Vero che i rapporti con gli autotrasportatori venivano gestiti sino al 2008 dal
sig. (capitolo già ammesso). Persona_1
8) Vero che dall'inizio del rapporto sino al 2008 i signori Controparte_2
e : a) hanno assunto ogni decisione gestionale relativa a
[...] Persona_1
; b) erano costantemente informati sull'andamento di;
c) CP_3 CP_3
pagina 4 di 28 hanno sempre effettuato un rigoroso controllo gestionale, contabile e
amministrativo su . CP_3
9) Vero che quanto indicato al cap. 8) che precede avveniva per tutte le società
partecipate dalla IS IE o comunque appartenenti al Gruppo IE.
10) Vero che il sig. a far data dall'inizio del rapporto e fino al 2008, Pt_1
riferiva periodicamente (di regola ogni 10 giorni) al sig. Persona_1
sull'andamento della società, ad esempio sui contratti e clienti acquisiti e in
genere sui problemi emersi nella gestione aziendale.
11) Vero che, durante il rapporto intercorso con la , il sig. non CP_3 Pt_1
si è mai occupato di questioni amministrative o contabili della società».
12) Vero che, fin dalla data di costituzione della società e fino al 2012, le
funzioni di responsabile amministrativo della sono sempre state svolte CP_3
dalla sig.ra , assunta inizialmente come impiegata e promossa a Parte_3
quadro nel corso del rapporto, nonché consigliere d'amministrazione. (capitolo
già ammesso)
13) Vero che dall'inizio del rapporto sino al 2008: a) la sig.ra consegnava Pt_2
trimestralmente al sig. un bilancino con la documentazione di Persona_1
supporto; b) la sig.ra illustrava quindi il suddetto bilancino e la Pt_2
documentazione di supporto al sig. ; c) la sig.ra trasmetteva Persona_1 Pt_2
trimestralmente il suddetto bilancino al responsabile amministrativo della
IS IE S.r.l., sig. . (capitolo già ammesso) Persona_2
Testi sui suddetti capitoli: sig.ra (sui capitoli in relazione ai quali Parte_3
non è ancora stata sentita) e sig. (su tutti); Testimone_1
pagina 5 di 28 h) sempre in via istruttoria, dare atto dell'avvenuto deposito o, nel caso fosse
ritenuto necessario, autorizzare il deposito: A)sub Fascicoletto C), docc. da C1)
a C13), degli atti di causa del procedimento R.G. n. 26175/2024 pendente avanti
al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, tra il sig.
da un lato e la la Parte_1 CP_1 Controparte_3
e i sigg.ri e dall'altro; B)sub
[...] Controparte_2 Parte_4
Fascicoletto M), docc. da M1) a M38), delle fatture emesse dalla IS
IE per integrazione-adeguamento tariffe nei confronti di;
C)sub CP_3
doc. 1, del prospetto riepilogativo delle fatture di cui al Fascicoletto M); D)sub
doc. 2, visura camerale storica di;
CP_3
i) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, compreso il
contributo unificato, che il sig. sarà tenuto quindi a versare (salvo che Pt_1
le controparti non vi provvedano direttamente);
j) con distrazione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio in
favore dei sottoscritti avvocati Fabrizio Conte e Giovanni Liuzzo, che
dichiarano di avere anticipato le spese di primo grado e i bolli di secondo
grado.
CONCLUSIONI DELLE APPELLATE:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis
- rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Parte_1
impugnata;
- con vittoria di competenze e di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 28 l.1 con atto di citazione notificato in data 30.12.2015, conveniva in CP_1
giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, già Parte_1
amministratore delegato, dal 13.11.1990 al 18.12.2012, di Controparte_3
di cui era socia (come lo stesso , chiedendo che il
[...] Pt_1
convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2476
c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. nella misura di Euro 1.838.660,10, pari all'importo corrisposto a titolo di pagamento delle fatture emesse da Controparte_4
nel periodo 1998-2007 aventi ad oggetto prestazioni, in
[...]
realtà, mai svolte.
Evidenziava l'attrice che era stato coinvolto in un procedimento penale Pt_1
per violazione dell'art. 8 d.lgs. 10.3.2000 n. 74 e che, all'esito delle perquisizioni svolte nella sede di dalla Guardia di Finanza, si erano riscontrate CP_3
diverse anomalie, posto che tali fatture, non recanti i dati inerenti i trasporti svolti, erano state pagate in contanti ovvero con assegni bancari (e non già con bonifici bancari come usualmente veniva fatto) in favore di un soggetto che era risultato sconosciuto, oltre che agli altri amministratori, a tutti i dipendenti della società danneggiata.
1.2 Si costituiva che preliminarmente eccepiva il difetto di Pt_1
legittimazione della società attrice, l'incompetenza del giudice ordinario in forza di clausola compromissoria e la prescrizione dell'azione. Nel merito negava gli addebiti, evidenziando di avere sempre informato gli altri amministratori, vale a dire i signori e , dell'attività da lui svolta, inclusa Controparte_2 Persona_1
la scelta dei padroncini. Osservava altresì che tutta l'attività amministrativa e contabile della società veniva costantemente esaminata dalla famiglia Per_1
pagina 7 di 28 senza che fossero mai state svolte contestazioni in ordine al suo operato, avendo avuto l'azione avviata dalla socia di uno scopo Controparte_3
sostanzialmente ritorsivo per le pretese retributive dallo stesso avanzate che avevano portato all'instaurazione di una causa avanti al Giudice del lavoro di
Padova.
1.3 Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
l'attrice chiedeva di estendere il contraddittorio ad Controparte_3
quale litisconsorte necessario. Il Tribunale accoglieva tale richiesta,
[...]
dapprima rilevando la necessità della nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c. e,
quindi, su istanza della stessa parte attrice che rappresentava l'insussistenza di un conflitto di interessi tra ed il suo amministratore, autorizzando la CP_3
citazione di quest'ultima società in persona dell'attuale legale rappresentante.
1.4 Si costituiva , che aderiva alle domande di CP_3 CP_1
1.5 Ammesse in parte le prove per interpello e per testi formulate dalle parti, il convenuto con istanza del 26.3.2019 sollecitava la declaratoria di immediata cessazione della materia del contendere a seguito di accordo transattivo raggiunto in data 15.12.2016 con entrambe le società e dell'esercizio da parte sua, in data 24.10.2018, del diritto di opzione di transigere il presente contenzioso.
1.6 Respinta la richiesta del convenuto e dato corso alle prove orali già ammesse,
tranne che per il teste la cui escussione non era stata Testimone_1
possibile per motivi di salute, il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n.
42/2024, pronunciata in data 13.9.2023, che accoglieva la domanda attorea e,
pagina 8 di 28 pertanto, condannava al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_3
di Euro 1.636,660,10 oltre accessori ed oltre alle spese di lite.
[...]
Il Tribunale perveniva a tali conclusioni sulla base delle seguenti considerazioni:
i) L'eccezione di arbitrato era infondata in ragione della nullità, per violazione dell'art. 34, del d.lgs n. 5/2003, dell'art. 22 dello Statuto di . CP_3
ii) era legittimata ad agire in giudizio, irrilevante essendo che i fatti CP_1
fossero anteriori all'acquisto della qualità di socio, che doveva, invece, sussistere solo al momento della domanda.
iii) L'eccezione di prescrizione formulata da era infondata, attesa la Pt_1
sospensione del termine prevista dall'art. 2941, comma 1, n. 7 cod. civ. (il convenuto era cessato dalla carica il 18.12.2012 e l'atto di citazione era stato notificato il 30.12.2015).
iv) La transazione conclusa in corso di causa non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non si era avverata la condizione ivi prevista,
vale a dire l'approvazione da parte dell'assemblea di con almeno il 90 CP_3
+1 dell'85% del capitale sociale, per il dissenso espresso dalla socia
[...]
titolare di una quota del 12% del capitale sociale. Parte_5
v) La sentenza di assoluzione di nel processo penale per insussistenza Pt_1
del fatto contestato non aveva alcuna efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652
c.p.p. perché non era stato provato che avesse Controparte_3
ricevuto la notifica in qualità di persona offesa o danneggiata dal reato e comunque poiché il giudizio verteva solo sulle fatture emesse negli anni 2006 e pagina 9 di 28 vi) Non si doveva tenere conto della deposizione del teste di P.G. escusso nel giudizio penale, secondo cui le prestazioni di trasporto erano state effettuate,
giacché dalla testimonianza non era dato comprendere il tipo di indagini e gli accertamenti compiuti che avevano portato a tale conclusione.
vii) L'eccezione di incapacità della teste . formulata dalle due Parte_3
società. era fondata per essere stata costei consigliere di amministrazione nello stesso arco temporale in cui aveva operato e, quindi, portatrice di un Pt_1
interesse che l'avrebbe legittimata a partecipare al giudizio in veste di convenuta quale coobligata in solido.
viii) Non doveva sentirsi il teste non comparso in diverse udienze in Tes_1
cui era stato citato dal convenuto producendo sempre certificati medici, in quanto la concessione di un ulteriore differimento si poneva in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo in ragione della data risalente di iscrizione della causa a ruolo.
ix) I testi escussi , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, che operavano quotidianamente presso la sede di , non avevano
[...] CP_3
mai conosciuto né avuto notizia di . Controparte_4
x) La tesi del convenuto secondo cui i predetti testi non erano a conoscenza dell'attività svolta dall'azienda del in quanto questi era un trazionista, CP_4
vale a dire autotrasportatore che prendeva in carico e portava le merci a destinazione in luogo diverso dalla sede della società, era stata smentita dalla deposizione della teste (impiegata di ), che aveva dichiarato di Tes_6 CP_3
conoscere tutti gli autotrasportatori, inclusi quelli rientranti nell'anzidetta categoria, e di non avere mai avuto rapporti con . CP_4
pagina 10 di 28 xi) La teste aveva dichiarato che era a gestire i rapporti con gli Tes_6 Pt_1
autotrasportatori, dovendo, quindi, escludersi la competenza sul punto di
IS IE e del sig. affermata dal convenuto. Per_1
*****
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
dieci motivi.
4.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per mancata nomina del curatore speciale sia dell'attrice che di posto CP_1 Controparte_3
che il Tribunale lo ha condannato sulla base di una responsabilità di natura colposa (omesso controllo), sicché con tale prospettazione anche il legale rappresentante delle controparti è venuto a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Tale condanna si evincerebbe dal seguente punto della motivazione:
“Va da sé che la conferma di tale tesi non gioverebbe comunque alle ragioni del
convenuto in quanto anche l'attribuzione di responsabilità ad altri Pt_1
amministratori di non manderebbe esente da responsabilità il sig. CP_3
per aver omesso di verificare per un periodo di ben dieci anni il Pt_1
pagamento a terzi di somme non dovute e denoterebbe una grave carenza degli
assetti, organizzativo, amministrativo e contabile, imputabile anche a lui.”
4.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di posto che i fatti contestati sono CP_1
avvenuti tra il 1998 ed il 2007, mentre l'attrice ha acquistato le quote di CP_3
in data 29.8.2012. L'appellante ha sul punto evidenziato che un socio subentrante non è legittimato ad esperire un'azione di responsabilità per fatti pretesamente avvenuti prima del suo ingresso in società e che, ammettendo tale pagina 11 di 28 possibilità, l'attrice avrebbe tratto un vantaggio visto che il corrispettivo dalla medesima pagato non teneva conto degli eventuali esiti positivi della causa.
4.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale ha affermato la natura colposa della sua responsabilità, mentre l'attrice aveva contestato una responsabilità dolosa.
4.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione della controversia, in ragione della rinuncia all'azione, in quanto non è stata provata l'opposizione della socia e comunque l'accordo ha prodotto effetti nei Pt_5
confronti dell'attrice con conseguente rinuncia quanto meno degli atti CP_1
del giudizio posto che non ha mai deliberato l'azione di responsabilità CP_3
nei suoi confronti.
4.5 Con il quinto motivo ha lamentato violazione dell'art. 652 c.p.p. in quanto il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale. Invero, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era a conoscenza del procedimento CP_3
penale in quanto presso la sua sede era stato notificato il decreto di rinvio a giudizio del 4.10.2013 (all'epoca esso appellante era ancora ivi domiciliato) ed aveva presentato un esposto per i medesimi fatti successivamente archiviato.
Inoltre, l'azione civile era iniziata dopo la sentenza penale di assoluzione e comunque le condotte contestate erano sovrapponibili.
Le risultanze del processo penale, qualora non fosse stata ritenuta fondata detta eccezione, avrebbero dovuto essere valutate dal Tribunale come prova dell'assenza di responsabilità, dovendo, inoltre, tale valutazione essere compiuta pagina 12 di 28 anche per le annualità precedenti a quelle oggetto di quel giudizio per le quali il
P.M. non aveva esercitato l'azione penale in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.
4.6. Con il sesto motivo ha lamentato l'erronea declaratoria di incapacità della teste in quanto le controparti non hanno reiterato l'eccezione di Parte_3
incapacità all'udienza di precisazione delle conclusioni e comunque l'eccezione era infondata nel merito in quanto la domanda proposta da riguarda CP_1
un preteso comportamento doloso per cui la teste mai avrebbe potuto essere citata in giudizio.
4.7 Con il settimo motivo ha lamentato violazione dell'art. 255 c.p.c. in relazione all'omessa citazione del teste Tes_1
4.8. Con l'ottavo motivo ha lamentato l'erroneo accertamento di fatti e circostanze compiuto dal Tribunale che non ha considerato tutte le dichiarazioni rese dalla teste (secondo cui vi possono essere trazionisti non dipendenti Tes_6
di ) - che non potevano dirsi in contrasto con quelle della sig.ra - e CP_3 Pt_2
non ha dato il giusto rilievo all'avvenuto pagamento, nel mese di marzo del
2013, delle spese del suo legale, avv. Toniato, avvenuto quando egli non era più
amministratore.
4.9. Con il nono motivo ha lamentato nel merito l'erronea affermazione di responsabilità, da escludersi, invece, per quanto dichiarato dalla teste Pt_2
avente una conoscenza dei fatti di causa più approfondita di quella della teste
, che, nel periodo in cui ha svolto la sua attività su Tes_6 Controparte_4
incarico di , si occupava solo delle fatture attive. CP_3
pagina 13 di 28 4.10 Con il decimo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei capitoli da 8
a 11 della propria memoria istruttoria.
5. Si cono costituite ed che CP_1 Controparte_3
hanno sollecitato la reiezione del gravame.
6. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.10.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 9.7.2024.
*****
7. La trattazione dei motivi d'appello deve avvenire tenendo conto della natura preliminare/pregiudiziale di taluni di essi, che debbono conseguentemente essere trattati con priorità, potendo solo il loro rigetto consentire la disamina delle ulteriori doglianze dell'appellante.
7.1 Va innanzitutto deciso il secondo motivo che è infondato in quanto il socio che esperisce l'azione ex art. 2476, comma 3, cod. civ. è titolare di una legittimazione sostitutiva della società danneggiata. Quindi, non rivendica per sé
alcunché, ma chiede che il patrimonio dell'ente di cui è socio venga reintegrato delle perdite subite (o del mancato guadagno). Ciò che conta allora è “solo” che la titolarità delle quote sussista al momento dell'instaurazione del giudizio.
Le considerazioni secondo cui trarrebbe un vantaggio (rectius CP_1
guadagno) dalla causa sono erronee in quanto l'azione esperita mira al recupero delle somme inutilmente sborsate da e, quindi, a porla nelle medesime CP_3
condizioni in cui si sarebbe trovata se l'illecito non si fosse consumato. Piuttosto,
può dirsi che ha acquistato le azioni sul presupposto che i pagamenti CP_1
pagina 14 di 28 effettuati si riferissero a prestazioni effettivamente rese e che conseguentemente avessero incrementato il fatturato nei confronti dei clienti che avevano commissionato ad il trasporto di quelle merci, sicché è confermato che CP_3
l'azione promossa non determina alcun arricchimento in favore di Parte_6
[...
. Il quarto motivo è anch'esso privo di pregio.
Secondo quanto si ricava dall'art. 5 lett. d) della transazione, l'approvazione da parte dell'assemblea di con le maggioranze qualificate indicate CP_3
nell'accordo è stata configurata come condizione di efficacia che vincolava l'agire di entrambe le società patiscenti. È, pertanto, irrilevante stabilire se sia possibile in termini generali accertare la rinuncia agli atti del giudizio da parte della socio della società danneggiata, con l'effetto di estinguere “solamente” il processo dallo stesso promosso, lasciando libera la società partecipata di coltivare la propria pretesa in un altro giudizio, giacché ha chiaramente CP_1
subordinato la produzione di effetti della transazione anche nei suoi confronti alla approvazione da parte dell'assemblea di dell'intesa raggiunta con CP_3
l'ex amministratore.
Il Collegio prende poi atto che, secondo quanto dichiarato da e non Pt_1
contestato dalle sue controparti, la socia era coniuge del Parte_5
sig. (amministratore delle appellate) e che non si è provveduto alla Per_1
convocazione dell'assemblea per consentire ai soci di di deliberare sul CP_3
punto (e ciò non è stato fatto, nonostante l'assenza nel citato accordo di termini per deliberare, neppure dopo la cessione delle quote da parte della . Pt_5
È poi vero che e hanno garantito “il fatto degli altri soci di CP_3 CP_1
”. CP_3
pagina 15 di 28 Tuttavia, ogni valutazione circa le eventuali condotte inadempimenti tenute dalle due società rileva ai soli fini di quanto già evidenziato, ex plurimis, da Cass. sez.
1, con sentenza n. 13105 del 15/07/2004 (“Con la promessa del fatto del terzo, il
promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente
nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde
soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare",
cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il
terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di
"facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente,
ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il
promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento,
quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di
adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed
evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia
adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non
ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra
obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a
corrispondere l'indennizzo”).
Quindi, e nel concorso dei Controparte_3 CP_1
presupposti di legge, potranno essere tenute ad indennizzare ovvero a risarcire ma trattasi di questioni che esulano dalla cognizione di questo Collegio, Pt_1
che deve limitarsi a prendere atto del mancato avveramento della condizione prevista nel citato atto transattivo.
pagina 16 di 28 7.3 Il primo, il secondo ed il sesto motivo richiedono un approfondimento in ordine ai contenuti della domanda attorea ed alle difese svolte dalle altre parti.
CP_
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha CP_1
contestato a di essersi reso partecipe o di avere quanto meno consentito Pt_1
l'emissione da parte di di fatture, Controparte_4
pagate, emesse per prestazioni non eseguite. Il convenuto, secondo quanto sostenuto dall'attrice, avrebbe arrecato un gravissimo danno al “presumibile
scopo di trarre un vantaggio personale o comunque (..) allo scopo di consentire
alla l'evasione delle imposte sui Controparte_4
redditi o sul valore aggiunto”. Inoltre, non poteva dubitarsi del fatto che il convenuto fosse “(quantomeno) consapevole non solo dell'avvenuta emissione
delle fatture in oggetto a carico della e del loro effettivo pagamento, CP_3
ma altresì dell'insussistenza di qualsivoglia sottostante prestazione di trasporto,
e ciò in considerazione dell'ampia delega gestoria conferitagli (..) e della
posizione apicale da egli ricoperta nella organizzazione aziendale, tale da
coinvolgerlo quotidianamente nell'ordinaria attività di impresa”. Ancora, il convenuto è stato ritenuto responsabile de “la sottrazione e dissipazione delle
risorse liquide della Società”.
È, quindi, fuori di dubbio che avesse addebitato a una CP_1 Pt_1
responsabilità dolosa.
Inoltre, dalla descrizione delle condotte che secondo l'attrice sarebbero state tenute dal convenuto consegue che nessuno degli altri amministratori poteva esserne a conoscenza. in tale prospettiva, infatti, avrebbe abusato degli Pt_1
pagina 17 di 28 ampi poteri gestori a lui conferiti e tenuto condotte appropriative che solo le indagini della Guardia di Finanza avevano consentito di scoprire.
7.3.2. A fronte di tale prospettazione, ha negato l'appropriazione o la Pt_1
dissipazione a vantaggio di di somme di pertinenza della società. Le sue CP_4
difese nei fatti escludono il coinvolgimento di altri soggetti che ricoprivano incarichi di amministrazione (e ciò comprensibilmente - rileva il Collegio - posto che una chiamata in causa avrebbe assunto il significato di un'ammissione di responsabilità sia pure al fine di suddividere, nei rapporti interni, l'obbligazione risarcitoria con gli altri amministratori).
7.3.3. Il Tribunale aveva ben chiare le contestazioni attoree e la disamina delle prove offerte dalle parti è avvenuta proprio al fine di verificare se sussistesse l'inadempimento doloso del Ciò emerge, ad esempio, dalla Pt_1
considerazione, contenuta a pagina otto della motivazione, secondo cui al convenuto era stato addebitato di avere compiuto atti dissipativi, che avevano cagionato un danno al patrimonio sociale, consistenti nel pagamento di prestazioni inesistenti.
Il punto della motivazione citato da al contrario di quanto ritiene Pt_1
l'appellante, non costituisce prova del fatto che egli sia stato condannato per un inadempimento colposo. I primi giudici, infatti, avevano appena evidenziato la mancanza di prova circa il concorso, da parte di IS IE e del sig.
, nella scelta e/o nell'approvazione degli autotrasportatori e la Per_1
considerazione subito dopo svolta, oggetto dei rilievi dell'appellante, secondo questo Collegio va intesa nel senso che, qualora la scelta degli autotrasportatori fosse stata per ipotesi, in tutto o in parte, di pertinenza della famiglia , Per_1
pagina 18 di 28 avrebbe potuto essere convenuto in giudizio per l'omessa verifica Pt_1
dell'effettività delle prestazioni pagate al fine di accertare un difetto di organizzazione.
Anche volendo accogliere la prospettazione dell'appellante, potrebbe al più
giungersi alla conclusione che secondo i primi giudici avrebbe potuto Pt_1
essere condannato, in tal caso a titolo di colpa, nel medesimo processo qualora si fosse dimostrata la compartecipazione all'illecito dei predetti soggetti. Trattasi,
però, di eventualità nel caso concreto esclusa dal Tribunale che subito dopo il punto della motivazione citato dall'appellante ha richiamato la deposizione della teste proprio al fine di ritenere corroborato l'assunto attoreo secondo cui Tes_6
l'ex amministratore era l'unico a gestire i rapporti con gli autotrasportatori.
Quindi, in ultima analisi, il Tribunale ha ritenuto comprovata la responsabilità
dolosa contestata da CP_1
7.3.4.1 Da quanto appena detto consegue l'infondatezza del secondo motivo in quanto non è stato violato l'art. 112 c.p.c.
7.3.4.2. È infondato anche il primo motivo per la mancanza del presupposto di fatto su cui poggia, fermo restando che la sentenza, anche qualora, per ipotesi,
avesse affermato una responsabilità di natura colposa del convenuto, non avrebbe violato l'art. 78 c.p.c. giacché l'attrice lo aveva ritenuto l'unico responsabile degli illeciti e non aveva esteso il giudizio ad altri soggetti, Pt_1
sicché il sig. non si trovava in una situazione di conflitto, anche solo Per_1
potenziale, con le società da lui amministrate.
7.3.4.3. Tuttavia, proprio per il contenuto delle domande svolte da CP_1
e delle difese delle altre parti in causa, risulta evidente che neppure Pt_3
pagina 19 di 28 avrebbe potuto essere chiamata in giudizio. Invero, nessuna delle parti in Pt_2
causa ha formulato rilievi in ordine all'operato di tale consigliere di amministrazione, che non risulta neppure menzionato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Si ripete anche qui che la ricostruzione dei fatti di cui ha aderito , era che degli illeciti contestati era CP_1 CP_3 Pt_1
l'unico autore e che non vi era possibilità di intervento da parte degli altri amministratori.
Quindi, anche volendo ritenere superabili le preclusioni processuali, eccepite dall'appellante, oggetto dei rilievi svolti dalle SS.UU. con la sentenza n.
8456/2023, il sesto motivo deve essere accolto (senza, quindi, che vi sia la necessità di affrontare le complesse tematiche oggetto del citato pronunciamento di legittimità) e della deposizione di tale teste si dovrà tenere conto nella ricostruzione di quanto accaduto nel periodo oggetto della domanda risarcitoria.
7.5 Il quinto motivo è, quanto alla prima parte, infondato. Invero, il danneggiato nonché persona offesa nei reati tributari è l'Agenzia delle Entrate e la condotta delittuosa si impernia sull'inesistenza delle prestazioni per le quali viene emessa la fattura così che l'emittente consegue un ingiusto abbattimento delle imposte.
L'illecito civile contestato a si impernia invece sull'appropriazione delle Pt_1
somme corrisposte dalla società (evidentemente in concorso con l'autotrasportatore).
Non sussiste, quindi, un giudicato che possa essere invocato nel presente giudizio, essendo, tuttavia, innegabile che le contestazioni formulate nei due processi presentino dei collegamenti, sia pure in linea di fatto, dal momento che pagina 20 di 28 scopo della falsa fatturazione può essere anche quello di trarre un guadagno a discapito della società ricevente il documento fiscale.
7.6. Il settimo motivo è infondato pur se va integrata la motivazione del
Tribunale.
Osserva, infatti, il Collegio che scopo primario di qualunque processo è
l'accertamento della verità, anche se va ribadito che ciascuna parte ha diritto di veder definita la propria posizione entro un termine ragionevole. Il giudice è,
pertanto, tenuto ad effettuare un prudente bilanciamento tra le contrapposte esigenze e le parti del processo debbono fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi essenziali per il corretto esercizio di tale potere. Quindi, è onere della parte che richiede l'escussione di un teste la cui citazione non sia stata possibile per impedimenti, sia pure non permanenti, di salute motivarne l'essenzialità,
tanto più quando, come accaduto nel caso di specie, siano stati sentiti altri testi sulle medesime circostanze. L'appellante, invece, non ha indicato né nella memoria istruttoria e neppure successivamente circostanze che consentissero di apprezzare la particolare conoscenza dei fatti di causa e l'attendibilità del teste
(anche in relazione al ruolo da lui concretamente occupato in ) Tes_1 CP_3
e conseguentemente non ha messo il Tribunale nelle condizioni di poter valutare la specifica rilevanza delle dichiarazioni che il teste avrebbe potuto rendere così
da giustificare ulteriori differimenti di udienza per assicurarne l'escussione. Tali
indicazioni sono state omesse anche nell'atto d'appello sicché questo Collegio
ritiene che non vi sia necessità di rimettere la causa in istruttoria per sentire il predetto teste.
pagina 21 di 28 7.7. Il decimo motivo, con il quale l'appellante ha lamentato la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova è infondato. Si riporta innanzitutto il contenuto della capitolazione non ammessa:
“8) Vero che dall'inizio del rapporto sino al 2008 i signori Controparte_2
e : a) hanno assunto ogni decisione gestionale relativa a
[...] Persona_1
; b) erano costantemente informati sull'andamento di;
c) CP_3 CP_3
hanno sempre effettuato un rigoroso controllo gestionale, contabile e
amministrativo su . CP_3
9) Vero che quanto indicato al cap. 8) che precede avveniva per tutte le società
partecipate dalla IS IE o comunque appartenenti al Gruppo IE.
10) Vero che il sig. a far data dall'inizio del rapporto e fino al 2008, Pt_1
riferiva periodicamente (di regola ogni 10 giorni) al sig. Persona_1
sull'andamento della società, ad esempio sui contratti e clienti acquisiti e in
genere sui problemi emersi nella gestione aziendale.
11) Vero che, durante il rapporto intercorso con la , il sig. non CP_3 Pt_1
si è mai occupato di questioni amministrative o contabili della società.”
Su tali capitoli si osserva quanto segue:
- il capitolo 7 è non solo valutativo (“rigoroso controllo”), ma soprattutto generico (“hanno assunto ogni decisione”, “erano costantemente informati”) ed alla fine risulta anche irrilevante (giacché ciò che conta non è che
[...]
e effettuassero “sempre un rigoroso controllo Controparte_2 Persona_1
gestionale, contabile e amministrativo su ”, ma che fossero stati CP_3
coinvolti nella scelta dell' e che vigilassero Parte_7
sull'effettività dei trasporti da questi fatturati);
pagina 22 di 28 - il capitolo 9 è effettivamente irrilevante, oltre che generico, giacché chiede di confermare circostanze afferenti “tutte le società partecipate dalla IS
IE o comunque appartenenti al Gruppo IE”
- il capitolo 10 è irrilevante perché è riferito all'andamento della società quando nel caso di specie contano unicamente i rapporti di con il predetto CP_3
autotrasportatore;
- il capitolo 11 per la sua formulazione negativa risulta del tutto generico ed è
comunque irrilevante. È poi pacifico che non si occupasse Pt_1
concretamente di attività contabili, vale a dire che non fosse suo compito provvedere materialmente ai pagamenti in favore dei trasportatori o a registrare le fatture che venivano emesse, mentre per il suo ruolo non poteva di certo dirsi estraneo alla gestione amministrativa e contabile della società. D'altro canto, è
pacifico che l'amministratore delegato di una società possa prelevare dal c/c delle somme di denaro o sottoscrivere assegni.
*****
7.8. Vanno a questo punto trattati i motivi otto e nove nonché la parte finale del quinto motivo che concernono le risultanze dell'istruttoria compiuta e la valutazione delle prove documentali offerte in giudizio.
7.8.1 Come già osservato dal Tribunale (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 2975 del
07/02/2020) l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità
tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la pagina 23 di 28 prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
7.8.2. Nel caso di specie l'attrice ha comprovato l'erogazione delle somme,
posto che tutte le fatture recano la quietanza a firma della (peraltro, Parte_8
l'effettuazione dei pagamenti non risulta nemmeno contestata dal convenuto in primo grado).
Sono stati poi sentiti diversi dipendenti di citati da prima CP_3 CP_1
ricordati nell'esposizione del contenuto della sentenza impugnata, che hanno tutti dichiarato di non conoscere la ditta con la quale non hanno Controparte_4
avuto alcun rapporto.
Tali circostanze, unitamente alle anomale modalità di pagamento delle fatture
(che riguardavano solo quel trasportatore, posto che tutti gli altri pagamenti erano eseguiti da mediante bonifico bancario) consentono di ritenere CP_3
sicuramente assolto l'onere probatorio che incombeva su CP_1
Si tratta ora di valutare se ed in che misura abbia offerto la prova Pt_1
dell'adempimento dei propri doveri, che nel caso di specie consiste nella dimostrazione dell'esecuzione delle prestazioni pagate alla ditta del . CP_4
7.8.3. Ritiene il Collegio al riguardo innanzitutto che il Tribunale abbia dato poco rilievo all'esito del processo penale a carico dell'appellante. Invero, dalla sentenza prodotta da risulta che, relativamente agli anni 2006 e 2007 Pt_1
(quelli per i quali era stato tratto a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/00), la ditta ha effettivamente svolto le CP_4
prestazioni per le quali aveva chiesto il pagamento, mentre è stata accertata dal teste di P.G. la contabilizzazione di prestazioni per un importo inferiore a quello pagina 24 di 28 incassato (ciò che, come osservato dal giudice penale, è irrilevante ai fini dell'imputazione).
L'effettività delle prestazioni eseguite è stata confermata sia dal teste del
Pubblico Ministero, il militare della Guardia di Finanza , sia Testimone_7
dal teste della difesa, sig. . Testimone_8
Se è pur vero che la sentenza non dedica particolare approfondimento alle attività svolte dal teste di P.G., va, però, dato atto che le circostanze emerse nel procedimento penale hanno trovato riscontro nella deposizione di , Parte_3
responsabile amministrativa di all'epoca dei fatti (quindi, si tratta di CP_3
persona che aveva un'approfondita conoscenza dei rapporti con gli autotrasportatori) che ha confermato l'esecuzione delle prestazioni da parte di da una destinazione all'altra senza, però, lavorare presso il Controparte_4
magazzino di Padova di . La teste ha pure dichiarato di avere sentito CP_3
indicare a di affidare l'incarico alla ditta del Griggio. Persona_1 Pt_1
La teste ha, peraltro, significativamente precisato che i rapporti con la Pt_2 [...]
sono iniziati nel 2006 e non già nel 1998. Pt_8
La deposizione di tale teste può dirsi maggiormente attendibile rispetto a quella della teste , che negli anni cui si riferiscono gli ammanchi si occupava Tes_6
principalmente delle fatture attive e solo dal 2012 ha iniziato ad occuparsi di fatture passive, di cui invece nel periodo che interessa si occupava la Pt_2
Se è pur vero poi che la ha dichiarato di conoscere tutti i trazionisti e di Tes_6
sentirli al telefono, è altresì vero che, secondo quanto precisato dalla ella Pt_2
sentiva per telefono le ditte di autotrasporto solo se l'esecuzione del rapporto non era conforme alle pattuizioni, sicché la circostanza che non abbia mai Tes_6
pagina 25 di 28 sentito potrebbe essere indicativa del fatto che le prestazioni si erano CP_4
svolte con regolarità.
La circostanza che la teste abbia fatto risalire l'inizio del rapporto con Pt_2
al 2006 non costituisce, al contrario di quanto ritenuto da Controparte_4
un abbaglio in quanto l'ex responsabile amministrativa di è Pt_1 CP_3
stata sempre molto precisa nel rispondere alle domande che le venivano poste
(ricordandosi addirittura di singoli colloqui/telefonate intercorsi tra e Pt_1
) sicché non si comprende perché, proprio su tale (non trascurabile) Per_1
circostanza, avrebbe dovuto avere un cattivo ricordo.
Pertanto, in parziale accoglimento di tali motivi, va esclusa qualunque condotta di appropriazione o di dissipazione tenuta da negli anni 2006 e 2007, Pt_1
confermandosi, invece, la responsabilità dell'appellante per le pregresse annualità.
*****
8.1 ha emesso negli anni 2006 e 2007 fatture per un Controparte_4
importo rispettivamente di Euro 306.912 e di 266.332 sicché la condanna viene ridotta ad Euro 1.063.416,1 oltre accessori come liquidati in dispositivo.
8.2. Il parziale accoglimento dell'appello richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite.
va, pertanto, condannato al pagamento di due terzi delle spese di Pt_1
ed complessivamente quantificate nell'intero per il primo CP_1 CP_3
grado secondo importi analoghi a quelli liquidati dal Tribunale e per l'appello in
Euro 21.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come pagina 26 di 28 per legge. La residua frazione viene, invece, compensata in ragione della consistente riduzione dell'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ed avverso la CP_1 Controparte_3
sentenza n. 42/2024 pronunciata il 13.09.2023 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, lo accoglie per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da relativamente CP_1
agli anni 2006 e 2007 e condanna al pagamento in Parte_9
favore di della minor somma di Controparte_3
Euro 1.063.416,1 oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT dalla scadenza di ciascuna fattura ed interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ.
sulla somma rivalutata annualmente fino alla presente decisione ed oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. sulla somma così
determinata dalla data odierna sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione di due terzi delle spese delle Parte_1
società appellate, complessivamente liquidate nell'intero per il primo grado in Euro 37.951,00 per compenso ed Euro 3.999,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 21.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione.
Venezia, 25 novembre 2025
pagina 27 di 28 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2007 e le condotte contestate nei due giudizi non erano sovrapponibili.