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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5854/2022 R.G. e
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Pierpaolo Colangelo Parte_1
e Davide Colangelo;
attore CONTRO
Controparte_1 convenuto contumace
******** all'udienza figurata del 21.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte attrice nelle note scritte d'udienza depositate il 14.05.2025.
Per l'attore (in sede di atto di citazione): Parte_1
Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dell'attore in Gioia del Colle, posto ad angolo tra Via 28 luglio 1861 e Via Aldo Moro, identificato in catasto al foglio 45, p.lla 369 e al fg. 45 p.lla 435 a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto e comunque l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore del convenuto sui fondi di proprietà dell'attore;
2) Accertare e dichiarare, per le ragioni che precedono, che ha messo in atto una Controparte_1 serie di turbative e molestie e per l'effetto condannare quest'ultimo a cessare ogni turbativa sul predetto fondo di proprietà dell'attore prevedendo sin da ora, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva;
3) Accertare e dichiarare, per le ragioni che precedono, responsabile in relazione Controparte_1 ai danni subiti dall'attore e per l'effetto condannarlo al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni;
4) accertare e dichiarare che sul predetto fondo di proprietà dell'attore e precisamente sulla particella n. 435 sporgono alcuni rami di un albero di fico e, per l'effetto, condannare il convenuto a recidere i rami sporgenti prevedendo sin da ora, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva;
5) Condannare il contenuto al pagamento delle spese e competenze legali”.
MOTIVAZIONE Con atto di citazione notificato il 03.05.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza di una servitù di passaggio sul
[...] fondo di proprietà attorea, a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto, e l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore di quest'ultimo sui fondi di proprietà attrice, nonché, per l'effetto, la condanna del convenuto a cessare ogni turbativa sul predetto fondo, a recidere i rami sporgenti ed al risarcimento dei danni. L'attore riferiva che con atto di compravendita del 18.10.2018 aveva acquistato la proprietà di un terreno sito in Gioia del Colle, identificato catastalmente al foglio 45, particelle 369 e 435. Detto terreno confinava con altro terreno di proprietà di confine materializzato Controparte_1 da un muro a secco in pietrame di antica realizzazione. Riferiva che alcuni mesi dopo l'acquisto del fondo il convenuto, adducendo l'esistenza di una servitù di passaggio, aveva aperto un varco nel muro a secco, brecciato il terreno per creare una strada e tagliato i rami di alberi di fico di proprietà attorea, causando danni al vigneto coltivato. All'udienza del 21.09.2022 il Giudice, attesa la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, rinviava Controparte_1 all'udienza del 08.03.2023 al fine di consentire l'avvio della procedura. Espletata la mediazione con esito negativo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c, la causa veniva istruita mediante C.T.U. (ammessa con ordinanza del 23.01.2024) e le prove orali (prove testimoniali). Al C.T.U. venivano sottoposti i seguenti quesiti: “Accertare e quantificare le spese necessarie a chiudere il varco attualmente presente sul muretto a secco lungo il confine sud della particella 369, in via 28 luglio 1861 a Gioia del Colle.
2. Accertare il costo necessario per ripristinare lo stato antecedente della particella 369, eliminando il brecciamento effettuato dal convenuto sul tratto di terreno che parte dal varco presente sul muretto a secco.
3. Calcolare i danni subiti e la perdita economica subita dall'attore per aver subito il taglio dei rami del proprio albero di fichi sito sul tratto in cui il convenuto esercita il passaggio.
4. Calcolare i danni subiti dalla vigna coltivata sulle particelle in questione per effetto del passaggio dei mezzi attraverso l'apertura del muretto a secco.
5. Accertare la sporgenza dei rami di altro albero di fico che dalla proprietà del convenuto sporge nella proprietà dell'attore.
6. Verificare se il convenuto ha già altra strada che consente l'accesso alla sua proprietà confinante con quella dell'attore.
7. Accertare anche attraverso ortofoto o rilevamenti attraverso google maps se il varco attualmente presente lungo il confine sud delle particelle 369, in via 28 luglio 1861, fosse chiuso o aperto negli anni antecedenti al 2018”. All'esito dell'espletamento della C.T.U. a firma della dott.ssa e delle prove testimoniali Persona_1
(nel corso delle quali i due testimoni, e figli dell'attore nonché Controparte_2 Controparte_1 cugini del convenuto, confermavano le circostanze attoree in merito all'inesistenza dell'apertura nel muretto a secco anteriormente al 2018), all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva riservata per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice nelle note scritte d'udienza depositate il 14.05.2025, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Nel merito, le domande attoree volte ad “accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dell'attore in Gioia del Colle, posto ad angolo tra Via 28 luglio 1861 e Via Aldo Moro, identificato in catasto al foglio 45, p.lla 369 e al fg. 45 p.lla 435 a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto e comunque l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore del convenuto sui fondi di proprietà dell'attore” e ad ordinare al convenuto di cessare ogni turbativa sul predetto fondo attoreo, meritano accoglimento. L'azione negatoria (art 949 c.c.) è un'azione reale volta alla tutela della proprietà o dei diritti di enfiteusi o di usufrutto su un determinato bene contro l'altrui pretesa di esercitare un qualunque diritto reale sullo stesso bene e contro eventuali turbative o molestie con cui la pretesa si estrinsechi. La Suprema Corte ha precisato che: “L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto è un eventuale conflitto tra titoli;
conseguentemente, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente provare l'esistenza del titolo di proprietà, ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione” (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2002, n. 12233). A tal proposito, l'attore ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, avendo prodotto il titolo di acquisto del terreno oggetto di causa, rappresentato dal contratto di compravendita del 18.10.2018 (rep. 2646; racc. n. 2144, registrato a Gioia del Colle in data 08.11.2018, n. 10807/S.1T - cfr. all. 1 del fascicolo di parte attrice). Quanto all'esistenza della servitù di passaggio in esame, deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti non risulta imposto alcun peso sul fondo di proprietà di parte attrice che legittimi il convenuto ad esercitare il menzionato diritto di passaggio;
né, ad ogni modo, l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del convenuto può essere ricavata aliunde. Infatti, occorre evidenziare che l'atto di compravendita 18.10.2018 menziona unicamente l'esistenza di una servitù di passaggio attiva, senza nulla specificare in ordine a quelle passive. L'ausiliario del Giudice ha accertato a mezzo alcuni estratti foto di Google maps che: “negli anni antecedenti al 2018 il varco era chiuso… successivamente all'anno 2018, come da foto sotto riportata, è evidente un cambiamento in corrispondenza del confine sud della particella n.369, consistente nell'apertura del varco, demolizione del muretto esistente e rimozione della vegetazione spontanea”. Infine, risulta dimostrata la presenza di “turbative o molestie” ad opera del convenuto CP_1
così come previsto dal secondo comma dell'art. 949 c.c., avendo l'attore depositato le
[...] diffide ricevute in data 04.03.2019, 14.03.2019 e 02.01.2020, con le quali il convenuto, a mezzo del proprio difensore, lo invitava a rimuovere ogni impedimento all'esercizio della asserita servitù di passaggio e riferiva “di voler continuare ad utilizzare la servitù di passaggio carrabile e pedonale”. Pertanto, devesi dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio in capo al convenuto e, per l'effetto, ordinare la cessazione di turbative e di molestie sul fondo di proprietà attorea. Peraltro, il nominato C.T.U. ha individuato, altresì: “altra strada che consente l'accesso al convenuto nella sua proprietà, all'interno della particella n.312 al foglio 45 del comune di Gioia del Colle, avente coordinate: 40.79972292, 16.929465472. L'ingresso è delimitato da un cancello in ferro, di colore rosso, di esclusiva proprietà del sig. che consente l'accesso alla particella Controparte_1
n.312 e alla particella n.433, confinante con la particella n. 369 di proprietà dell'attore, pertanto il Sig. non ha necessità di utilizzare il varco aperto lungo il confine sud della Controparte_1 particella 369 per raggiungere i propri terreni”. Deve essere, altresì, accolta la domanda attorea di risarcimento del danno, nella misura accertata e quantificata dal nominato C.T.U. Parte attrice ha allegato la responsabilità del convenuto con riferimento Controparte_1 all'apertura del varco, al “brecciamento” del tratto di terreno impiegato per il passaggio ed al danneggiamento degli alberi. Ciò ha trovato conferma nella relazione dell'ausiliario del Giudice, il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Le spese necessarie a chiudere il varco (n.d.r. attualmente presente sul muretto a secco lungo il confine sud della particella 369, in via 28 luglio 1861 a Gioia del Colle) corrispondono a € 159,53”; “Il costo complessivo per ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare il brecciamento della strada (n.d.r. effettuato dal convenuto) corrisponde a € 1.577,23”; ha stimato i danni subiti e la perdita economica subita dall'attore per aver subito il taglio dei rami dei due propri alberi di fichi siti sul tratto in cui il convenuto esercita il passaggio in € 498,00 (di cui € 300,00 per danni subiti ed € 198,00 per perdita economica); ha quantificato i danni subiti dalla vigna coltivata sulle particelle in questione per effetto del passaggio dei mezzi attraverso l'apertura del muretto a secco in € 480,00. Il C.T.U., in definitiva, ha stimato i costi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi e indennizzare l'attore dei danni subiti nella seguente misura: A) per la chiusura del varco € 159,53; B) per il ripristino ante strada € 1.577,23; C) per la perdita economica fichi € 198,00; D) per i danni subiti da albero di fico € 300,00; E) per i danni subiti dalla vigna € 480,00, per un totale complessivo di € 2.714,76. A ciò consegue che devesi condannare il convenuto a versare all'attore la complessiva somma di € 2.714,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente pronuncia. Con riguardo alla domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare che sul predetto fondo di proprietà dell'attore e precisamente sulla particella n. 435 sporgono alcuni rami e, per l'effetto, condannare il convenuto a reciderli”, questa è fondata e deve essere accolta. L'art 896 c.c. prescrive: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”. A tal proposito, il nominato C.T.U., dopo aver individuato la linea di confine tra le due particelle, ha accertato la “sporgenza parziale dei rami di fico dalla particella n.432 (di proprietà del convenuto) alla particella n.369 (di proprietà dell'attore), lato sinistro della linea rossa in foto” (cfr. pagina 18 dell'elaborato peritale depositato in data 26.11.2024). Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. meritano piena condivisione poiché esenti da vizi logici e frutto di accertamenti che appaiano metodologicamente corretti. Pertanto, devesi condannare recidere i rami sporgenti nel terreno di proprietà Controparte_1 di . Parte_1
Al contrario, deve essere rigettata la domanda ex art. 614 bis c.p.c. di “condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva”, essendo stata formulata in via del tutto generica. Va evidenziato che la misura di cui all'art. 614 bis c.p.c., così come delineato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, “è determinata in base a circostanze di fatto - "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (dopo la modifica normativa del D.L.vo n. 149 del 2022, anche "della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento") - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa che non sarebbe possibile se la domanda potesse essere avanzata oltre la barriera preclusiva stabilita per la proposizione delle domande e delle eccezioni o persino dopo la delimitazione del thema probandum (che potrebbe comprendere prove contrarie o elementi idonei a incidere sulla statuizione giudiziale)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2024, n. 14461). Nel caso di specie, mancando sufficienti elementi dai quali poter desumere la sussistenza degli elementi summenzionati, la domanda deve essere rigettata. All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, delle domande formulate dall'attore Parte_1
(e stante la residualità dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c.), consegue, in ragione della
[...] soccombenza, la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva, che nel giudizio de quo si è conclusa in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022), considerato il valore reale della causa (€ 2.714,76, con applicazione dunque dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dai difensori (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tutte liquidate secondo i parametri medi). In ragione della soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in corso di causa con decreto del 10.01.2025, vanno definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5854/2022 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dell'attore in Gioia del Colle, posto ad angolo tra Via 28 luglio 1861 e Via Aldo Moro, identificato in catasto al foglio 45, p.lla 369 e al fg. 45 p.lla 435 a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto e comunque l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore del convenuto sui fondi di proprietà dell'attore;
2) ordina a di cessare ogni turbativa sul predetto fondo di proprietà Controparte_1 dell'attore;
3) accerta e dichiara che sul predetto fondo di proprietà dell'attore e precisamente sulla particella n. 435 sporgono alcuni rami e, per l'effetto, condanna recidere i rami Controparte_1 sporgenti nel terreno di proprietà di;
Parte_1
4) condanna il convenuto a versare all'attore la complessiva somma di € 2.714,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente pronuncia;
5) rigetta la domanda attorea ex art. 614 bis c.p.c.;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
nel predetto giudizio, che liquida in complessivi € 2.725,80, di cui € 2.552,00 per
[...] compensi ed € 173,80 per spese documentate (incluse quelle di mediazione), oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 7) pone definitivamente a carico di il compenso liquidato al C.T.U. con Controparte_1 decreto del 10.01.2025, pari a € 1.049,73 (oltre accessori di legge se dovuti). Così deciso in Bari, in data 22 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5854/2022 R.G. e
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Pierpaolo Colangelo Parte_1
e Davide Colangelo;
attore CONTRO
Controparte_1 convenuto contumace
******** all'udienza figurata del 21.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte attrice nelle note scritte d'udienza depositate il 14.05.2025.
Per l'attore (in sede di atto di citazione): Parte_1
Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dell'attore in Gioia del Colle, posto ad angolo tra Via 28 luglio 1861 e Via Aldo Moro, identificato in catasto al foglio 45, p.lla 369 e al fg. 45 p.lla 435 a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto e comunque l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore del convenuto sui fondi di proprietà dell'attore;
2) Accertare e dichiarare, per le ragioni che precedono, che ha messo in atto una Controparte_1 serie di turbative e molestie e per l'effetto condannare quest'ultimo a cessare ogni turbativa sul predetto fondo di proprietà dell'attore prevedendo sin da ora, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva;
3) Accertare e dichiarare, per le ragioni che precedono, responsabile in relazione Controparte_1 ai danni subiti dall'attore e per l'effetto condannarlo al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni;
4) accertare e dichiarare che sul predetto fondo di proprietà dell'attore e precisamente sulla particella n. 435 sporgono alcuni rami di un albero di fico e, per l'effetto, condannare il convenuto a recidere i rami sporgenti prevedendo sin da ora, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva;
5) Condannare il contenuto al pagamento delle spese e competenze legali”.
MOTIVAZIONE Con atto di citazione notificato il 03.05.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza di una servitù di passaggio sul
[...] fondo di proprietà attorea, a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto, e l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore di quest'ultimo sui fondi di proprietà attrice, nonché, per l'effetto, la condanna del convenuto a cessare ogni turbativa sul predetto fondo, a recidere i rami sporgenti ed al risarcimento dei danni. L'attore riferiva che con atto di compravendita del 18.10.2018 aveva acquistato la proprietà di un terreno sito in Gioia del Colle, identificato catastalmente al foglio 45, particelle 369 e 435. Detto terreno confinava con altro terreno di proprietà di confine materializzato Controparte_1 da un muro a secco in pietrame di antica realizzazione. Riferiva che alcuni mesi dopo l'acquisto del fondo il convenuto, adducendo l'esistenza di una servitù di passaggio, aveva aperto un varco nel muro a secco, brecciato il terreno per creare una strada e tagliato i rami di alberi di fico di proprietà attorea, causando danni al vigneto coltivato. All'udienza del 21.09.2022 il Giudice, attesa la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, rinviava Controparte_1 all'udienza del 08.03.2023 al fine di consentire l'avvio della procedura. Espletata la mediazione con esito negativo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c, la causa veniva istruita mediante C.T.U. (ammessa con ordinanza del 23.01.2024) e le prove orali (prove testimoniali). Al C.T.U. venivano sottoposti i seguenti quesiti: “Accertare e quantificare le spese necessarie a chiudere il varco attualmente presente sul muretto a secco lungo il confine sud della particella 369, in via 28 luglio 1861 a Gioia del Colle.
2. Accertare il costo necessario per ripristinare lo stato antecedente della particella 369, eliminando il brecciamento effettuato dal convenuto sul tratto di terreno che parte dal varco presente sul muretto a secco.
3. Calcolare i danni subiti e la perdita economica subita dall'attore per aver subito il taglio dei rami del proprio albero di fichi sito sul tratto in cui il convenuto esercita il passaggio.
4. Calcolare i danni subiti dalla vigna coltivata sulle particelle in questione per effetto del passaggio dei mezzi attraverso l'apertura del muretto a secco.
5. Accertare la sporgenza dei rami di altro albero di fico che dalla proprietà del convenuto sporge nella proprietà dell'attore.
6. Verificare se il convenuto ha già altra strada che consente l'accesso alla sua proprietà confinante con quella dell'attore.
7. Accertare anche attraverso ortofoto o rilevamenti attraverso google maps se il varco attualmente presente lungo il confine sud delle particelle 369, in via 28 luglio 1861, fosse chiuso o aperto negli anni antecedenti al 2018”. All'esito dell'espletamento della C.T.U. a firma della dott.ssa e delle prove testimoniali Persona_1
(nel corso delle quali i due testimoni, e figli dell'attore nonché Controparte_2 Controparte_1 cugini del convenuto, confermavano le circostanze attoree in merito all'inesistenza dell'apertura nel muretto a secco anteriormente al 2018), all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva riservata per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice nelle note scritte d'udienza depositate il 14.05.2025, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Nel merito, le domande attoree volte ad “accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dell'attore in Gioia del Colle, posto ad angolo tra Via 28 luglio 1861 e Via Aldo Moro, identificato in catasto al foglio 45, p.lla 369 e al fg. 45 p.lla 435 a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto e comunque l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore del convenuto sui fondi di proprietà dell'attore” e ad ordinare al convenuto di cessare ogni turbativa sul predetto fondo attoreo, meritano accoglimento. L'azione negatoria (art 949 c.c.) è un'azione reale volta alla tutela della proprietà o dei diritti di enfiteusi o di usufrutto su un determinato bene contro l'altrui pretesa di esercitare un qualunque diritto reale sullo stesso bene e contro eventuali turbative o molestie con cui la pretesa si estrinsechi. La Suprema Corte ha precisato che: “L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto è un eventuale conflitto tra titoli;
conseguentemente, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente provare l'esistenza del titolo di proprietà, ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione” (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2002, n. 12233). A tal proposito, l'attore ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, avendo prodotto il titolo di acquisto del terreno oggetto di causa, rappresentato dal contratto di compravendita del 18.10.2018 (rep. 2646; racc. n. 2144, registrato a Gioia del Colle in data 08.11.2018, n. 10807/S.1T - cfr. all. 1 del fascicolo di parte attrice). Quanto all'esistenza della servitù di passaggio in esame, deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti non risulta imposto alcun peso sul fondo di proprietà di parte attrice che legittimi il convenuto ad esercitare il menzionato diritto di passaggio;
né, ad ogni modo, l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del convenuto può essere ricavata aliunde. Infatti, occorre evidenziare che l'atto di compravendita 18.10.2018 menziona unicamente l'esistenza di una servitù di passaggio attiva, senza nulla specificare in ordine a quelle passive. L'ausiliario del Giudice ha accertato a mezzo alcuni estratti foto di Google maps che: “negli anni antecedenti al 2018 il varco era chiuso… successivamente all'anno 2018, come da foto sotto riportata, è evidente un cambiamento in corrispondenza del confine sud della particella n.369, consistente nell'apertura del varco, demolizione del muretto esistente e rimozione della vegetazione spontanea”. Infine, risulta dimostrata la presenza di “turbative o molestie” ad opera del convenuto CP_1
così come previsto dal secondo comma dell'art. 949 c.c., avendo l'attore depositato le
[...] diffide ricevute in data 04.03.2019, 14.03.2019 e 02.01.2020, con le quali il convenuto, a mezzo del proprio difensore, lo invitava a rimuovere ogni impedimento all'esercizio della asserita servitù di passaggio e riferiva “di voler continuare ad utilizzare la servitù di passaggio carrabile e pedonale”. Pertanto, devesi dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio in capo al convenuto e, per l'effetto, ordinare la cessazione di turbative e di molestie sul fondo di proprietà attorea. Peraltro, il nominato C.T.U. ha individuato, altresì: “altra strada che consente l'accesso al convenuto nella sua proprietà, all'interno della particella n.312 al foglio 45 del comune di Gioia del Colle, avente coordinate: 40.79972292, 16.929465472. L'ingresso è delimitato da un cancello in ferro, di colore rosso, di esclusiva proprietà del sig. che consente l'accesso alla particella Controparte_1
n.312 e alla particella n.433, confinante con la particella n. 369 di proprietà dell'attore, pertanto il Sig. non ha necessità di utilizzare il varco aperto lungo il confine sud della Controparte_1 particella 369 per raggiungere i propri terreni”. Deve essere, altresì, accolta la domanda attorea di risarcimento del danno, nella misura accertata e quantificata dal nominato C.T.U. Parte attrice ha allegato la responsabilità del convenuto con riferimento Controparte_1 all'apertura del varco, al “brecciamento” del tratto di terreno impiegato per il passaggio ed al danneggiamento degli alberi. Ciò ha trovato conferma nella relazione dell'ausiliario del Giudice, il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Le spese necessarie a chiudere il varco (n.d.r. attualmente presente sul muretto a secco lungo il confine sud della particella 369, in via 28 luglio 1861 a Gioia del Colle) corrispondono a € 159,53”; “Il costo complessivo per ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare il brecciamento della strada (n.d.r. effettuato dal convenuto) corrisponde a € 1.577,23”; ha stimato i danni subiti e la perdita economica subita dall'attore per aver subito il taglio dei rami dei due propri alberi di fichi siti sul tratto in cui il convenuto esercita il passaggio in € 498,00 (di cui € 300,00 per danni subiti ed € 198,00 per perdita economica); ha quantificato i danni subiti dalla vigna coltivata sulle particelle in questione per effetto del passaggio dei mezzi attraverso l'apertura del muretto a secco in € 480,00. Il C.T.U., in definitiva, ha stimato i costi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi e indennizzare l'attore dei danni subiti nella seguente misura: A) per la chiusura del varco € 159,53; B) per il ripristino ante strada € 1.577,23; C) per la perdita economica fichi € 198,00; D) per i danni subiti da albero di fico € 300,00; E) per i danni subiti dalla vigna € 480,00, per un totale complessivo di € 2.714,76. A ciò consegue che devesi condannare il convenuto a versare all'attore la complessiva somma di € 2.714,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente pronuncia. Con riguardo alla domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare che sul predetto fondo di proprietà dell'attore e precisamente sulla particella n. 435 sporgono alcuni rami e, per l'effetto, condannare il convenuto a reciderli”, questa è fondata e deve essere accolta. L'art 896 c.c. prescrive: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”. A tal proposito, il nominato C.T.U., dopo aver individuato la linea di confine tra le due particelle, ha accertato la “sporgenza parziale dei rami di fico dalla particella n.432 (di proprietà del convenuto) alla particella n.369 (di proprietà dell'attore), lato sinistro della linea rossa in foto” (cfr. pagina 18 dell'elaborato peritale depositato in data 26.11.2024). Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. meritano piena condivisione poiché esenti da vizi logici e frutto di accertamenti che appaiano metodologicamente corretti. Pertanto, devesi condannare recidere i rami sporgenti nel terreno di proprietà Controparte_1 di . Parte_1
Al contrario, deve essere rigettata la domanda ex art. 614 bis c.p.c. di “condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva”, essendo stata formulata in via del tutto generica. Va evidenziato che la misura di cui all'art. 614 bis c.p.c., così come delineato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, “è determinata in base a circostanze di fatto - "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (dopo la modifica normativa del D.L.vo n. 149 del 2022, anche "della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento") - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa che non sarebbe possibile se la domanda potesse essere avanzata oltre la barriera preclusiva stabilita per la proposizione delle domande e delle eccezioni o persino dopo la delimitazione del thema probandum (che potrebbe comprendere prove contrarie o elementi idonei a incidere sulla statuizione giudiziale)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2024, n. 14461). Nel caso di specie, mancando sufficienti elementi dai quali poter desumere la sussistenza degli elementi summenzionati, la domanda deve essere rigettata. All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, delle domande formulate dall'attore Parte_1
(e stante la residualità dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c.), consegue, in ragione della
[...] soccombenza, la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva, che nel giudizio de quo si è conclusa in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022), considerato il valore reale della causa (€ 2.714,76, con applicazione dunque dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dai difensori (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tutte liquidate secondo i parametri medi). In ragione della soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in corso di causa con decreto del 10.01.2025, vanno definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5854/2022 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dell'attore in Gioia del Colle, posto ad angolo tra Via 28 luglio 1861 e Via Aldo Moro, identificato in catasto al foglio 45, p.lla 369 e al fg. 45 p.lla 435 a favore del fondo confinante di proprietà del convenuto e comunque l'inesistenza di qualsiasi diritto reale in favore del convenuto sui fondi di proprietà dell'attore;
2) ordina a di cessare ogni turbativa sul predetto fondo di proprietà Controparte_1 dell'attore;
3) accerta e dichiara che sul predetto fondo di proprietà dell'attore e precisamente sulla particella n. 435 sporgono alcuni rami e, per l'effetto, condanna recidere i rami Controparte_1 sporgenti nel terreno di proprietà di;
Parte_1
4) condanna il convenuto a versare all'attore la complessiva somma di € 2.714,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente pronuncia;
5) rigetta la domanda attorea ex art. 614 bis c.p.c.;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
nel predetto giudizio, che liquida in complessivi € 2.725,80, di cui € 2.552,00 per
[...] compensi ed € 173,80 per spese documentate (incluse quelle di mediazione), oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 7) pone definitivamente a carico di il compenso liquidato al C.T.U. con Controparte_1 decreto del 10.01.2025, pari a € 1.049,73 (oltre accessori di legge se dovuti). Così deciso in Bari, in data 22 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera