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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 906/2025 R.G., discussa all'udienza del 11 dicembre 2025 e promossa da:
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Sergio Romanelli
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
avv. Cesare Bruzzi Alieti
CONVENUTO
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione ritualmente notificato, parte attrice agiva contro Controparte_1
per la convalida dello sfratto per morosità, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni dovuti, in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile di sua proprietà sito in La Spezia Via Monteverdi 6
Si costituiva in giudizio la parte conduttrice la quale si opponeva alla convalida,
contestando la domanda ed asserendo di non aver potuto usufruire del fondo sociale affitti, in quanto non sarebbe risultato registrato alcun contratto di locazione tra le parti.
Accertato che il contratto era invero stato registrato, con provvedimento del 6.06.2025 il
GOP accoglieva istanza di ordinanza ex art 665 cpc ordinando alla parte intimata il rilascio dell'immobile in favore di , fissando per l'esecuzione la data del Parte_1
26.11.2025 e disponendo il passaggio da rito speciale a rito di cognizione piena
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, solo parte attrice depositava la memoria integrativa. Parte convenuta non coltivava quindi, l'opposizione tant'è che non compariva all'udienza di discussione.
Conclusioni di parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis,
convalidare lo sfratto per morosità dell'immobile sito in via Monteverdi 6 La Spezia occupato dalla
sig.ra confermando l'ordinanza del 6.06.2025 e la fissazione dell'esecuzione dello Controparte_1
sfratto al 26.11.2025
previa dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempienza
condannare la sig.ra al versamento delle differenze dei canoni dal maggio 2024 Controparte_1
all'aprile 2025 per un importo di € 2.200 oltre € 100 per ulteriore versamento relativo al mese di
gennaio 2025
condannare la al versamento della differenza delle mensilità dal maggio 2025 Controparte_1
all'ottobre 2025 pari ad € 3.600 oltre alle mensilità per i mesi successivi per il canone di € 600, salvo
eventuale provvedimento emesso in relazione alle mensilità dal maggio al luglio 2025 a seguito
dell'istanza dell'8.07.2025
2 condannare, altresì, la al versamento del 50% dei rinnovi di registrazione del Controparte_1
contratto relativi agli anni 2023,2024 e 2025 pari ad € 216, nonché delle spese condominiali per €.
717,00
Conclusioni di parte convenuta (di cui alla fase sommaria):
Nel merito:
- rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 4.04.2025 sulla base di quanto dedotto
ed eccepito in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667
cpc e, conseguentemente, rigettare la domanda del locatore anche in merito al pagamento degli
asseriti arretrati richiesti e rigettare eventuali istanze di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c.;
accertare e dichiarare validi e protratti gli accordi intercorsi tra le parti in merito alla decurtazione
pari ad €200 del canone fino all'ottenimento del contributo regionale per gli affitti che le parti si
impegnano reciprocamente ad ottenere per il prossimo anno 2026; accertare e dichiarare che nulla è
dovuto in merito ad asseriti maggior dovuti sui canoni di locazione scaduti e, per l'effetto, non
emettere relativa ordinanza di ingiunzione di pagamento;
-respingere eventuali domande di risoluzione per grave inadempimento avanzate da parte locatrice,
- dichiarare l'opposizione alla richiesta di ingiunzione di pagamento e per l'effetto non emettere
eventuale decreto ingiuntivo;
- condannare il locatore al pagamento delle spese legali.
******************************
E' pacifico nel nostro ordinamento che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierna attrice, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Orbene nel caso di specie, parte convenuta ha sollevato una serie di eccezioni nella fase sommaria che non sono state coltivate nel giudizio a cognizione piena e che, pertanto,
sono rimaste prive di riscontro.
3 L'inadempimento della parte conduttrice risulta invece pacifico e, stante il protrarsi della morosità e quindi l'importo rilevante della stessa, non può che considerarsi grave.
Per tali motivi deve dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte conduttrice e, per l'effetto, condannarsi la medesima al rilascio immediato del bene nonchè al pagamento della somma di € 6.833,00 per canoni, spese condominiali e imposta di registro, maturati sino ad ottobre 2025, oltre tutte le somme che verranno maturate sino alla data di effettivo rilascio del bene.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile sito in La Spezia via Monteverdi 6 per grave inadempimento di (C.F. ), ordinando alla medesima di Controparte_1 C.F._2
rilasciarlo immediatamente;
- condanna (C.F. ) al pagamento in favore Controparte_1 C.F._2
della parte attrice della complessiva somma di € 6.833,33 a titolo di canoni, oneri condominiali ed imposta di registro scaduti ad ottobre 2025, oltre i canoni a scadere sino alla data effettiva di rilascio, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo
-condanna (C.F. ) alla rifusione delle spese Controparte_1 C.F._2
di lite che si liquidano, per la fase di mediazione, nella misura di € 190,32 per esborsi ed €
440,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, e nella misura di € 140,85 per esborsi ed € 3.440,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali per la fase del giudizio.;
Così deciso in La Spezia, 11.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Barbara Forleo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 906/2025 R.G., discussa all'udienza del 11 dicembre 2025 e promossa da:
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Sergio Romanelli
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
avv. Cesare Bruzzi Alieti
CONVENUTO
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione ritualmente notificato, parte attrice agiva contro Controparte_1
per la convalida dello sfratto per morosità, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni dovuti, in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile di sua proprietà sito in La Spezia Via Monteverdi 6
Si costituiva in giudizio la parte conduttrice la quale si opponeva alla convalida,
contestando la domanda ed asserendo di non aver potuto usufruire del fondo sociale affitti, in quanto non sarebbe risultato registrato alcun contratto di locazione tra le parti.
Accertato che il contratto era invero stato registrato, con provvedimento del 6.06.2025 il
GOP accoglieva istanza di ordinanza ex art 665 cpc ordinando alla parte intimata il rilascio dell'immobile in favore di , fissando per l'esecuzione la data del Parte_1
26.11.2025 e disponendo il passaggio da rito speciale a rito di cognizione piena
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, solo parte attrice depositava la memoria integrativa. Parte convenuta non coltivava quindi, l'opposizione tant'è che non compariva all'udienza di discussione.
Conclusioni di parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis,
convalidare lo sfratto per morosità dell'immobile sito in via Monteverdi 6 La Spezia occupato dalla
sig.ra confermando l'ordinanza del 6.06.2025 e la fissazione dell'esecuzione dello Controparte_1
sfratto al 26.11.2025
previa dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempienza
condannare la sig.ra al versamento delle differenze dei canoni dal maggio 2024 Controparte_1
all'aprile 2025 per un importo di € 2.200 oltre € 100 per ulteriore versamento relativo al mese di
gennaio 2025
condannare la al versamento della differenza delle mensilità dal maggio 2025 Controparte_1
all'ottobre 2025 pari ad € 3.600 oltre alle mensilità per i mesi successivi per il canone di € 600, salvo
eventuale provvedimento emesso in relazione alle mensilità dal maggio al luglio 2025 a seguito
dell'istanza dell'8.07.2025
2 condannare, altresì, la al versamento del 50% dei rinnovi di registrazione del Controparte_1
contratto relativi agli anni 2023,2024 e 2025 pari ad € 216, nonché delle spese condominiali per €.
717,00
Conclusioni di parte convenuta (di cui alla fase sommaria):
Nel merito:
- rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 4.04.2025 sulla base di quanto dedotto
ed eccepito in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667
cpc e, conseguentemente, rigettare la domanda del locatore anche in merito al pagamento degli
asseriti arretrati richiesti e rigettare eventuali istanze di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c.;
accertare e dichiarare validi e protratti gli accordi intercorsi tra le parti in merito alla decurtazione
pari ad €200 del canone fino all'ottenimento del contributo regionale per gli affitti che le parti si
impegnano reciprocamente ad ottenere per il prossimo anno 2026; accertare e dichiarare che nulla è
dovuto in merito ad asseriti maggior dovuti sui canoni di locazione scaduti e, per l'effetto, non
emettere relativa ordinanza di ingiunzione di pagamento;
-respingere eventuali domande di risoluzione per grave inadempimento avanzate da parte locatrice,
- dichiarare l'opposizione alla richiesta di ingiunzione di pagamento e per l'effetto non emettere
eventuale decreto ingiuntivo;
- condannare il locatore al pagamento delle spese legali.
******************************
E' pacifico nel nostro ordinamento che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierna attrice, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Orbene nel caso di specie, parte convenuta ha sollevato una serie di eccezioni nella fase sommaria che non sono state coltivate nel giudizio a cognizione piena e che, pertanto,
sono rimaste prive di riscontro.
3 L'inadempimento della parte conduttrice risulta invece pacifico e, stante il protrarsi della morosità e quindi l'importo rilevante della stessa, non può che considerarsi grave.
Per tali motivi deve dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte conduttrice e, per l'effetto, condannarsi la medesima al rilascio immediato del bene nonchè al pagamento della somma di € 6.833,00 per canoni, spese condominiali e imposta di registro, maturati sino ad ottobre 2025, oltre tutte le somme che verranno maturate sino alla data di effettivo rilascio del bene.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile sito in La Spezia via Monteverdi 6 per grave inadempimento di (C.F. ), ordinando alla medesima di Controparte_1 C.F._2
rilasciarlo immediatamente;
- condanna (C.F. ) al pagamento in favore Controparte_1 C.F._2
della parte attrice della complessiva somma di € 6.833,33 a titolo di canoni, oneri condominiali ed imposta di registro scaduti ad ottobre 2025, oltre i canoni a scadere sino alla data effettiva di rilascio, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo
-condanna (C.F. ) alla rifusione delle spese Controparte_1 C.F._2
di lite che si liquidano, per la fase di mediazione, nella misura di € 190,32 per esborsi ed €
440,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, e nella misura di € 140,85 per esborsi ed € 3.440,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali per la fase del giudizio.;
Così deciso in La Spezia, 11.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Barbara Forleo
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