Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3057/2016 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Marco Lungarini, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE -
e
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Pascali, giusta procura in atti;
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente: insiste nell'ammissione della CTU;
nel merito, chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Per l'opposta: “- in via preliminare, respingere l'opposizione formulata da controparte poiché notificata oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da controparte poiché infondata in fatto e diritto, limitatamente alla contestazione della fattura n. 41 del 15.12.2014 (posto che la fattura n. 18 del 2016 viene riconosciuta dalla parte creditrice come erroneamente emessa);
- confermare per il resto il decreto ingiuntivo opposto e condannare la parte opponente al pagamento della somma di €
6.176,70 come da fattura mai contestata con prova scritta n. 41 del 2014 oltre le spese della fase monitoria ed oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura stessa;
- condannare la parte opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
”
Pagina 1
Con atto di citazione notificato in data 8.9.2016, il (di Parte_1 seguito per brevità “il ”) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2016, Parte_1 emesso in data 23.6.2016 e ritualmente notificato il 4.7.2016, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 9.984,90, oltre interessi moratori e Controparte_1 spese del procedimento monitorio.
Nel ricorso monitorio la soc. aveva motivato la domanda di ingiunzione Controparte_1 assumendo di essere creditrice nei confronti del dell'importo di € 6.176,70 quale saldo Parte_1 della maggior somma di € 9.676,70 recata dalla fattura n. 41 del 15.12.2014, nonché dell'importo di €
3.808,20 recato dalla fattura n. 18 dell'11.4.2016, entrambe emesse a titolo di corrispettivo di lavori di ristrutturazione eseguiti presso il Condominio in forza di contratto d'appalto del 3.6.2014.
Nell'atto di opposizione il ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria della Parte_1 soc. deducendo che per la ristrutturazione del fabbricato condominiale le parti con il Controparte_1 contratto d'appalto del 3.6.2014 avevano pattuito un corrispettivo di € 35.188,00 (oltre IVA), da versarsi in quattro rate di € 9.676,70, la prima all'inizio dei lavori, la seconda al raggiungimento del 50% dei lavori, la terza a fine lavori e la quarta trascorsi 30 giorni dalla fine dei lavori;
che il Parte_1 aveva regolarmente pagato le prime due rate;
che a seguito di contestazioni sull'andamento e sui tempi dei lavori, l'appaltatrice nel mese di settembre 2014 aveva sospeso i lavori;
che con bonifico bancario del 16.12.2015 era stato versato un acconto di € 3.500,00 per il pagamento della fattura n. 41/2014, emessa in base al secondo SAL “che avrebbe dovuto ricomprendere la terza rata di pagamento a fronte della ripresa dei lavori”; che però successivamente le parti avevano deciso di interrompere il rapporto e l'appaltatrice aveva smontato il cantiere in data 12.9.2014; che i lavori effettivamente realizzati dall'appaltatrice erano inferiori rispetto all'importo richiesto (segnatamente, “i lavori che riguardano il muro di cinta ed in particolare
l'intonaco sono stati effettuati per 84 metri quadri non per 93 metri quadri;
riguardo i lavori relativi al cortile ed il vano scala non è stato effettuato il trasporto dei calcinacci per la demolizione non effettuata del CP_2 pianerottolo;
lo zoccolino delle scale non è terminato per circa 7 metri;
non è stato ristrutturato il sottoscala per circa 36 metri quadri e non è stata effettuata la tinteggiatura”; che non era dovuto il pagamento della fattura n.
18/2016, poiché erroneamente emessa, come riconosciuto dalla controparte con mail del 3.8.2016.
La parte attrice ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In data 2.2.2017 si è costituita in giudizio e ha rassegnato le conclusioni Controparte_1 come sopra riportate, riconoscendo l'erroneità della fattura n. 18/2016 e contestando per il resto la fondatezza dell'opposizione, siccome non provata. Ha pregiudizialmente eccepito la tardività dell'opposizione, siccome notificata solo il 19.9.2016, dunque oltre il termine di 40 giorni che scadeva il
13.9.2016.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti, per poi essere riassegnata a
Pagina 2 questo giudice.
2. Motivi
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso del quale la tempestiva consegna dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficiale giudiziario perfeziona la notificazione per l'opponente, evitando al medesimo anche l'effetto di decadenza dalla proposizione del rimedio dell'opposizione, nell'ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura di notificazione nella fase sottratta al suo potere d'impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notificazione con le forme e nel termine dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 04/05/2006, n.10216).
In proposito, la S.C. ha di recente precisato che “a carico della parte, che abbia tempestivamente introdotto il procedimento notificatorio poi non perfezionatosi per fatto non riconducibile a suo errore o negligenza, non possa farsi derivare un effetto di decadenza, ciò essendo imposto dalla lettura costituzionalmente orientata delle norme di legge (v. par.
2.2. del precedente in rassegna). La necessità di reperire, quindi, nell'ordinamento il meccanismo idoneo ad attuare la rinnovazione della notificazione - individuato dalle S.U. in quello, appunto, dell'opposizione tardiva ex art.
650 c.p.c., qui operante anche indipendentemente dai presupposti del caso fortuito e della forza maggiore - si pone ai soli fini del rispetto del contraddittorio, nel "contemperamento degli interessi in gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa): quello, cioè, del notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso e quello, del destinatario dell'atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare
- nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) - le proprie difese". Ma è evidente che una tale esigenza, per il destinatario dell'atto, non si pone nel caso, come quello in esame, in cui si sia già costituito nel giudizio di primo grado (a differenza del caso esaminato dalla S.U., in cui la parte opposta non si era costituita) ed abbia quindi già avuto piena conoscenza del suo oggetto e dell'atto introduttivo: la rinnovazione della notifica sarebbe in tal caso chiaramente superflua,
e perciò non dovuta” (Cassazione civile sez. I, 14/07/2023, n.20355).
Nel caso di specie, l'atto di citazione era stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in proprio l'8.9.2016, dunque tempestivamente, se si considera che il termine per l'opposizione pacificamente scadeva il 13.9.2016. L'atto era stato notificato presso il domicilio eletto da
[...] nel ricorso monitorio, coincidente con lo studio dell'avv. F. De Pascali in Fiumicino, Controparte_1 via Michele Rosi, 195E. La circostanza che la notifica non si sia validamente perfezionata, per irreperibilità assoluta del destinatario come attestata dall'agente postale, non è evidentemente imputabile alla parte opponente, che di seguito ha prontamente rinnovato la notifica a mezzo pec validamente ricevuta dal difensore di in data 19.9.2016. Controparte_1
Deve pertanto ritenersi che all'opponente non possa muoversi alcun rimprovero per l'iniziale mancato perfezionamento del procedimento notificatorio tempestivamente tentato presso il domicilio
Pagina 3 eletto dalla controparte, laddove l'immediata rinnovazione della notifica, in uno alla costituzione in giudizio della convenuta, valgono a rendere l'opposizione ammissibile.
Nel merito, l'opposizione è meritevole di accoglimento solo in parte.
Pacifico e documentato il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale, l'appaltatore ha assolto alla prova del credito recato dalla fattura n. 41 del 15.12.2014 anzitutto mediante la produzione dello stato di avanzamento lavori n. 2 del 15.12.2014, con cui il direttore dei lavori, geom. , ha CP_3 accertato che i lavori svolti fino al 10.12.2014 corrispondessero allo stato di avanzamento richiesto per il pagamento della terza rata, testualmente disponendo che il provvedesse “ad emettere Parte_1 mandato di pagamento dell'importo di € 8.797,00 più iva di legge corrispondente alla terza rata, parte di 4 rate uguali, così come stabilito da contratto”.
In giurisprudenza è accreditata la tesi secondo cui, pur escludendosene un valore confessorio,
“gli stati di avanzamento approvati anche mediatamente dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità di lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cassazione civile sez. II, 04/01/2011,
n.106)
D'altra parte, in base all'art. 10 del contratto di appalto, “in rapporto al mandato conferito al direttore dei lavori, il committente riconosce l'operato di questi, quale suo rappresentante, per tutto quanto attiene alla esecuzione e alla sicurezza dei lavori contemplati nell'appalto”, essendo espressamente attribuito al medesimo il potere “di controllare e verificare che l'esecuzione dell'opera avvenga a regola d'arte” (art. 11).
Vale evidenziare che alcuna specifica contestazione risulta sollevata dalla committenza in relazione al contenuto dello stato di avanzamento n. 2 sottoscritto dal direttore dei lavori, neppure nella fase antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, tanto rafforzando il valore probatorio di quanto attestato dal direttore, all'esito di sopralluogo in data 10.12.2014, in ordine alla misura dei lavori eseguiti e alla loro contabilizzazione.
Per altro verso, la parte attrice non ha corroborato le proprie allegazioni difensive, non del tutto circostanziate, con una perizia di parte o con documentazione fotografica, talché le contestazioni svolte non raggiungono il livello minimo di specificità tale da richiedere l'assolvimento di una prova contraria da parte dell'appaltatrice, né consentono di dare ingresso all'espletamento di una CTU (di cui si ribadisce il diniego), che presenterebbe carattere esplorativo.
In conclusione, è fondata la pretesa creditoria dell'appaltatore di vedersi corrispondere l'importo di € 6.176,70, quale saldo della maggior somma di € 9.676,70 recata dalla fattura n. 41 del 15.12.2014.
Per espresso riconoscimento della stessa parte convenuta, che ha ammesso l'errore nell'emissione del documento, deve invece escludersi l'importo di € 3.808,20 sotteso alla fattura n. 18 dell'11.4.2016.
Pagina 4 Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla convenuta la somma di € 6.176,70, oltre interessi legali dalla messa in mora con diffida del 16.10.2015 sino al saldo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere parzialmente compensate in misura di un mezzo. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte attrice, liquidate nella misura di un mezzo della complessiva somma di € 1.700,00 per onorari, applicati i parametri minimi ex DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (stante la bassa complessità delle questioni trattate), non avendo invece la convenuta svolto attività processuale nella fase istruttoria, sullo scaglione corrispondente al valore della causa, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuto e condanna il
[...]
al pagamento in favore di della somma di € 6.176,70, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dal 16.10.2015 sino al saldo.
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/2;
3) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite per la residua quota di 1/2, liquidata in complessivi € 850,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
Così deciso in Civitavecchia il 20/02/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 5