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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 8215/2023, promossa da:
nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MATTINZOLI CORRADO RICORRENTE contro
nato in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. SPERONELLO LAURA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 CP_1
16/04/2018.
Dalla loro unione nasceva la GL , il 10.6.2020. PE_1
Con ordinanza presidenziale resa il 20.7.22 nel giudizio di separazione personale, introdotto dinanzi al Tribunale di RI, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento esclusivo della bambina alla madre, sebbene con condivisione delle scelte di maggiore interesse;
residenza della minore con la madre;
incarico ai Servizi Sociali per organizzare incontri protetti tra il padre e la GL;
assegno di mantenimento per la GL di € 400 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento per la moglie di € 100.
Il divorzio veniva pronunciato in Marocco con sentenza del 24.11.22, prevedendo: la custodia della minore in capo alla madre;
indennizzo per l'alloggio della moglie pari a € 185 e “consolazione” di
€ 3150; assegni per la minore a carico del padre pari a € 85 circa;
visite padre-GL tutte le domeniche e le festività, dalle 8 alle 18.
A seguito della sentenza di divorzio, trascritta, il giudizio di separazione veniva dichiarato estinto.
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2. Con ricorso depositato il 27.6.23, la ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni di divorzio.
Con decreto del 30.6.23 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali (che hanno depositato due relazioni il 3.11.23).
Il resistente si è costituito in giudizio il 6.10.23.
Le parti non hanno depositato le ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e sono comparse in data 16.11.23 per la prima udienza, raggiungendo il seguente accordo provvisorio: affidamento condiviso della PE GL;
collocamento prevalente con la madre;
visite paterne ogni sabato: una settimana verrà il padre a;
l'altra PE_2 andrà la madre a RI;
assegno unico interamente alla ricorrente.
Il giudice ha assegnato termine di sette giorni per il deposito di ulteriori brevi note e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c. con ordinanza del 3.12.23: affidamento condiviso della minore, con residenza dalla madre;
visite padre-GL tutti i sabati, una volta a Iseo/Villongo e l'altra a RI (accompagnata dalla madre); assegno di mantenimento per la GL di
€ 275 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico alla madre;
nessun assegno divorzile per la moglie;
revoca dell'incarico conferito ai Servizi Sociali siccome non più necessario. Rilevato poi che le parti non avevano formulato specifiche istanze istruttorie, la causa è stata avviata alla decisione.
Le parti hanno quindi depositato i fogli di p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica per la trattazione scritta del 29.10.24, quando la causa è stata rimessa al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 19.7.24) sono state:
«1) i coniugi vivranno separatamente, liberi ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio; 2) In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in RI, C.so Palermo n. 123 RI (BS) la ricorrente non vi ha alcun interesse;
3) La GL minore verrà affidata esclusivamente alla madre con la collocazione presso la residenza di quest'ultima; 4) PEsona_4
Che il Tribunale di Brescia modifichi la disposizione relativa agli assegni di mantenimento e ridetermini la somma che il sig. deve corrispondere a favore della sig.ra , per il suo mantenimento, in una PEsona_5 Parte_1 somma pari ad Euro 400,00, o a quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, o aumentando quella già disposta di
€.400,00 dal Tribunale di RI per il mantenimento della GL, per tutti i motivi indicati, per una somma di
€.650,00, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al 100%, e il pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale da liquidarsi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. 5) Nel caso fosse disposto l'affido condiviso che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. 6) Ripartizione al 50% delle spese seguenti straordinarie riguardanti la minore, finché non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente: [omissis] In via istruttoria:
[omissis] In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge».
Le conclusioni della parte resistente (come da foglio di p.c. del 3.7.24) sono state:
«Nel merito, - Mantenere valida ed efficace la sentenza marocchina di divorzio intercorsa tra le parti. In via subordianta - disporre che la moglie, congiuntamente alla GL, trasferisca la propria residenza in RI o provincia;
- disporre l'affidamento congiunto della GL ad entrambi i genitori con possibilità per il padre di vederla e tenerla presso di PE_1 sé un weekend ogni due settimane dal sabato alle ore 9,30 alla domenica alle ore 18,30 (con precisazione che qualora la residenza della moglie rimanesse al di fuori della provincia di RI, un weekend ogni due di competenza del padre, la Pe GL venga accompagnata presso la casa paterna e l'altro weekend il padre si recherà presso la GL in o altro comune
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nel raggio di 240 km da RI), una settimana nel periodo festivo da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno e una settimana nel periodo natalizio alternando il periodo compreso tra il 24.12 e 30.12 con quello tra il 31.12. e il 6.1; - disporre che il padre contribuisca al mantenimento della GL versando l'importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese extra scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive come da Protocollo d'Intesa Magistrati – Avvocati (Tribunale di RI) con rinuncia alla percezione del 50% dell' assegno unico che sarà percepito al 100% dalla madre della minore. In via istruttoria: [omissis] Con vittoria di spese del giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), IVA e CPA».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.6.23, non ha formulato osservazioni.
4. Le parti non hanno sollevato eccezioni sulla giurisdizione italiana: sebbene il padre abbia chiesto in via principale la mera conferma delle condizioni stabilite in Marocco, i genitori in fondo concordano sull'opportunità di un adattamento delle stesse alla realtà italiana in cui entrambi sono stabilmente inseriti. È dunque possibile esaminare nel merito le domande delle parti, nell'interesse della minore.
4.1. La madre ha chiesto l'affidamento esclusivo di , ma il Collegio non ravvisa motivi sufficienti PE_1 per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso. Infatti, per quanto i rapporti tra gli ex coniugi siano stati difficili a seguito della rottura del legame, con il trasferimento di madre e GL da PE RI a , la relazione è stata in seguito recuperata e oggi le parti riescono a comunicare abbastanza serenamente nell'interesse della GL. D'altronde, gli stessi provvedimenti provvisori della separazione non avevano inteso estromettere il padre dalle decisioni più importanti riguardanti la minore. Le relazioni dei Servizi Sociali non hanno rilevato particolari criticità e i genitori si sono detti sostanzialmente concordi sull'affidamento condiviso all'udienza del 16.11.23 (tanto che l'accordo è stato recepito nell'ordinanza del 3.12.23).
4.2. Il Tribunale non può obbligare madre e GL al rientro a RI, come chiesto dal resistente;
PE prende piuttosto atto del trasferimento della ricorrente con i genitori a (e poi a Villongo, stando a quanto dichiarato). Dunque, non è in discussione che la residenza della minore resti con la madre, viste anche le richieste del padre in ordine alle visite e tenuto conto di quanto emerso in udienza.
4.3. Sul calendario di frequentazioni padre-GL, le parti avevano raggiunto un'intesa di massima PE all'udienza del 16.11.23, che merita di essere recepita, prevedendo visite ogni sabato, una volta a e l'altra a RI (con accompagnamento a carico della madre, che del resto lì ha la sorella).
Nell'ottica di un progressivo ampliamento dei tempi di permanenza con il padre, va previsto altresì che
– a partire dall'inizio della scuola elementare – siano introdotti dei pernottamenti, estendendo il weekend dal sabato alla domenica, come segue: (i) nel primo weekend del mese, la madre accompagnerà
dal padre a RI;
(ii) nel secondo weekend, il padre si recherà dalla bambina a PE_1
Iseo/Viollongo; (iii) nel terzo weekend, il padre andrà a prendere la bambina a Iseo/Villongo e la porterà con sé a RI;
(iv) nel quarto weekend, la bambina resterà con la madre.
PE le vacanze si reputa opportuno lasciare autonomia alle parti, prevedendo comunque la possibilità di due settimane non consecutive con il padre d'estate, una settimana durante le vacanze invernali e cinque giorni durante le vacanze pasquali (per bilanciare la minore presenza con il padre nei periodi scolastici).
Vanno inoltre previste telefonate/videochiamate libere tra la minore e il padre, almeno una al giorno.
4.4. Venendo alle questioni economiche, risulta che:
(a) la ricorrente, di anni 27, ha recentemente ottenuto un diploma presso un istituto tecnico con indirizzo turismo;
abbia lavorato come metalmeccanica a circa € 1500 per sei mesi in coincidenza con l'udienza del 16.11.23; attualmente sia disoccupata;
le sue certificazioni dei redditi riportano € 2013 netti
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nel 2021 ed € 8158 netti nel 2022; la dichiarazione dei redditi del 2023 riporta € 10.053 netti;
non possiede immobili;
non ha spese fisse ricorrenti;
vive con i genitori;
(b) il resistente, di anni 38, lavora come saldatore alla “ ”; le certificazioni uniche Parte_2 riportano netti € 17.358 nel 2019, € 18.418 nel 2020, € 24.831 nel 2021, € 24.239 nel 2022, € 23.649 nel 2023; le buste paga indicano stipendi medi di € 1500/1700; vive in un appartamento per cui paga un canone di locazione di € 500 (non documentato, ma nemmeno smentito); stando a quanto dichiarato all'udienza del 16.11.23, starebbe avviando una nuova attività con un socio, pagando un ulteriore canone di locazione di € 250 per la sua metà;
(c) l'assegno unico è di circa € 220 complessivi.
4.4.1. L'art. 5 co. 6 della Legge n. 898/70 prevede che: «Il Tribunale, tenuto conto [1] delle condizioni dei coniugi, [2] delle ragioni della decisione, [3] del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [4] del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto [5] alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Cass. S.U. n. 11490/90 – rimasta incontrastata per quasi trent'anni – aveva ravvisato la «natura eminentemente assistenziale» dell'assegno divorzile, da concedersi qualora i mezzi del coniuge istante fossero risultati inadeguati a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
così individuato il criterio attributivo del beneficio, gli altri parametri indicati nella norma avrebbero dovuto servire solo per la determinazione del quantum.
Cass. n. 11504/17, pur mantenendo questa bipartizione, aveva posto invece l'accento sul principio di responsabilità e indicato come parametro di riferimento l'autosufficienza economica dell'ex coniuge.
I contrasti sono stati infine composti da Cass. S.U. n. 18287/18, la quale: – ha rigettato la struttura bifasica del giudizio (attribuzione/determinazione dell'assegno), suggerendo una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma;
– ha valorizzato le quattro diverse funzioni dell'assegno divorzile (assistenziale, in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente;
compensativa, correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito e ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio;
perequativa, quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età; risarcitoria, qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale); – ha definitivamente abbandonato il riferimento dell'adeguatezza dei mezzi tanto al tenore di vita endoconiugale («la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi […] non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi») quanto all'autosufficienza economica («consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»).
Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: «Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
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dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per prevedere un assegno divorzile a favore della moglie, dato che: – la signora ha un'età in cui dovrà necessariamente inserirsi nel Parte_1 mondo del lavoro;
– la stessa infatti ha già svolto un impiego normalmente retribuito, da ritenersi cessato per motivi contingenti;
– la sentenza di divorzio marocchina le aveva già riconosciuto emolumenti una tantum di circa € 3000; – rispetto all'epoca della separazione, in cui era stato previsto provvisoriamente un assegno di € 100, è venuto definitivamente meno il vincolo coniugale;
– il matrimonio è durato appena quattro anni;
– il lavoro della ricorrente aveva (e farà prossimamente) venire meno una rilevante disparità economica tra le parti, primo presupposto dell'assegno divorzile;
– non sono stati addotti elementi sufficienti per riconoscere la componente compensativo-perequativa, se non l'essersi fatta carico maggiormente della crescita della minore;
– mancano elementi anche per la componente assistenziale, considerato che l'attuale stato di disoccupazione non dipende da impedimenti oggettivi e la ricorrente può contare anche sul sostegno dei propri genitori;
– non sono state addotte circostanze per la componente risarcitoria.
4.4.2. L'assegno di mantenimento per la minore deve invece essere determinato, ai sensi dell'art. 337-ter c.p.c., in base a: i redditi delle parti (come sopra ricostruiti); il tenore di vita goduto durante il matrimonio e le esigenze dei figli (trattasi di una bambina di quattro anni e mezzo); i tempi di permanenza con i genitori e i relativi compiti di cura assunti (pressoché totalmente dalla madre).
Rispetto alla sentenza di divorzio, occorre parametrare l'assegno al costo della vita italiano (essendo evidentemente insufficienti € 85 mensili); inoltre, la ricorrente ha trovato e poi perso il lavoro;
il resistente si è risposato e ha avuto una seconda GL.
Sulla base di queste circostanze, l'ordinanza del 3.12.23 aveva previsto un assegno di € 275 a carico del padre. Il Collegio ritiene opportuno rivedere leggermente al rialzo tale importo, fino ad € 325, considerando che: nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, la mensa scolastica è inclusa tra le spese ordinarie;
la ricorrente è comunque momentaneamente senza lavoro;
il padre aveva dichiarato in udienza una riduzione dei propri guadagni, che tuttavia non risulta nella certificazione unica del 2023 (da cui si evince una media di € 1970 netti su dodici mensilità).
Le spese straordinarie potranno essere divise al 50%.
Il Tribunale non può attribuire l'assegno unico a uno dei due genitori, siccome esso segue ex lege il regime di affidamento condiviso. Il padre aveva proposto di lasciarlo interamente alla madre, ma tale offerta pareva condizionata alla previsione di un contributo inferiore a proprio carico. In ogni caso, il Collegio precisa che l'importo di cui sopra è stato determinato presupponendo che la madre continuerà a percepire € 220 complessivi per la GL.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è parziale in quanto: – la madre perde su affidamento e assegno per sé; – il resistente perde sulla richiesta di conferma della sentenza di divorzio;
– sull'assegno per la GL, perdono entrambi. Si giustifica dunque una compensazione delle spese nella misura di 3/4, ponendo il restante 1/4 a carico della ricorrente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre considerare la
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tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale dal valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). In mancanza di ragioni contrarie, si possono utilizzare i valori medi e pertanto liquidare, per l'intero: € 1701 per la fase di studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
nulla per la fase istruttoria (che non si è svolta); € 1452 per la fase decisionale (minimo, considerando la semplicità dello svolgimento processuale). Al totale, decurtato a 1/4 (e cioè € 1177) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso della GL, con residenza presso la madre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la GL (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la GL si trova;
− dispone che il padre frequenti la GL nei modi seguenti:
− fino all'inizio della scuola elementare, tutti i sabati, una volta a Iseo/Villongo e l'altra a RI (con accompagnamento a cura della madre);
− dall'inizio della scuola elementare, il sabato e la domenica con pernottamento: il primo weekend a RI (con accompagnamento a cura della madre); il secondo weekend a Iseo/Villongo; il terzo weekend a RI (con accompagnamento a cura del padre); nel quarto weekend, la bambina starà con la madre;
− nel periodo invernale, dall'inizio della scuola elementare, per otto giorni;
− nel periodo pasquale, dall'inizio della scuola elementare, per cinque giorni;
− nel periodo estivo, a partire dal 2026, per due settimane non consecutive da concordare entro la fine del mese di maggio;
per il 2025 si rinvia agli accordi tra i genitori;
− nel giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo, la GL rimarrà ad anni alterni con ciascun genitore;
− nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé la GL;
− telefonate/videochiamate libere, almeno una al giorno;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 325,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della GL, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della GL;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore
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che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− compensa per 3/4 le spese del presente giudizio e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente della restante parte, quantificata in € 1177,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 09/01/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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