Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2021, proposto da
Associazione Piano Pulito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cepagatti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. LO Passeri Mencucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Terna - Rete elettrica nazionale spa e Terna Rete Italia spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Carbone, Antonio Iacono e Alessia Genitrini, Velia Loria, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27 febbraio 2020, pubblicata all'albo pretorio on-line il 19 marzo 2020, avente ad oggetto: “approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale”;
- nonché di tutti gli atti preordinati, collegati o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cepagatti, di Terna - Rete elettrica nazionale spa e di Terna Rete Italia spa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. LO IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Impugnava l’associazione ricorrente il Piano di classificazione acustica del territorio comunale del Comune di Cepagatti (PE), inferendone l’illegittimità delle scelte sotto più profili.
Si costituivano gli intimati Comune e Terna s.p.a., i quali eccepivano preliminarmente l’irricevibilità del gravame; inoltre, resistevano nel merito, deducendo la piena legittimità del piano adottato.
Nulla contro-deduceva parte ricorrente; mentre, nell’imminenza dell’udienza, con ulteriori memorie, le parti resistenti hanno ribadito ed argomentato, circa la tardività del ricorso straordinario (che poi è stato trasposto in sede giurisdizionale).
Indi, alla fissata udienza straordinaria di smaltimento, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
Il ricorso è irricevibile.
Eccepiscono le parti resistenti che l'atto gravato (la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27 febbraio 2020), con cui è stato approvato il Piano di classificazione acustica , avente natura di atto generale a contenuto normativo ed effetti conformativi, è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Cepagatti in data 19 marzo 2020, come ammesso dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 2 dell'atto di introduzione della domanda giudiziale).
Pertanto, da tale data, decorreva il termine per l'impugnazione previsto a pena di decadenza.
Il ricorso straordinario (poi trasposto in sede giurisdizionale) è stato notificato al Comune di Cepagatti soltanto in data 12 ottobre 2020, ovverosia 207 giorni dopo la pubblicazione dell'atto; dunque, ben oltre il termine perentorio di n. 120 giorni previsto dalla legge (art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). A siffatta eccezione, nulla parte ricorrente ha replicato.
La tardività del ricorso straordinario originario determina l'irricevibilità dell’impugnazione; vizio che non può essere sanato dalla successiva trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso ab origine proposto al Capo dello Stato.
In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Le spese del giudizio possono esser vieppiù compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di ES (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BA AL, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
LO IE, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LO IE | RI BA AL |
IL SEGRETARIO