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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor GI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.2845, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 16.05.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 01.10.1945 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza CodiceFiscale_1
PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 14.05.2024 la sig.ra adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando la declaratoria di irripetibilità dell'indebito comunicatole con missiva del 23 dicembre 2022, per un importo complessivo di euro 4.969,30, inerente il periodo gennaio-dicembre 2022 e riferito al trattamento pensionistico cat. INVCIV n. 0734 9098.
1 A seguito della notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva tempestivamente in Giudizio l che resisteva alla avversa iniziativa giudiziale CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Stante l'astratta concludenza del supporto cartolare di riferimento, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, aIla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 16 maggio 2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome in epigrafe già richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
La vicenda “fattuale” può così essere ricostruita sulla base delle documentate allegazioni delle parti.
Con missiva datata 23 dicembre 2022 l avvisava la sig.ra CP_1 Pt_1
di avere rivisitato la sua situazione reddituale sulla base della comunicazione
[...] dei redditi per l'anno 2020 inoltrata -come da esplicita precisazione- dalla stessa beneficiaria della prestazione. Tale rivisitazione esitava nell'indebito in questa sede impugnato, inerente l'anno 2022 per un importo complessivo pari ad euro 4.969,30. Le determinazioni assunte dall'ente previdenziale si innestano, secondo dati pacifici ed incontroversi, oltre che documentati, in un contesto situazionale che vedeva la sig.ra titolare da aprile 2009 del trattamento cat. INVCIV n.0734 9098, Pt_1 assegno sociale nato da trasformazione legale dell'assegno di invalidità, e da maggio 2022 del trattamento “pensione ai superstiti” n.1040 6164. Quindi, secondo le esplicitazioni processuali del resiste Istituto, il nuovo trattamento pensionistico a decorrenza maggio 2022 avrebbe inciso, in melius, sulla situazione reddituale dell'odierna ricorrente, rendendo necessaria, a norma di Legge, la rideterminazione, al ribasso, dell'assegno sociale fino alla sua completa elisione. Ciò, tuttavia, attraverso un particolare meccanismo di calcolo che ha reso necessario il pagamento di entrambe le prestazioni in godimento fino al momento (novembre 2022) del raggiungimento del limite reddituale -annuale- ostativo al trattamento cat. INVCIV. Ecco spiegata la tempistica degli accadimenti, almeno apparentemente non proprio lineare atteso che con determinazione di dicembre si denuncia la non debenza di somme erogate fino al mese precedente sulla base di una situazione reddituale da tempo nota all'ente previdenziale.
Si legge nella memoria di costituzione del resistente . CP_1
Il pagamento della pensione di reversibilità ha determinato il possesso di un reddito che ha reso indebito il pagamento dell'assegno sociale per superamento del limite di legge. Trattandosi di assegno sociale da trasformazione dell'assegno di invalidità civile operano i limiti di reddito di tale ultima prestazione. Il limite di reddito dell'assegno di invalidità civile per l'anno 2022 è pari a Euro 5.010,00. non CP_1
2 poteva bloccare il pagamento dell'assegno sociale prima che il sommarsi dei ratei mensili della pensione di reversibilità raggiungesse un importo tale da superare il limite di reddito. Detto limite è stato superato con il pagamento del rateo di novembre 2022. Con provvedimento del 23.12.2022, ha bloccato il pagamento CP_1 dell'assegno sociale per il 2023 e ha chiesto la restituzione delle somme pagate nel 2022. Non c'è, dunque, alcun affidamento da tutelare perché l'indebito di cui è causa è dipeso dal fisiologico meccanismo di pagamento di una nuova pensione che determina la formazione progressiva di un reddito prima non esistente e che solo con la sommatoria dei singoli ratei incide sul diritto al pagamento della prestazione assistenziale.>
Sulla scorta di questa “lettura” della situazione di fatto entro cui sarebbe sorto il “diritto-dovere” dell'ente previdenziale di recuperare l'importo erogato in eccedenza l'istante si duole della illegittimità dell'iniziativa dell' CP_1
Essenzialmente la sig.ra contesta l'assoluta buona fede dell'accipiens e la Pt_1 riconducibilità ai soli ritardi dell'Istituto, nelle verifiche reddituali dei beneficiari di trattamenti assistenziali, di una tempistica che ha generato un indebito datato 23 dicembre 2022 ancorchè riferito ad epoca pregressa. Di qui la pretesa in questa sede azionata che valorizza i noti insegnamenti della Corte Regolatrice in materia di indebito assistenziale. (3)
Per come verificato, nel costituirsi in Giudizio il resistente allega la CP_1 inapplicabilità al caso di specie di quei principi, in astratto non contestati. Secondo l'ente previdenziale la fattispecie de qua porterebbe in emersione una sorta di indebito a formazione progressiva. E questo sulla premessa in fatto secondo cui il trattamento di reversibilità cui beneficia l'odierna ricorrente, pur a decorrenza maggio 2022, è andato ad interferire negativamente con la prestazione cat. INVCIV solo da novembre 2022. Insomma.
I progressivi pagamenti di tale seconda prestazione avrebbero generato, solo a novembre 2022, l'indebito con il superamento del limite legale reddituale. Trattandosi di limite “annuale” la pretesa restitutoria ha investito l'intero 2022.
A queste precisazioni la ricorrente nulla ha ritenuto di replicare, tornando sull'argomento giuridico-ermeneutico di origine. Considerato assorbente. (4)
Ritiene il G.U.L. che le pur condivisibili argomentazioni dell' circa il CP_1 meccanismo di erogazione delle due prestazioni, e quindi dei conseguenti limiti reddituali progressivamente interferenti con la situazione economica dell'istante, rimaste fra l'altro prive di repliche mirate ad opera dell'ente previdenziale, non risolvono la questione nella direzione invocata dal resistente . CP_1
Il principio giuridico-ermeneutico da salvaguardare, alla luce del tracciato giurisprudenziale, è quello della irripetibilità delle somme corrisposte al beneficiario del trattamento che, sulla base di una situazione di origine rivelatrice del legittimo
3 affidamento del percipiente, non versi in mala fede. Percipiente -naturalmente- al quale non possa essere addebitata la non debenza dell'erogazione. E, nel caso di specie, non sorge contestazione alcuna su detta circostanza. L'operatività -nota all' di quel determinato meccanismo di erogazione e di CP_1 calcolo del limite reddituale avrebbe potuto e dovuto indurre l'ente previdenziale ad altro tipo di iniziative preventive e/o informative. La ricorrente si è trovata a dicembre 2022 a dover improvvisamente restituire somme, riferibili a natura e finalità ben note, sulle quali legittimamente aveva fatto affidamento al momento della loro -legittima- corresponsione. Pretenderne la restituzione, a prescindere da ogni altra considerazione, significa annullare l'origine stessa dei principi ermeneutici, ormai consolidatisi, posti a tutela delle situazioni di intrinseca debolezza. A ciò aggiungasi un ulteriore dato.
Il meccanismo valorizzato dall' rimanda a soluzioni giuridiche e CP_1 normative la cui conoscenza non può essere pretesa dal beneficiario che si riceve prestazioni legittime all'attualità in predicato di divenire illegittime in un futuro non meglio individuabile (da lui). Il che a maggior ragione deve indurre ad una applicazione rigorosa del principio di buona fede dell'accipiens. Principio che non sempre e necessariamente è speculare ai patologici ritardi nelle verifiche dell'ente previdenziale. Nella fattispecie chiaramente inesistenti
La domanda attorea va, pertanto, accolta.
Le spese di litre accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor GI RA, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la irripetibilità delle somme erogate dall'ente previdenziale in favore della sig.ra (= euro 4.969,30) richieste in restituzione dal Pt_1 resistente a titolo di indebito con comunicazione del 23 dicembre CP_1
2022;
3. dispone la restituzione in favore della ricorrente degli importi eventualmente nelle more trattenuti-incassati sulla base del suddetto indebito, maggiorati degli accessori di Legge;
4 4. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa al CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di Giudizio che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 20/05/2025.
Il Giudice
Dott. GI RA
5
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor GI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.2845, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 16.05.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 01.10.1945 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza CodiceFiscale_1
PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 14.05.2024 la sig.ra adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando la declaratoria di irripetibilità dell'indebito comunicatole con missiva del 23 dicembre 2022, per un importo complessivo di euro 4.969,30, inerente il periodo gennaio-dicembre 2022 e riferito al trattamento pensionistico cat. INVCIV n. 0734 9098.
1 A seguito della notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva tempestivamente in Giudizio l che resisteva alla avversa iniziativa giudiziale CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Stante l'astratta concludenza del supporto cartolare di riferimento, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, aIla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 16 maggio 2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome in epigrafe già richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
La vicenda “fattuale” può così essere ricostruita sulla base delle documentate allegazioni delle parti.
Con missiva datata 23 dicembre 2022 l avvisava la sig.ra CP_1 Pt_1
di avere rivisitato la sua situazione reddituale sulla base della comunicazione
[...] dei redditi per l'anno 2020 inoltrata -come da esplicita precisazione- dalla stessa beneficiaria della prestazione. Tale rivisitazione esitava nell'indebito in questa sede impugnato, inerente l'anno 2022 per un importo complessivo pari ad euro 4.969,30. Le determinazioni assunte dall'ente previdenziale si innestano, secondo dati pacifici ed incontroversi, oltre che documentati, in un contesto situazionale che vedeva la sig.ra titolare da aprile 2009 del trattamento cat. INVCIV n.0734 9098, Pt_1 assegno sociale nato da trasformazione legale dell'assegno di invalidità, e da maggio 2022 del trattamento “pensione ai superstiti” n.1040 6164. Quindi, secondo le esplicitazioni processuali del resiste Istituto, il nuovo trattamento pensionistico a decorrenza maggio 2022 avrebbe inciso, in melius, sulla situazione reddituale dell'odierna ricorrente, rendendo necessaria, a norma di Legge, la rideterminazione, al ribasso, dell'assegno sociale fino alla sua completa elisione. Ciò, tuttavia, attraverso un particolare meccanismo di calcolo che ha reso necessario il pagamento di entrambe le prestazioni in godimento fino al momento (novembre 2022) del raggiungimento del limite reddituale -annuale- ostativo al trattamento cat. INVCIV. Ecco spiegata la tempistica degli accadimenti, almeno apparentemente non proprio lineare atteso che con determinazione di dicembre si denuncia la non debenza di somme erogate fino al mese precedente sulla base di una situazione reddituale da tempo nota all'ente previdenziale.
Si legge nella memoria di costituzione del resistente . CP_1
Il pagamento della pensione di reversibilità ha determinato il possesso di un reddito che ha reso indebito il pagamento dell'assegno sociale per superamento del limite di legge. Trattandosi di assegno sociale da trasformazione dell'assegno di invalidità civile operano i limiti di reddito di tale ultima prestazione. Il limite di reddito dell'assegno di invalidità civile per l'anno 2022 è pari a Euro 5.010,00. non CP_1
2 poteva bloccare il pagamento dell'assegno sociale prima che il sommarsi dei ratei mensili della pensione di reversibilità raggiungesse un importo tale da superare il limite di reddito. Detto limite è stato superato con il pagamento del rateo di novembre 2022. Con provvedimento del 23.12.2022, ha bloccato il pagamento CP_1 dell'assegno sociale per il 2023 e ha chiesto la restituzione delle somme pagate nel 2022. Non c'è, dunque, alcun affidamento da tutelare perché l'indebito di cui è causa è dipeso dal fisiologico meccanismo di pagamento di una nuova pensione che determina la formazione progressiva di un reddito prima non esistente e che solo con la sommatoria dei singoli ratei incide sul diritto al pagamento della prestazione assistenziale.>
Sulla scorta di questa “lettura” della situazione di fatto entro cui sarebbe sorto il “diritto-dovere” dell'ente previdenziale di recuperare l'importo erogato in eccedenza l'istante si duole della illegittimità dell'iniziativa dell' CP_1
Essenzialmente la sig.ra contesta l'assoluta buona fede dell'accipiens e la Pt_1 riconducibilità ai soli ritardi dell'Istituto, nelle verifiche reddituali dei beneficiari di trattamenti assistenziali, di una tempistica che ha generato un indebito datato 23 dicembre 2022 ancorchè riferito ad epoca pregressa. Di qui la pretesa in questa sede azionata che valorizza i noti insegnamenti della Corte Regolatrice in materia di indebito assistenziale. (3)
Per come verificato, nel costituirsi in Giudizio il resistente allega la CP_1 inapplicabilità al caso di specie di quei principi, in astratto non contestati. Secondo l'ente previdenziale la fattispecie de qua porterebbe in emersione una sorta di indebito a formazione progressiva. E questo sulla premessa in fatto secondo cui il trattamento di reversibilità cui beneficia l'odierna ricorrente, pur a decorrenza maggio 2022, è andato ad interferire negativamente con la prestazione cat. INVCIV solo da novembre 2022. Insomma.
I progressivi pagamenti di tale seconda prestazione avrebbero generato, solo a novembre 2022, l'indebito con il superamento del limite legale reddituale. Trattandosi di limite “annuale” la pretesa restitutoria ha investito l'intero 2022.
A queste precisazioni la ricorrente nulla ha ritenuto di replicare, tornando sull'argomento giuridico-ermeneutico di origine. Considerato assorbente. (4)
Ritiene il G.U.L. che le pur condivisibili argomentazioni dell' circa il CP_1 meccanismo di erogazione delle due prestazioni, e quindi dei conseguenti limiti reddituali progressivamente interferenti con la situazione economica dell'istante, rimaste fra l'altro prive di repliche mirate ad opera dell'ente previdenziale, non risolvono la questione nella direzione invocata dal resistente . CP_1
Il principio giuridico-ermeneutico da salvaguardare, alla luce del tracciato giurisprudenziale, è quello della irripetibilità delle somme corrisposte al beneficiario del trattamento che, sulla base di una situazione di origine rivelatrice del legittimo
3 affidamento del percipiente, non versi in mala fede. Percipiente -naturalmente- al quale non possa essere addebitata la non debenza dell'erogazione. E, nel caso di specie, non sorge contestazione alcuna su detta circostanza. L'operatività -nota all' di quel determinato meccanismo di erogazione e di CP_1 calcolo del limite reddituale avrebbe potuto e dovuto indurre l'ente previdenziale ad altro tipo di iniziative preventive e/o informative. La ricorrente si è trovata a dicembre 2022 a dover improvvisamente restituire somme, riferibili a natura e finalità ben note, sulle quali legittimamente aveva fatto affidamento al momento della loro -legittima- corresponsione. Pretenderne la restituzione, a prescindere da ogni altra considerazione, significa annullare l'origine stessa dei principi ermeneutici, ormai consolidatisi, posti a tutela delle situazioni di intrinseca debolezza. A ciò aggiungasi un ulteriore dato.
Il meccanismo valorizzato dall' rimanda a soluzioni giuridiche e CP_1 normative la cui conoscenza non può essere pretesa dal beneficiario che si riceve prestazioni legittime all'attualità in predicato di divenire illegittime in un futuro non meglio individuabile (da lui). Il che a maggior ragione deve indurre ad una applicazione rigorosa del principio di buona fede dell'accipiens. Principio che non sempre e necessariamente è speculare ai patologici ritardi nelle verifiche dell'ente previdenziale. Nella fattispecie chiaramente inesistenti
La domanda attorea va, pertanto, accolta.
Le spese di litre accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor GI RA, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la irripetibilità delle somme erogate dall'ente previdenziale in favore della sig.ra (= euro 4.969,30) richieste in restituzione dal Pt_1 resistente a titolo di indebito con comunicazione del 23 dicembre CP_1
2022;
3. dispone la restituzione in favore della ricorrente degli importi eventualmente nelle more trattenuti-incassati sulla base del suddetto indebito, maggiorati degli accessori di Legge;
4 4. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa al CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di Giudizio che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 20/05/2025.
Il Giudice
Dott. GI RA
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