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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3918/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02837202500027336000 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5315/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/9/2025 alla CTP di Caserta e notificato alla Agenzia delle Entrate-
Riscossione in persona del l. r. p. t nonché a lComune di Casal di Principe in persona del Sindaco pro tempore, la parte ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. dell'Avviso di presa in carico n. 02837202500027336000 notificato il 28/06/2025 avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui all'avviso di accertamento n. 000000000375 asseritamente notificato dal comune di Casal di
Principe in data 07/10/2023 per un importo complessivo di euro 1.311,67, deducendo l'illegittimità dell'atto di intimazione per omessa notifica al contribuente degli avvisi accertamento prodromici nonché per omessa motivazione dell'atto impugnato ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato avendo presentato
Si sono costituite sia la società ADER che il Comune di Casal di Principe che hanno contestato l'avverso dedotto, producendo in atti le relate di notifica degli atti prodromici ed hanno chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato.
Il Giudice Monocratico all'udienza del10.12. 2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE
Passando al merito, ii fini della decisione del presente giudizio è utile osservare che l'avviso di presa in carico è un atto che non figura nell'elenco dell'art. 19.
Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, non avendo natura provvedimentale lesiva, non è di per sé impugnabile.
Il debitore non potrebbe, quindi, proporre ricorso unicamente contro l'avviso di presa in carico per contestare il merito del debito a meno che esso rappresenti il primo ed unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Ipotesi che si verifica quando la cartella o l'accertamento presupposti non gli sono mai stati notificati. In tal caso l'avviso di presa in carico può essere impugnato al fine di far valere la mancata notifica dell'atto precedente.
Al riguardo va rilevato che l'ordinanza n. 4903/2025 (Cass. Sez. Trib.) ha chiarito che la comunicazione di presa in carico inviata dall'Agente della Riscossione non costituisce un atto impugnabile, in quanto non rientra nell'elenco dell'art. 19 e, soprattutto, non è un atto lesivo ma un mero atto partecipativo privo di effetti sulla sfera giuridica del contribuente. La Cassazione evidenzia che, anche volendo estendere la tutela impugnatoria ad atti "atipici", occorre comunque che questi abbiano natura provvedimentale e arrechino una lesione concreta: nel caso dell'avviso di presa in carico, così non è.
La Suprema Corte ammette una sola ipotesi in cui l'avviso di presa in carico diventa "impugnabile": quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza della pretesa tributaria (cioè quando l'Amministrazione finanziaria ha omesso di notificare l'avviso di accertamento esecutivo presupposto).
Lo ha chiarito espressamente, ad esempio, la Cassazione nell'ordinanza n. 21254/2023 e confermato in successive pronunce: in tali casi eccezionali, l'avviso di presa in carico si può considerare come atto "lesivo" perché di fatto contiene la prima contestazione sostanziale del debito che il contribuente riceve. Se il contribuente dichiara di non aver mai ricevuto l'atto impositivo l'avviso di presa in carico - pur nascendo come atto meramente informativo - assume rilevanza impugnabile, poiché è il mezzo attraverso cui per la prima volta viene portato a sua conoscenza un provvedimento impositivo (quello presupposto).
Il ricorso, pertanto, dovrà avere ad oggetto la mancata notifica dell'atto presupposto e non l'avviso di presa in carico in sé e per sé.
Tanto premesso va rilevato che il ricorrente, nel caso in esame, ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto, tuttavia l'ADER costituendosi ha allegato e prodotto copia delle relate di notifica degli avvisi prodromici.
Dalla documentazione prodotta invero risulta che in data 13/7/2023 è stato notifica al domicilio della contribuente atto di intimazione relativo al medesimo tributo e risulta che la relata di notifica sia stato sottoscritta da persona che si è qualificata “ figlio” convivente;
.
Ciò posto va rilevato che ai fini del perfezionamento della notifica effettuata per mezzo del servizio postale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 32 e 39 del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001 e dagli artt. 20 e 26 del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, è sufficiente che la spedizione sia avvenuta mediante consegna del plico al domicilio del destinatario, senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare la firma dell'avviso di ricevimento. Qualora il predetto avviso sia manchevole delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, l'atto risulterà comunque valido atteso che la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c.
La consegna della raccomandata a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso.
Tanto premesso, e accertata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevato che essendo stato notificato l'atto prodromico il ricorso avverso l'atto di presa in carico deve reputarsi inammissibile.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto;
compensa le spese di lite.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3918/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02837202500027336000 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5315/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/9/2025 alla CTP di Caserta e notificato alla Agenzia delle Entrate-
Riscossione in persona del l. r. p. t nonché a lComune di Casal di Principe in persona del Sindaco pro tempore, la parte ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. dell'Avviso di presa in carico n. 02837202500027336000 notificato il 28/06/2025 avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui all'avviso di accertamento n. 000000000375 asseritamente notificato dal comune di Casal di
Principe in data 07/10/2023 per un importo complessivo di euro 1.311,67, deducendo l'illegittimità dell'atto di intimazione per omessa notifica al contribuente degli avvisi accertamento prodromici nonché per omessa motivazione dell'atto impugnato ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato avendo presentato
Si sono costituite sia la società ADER che il Comune di Casal di Principe che hanno contestato l'avverso dedotto, producendo in atti le relate di notifica degli atti prodromici ed hanno chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato.
Il Giudice Monocratico all'udienza del10.12. 2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE
Passando al merito, ii fini della decisione del presente giudizio è utile osservare che l'avviso di presa in carico è un atto che non figura nell'elenco dell'art. 19.
Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, non avendo natura provvedimentale lesiva, non è di per sé impugnabile.
Il debitore non potrebbe, quindi, proporre ricorso unicamente contro l'avviso di presa in carico per contestare il merito del debito a meno che esso rappresenti il primo ed unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Ipotesi che si verifica quando la cartella o l'accertamento presupposti non gli sono mai stati notificati. In tal caso l'avviso di presa in carico può essere impugnato al fine di far valere la mancata notifica dell'atto precedente.
Al riguardo va rilevato che l'ordinanza n. 4903/2025 (Cass. Sez. Trib.) ha chiarito che la comunicazione di presa in carico inviata dall'Agente della Riscossione non costituisce un atto impugnabile, in quanto non rientra nell'elenco dell'art. 19 e, soprattutto, non è un atto lesivo ma un mero atto partecipativo privo di effetti sulla sfera giuridica del contribuente. La Cassazione evidenzia che, anche volendo estendere la tutela impugnatoria ad atti "atipici", occorre comunque che questi abbiano natura provvedimentale e arrechino una lesione concreta: nel caso dell'avviso di presa in carico, così non è.
La Suprema Corte ammette una sola ipotesi in cui l'avviso di presa in carico diventa "impugnabile": quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza della pretesa tributaria (cioè quando l'Amministrazione finanziaria ha omesso di notificare l'avviso di accertamento esecutivo presupposto).
Lo ha chiarito espressamente, ad esempio, la Cassazione nell'ordinanza n. 21254/2023 e confermato in successive pronunce: in tali casi eccezionali, l'avviso di presa in carico si può considerare come atto "lesivo" perché di fatto contiene la prima contestazione sostanziale del debito che il contribuente riceve. Se il contribuente dichiara di non aver mai ricevuto l'atto impositivo l'avviso di presa in carico - pur nascendo come atto meramente informativo - assume rilevanza impugnabile, poiché è il mezzo attraverso cui per la prima volta viene portato a sua conoscenza un provvedimento impositivo (quello presupposto).
Il ricorso, pertanto, dovrà avere ad oggetto la mancata notifica dell'atto presupposto e non l'avviso di presa in carico in sé e per sé.
Tanto premesso va rilevato che il ricorrente, nel caso in esame, ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto, tuttavia l'ADER costituendosi ha allegato e prodotto copia delle relate di notifica degli avvisi prodromici.
Dalla documentazione prodotta invero risulta che in data 13/7/2023 è stato notifica al domicilio della contribuente atto di intimazione relativo al medesimo tributo e risulta che la relata di notifica sia stato sottoscritta da persona che si è qualificata “ figlio” convivente;
.
Ciò posto va rilevato che ai fini del perfezionamento della notifica effettuata per mezzo del servizio postale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 32 e 39 del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001 e dagli artt. 20 e 26 del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, è sufficiente che la spedizione sia avvenuta mediante consegna del plico al domicilio del destinatario, senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare la firma dell'avviso di ricevimento. Qualora il predetto avviso sia manchevole delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, l'atto risulterà comunque valido atteso che la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c.
La consegna della raccomandata a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso.
Tanto premesso, e accertata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevato che essendo stato notificato l'atto prodromico il ricorso avverso l'atto di presa in carico deve reputarsi inammissibile.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto;
compensa le spese di lite.