Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione per omessa notifica avvisi accertamento prodromici

    La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'avviso di presa in carico è impugnabile solo se rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, ovvero in caso di omessa notifica degli atti presupposti. Tuttavia, nel caso di specie, l'Agente della Riscossione ha prodotto la relata di notifica di un atto di intimazione relativo al medesimo tributo, notificato al domicilio del contribuente tramite consegna al figlio convivente. Tale notifica è considerata rituale ai fini del perfezionamento della stessa. Pertanto, essendo stato notificato l'atto prodromico, il ricorso avverso l'atto di presa in carico è inammissibile.

  • Rigettato
    Impugnazione per omessa motivazione dell'atto impugnato

    La Corte rileva che l'avviso di presa in carico non è un atto lesivo di per sé e non rientra tra gli atti impugnabili secondo l'art. 19 D.P.R. 602/1973. L'impugnabilità è ammessa solo in casi eccezionali, quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Nel caso di specie, la notifica dell'atto presupposto è stata ritenuta rituale. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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