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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7712/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.07.2024 da 1) Parte_1 nato/a Napoli (NA) in data 26.07.1982 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – Interno 25 con l'Avv. Vincenzo Martino del Foro di Napoli Nord presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2 nato/a Napoli (NA) in data 21.12.1982 cittadino/a: CP_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – Interno 25 con l'Avv. Antonella Uras del foro di Nola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caivano (NA), data 03.10.2015 (anno 2015 atto n. 117 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. separati con sentenza n. 1487/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.10.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/07/2024, integrato con nota depositata il 04/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) sottoscrivendo la presente, la sig.ra promette di vendere e trasferire al Controparte_2 sig. , il quale sottoscrivendo la presente promette di acquistare, la quota Parte_1 indivisa del 50% della piena proprietà della abitazione familiare, sita in Pioltello (MI), alla
Via Roma n. 128/25, e comunque tutti i diritti a lei pervenuti in forza di atto di compravendita per notar del 12/11/2020, repertorio n. 297.557, RACCOLTA n. 32.100, in Persona_1 ordine alla detta abitazione familiare, costituita dagli immobili di seguito analiticamente descritti:
“Parte di complesso residenziale di non recente costruzione denominato "Le Ville", sito in Comune di Pioltello (MI), suddiviso in corpi di fabbrica autonomamente individuabili, con annessi appezzamenti di terreno di pertinenza, in fabbricato di tipologia "bifamigliare" con accesso dal civico n. 128/25 della Via Roma:
A) Unità ad uso abitazione con sviluppo su più superfici ai piani terreno, primo, secondo- sottotetto ed interrato (primo, secondo e terzo fuori terra, primo sottostrada), collegati da scale interne, costituita: al piano terreno (primo fuori terra) da ingresso-soggiorno, cucina, antibagno, bagno e servizi;
al piano primo (secondo fuori terra) da disimpegno, due (2) camere, bagno e servizi, con annessi due (2) balconi;
al piano secondo-sottotetto (terzo fuori terra) da disimpegno, solaio e centrale termica, con annesso terrazzo;
e al piano interrato
(primo sottostrada) da cantina e lavanderia, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pioltello al foglio 2 particella 1.140 subalterno 1 ubicazione Via Roma piani T-1-
2-S1 (dati di classamento proposti ai sensi del Decreto Ministeriale 19 aprile 1994 n. 701: categoria A/7 classe 4 consistenza vani 7,5 superficie catastale totale mq. 172 (escluse aree scoperte mq. 163) rendita Eu. 910,26;
B) Unità ad uso autorimessa privata al piano interrato (primo sottostrada), costituita da un ampio vano utile, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pioltello al foglio 2 particella 1.140 subalterno 2 ubicazione Via Roma piano S1 (dati censuari: categoria C/6 classe 4 consistenza mq. 54 superficie catastale totale mq. 60 rendita Eu. 142,23=)
I detti immobili, sono corredati in proprietà esclusiva dall'adiacente appezzamento di terreno adibito a giardino e spazi di manovra.
Con la precisazione, di ordine descrittivo, che l'area di sedime, unitamente all'appezzamento di terreno di pertinenza, figurano peraltro riportati all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Milano (MI), Servizi Catastali, Catasto Terreni, Comune di Pioltello (MI), con i seguenti dati: - foglio 2 particella 1.140 superficie ha 00.02.35 qualità ente urbano esente da redditi.
Confinano, in unico corpo: a nord-est e sud-ovest con beni di cui alla particella 1.171 (Catasto
Terreni); - a sud-est con beni di cui alla particella 1.142 (Catasto Terreni); a nord-ovest con beni di cui alla particella 1.139 (Catasto Terreni); salvo altri.”
Con ogni accessorio, dipendenza, pertinenza, ragione, diritto ed azione. Con la proporzionale quota di comproprietà, ai sensi dell'art.
1.117 Codice Civile, sui vialetti pedonali, gli accessi carrai, gli spazi verdi, i cancelli, le recinzioni, gli impianti in dotazione ed i servizi in genere, dovendosi in ogni caso ritenere di proprietà ed uso condominiali quanto non figuri di proprietà individuale (e per ciò stesso caratterizzato dal requisito della indivisibilità). Con le eventuali servitù, attive e passive, quali rivengono dalla situazione dei luoghi.”
Il tutto, nello stato di fatto e di diritto che il sig. dichiara di ben conoscere ed Parte_1 accettare.
I suddetti immobili furono acquistati in piena proprietà dai coniugi, in pari quote indivise e congiuntamente per l'intero, mediante il sopra richiamato atto di compravendita per notar del 12/11/2020, repertorio n. 297.557, RACCOLTA n. 32.100, e connesso contratto Persona_1 di mutuo fondiario ricevuto in pari data dal medesimo notaio ( n. 297.558 CP_4
RACCOLTA n. 32.101), in forza del quale ultimo i coniugi a si obbligavano Pt_1 CP_2 solidamente, verso la mutuante "Fideuram S.p.A.", a restituire la somma mutuata di €
320.000,00, mediante il pagamento di trecentosessanta (n. 360) rate posticipate mensili, comprensive di interessi e di capitale, pari ad € 1.044,01, con decorrenza dal 01.02.2021.
Successivamente al detto acquisto, il sig. , con spese a proprio esclusivo carico, eseguiva Pt_1 opere di ristrutturazione ed ammodernamento per un ammontare pari ad € 250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00) circa. A tal proposito, le parti precisano e convengono che la vendita si estende a tutti i beni mobili ed impianti presenti negli immobili, quali: cucina, camera da letto, cameretta, tutto ciò che è contenuto nel garage, bagni, salone, elettrodomestici, accessori, sistema di allarme e sorveglianza, sistemi di illuminazione, televisori, i beni contenuti nella taverna, i beni del giardino, le piante del giardino, i beni della mansarda, lavatrice, asciugatrice, scaffali mansarda/taverna/garage, nulla escluso o eccettuato.
Obiettivo dei coniugi è quindi quello di fare in modo che per effetto della stipulazione del contratto definitivo e/o rogito:
• il sig. diventi l'esclusivo proprietario di tutti i predetti immobili, come Parte_1 da lui ristrutturati ed ammodernati, così cessando lo stato di comunione sui medesimi,
e nel contempo la sig.ra , salvo buon fine del pagamento del prezzo come di CP_2 seguito regolato, non possa più vantare alcun diritto in ordine agli stessi, con contestuale rinuncia di lei a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme Pt_1 dalla stessa in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti;
• la sig.ra sia liberata da ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di mutuo CP_2 fondiario, sia verso la mutuante "Fideuram S.p.A.", sia nei confronti del sig. , sul Pt_1 quale soltanto si concentreranno tutte le obbligazioni illo tempore assunte da entrambi i coniugi verso la detta mutuante, la cui disponibilità in tal senso è già stata positivamente verificata dal sig. , benchè tale disponibilità sia stata Pt_1 subordinata da essa "Fideuram S.p.A." alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi;
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, anche parziale, di separazione, con notaio a scelta del sig. . Le parti Pt_1 convengono che il detto termine di 6 mesi è previsto nell'esclusivo interesse del sig. Parte_1
. Tutti i costi connessi al rogito (tasse, imposte, compensi del notaio, nulla escluso) saranno
[...] ad esclusivo carico di quest'ultimo.
A tal fine, successivamente alla pubblicazione della sentenza, anche parziale, di separazione, il sig. , che intanto provvederà ad interloquire con la Fideuram S.p.A. ai fini delle Pt_1 incombenze necessarie alla liberazione della sig.ra dagli obblighi di cui al succitato CP_2 contratto di mutuo, comunicherà ad essa sig.ra l'ufficio del Notaio dallo stesso scelto, CP_2 con un preavviso di almeno gg 10, ed all'uopo le parti dichiarano di eleggere domicilio presso l'indirizzo pec dei rispettivi difensori, come costituiti nella presente.
La sig.ra , fermo l'obbligo di presentarsi alla firma del rogito, si impegna fin d'ora CP_2
a rendersi disponibile anche allo svolgimento di ulteriori attività e/o firma di documenti, ove eventualmente richieste come necessarie dalla Fideuram S.p.A. o dal notaio indicatole per il rogito, purchè non comportanti a carico di lei la assunzione di nuove obbligazioni, e fermo restando l'obbligo del sig. di farsi carico di tutti i costi da sostenersi a tal fine. Pt_1
Il prezzo di tutto quanto oggetto della presente promessa di vendita (immobili, mobili, impianti, nulla escluso e/o eccettuato), di pieno accordo tra i coniugi, è stabilito nella somma di €
40.000,00 (€ quarantamila/00), e viene così regolato:
a) euro 10.000,00 (€ diecimila/00) vengono pagati dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_2 al momento della sottoscrizione della presente, mediante bonifico istantaneo verso l'IBAN IT87E0347501605CC0010509638 intestato alla stessa, che di tanto rilascia quietanza;
b) euro 30.000,00 (€ trentamila/00) saranno pagati dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_2 al momento della stipulazione del rogito notarile, a mezzo assegno circolare e/o bancario;
La sig.ra rilascerà i suddetti immobili entro il 10 luglio del 2024, riconoscendo il sig. CP_2
possessore esclusivo degli stessi, ed autorizzandolo al cambio delle serrature. Pertanto, Pt_1 entro tale data, la sig.ra asporterà tutti i beni di sua esclusiva proprietà, consegnando al CP_2 sig. tutte le copie delle chiavi ed i telecomandi di accesso agli immobili in possesso di Pt_1 lei.
Per effetto della stipulazione del rogito, la sig.ra , salvo buon fine del pagamento del CP_2 prezzo come innanzi regolato, non vanterà più alcun diritto in ordine agli immobili de quibus, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti, rinunciando ella a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme dalla stessa in qualunque modo Pt_1 versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo. Nel contempo, realizzandosi l'effetto della liberazione della sig.ra da ogni suo obbligo CP_2 nascente dal ridetto contratto di mutuo fondiario, sia verso la mutuante "Fideuram S.p.A.", sia nei confronti del sig. , quest'ultimo non avrà più nulla a prendere da lei in ordine alle Pt_1 somme dallo stesso in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto, a titolo di pagamento delle rate del mutuo, o a titolo di costi di ristrutturazione e/o ammodernamento.
3) oltre al prezzo di € 40.000,00 previsto all'articolo precedente, a partire dal giorno 5 del mese successivo a quello in cui la sig.ra avrà rilasciato i suddetti immobili, il CP_2 Parte_1
le verserà mensilmente, nei limiti di complessivi 12 mesi, mediante bonifico bancario
[...] sullo IBAN IT87E0347501605CC0010509638 a lei intestato, la somma di € 1.300,00 (€ milletrecento/00), per un totale di € 15.600,00, e ciò a titolo di contributo al di lei mantenimento ed attribuzione divorzile “ora per allora”. Con il pagamento della dodicesima mensilità a concorrenza della detta somma di € 15.600,00, nulla sarà a lei più dovuto per tali titoli dal sig. , in quanto, sottoscrivendo la presente, entrambi i Pt_1 coniugi dichiarano fin d'ora di essere, e si riconoscono reciprocamente, economicamente indipendenti, giustificandosi la detta attribuzione patrimoniale in favore della sig.ra soltanto in funzione di quanto pure ulteriormente previsto con la presente CP_2 scrittura, ispirata, si ripete, alla comune volontà dei coniugi di regolare, fin d'ora ed in modo assolutamente definitivo, ogni loro questione di carattere giuridico-patrimoniale;
4) fermo restando il rispetto degli obblighi e dei diritti che i coniugi assumono con la presente convenzione, entrambi dichiarano di aver già provveduto a dividersi tutti i beni mobili e tutte le somme di denaro giacenti su conti correnti, conti depositi, bancari e/o postali, etc., cointestati, e di non avere nulla a pretendere a tal titolo l'uno dall'altra, né ragioni di debito/credito diverse da quelle dedotte nella presente scrittura, entrambi rinunciando fin d'ora, in ogni caso, a qualsivoglia azione, ragione o pretesa, siccome di tanto si è tenuto conto nella regolamentazione delle condizioni tutte della presente scrittura;
5) Le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei sottoscritti procuratori al vincolo della solidarietà professionale ex art.68 L.P.F.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 09.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano (NA), in data 03.10.2015, tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zibido San MO (MI)
Così deciso in Milano, il 21.05.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.07.2024 da 1) Parte_1 nato/a Napoli (NA) in data 26.07.1982 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – Interno 25 con l'Avv. Vincenzo Martino del Foro di Napoli Nord presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2 nato/a Napoli (NA) in data 21.12.1982 cittadino/a: CP_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – Interno 25 con l'Avv. Antonella Uras del foro di Nola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caivano (NA), data 03.10.2015 (anno 2015 atto n. 117 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. separati con sentenza n. 1487/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.10.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/07/2024, integrato con nota depositata il 04/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) sottoscrivendo la presente, la sig.ra promette di vendere e trasferire al Controparte_2 sig. , il quale sottoscrivendo la presente promette di acquistare, la quota Parte_1 indivisa del 50% della piena proprietà della abitazione familiare, sita in Pioltello (MI), alla
Via Roma n. 128/25, e comunque tutti i diritti a lei pervenuti in forza di atto di compravendita per notar del 12/11/2020, repertorio n. 297.557, RACCOLTA n. 32.100, in Persona_1 ordine alla detta abitazione familiare, costituita dagli immobili di seguito analiticamente descritti:
“Parte di complesso residenziale di non recente costruzione denominato "Le Ville", sito in Comune di Pioltello (MI), suddiviso in corpi di fabbrica autonomamente individuabili, con annessi appezzamenti di terreno di pertinenza, in fabbricato di tipologia "bifamigliare" con accesso dal civico n. 128/25 della Via Roma:
A) Unità ad uso abitazione con sviluppo su più superfici ai piani terreno, primo, secondo- sottotetto ed interrato (primo, secondo e terzo fuori terra, primo sottostrada), collegati da scale interne, costituita: al piano terreno (primo fuori terra) da ingresso-soggiorno, cucina, antibagno, bagno e servizi;
al piano primo (secondo fuori terra) da disimpegno, due (2) camere, bagno e servizi, con annessi due (2) balconi;
al piano secondo-sottotetto (terzo fuori terra) da disimpegno, solaio e centrale termica, con annesso terrazzo;
e al piano interrato
(primo sottostrada) da cantina e lavanderia, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pioltello al foglio 2 particella 1.140 subalterno 1 ubicazione Via Roma piani T-1-
2-S1 (dati di classamento proposti ai sensi del Decreto Ministeriale 19 aprile 1994 n. 701: categoria A/7 classe 4 consistenza vani 7,5 superficie catastale totale mq. 172 (escluse aree scoperte mq. 163) rendita Eu. 910,26;
B) Unità ad uso autorimessa privata al piano interrato (primo sottostrada), costituita da un ampio vano utile, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pioltello al foglio 2 particella 1.140 subalterno 2 ubicazione Via Roma piano S1 (dati censuari: categoria C/6 classe 4 consistenza mq. 54 superficie catastale totale mq. 60 rendita Eu. 142,23=)
I detti immobili, sono corredati in proprietà esclusiva dall'adiacente appezzamento di terreno adibito a giardino e spazi di manovra.
Con la precisazione, di ordine descrittivo, che l'area di sedime, unitamente all'appezzamento di terreno di pertinenza, figurano peraltro riportati all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Milano (MI), Servizi Catastali, Catasto Terreni, Comune di Pioltello (MI), con i seguenti dati: - foglio 2 particella 1.140 superficie ha 00.02.35 qualità ente urbano esente da redditi.
Confinano, in unico corpo: a nord-est e sud-ovest con beni di cui alla particella 1.171 (Catasto
Terreni); - a sud-est con beni di cui alla particella 1.142 (Catasto Terreni); a nord-ovest con beni di cui alla particella 1.139 (Catasto Terreni); salvo altri.”
Con ogni accessorio, dipendenza, pertinenza, ragione, diritto ed azione. Con la proporzionale quota di comproprietà, ai sensi dell'art.
1.117 Codice Civile, sui vialetti pedonali, gli accessi carrai, gli spazi verdi, i cancelli, le recinzioni, gli impianti in dotazione ed i servizi in genere, dovendosi in ogni caso ritenere di proprietà ed uso condominiali quanto non figuri di proprietà individuale (e per ciò stesso caratterizzato dal requisito della indivisibilità). Con le eventuali servitù, attive e passive, quali rivengono dalla situazione dei luoghi.”
Il tutto, nello stato di fatto e di diritto che il sig. dichiara di ben conoscere ed Parte_1 accettare.
I suddetti immobili furono acquistati in piena proprietà dai coniugi, in pari quote indivise e congiuntamente per l'intero, mediante il sopra richiamato atto di compravendita per notar del 12/11/2020, repertorio n. 297.557, RACCOLTA n. 32.100, e connesso contratto Persona_1 di mutuo fondiario ricevuto in pari data dal medesimo notaio ( n. 297.558 CP_4
RACCOLTA n. 32.101), in forza del quale ultimo i coniugi a si obbligavano Pt_1 CP_2 solidamente, verso la mutuante "Fideuram S.p.A.", a restituire la somma mutuata di €
320.000,00, mediante il pagamento di trecentosessanta (n. 360) rate posticipate mensili, comprensive di interessi e di capitale, pari ad € 1.044,01, con decorrenza dal 01.02.2021.
Successivamente al detto acquisto, il sig. , con spese a proprio esclusivo carico, eseguiva Pt_1 opere di ristrutturazione ed ammodernamento per un ammontare pari ad € 250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00) circa. A tal proposito, le parti precisano e convengono che la vendita si estende a tutti i beni mobili ed impianti presenti negli immobili, quali: cucina, camera da letto, cameretta, tutto ciò che è contenuto nel garage, bagni, salone, elettrodomestici, accessori, sistema di allarme e sorveglianza, sistemi di illuminazione, televisori, i beni contenuti nella taverna, i beni del giardino, le piante del giardino, i beni della mansarda, lavatrice, asciugatrice, scaffali mansarda/taverna/garage, nulla escluso o eccettuato.
Obiettivo dei coniugi è quindi quello di fare in modo che per effetto della stipulazione del contratto definitivo e/o rogito:
• il sig. diventi l'esclusivo proprietario di tutti i predetti immobili, come Parte_1 da lui ristrutturati ed ammodernati, così cessando lo stato di comunione sui medesimi,
e nel contempo la sig.ra , salvo buon fine del pagamento del prezzo come di CP_2 seguito regolato, non possa più vantare alcun diritto in ordine agli stessi, con contestuale rinuncia di lei a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme Pt_1 dalla stessa in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti;
• la sig.ra sia liberata da ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di mutuo CP_2 fondiario, sia verso la mutuante "Fideuram S.p.A.", sia nei confronti del sig. , sul Pt_1 quale soltanto si concentreranno tutte le obbligazioni illo tempore assunte da entrambi i coniugi verso la detta mutuante, la cui disponibilità in tal senso è già stata positivamente verificata dal sig. , benchè tale disponibilità sia stata Pt_1 subordinata da essa "Fideuram S.p.A." alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi;
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, anche parziale, di separazione, con notaio a scelta del sig. . Le parti Pt_1 convengono che il detto termine di 6 mesi è previsto nell'esclusivo interesse del sig. Parte_1
. Tutti i costi connessi al rogito (tasse, imposte, compensi del notaio, nulla escluso) saranno
[...] ad esclusivo carico di quest'ultimo.
A tal fine, successivamente alla pubblicazione della sentenza, anche parziale, di separazione, il sig. , che intanto provvederà ad interloquire con la Fideuram S.p.A. ai fini delle Pt_1 incombenze necessarie alla liberazione della sig.ra dagli obblighi di cui al succitato CP_2 contratto di mutuo, comunicherà ad essa sig.ra l'ufficio del Notaio dallo stesso scelto, CP_2 con un preavviso di almeno gg 10, ed all'uopo le parti dichiarano di eleggere domicilio presso l'indirizzo pec dei rispettivi difensori, come costituiti nella presente.
La sig.ra , fermo l'obbligo di presentarsi alla firma del rogito, si impegna fin d'ora CP_2
a rendersi disponibile anche allo svolgimento di ulteriori attività e/o firma di documenti, ove eventualmente richieste come necessarie dalla Fideuram S.p.A. o dal notaio indicatole per il rogito, purchè non comportanti a carico di lei la assunzione di nuove obbligazioni, e fermo restando l'obbligo del sig. di farsi carico di tutti i costi da sostenersi a tal fine. Pt_1
Il prezzo di tutto quanto oggetto della presente promessa di vendita (immobili, mobili, impianti, nulla escluso e/o eccettuato), di pieno accordo tra i coniugi, è stabilito nella somma di €
40.000,00 (€ quarantamila/00), e viene così regolato:
a) euro 10.000,00 (€ diecimila/00) vengono pagati dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_2 al momento della sottoscrizione della presente, mediante bonifico istantaneo verso l'IBAN IT87E0347501605CC0010509638 intestato alla stessa, che di tanto rilascia quietanza;
b) euro 30.000,00 (€ trentamila/00) saranno pagati dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_2 al momento della stipulazione del rogito notarile, a mezzo assegno circolare e/o bancario;
La sig.ra rilascerà i suddetti immobili entro il 10 luglio del 2024, riconoscendo il sig. CP_2
possessore esclusivo degli stessi, ed autorizzandolo al cambio delle serrature. Pertanto, Pt_1 entro tale data, la sig.ra asporterà tutti i beni di sua esclusiva proprietà, consegnando al CP_2 sig. tutte le copie delle chiavi ed i telecomandi di accesso agli immobili in possesso di Pt_1 lei.
Per effetto della stipulazione del rogito, la sig.ra , salvo buon fine del pagamento del CP_2 prezzo come innanzi regolato, non vanterà più alcun diritto in ordine agli immobili de quibus, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti, rinunciando ella a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme dalla stessa in qualunque modo Pt_1 versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo. Nel contempo, realizzandosi l'effetto della liberazione della sig.ra da ogni suo obbligo CP_2 nascente dal ridetto contratto di mutuo fondiario, sia verso la mutuante "Fideuram S.p.A.", sia nei confronti del sig. , quest'ultimo non avrà più nulla a prendere da lei in ordine alle Pt_1 somme dallo stesso in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto, a titolo di pagamento delle rate del mutuo, o a titolo di costi di ristrutturazione e/o ammodernamento.
3) oltre al prezzo di € 40.000,00 previsto all'articolo precedente, a partire dal giorno 5 del mese successivo a quello in cui la sig.ra avrà rilasciato i suddetti immobili, il CP_2 Parte_1
le verserà mensilmente, nei limiti di complessivi 12 mesi, mediante bonifico bancario
[...] sullo IBAN IT87E0347501605CC0010509638 a lei intestato, la somma di € 1.300,00 (€ milletrecento/00), per un totale di € 15.600,00, e ciò a titolo di contributo al di lei mantenimento ed attribuzione divorzile “ora per allora”. Con il pagamento della dodicesima mensilità a concorrenza della detta somma di € 15.600,00, nulla sarà a lei più dovuto per tali titoli dal sig. , in quanto, sottoscrivendo la presente, entrambi i Pt_1 coniugi dichiarano fin d'ora di essere, e si riconoscono reciprocamente, economicamente indipendenti, giustificandosi la detta attribuzione patrimoniale in favore della sig.ra soltanto in funzione di quanto pure ulteriormente previsto con la presente CP_2 scrittura, ispirata, si ripete, alla comune volontà dei coniugi di regolare, fin d'ora ed in modo assolutamente definitivo, ogni loro questione di carattere giuridico-patrimoniale;
4) fermo restando il rispetto degli obblighi e dei diritti che i coniugi assumono con la presente convenzione, entrambi dichiarano di aver già provveduto a dividersi tutti i beni mobili e tutte le somme di denaro giacenti su conti correnti, conti depositi, bancari e/o postali, etc., cointestati, e di non avere nulla a pretendere a tal titolo l'uno dall'altra, né ragioni di debito/credito diverse da quelle dedotte nella presente scrittura, entrambi rinunciando fin d'ora, in ogni caso, a qualsivoglia azione, ragione o pretesa, siccome di tanto si è tenuto conto nella regolamentazione delle condizioni tutte della presente scrittura;
5) Le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei sottoscritti procuratori al vincolo della solidarietà professionale ex art.68 L.P.F.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 09.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano (NA), in data 03.10.2015, tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zibido San MO (MI)
Così deciso in Milano, il 21.05.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG