Sentenza 27 settembre 2022
Parere definitivo 19 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Decreto collegiale 27 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Parere interlocutorio 18 novembre 2024
Decreto presidenziale 20 dicembre 2024
Decreto collegiale 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
Parere interlocutorio 28 luglio 2025
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- 1. Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d'accontoRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 3 maggio 2025
Con la Risposta a interpello n 58 del 3 marzo le Entrate chiariscono che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento. 1) Premio per reperto ritrovato: soggetto a ritenuta secondo l'ADE Le Entrate replicano al Ministero che chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i ritrovamenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. …
Leggi di più… - 2. Interpello del 03/03/2025 n. 58 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 3 marzo 2025
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 58/2025 OGGETTO: Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Il Ministero istante (di seguito "Ministero" o "Istante") chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i …
Leggi di più… - 3. Natura indennitaria del premio archeologico e partecipazione al procedimentoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 8 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01437/2025REG.PROV.COLL.
N. 06444/2024 REG.RIC.
N. 02773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6444 del 2024, proposto da
RO ON S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Andrea Manzi e Laura Scambiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
FF RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Leonardis e Oliver Pucillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Prof. Francesco De Leonardis in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212;
sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2024, proposto da
RO ON S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Fumagalli e Laura Scambiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
FF RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Leonardis e Oliver Pucillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Prof. De Leonardis Francesco in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
quanto al ricorso n. 2773 del 2024:
per l’opposizione di terzo
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 920/2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 6444 del 2024:
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per La Lombardia (sezione Quarta) n. 1461/2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FF RI S.r.l. e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali, in sostituzione dell'avv. Emiliano Fumagalli, Laura Scambiato, dello Stato Paola Maria Zerman e Francesco De Leonardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con contratto stipulato in data 29 giugno 2017 e successiva scrittura privata del 2 agosto 2017, la RO ON S.c.a.r.l. (in seguito anche solo “RO ON”) ha ricevuto in appalto da FF RI S.r.l. (in seguito anche solo “FF RI”), proprietaria dell’immobile, “i lavori di ristrutturazione e ricostruzione del Complesso immobiliare ubicato in Como, Via Diaz, angolo Via Indipendenza, denominato «ex RO ON»”.
In considerazione del fatto che l’area interessata dai lavori, così come tutto il centro storico di Como, è classificata “a rischio archeologico” dal vigente strumento urbanistico generale, la FF RI (su indicazione data della Soprintendenza peri beni archeologici della Lombardia con nota prot. 0011760 MIBACT|SABAP-CO-LC|10/02/2020|0003096-P) ha incaricato la SAP Società Archeologica S.r.l. (in seguito anche solo “SAP”), al fine di porre in essere attività di assistenza archeologica.
Nel corso delle operazioni di scavo nell’area di cantiere sono stati rinvenuti una serie di reperti di età romana e tardo antica. In particolare, in data 5 settembre 2018, è stato rinvenuto un recipiente di pietra ollare contenente diverse centinaia di monete d’oro, oltre che altri oggetti d’oro.
1.1 In data 1° ottobre 2018 la RO ON ha presentato via PEC alla Soprintendenza per i beni archeologici della Regione Lombardia apposita istanza (prot. n. 19815 del 3 ottobre 2018) per il riconoscimento, relativamente ai suddetti ritrovamenti, del premio spettante allo scopritore fortuito di beni archeologici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004.
Il 18 giugno 2019 è stato notificato via PEC alla RO ON il provvedimento del Soprintendente del 12 giugno 2019 recante il rigetto della suddetta istanza di liquidazione del premio di ritrovamento ex articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004.
2. La RO ON ha, quindi impugnato, con ricorso n. R.G. 2108/2019 dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano il suddetto provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento.
2.1 A sostegno di tale ricorso ha dedotto il motivo così rubricato:
1) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 90, 92 e 93 del d.l.vo n. 42/2004 - violazione dei principi di efficienza e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della costituzione - eccesso di potere per istruttoria carente ed impropria, per travisamento dei fatti e contraddittorietà – perplessità – illogicità .
Ad esito del relativo giudizio l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso n. R.G. 2108/2019 con sentenza n. 1461 del 16 maggio 2024.
3. Parallelamente, anche FF RI si è attivata per il riconoscimento in proprio favore del premio ex arttt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 per il rinvenimento dei medesimi reperti.
Ad esito di un articolato procedimento, con provvedimento prot. 7706 del 9 marzo 2021 il Ministero della Cultura ha riconosciuto in favore della FF RI il premio di cui all’articolo 92, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, in quanto proprietaria del terreno ove sono stati rinvenuti i beni di rilevanza archeologica.
FF RI ha impugnato detto provvedimento dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, lamentando di aver diritto ad un premio superiore, in quanto anche scopritrice dei beni archeologici ex art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il T.A.R. Lombardia, da par suo, ha respinto il ricorso con sentenza n. 1263/2022 ritenendo che la ricorrente non avesse dato prova di essere la scopritrice dei beni archeologici ex articolo 92, comma 2, d.lgs. n. 42/2004.
FF RI ha, quindi, proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
Ad esito del relativo giudizio, questa Sezione, con sentenza n. 920/2024 del 30 gennaio 2024, ha accolto l’appello e, in riforma della pronuncia, ha accolto il ricorso di primo grado ed annullato gli atti gravati rilevando la carenza di istruttoria del procedimento oggetto di causa e rimettendo ogni decisione alla Soprintendenza, “al fine della definitiva valutazione del ruolo svolto da tutti i soggetti interessati”.
In particolare, questa Sezione ha statuito che “una volta correttamente esclusa la qualifica di concessionario, non può parimenti escludersi anche quella di scopritore […] 4.10 A conferma di ciò va evidenziato l’argomento sostenuto dalla difesa erariale, secondo cui “non è in alcun modo chiaro chi sia il reale scopritore materiale del reperto”; infatti, atteso che, dinanzi ad un ritrovamento quale quello in oggetto, uno scopritore vi deve forzatamente essere, nel riparto di compiti tale ruolo può ben individuarsi in capo al proprietario, titolare del permesso sulla base del quale erano in corso le attività materiali, allo stesso imputabili sia giuridicamente che materialmente, anche alla luce del fatto che la stessa proprietà è il soggetto passivo delle prescrizioni archeologiche degli organi ministeriali a ciò deputati. 4.11 In proposito, se da un canto il punto da ultimo evidenziato conferma la carenza istruttoria lamentata da parte appellante, da un altro canto l’amministrazione è chiamata, in sede di riesame conseguente alla presente decisione, a valutare gli elementi evidenziati, anche al fine della definitiva valutazione del ruolo svolto da tutti i soggetti interessati […] Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va accolto sotto i tre profili assorbenti predetti: la possibile qualifica di scopritore […] Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado nei termini indicati”.
4. Con successivo ricorso n. R.G. 6444/2024 la RO ON ha proposto appello avverso la sentenza n. 1461 del 16 maggio 2024 del T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il suddetto appello, qui in scrutinio, ai motivi così rubricati:
1) error in iudicando – omessa pronuncia – difetto, inadeguatezza e illogicità della motivazione – violazione e/o comunque erronea interpretazione della sentenza n. 920/2024 del Consiglio di Stato – violazione dell’articolo 112 cpc – irragionevolezza ;
2) error in iudicando – violazione degli articoli 90, 92, 93 del d.lgs. 42/2004 – inadeguatezza ed erroneità della motivazione – contraddittorietà – travisamento ;
3) travisamento dei fatti – violazione degli articoli 90, 92 e 93 d.lgs. 42/2004 – contraddittorietà manifesta – difetto e illogicità della motivazione – omessa pronuncia: la qualifica di scopritore in capo a RO ON .
5. Nelle date, rispettivamente, del 28 agosto 2024 e del 29 ottobre 2024 il Ministero della cultura e FF RI si sono costituite in giudizio per resistere all’appello.
5.1 Nelle date, rispettivamente, del 13 e del 23 gennaio 2025 FF RI e RO ON hanno depositato memorie difensive.
6. Con ricorso n. R.G. n. 2773 del 2024, notificato il 29 marzo 2024 e depositato il 4 aprile 2024, la RO ON ha, altresì, proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. avverso la sentenza n. 920/2024 del 30 gennaio 2024 di questa Sezione chiedendone l’annullamento nella parte in cui, fermo restando il presupposto relativo alla necessità di individuazione di uno “scopritore” dei reperti, ha riconosciuto la qualifica di scopritore in capo ad FF RI.
In via di subordine, sempre in accoglimento dell’opposizione, ha chiesto di riformare la predetta sentenza n. 920/2024 e riconoscere che RO ON S.c.a.r.l. riveste la possibile qualifica di soggetto scopritore dei beni archeologici oggetto di causa, in quanto soggetto che ha posto materialmente in essere l’attività di scavo che ha riportato alla luce i predetti reperti.
6.1 A sostegno del gravame ha dedotto i motivi così rubricati:
1) illegittimità della sentenza del consiglio di stato: violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della costituzione e del diritto al contraddittorio di cui all’art. 27 d.lgs. 104/2010 – violazione degli artt. 88 e ss. del d.lgs. 42/2004 ;
2) travisamento dei fatti ed errata interpretazione e applicazione degli articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 da parte della sentenza n. 920/2024 del consiglio di stato – inadeguatezza della motivazione – contraddittorietà – carenza dei presupposti di fatto e di diritto .
8. Nelle date, rispettivamente, dell’8 aprile 2024 e del 27 maggio 2024 si sono costituiti in giudizio per resistere avverso la spiegata opposizione di terzo il Ministero della cultura e FF RI.
8.1 Il 13 gennaio 2025 RO ON e FF hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
8.2 Il 23 gennaio 2025 le stesse parti hanno depositato memorie in replica.
9. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 i suddetti ricorsi sono stati trattenuti congiuntamente in decisione.
DIRITTO
1. In limine va disposta ex art. 70 c.p.a., in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dalla RO ON ed in ragione dell’intima connessione esistente tra i gravami, la riunione dei ricorsi nr. R.G. 2773 del 2024 e 6444 del 2024.
2. Può muoversi, per ragioni di priorità logica, dall’esame del ricorso n. R.G. 6444 del 2024 con cui RO ON ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, n. 1461 del 2024.
2.1 L’appello è infondato e va respinto per le ragioni appresso indicate.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto il ricorso di primo grado omettendo di esaminare compiutamente la doglianza in esso contenuta e a mezzo della quale è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento della Soprintendenza gravato in prime cure per violazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004 per aver negato la spettanza alla RO ON del premio quale scopritore del reperto in quanto il ritrovamento di che trattasi non avrebbe avuto carattere fortuito.
Secondo parte appellante, il riconoscimento effettuato da questa Sezione con la citata sentenza n. 920/2024 del 30 gennaio 2024 del “possibile” ruolo di “scopritore” in capo ad FF RI dimostrerebbe la fondatezza della censura svolta in primo grado e, in particolare, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R. nella pronuncia qui impugnata, il carattere fortuito della scoperta. Questo in quanto, anche alla luce del combinato disposto tra il comma 1 lett. d) (secondo cui il premio di rinvenimento spetta allo “allo scopritore fortuito che abbia ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90 del D.lgs. n. 42/2004”) ed il comma 2 dell’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004 (ad avviso del quale “il proprietario dell’immobile che […] sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovato”) all’affermazione circa la possibile qualifica di scopritore in capo a FF RI non potrebbe che sottendere la fortuità della scoperta medesima.
Sotto altro connesso profilo, parte appellante lamenta la circostanza che il T.A.R. non abbia disposto la sospensione del giudizio dinanzi a sé pendente ex art. 337 comma 2 c.p.c. in attesa della definizione da parte di questo Consiglio del ricorso n. R.G. 2773/24 per opposizione di terzo proposta dalla stessa RO ON avverso la sentenza n. 920/2024 del 30 gennaio 2024.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’unico motivo del ricorso di primo grado richiamando la sentenza n. 920/2024 del 30 gennaio 2024 e statuendo che “in relazione al c.d. tesoro deve essere individuato uno scopritore e che tale non può essere che il proprietario del terreno […] gli scavi sono stati eseguiti dalla proprietà, seppure con il supporto materiale di altri operatori, per cui l’esito di tale attività di scavo non può che essere imputata alla proprietà stessa, che è stata altresì destinataria di prescrizioni da parte della Soprintendenza, posto che gli scavi si svolgevano in un’area di interesse archeologico”.
Osserva parte appellante che detta statuizione non sarebbe condivisibile e discenderebbe da un error in iudicando commesso dal primo giudice nel fare applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004. Si osserva in proposito che:
- l’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004 prevedrebbe una chiara e netta differenziazione tra la figura del proprietario dell’immobile in cui avviene il rinvenimento e la figura dello scopritore materiale del bene;
- la ratio della corresponsione del premio cambierebbe a seconda della figura che entra di volta in volta in gioco e, per quel che qui rileva, il premio di cui all’articolo 92, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 sarebbe specificatamente giustificato dall’attività collaborativa prestata dal soggetto che per primo materialmente si imbatte nel bene culturalmente rilevante e che, quindi, ha la possibilità di mettere in atto tutto quanto richiesto dall’art. 90 del d.lgs. n. 42/2004;
- dal comma 3 dell’art. 92 del d.gs n. 42 del 2004 (“nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore”) si ricaverebbe a contrario che la figura dello scopritore, nel quadro delineato dal legislatore, ha rilevanza proprio in quanto agisce su proprietà altrui con il consenso del titolare o del possessore;
- ogniqualvolta vi sia un contratto d’appalto e vi sia un ritrovamento culturalmente rilevante, l’unico soggetto che potrebbe dirsi scopritore e quindi destinatario degli obblighi di cui all’articolo 90 sarebbe l’appaltatore in quanto è quest’ultimo che, essendo nella disponibilità dell’area, perviene al ritrovamento e può mettere quindi in atto tutti gli adempimenti richiesti.
5. Con il terzo motivo di appalto si censura la sentenza impugnata deducendo che la RO ON sarebbe comunque l’unico soggetto che riveste e può rivestire la qualifica di scopritore fortuito nel caso di specie.
Ciò in quanto:
- la RO ON – in virtù del contratto di appalto e quindi con autonoma organizzazione dei mezzi necessari e gestione del rischio imprenditoriale - avrebbe direttamente eseguito gli scavi volti alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione dell’ex RO ON;
- in virtù di tale attività la RO ON avrebbe scoperto prima l’epigrafe marmorea e poi il vaso di pietra ollare contenente le monete d’oro (come mergerebbe dai rilievi fotografici di cui ai doc. n. 5 e 6 depositati dall’odierna appellante nel corso del giudizio di in primo grado);
- nel dettaglio, con particolare riferimento alla prima scoperta, come si legge nella Relazione tecnica relativa a cantiere Via Diaz angolo via indipendenza Como a firma dell’ing. Filippo Pointiggia della RO ON (doc. 19 depositato dall’odierna appellante nel corso del giudizio di in primo grado), “sono stati rinvenuti da parte di RO ON S.c.a.r.l. una serie di elementi, dapprima consistenti in ossa umane e muri di varia tipologia, e successivamente una porzione di epigrafe marmorea […] quest’ultimo ritrovamento, prontamente denunciato, dopo opportuna catalogazione da parte degli archeologi, ha impiegato mezzi e personale di RO ON S.c.a.r.l. per la sua rimozione, conservazione e preservazione”;
- con particolare riferimento alla seconda - come chiarito nella sopra citata Relazione tecnica e confermato dall’audio del video prodotto dall’Amministrazione (cfr. doc. 5 in primo grado dell’amministrazione) - è stato proprio l’escavatorista e gruista di RO ON ad effettuare l’eccezionale scoperta, denunciando immediatamente la stessa alla SAP società archeologica S.r.l., in quel momento impegnata altrove in altre ricerche;
- ciò che conta ai fini del soddisfacimento della ratio della normativa sarebbe la meritevolezza del comportamento di chi per primo entra in relazione materiale con il reperto.
6. Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non colgono nel segno.
Preme, anzitutto, rammentare che la ragione posta a fondamento del provvedimento del Soprintendente del 12 giugno 2019 di rigetto dell’istanza di riconoscimento del premio ex art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004 avanzata dalla RO ON non è rappresentata dalla circostanza che quest’ultima non fosse “scopritore” dei reperti archeologici di che trattasi ma che tale scoperta non sia stata “fortuita”.
In questo senso depone il chiaro tenore dell’atto avendo, in particolare, la Soprintendenza fondato tale rigetto sulla considerazione che:
- “il diritto al riconoscimento del premio di cui all’art. 92 D. Lgs 42/2004 non discende dal solo fatto storico del rinvenimento di un bene archeologico, ma piuttosto dalla ricorrenza di tutte le condizioni di cui all’art. 92 del D. Lgs. 42/2004 tra cui anche quella della fortuità del ritrovamento”;
- “per ritrovamento fortuito deve intendersi quello accidentale, non atteso né prevedibile, tenendo conto ovviamente che detta imprevedibilità è relativa esclusivamente alla possibilità di rinvenire beni di interesse archeologico nell’area di scavo”;
- “l’area di scavo dove avveniva il ritrovamento dei beni archeologici in parola è qualificata «a rischio archeologico» dal vigente strumento urbanistico di Como in quanto interna alla cinta urbana della città romana del citato comune. Per detta area era quindi da tempo ampiamente nota la presenza, sotto il piano di calpestio, di depositi pluristratificati di interesse archeologico; peraltro in prossimità dell’ex RO ON vi erano già stati altri ritrovamenti documentati da fonti bibliografiche e da atti depositati presso questa SABAP”;
- “sul cantiere in parola le opere di scavo, seppur finalizzate a interventi di ristrutturazione e nuova destinazione d’uso dell’ex RO ON, venivano condotti sin da subito non dalla società istante, ma dalla SAP società archeologica S.r.l. specializzata in scavi archeologici e ciò proprio in ragione della nota presenza nell’area di depositi archeologici”;
- “il ritrovamento dell’epigrafe marmorea nonché del recipiente di pietra ollare con coperchio contenente monete e oggetti in oro avvenuto in Como in data 05.9.2018 non può considerarsi fortuito, ma frutto di ben precise attività di ricerca archeologica e che la RO ON SCRAL non è né proprietaria dell’area di scavo, né concessionaria dell’attività di ricerca ex art. 89 D. Lgs. 42/2004”.
È, dunque, in questa specifica prospettiva che deve essere verificata la legittimità del provvedimento e, quindi, anche la fondatezza delle doglianze qui proposte.
Sempre in tale prospettiva appare, invero, fuori fuoco la motivazione addotta dal T.A.R. a sostegno della propria decisione.
Il primo giudice ha, del resto, fatto essenzialmente leva, nel rigettare il ricorso di primo grado, sulla pronuncia di questa Sezione n. 920 del 2024, offrendone tuttavia una lettura che, come sarà in seguito precisato in sede di scrutinio dell’opposizione di terzo proposta avverso quest’ultima sentenza, non è condivisibile (id est che “in relazione al c.d. tesoro deve essere individuato uno scopritore e che tale non può essere che il proprietario del terreno (si vedano i punti da 4.7 a 4.10 della parte in DIRITTO della sentenza)” - punto 2.2, pag. 5 della sentenza n. 1461 del 16 maggio 2024 del T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano).
6. Cionondimeno l’appello va respinto apparendo corretta in punto di fatto e di diritto la ricostruzione posta dalla Soprintendenza a base del provvedimento di diniego gravato in prime cure.
L’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004, rubricato “Premio per i ritrovamenti”, stabilisce, al suo comma 1, che “Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90”.
La suddetta disposizione va necessariamente letta a sistema con le altre previsioni normative contenute nel medesimo articolo e, più in generale, nella Sezione I (intitolata “Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale”) del Capo VI del Titolo I della parte Seconda del d.lgs. n. 42 del 2004.
Nel dettaglio, va in primo luogo evidenziato che la lett. c) del comma 1 dell’art. 92 (norma che qui viene in rilievo) fa riferimento espresso allo scopritore che sia “fortuito” anche rinviando esplicitamente al precedente art. 90. Quest’ultimo, a sua volta, oltre a essere significativamente rubricato “Scoperte fortuite”, nel suo incipit , si riferisce a “Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10”.
Per contro, lo stesso art. 92 sia al comma 2 (laddove disciplina la posizione del proprietario che sia anche scopritore) che al comma 3 (ove regola il caso dello “scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore”) non richiede che la scoperta sia avvenuta “fortuitamente”.
Ne discende in maniera piana che presupposto indefettibile perché si configuri l’ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 92 è il carattere fortuito della medesima.
Scopritore è chiunque si imbatta, per primo, nella res portandola alla luce (secondo lo schema classico della inventio di tradizione romanistica). La scoperta si distingue, sull’altro versante, come emerge plasticamente dal confronto con gli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal “ritrovamento”. Mentre quest’ultimo è il risultato di una ricerca teleologicamente orientata svolta dallo Stato ovvero dal concessionario dell’attività di ricerca, la scoperta è, in generale, il frutto di un’attività non direttamente funzionalizzata a reperire beni culturali.
Come detto, però, la scoperta che dà luogo al riconoscimento del premio ex art. 92, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2044 deve presentare, come quid pluris , natura fortuita.
In tale solco la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “La scoperta fortuita, viceversa, si caratterizza per il fatto di essere del tutto occasionale, costituendo un fatto giuridico eccezionale in cui non rileva la volontà dello scopritore, ma solo l'incontro con la cosa. La nozione di scoperta fortuita viene quindi ricavata in via residuale, dovendosi considerare tale ogni rinvenimento intervenuto al di fuori di un programma di scavi archeologici: da tale impostazione consegue che la scoperta di cose di interesse artistico-archeologico rimane «fortuita» anche laddove avvenga nell'ambito di un'attività di ricerca o di scavo, purché quest’ultima non sia finalizzata al ritrovamento di beni del genere di quelli concretamente ritrovati (come avverrebbe, ad esempio, qualora durante una campagna di scavi per la ricerca di reperti di epoca romana fossero trovati resti di uomini o di animali di epoca preistorica). Il criterio teleologico, quindi, distingue il negativo il ritrovamento fortuito, il quale, per tale ragione, viene a connotarsi come un ritrovamento che avviene «per caso», e come tale non era previsto o prevedibile” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 207).
6.1 Ebbene, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, vi è da ritenere che il rinvenimento dei reperti di che trattasi, a prescindere da chi ne sia stato l’effettivo scopritore, non sia stato “fortuito” con conseguente esclusione, per quanto qui interessa, del diritto di parte appellante al riconoscimento del premio ex art. 92, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 (e tanto indipendentemente dalla posizione che potrà meno essere eventualmente riconosciuta a FF RI, anche eventualmente come proprietario scopritore non fortuito avente diritto ex art. 92, comma 2, alla maggiorazione del premio).
Ciò in quanto, se è vero che la scoperta ha avuto luogo nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia (e, quindi, non nell’ambito di un’attività precipuamente volta alla ricerca di reperti) la stessa è comunque avvenuta in un’area a rischio archeologico. Circostanza, quest’ultima che aveva, peraltro, spinto la Soprintendenza a prescrivere che le operazioni di scavo fossero condotte in affiancamento con una società specializzata (la SAP) per il supporto alle operazioni (così la nota prot. 0011760 MIBACT|SABAP-CO-LC|10/02/2020|0003096-P della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in cui si è prescritto che “l’immobile è ubicato in zona a rischio di ritrovamenti archeologici tanto di età romana che di età medievale e che pertanto tutte le opere di scavo dovranno avvenire con controllo di operatore archeologo” - doc. 2 alla produzione della difesa erariale in primo grado del 27 marzo 2023).
È, infatti, evidente che il rinvenimento di reperti della specie di quelli scoperti (di età romana e tardo antica) era certamente prevedibile, trattandosi di zona, non solo qualificata a rischio archeologico secondo il Piano di Governo del Territorio del Comune di Como (si veda il relativo estratto - doc. 1 alla produzione della difesa erariale in primo grado del 27 marzo 2023), ma sulla quale già risultavano cointesti archeologici peraltro riferibili anche al periodo romano e tardo antico (lo stesso in cui si inseriscono i reperti di che trattasi).
Del resto, l’esclusione del diritto di RO ON al premio ex art. 92, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004 appare in linea con la ratio che sottende a tale specifica disciplina.
Il riconoscimento di un premio per il ritrovamento in favore dello scopritore fortuito è giustificato dalla particolare meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario, il quale si viene a trovare nella condizione di poter nascondere la scoperta, ma ciò nonostante si attiva per rendere noto il ritrovamento, custodirlo e garantirne la consegna adempiendo ai doveri di cui all’art. 90 (in termini anche Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 207).
Nella vicenda che occupa, invece, proprio in ragione dell’avvenuto affiancamento di società specializzata (che ha, peraltro, svolto la propria attività dietro corrispettivo esborsato dal committente), l’appaltatore non avrebbe comunque avuto la possibilità di occultare il rinvenimento.
6.2 Alla luce delle considerazioni che precedono diviene, peraltro, del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia l’individuazione di chi per primo sia entrato materialmente in contatto con la res (cioè i dipendenti dell’appaltatore ovvero i tecnici della SAP o anche i dipendenti diretti della RO ON); aspetto, questo, che potrà (e dovrà) peraltro essere approfondito nella diversa sede della riedizione del potere a seguito del giudicato di annullamento portato dalla pronuncia n. 920/2024 del 30 gennaio 2024 di questa Sezione. E ciò in quanto, anche ove fosse riconosciuto in tale ulteriore nuovo frangente procedimentale a RO ON il ruolo di scopritore, quest’ultima non avrebbe comunque, per ciò che qui più interessa, diritto al premio ex art. 92, comma 1, lett. c) in quanto non sarebbe in ogni caso, per le ragioni sopra esposte, uno scopritore “fortuito”.
Quanto testè osservato esclude, infine, che vi possa essere un qualche conflitto tra quanto qui statuito ed il decisum della sentenza n. 920/2024 e porta, di riflesso, a disattendere anche l’ulteriore doglianza svolta da parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato nel non disporre la sospensione del giudizio dinanzi a sé pendente ex art. 337 comma 2 c.pc.. in attesa della definizione da parte di questo Consiglio del ricorso n. R.G. 2773/24 per opposizione di terzo proposta dalla stessa RO ON.
6.3 Per quanto appena esposto, il ricorso di primo grado va respinto, seppur con diversa motivazione. Ne discende, per l’effetto, l’infondatezza dell’appello.
7. È ora possibile procedere con l’esame dell’opposizione di terzo proposta sempre da RO ON.
7.1 Anche detto gravame è infondato per le ragioni appresso precisate.
8. Con il primo motivo RO ON lamenta di non essere stata evocata nell’ambito del giudizio che ha portato alla pronuncia della sentenza opposta e, quindi, di non aver potuto far valere la propria posizione giuridica, e così il proprio diritto al contraddittorio, rispetto alla vicenda di cui trattasi.
In particolare, deduce che questa Sezione sarebbe giunta a tale convincimento sulla base di un quadro probatorio incompleto e, segnatamente, senza prendere in considerazione la specifica posizione della la RO ON la quale avrebbe direttamente realizzato e gestito ogni attività di scavo dell’area.
Parte opponente chiede, pertanto, di annullare (ovvero riformare) la sentenza di questa Sezione nella parte in cui riconoscono in capo dalla FF RI il “possibile” ruolo di “scopritore”, viceversa ricoperto dalla RO ON.
8.1 Con il secondo motivo si deduce che la RO ON sarebbe l’unico soggetto che possa ritenersi scopritore dei beni di rilevanza archeologica di che trattasi in quanto avrebbe, in virtù di contratto di appalto, direttamente e materialmente eseguito gli scavi assumendone l’autonoma gestione.
Errata sarebbe, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “le attività di scavo” sarebbero state svolte “direttamente dalla proprietaria”, con “conseguente” imputazione ad essa del “ritrovamento”.
Si aggiunge, ancora, che la FF RI non potrebbe ritenersi scopritore materiale del bene per il semplice fatto che, essendo proprietaria dell’area, a lei andrebbero imputati automaticamente gli effetti giuridici delle attività poste in essere sul fondo posto che una simile ricostruzione sarebbe contraria alla lettera, oltre che alla stessa ratio dell’articolo 92, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004 che (prevede espressamente un premio anche per lo scopritore, il quale ben può essere un soggetto distinto dalla proprietà).
9. I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
9.1 Prima di scrutinarne il merito vanno, peraltro disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa di FF RI. In particolare, secondo quest’ultima il ricorso in opposizione di terzo sarebbe inammissibile in quanto la società RO ON non riveste tecnicamente la qualifica di controinteressato del provvedimento di rigetto.
È, tuttavia, appena il caso di notare che nell'attuale formulazione dell'art. 108 c.p.a., comma 1, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2011, la legittimazione a proporre opposizione si incentra su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare (Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2018, n. 2895).
Ne consegue che avverso la decisione del giudice amministrativo va riconosciuta la legittimazione a proporre opposizione di terzo, oltre che ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti ed ai controinteressati non facilmente identificabili, anche ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella della parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 3 agosto 2020, n. 699).
Ebbene, nella vicenda che occupa non v’è da dubitare che l’odierna opponente RO ON, avendo presentato in proprio un’istanza per il riconoscimento ex art. 92, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004 del premio, ancorché non controinteressata in senso tecnico, sia comunque, nella prospettiva ex ante proprio della verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, titolare di un interesse legittimo pretensivo alla sua erogazione astrattamente incompatibile con l’accertamento contenuto nella sentenza opponenda resa in grado di appello sull’impugnazione del provvedimento emesso dalla Soprintendenza sulla parallela istanza presentata da FF RI per il riconoscimento del premio oltre che come proprietario dell’area anche come scopritore ai sensi dell’art. 92, comma 2.
9.2 Tanto premesso, venendo al merito dell’opposizione di terzo, questa è infondata.
La sentenza n. 920 del 2024 di questa Sezione, nella sua corretta interpretazione (e non nella prospettiva non condivisibile abbracciata, come detto, nella sentenza n. 1461 del 16 maggio 2024 del T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano), non risulta in concreto lesiva della autonoma situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo di cui è portatrice la RO ON.
Ciò in quanto, come emerge dalla sua lettura complessiva la sentenza n. 920/2024 ha accolto l’appello proposto da FF RI rilevando un profilo di carenza di istruttoria e concludendo che l’amministrazione, dunque, dovrà avviare un nuovo procedimento di “riesame”, valutando “tutti gli elementi evidenziati” e, così, il “ruolo” svolto da “tutti i soggetti interessati”.
Si è, pertanto, dinanzi ad una pronuncia di annullamento ad effetto conformativo aperto che importa la rinnovazione dell’attività amministrativa e che, soprattutto, non reca in favore di FF RI il riconoscimento, allo stato, dello specifico ruolo di scopritore della res (e men che meno il connesso diritto alla maggiorazione del premio ex art. 92 comma 2).
Tanto è ricavabile in maniera evidente dal punto 4.11 della sentenza n. 920/2024 ove si legge che: “In proposito, se da un canto il punto da ultimo evidenziato conferma la carenza istruttoria lamentata da parte appellante, da un altro canto l’amministrazione è chiamata, in sede di riesame conseguente alla presente decisione, a valutare gli elementi evidenziati, anche al fine della definitiva valutazione del ruolo svolto da tutti i soggetti interessati”.
In questa ottica vanno letti anche il punto 4.9 (“Conseguentemente, sussistono elementi tali da poter integrare i presupposti di cui all’art. 92 comma 2, in quanto la parte proprietaria dell’immobile risulta qualificabile come scopritore della cosa, attraverso le attività materiali di esecuzione del titolo edilizio di cui è titolare la stessa società proprietaria, destinataria diretta e primaria altresì delle prescrizioni della Soprintendenza”) e 4.10 (ove si afferma che “dinanzi ad un ritrovamento quale quello in oggetto, uno scopritore vi deve forzatamente essere, nel riparto di compiti tale ruolo può ben individuarsi in capo al proprietario, titolare del permesso sulla base del quale erano in corso le attività materiali, allo stesso imputabili sia giuridicamente che materialmente, anche alla luce del fatto che la stessa proprietà è il soggetto passivo delle prescrizioni archeologiche degli organi ministeriali a ciò deputati”).
La reale portata di tali statuizioni è, infatti, chiarita, superando ogni possibile ambiguità, laddove la Sezione ha statuito, in chiusura del proprio ragionamento, al punto 8., che “Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va accolto sotto i tre profili assorbenti predetti: la possibile qualifica di scopritore […]”.
Ancor più segnatamente, con riguardo specifico al secondo motivo di opposizione, preme rilevare, sempre al fine di escludere che la sentenza n. 920/2024 possa assumere portata concretamente lesiva della posizione di RO ON, che la stessa (punti 4.7 e 4.8) si è limitata ad accertare che FF RI si è avvalsa della “materiale esecuzione da parte di soggetti e macchinari incaricati” ma che detto stacco fra titolarità e materiale esecuzione dei lavori non può escludere la diretta imputabilità alla stessa proprietaria degli esiti connessi alle attività stesse in virtù del principio “cuius commoda, eius et incommoda”. Un ragionamento, questo, espresso in termini puramente probabilistici e che non si traduce all’evidenza nell’accertamento definitivo della qualifica di scopritore in capo alla FF RI.
9.3 Valgono, in ogni caso, ad escludere che la sentenza n. 920/2024 sia in concreto lesiva della posizione della RO ON anche le considerazioni svolte supra sub punto 6. (e, in particolare sub punto 6.2).
9.4 Da quanto testè osservato discende, quindi, l’infondatezza delle censure svolte in chiave rescindente a mezzo dell’opposizione di terzo.
10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte sono infondati e vanno respinti sia il ricorso n. R.G. 6444 del 2024 (recante appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano n. 1461/2024, essendo il ricorso di primo grado infondato, seppur per diversa motivazione) che il ricorso n. R.G. 2773 del 2024 (recante opposizione di terzo avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 920/2024).
11. Sussistono nondimeno, anche in ragione della complessità e peculiarità della vicenda, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, previa loro riunione sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso n. R.G. 6444 del 2024 recante l’appello proposto da RO ON S.c.a.r.l. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per La Lombardia – sede di Milano n. 1461/2024;
- respinge il ricorso n. R.G. 2773 del 2024 recante l’opposizione di terzo proposta da RO ON S.c.a.r.l. avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 920/2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO