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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 565/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CECINELLI ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Bruino (TO) il 16/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bruino (atto n. 8 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/05/2008. Persona_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/03/2023.
Con ricorso depositato il 13/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bruino (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita nel Comune di Bruino (TO) in Via delle
Ginestre n.35. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo gli accordi Per_1 di volta in volta intervenuti fra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi, della distanza tra le rispettive abitazioni, e degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore. In caso di disaccordo i genitori rispetteranno il seguente calendario:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alterni (le settimane pari al padre) dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola del figlio (e comunque non prima delle ore 16.00 nei giorni in cui il minore non frequenterà la scuola e verrà dunque prelevato presso l'abitazione materna) alla domenica sera alle 21.00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna ovvero, a domeniche alterne, quando la madre lo prenderà presso l'abitazione del padre;
- nel corso della settimana il padre terrà presso di sé il minore il mercoledì ovvero nel giorno in cui il figlio non frequenterà l'attività sportiva e/o ricreativa, dall'uscita da scuola del figlio (ovvero dalle
16.00 nel periodo in cui il figlio non frequenterà la scuola) allorquando verrà prelevato presso l'abitazione materna, alle ore 21.00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nelle vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il periodo compreso tra il 25/12, dalle 10.00, e il 30/12, alle 21.00, e l'anno successivo il periodo compreso tra il 31/12, dalle ore 10.00, e il 06/01, alle 21.00, il minore trascorrerà il primo periodo con il Sig.
; Pt_1
- ad anni alterni tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali (sabato dalle 10.00, Pasqua e Lunedì dell'Angelo fino alle 21.30), salvo diversi accordi;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze estive nel periodo che verrà comunicato dal padre alla madre entro il 31/05 di ogni anno secondo il piano di ferie comunicato dal datore di lavoro e altrettanto periodo anche non consecutivo a favore della madre secondo le date che verranno da questa comunicate al padre successivamente al 01/06;
- compleanni de minore, ad anni alterni dalle 16.00 alle 21.00, con recupero del giorno di visita infrasettimanale nel giorno successivo ovvero del week-end nel fine settimana successivo nel caso in cui il compleanno spetti alla madre nel giorno infrasettimanale o nel fine settimana di spettanza del padre;
- compleanno dei genitori rispettivamente con l'uno o l'altro dalle 16.00 alle 21.00, con recupero del diritto di visita infrasettimanale nel giorno successivo ovvero del week-end successivo nel caso in cui il compleanno della madre cada nel giorno infrasettimanale o nel fine settimana di spettanza del padre;
- nei giorni di vacanza consecutivi sopra indicati verrà sospeso il diritto di frequentazione con l'uno ovvero con l'altro genitore;
Per le ulteriori modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto ed allegato al ricorso;
DISPONE che considerate le rispettive capacità economiche il Sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra Per_1 la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), mediante bonifico bancario sul Parte_2 conto corrente intestato alla Sig.ra a lui ben noto, somma rivalutabile annualmente secondo Parte_2 gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese c.d. straordinarie per il minore, purché previamente concordate, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il
Tribunale di Torino, che si ritiene qui integralmente riportato (il signor indica il seguente Pt_1 indirizzo e-mail: a cui la signora potrà trasmettere copia della Email_1 Parte_2 documentazione in ordine alle spese straordinarie necessarie per il figlio, oggetto di eventuale anticipo. Il signor si impegna al pagamento delle stesse al momento della ricezione della Pt_1 richiesta).
DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico per il figlio a carico erogato dall' sia CP_1 percepito interamente dalla madre.
DÀ ATTO che entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio del figlio minore Persona_2
.
[...]
DÀ ATTO che i ricorrenti e dichiarano, a titolo di definizione dei Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 565/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CECINELLI ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Bruino (TO) il 16/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bruino (atto n. 8 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/05/2008. Persona_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/03/2023.
Con ricorso depositato il 13/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bruino (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita nel Comune di Bruino (TO) in Via delle
Ginestre n.35. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo gli accordi Per_1 di volta in volta intervenuti fra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi, della distanza tra le rispettive abitazioni, e degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore. In caso di disaccordo i genitori rispetteranno il seguente calendario:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alterni (le settimane pari al padre) dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola del figlio (e comunque non prima delle ore 16.00 nei giorni in cui il minore non frequenterà la scuola e verrà dunque prelevato presso l'abitazione materna) alla domenica sera alle 21.00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna ovvero, a domeniche alterne, quando la madre lo prenderà presso l'abitazione del padre;
- nel corso della settimana il padre terrà presso di sé il minore il mercoledì ovvero nel giorno in cui il figlio non frequenterà l'attività sportiva e/o ricreativa, dall'uscita da scuola del figlio (ovvero dalle
16.00 nel periodo in cui il figlio non frequenterà la scuola) allorquando verrà prelevato presso l'abitazione materna, alle ore 21.00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nelle vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il periodo compreso tra il 25/12, dalle 10.00, e il 30/12, alle 21.00, e l'anno successivo il periodo compreso tra il 31/12, dalle ore 10.00, e il 06/01, alle 21.00, il minore trascorrerà il primo periodo con il Sig.
; Pt_1
- ad anni alterni tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali (sabato dalle 10.00, Pasqua e Lunedì dell'Angelo fino alle 21.30), salvo diversi accordi;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze estive nel periodo che verrà comunicato dal padre alla madre entro il 31/05 di ogni anno secondo il piano di ferie comunicato dal datore di lavoro e altrettanto periodo anche non consecutivo a favore della madre secondo le date che verranno da questa comunicate al padre successivamente al 01/06;
- compleanni de minore, ad anni alterni dalle 16.00 alle 21.00, con recupero del giorno di visita infrasettimanale nel giorno successivo ovvero del week-end nel fine settimana successivo nel caso in cui il compleanno spetti alla madre nel giorno infrasettimanale o nel fine settimana di spettanza del padre;
- compleanno dei genitori rispettivamente con l'uno o l'altro dalle 16.00 alle 21.00, con recupero del diritto di visita infrasettimanale nel giorno successivo ovvero del week-end successivo nel caso in cui il compleanno della madre cada nel giorno infrasettimanale o nel fine settimana di spettanza del padre;
- nei giorni di vacanza consecutivi sopra indicati verrà sospeso il diritto di frequentazione con l'uno ovvero con l'altro genitore;
Per le ulteriori modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto ed allegato al ricorso;
DISPONE che considerate le rispettive capacità economiche il Sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra Per_1 la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), mediante bonifico bancario sul Parte_2 conto corrente intestato alla Sig.ra a lui ben noto, somma rivalutabile annualmente secondo Parte_2 gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese c.d. straordinarie per il minore, purché previamente concordate, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il
Tribunale di Torino, che si ritiene qui integralmente riportato (il signor indica il seguente Pt_1 indirizzo e-mail: a cui la signora potrà trasmettere copia della Email_1 Parte_2 documentazione in ordine alle spese straordinarie necessarie per il figlio, oggetto di eventuale anticipo. Il signor si impegna al pagamento delle stesse al momento della ricezione della Pt_1 richiesta).
DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico per il figlio a carico erogato dall' sia CP_1 percepito interamente dalla madre.
DÀ ATTO che entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio del figlio minore Persona_2
.
[...]
DÀ ATTO che i ricorrenti e dichiarano, a titolo di definizione dei Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.